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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 875 R.G. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ariano IR n. 113/2022, riservata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Verona al Lungadige Cangrande n. 16 (C.F. ,
[...] P.IVA_1
P.IVA ), iscritta all'Albo Imprese IVASS al n. 1.00012, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Paolo
Bonito; appellante
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, CP_1 C.F._1 dagli avv.ti Angela Cavalletti e Valentino Licciardi;
appellata
Conclusioni: All'udienza del 21 maggio 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha impugnato la sentenza n. 113/2022 resa dal Giudice di Pace Parte_1 di Ariano IR che l'ha condannata al pagamento, in favore di della somma di euro CP_1
1 5.000,00 quale indennizzo per i danni riportati alle coltivazioni di pomodori da mensa, praticate dalla nei terreni agricoli siti in Monteforte IR (AV) alla località Frascino. CP_1
Tali danni, secondo la prospettazione fornita dall'attrice in primo grado e accolta dal Giudice di
Pace, erano stati provocati dagli eventi grandiniferi verificatisi in Montecalvo IR nei giorni 12 e
13 settembre 2018.
In sede di primo grado, ha convenuto in giudizio la per CP_1 Parte_1 sentir accertare la sussistenza della copertura del rischio ai danni derivabili da eventi atmosferici, in particolare da grandine, alla produzione di pomodori da tavola, in forza di apposito certificato di assicurazione stipulato con la società convenuta e, conseguentemente, per sentir condannare la società assicuratrice al pagamento dell'indennizzo.
A fondamento della domanda, l'attrice in primo grado deduceva che, alla data del 12 e 13 settembre
2018, coltivava vari appezzamenti agricoli siti alla Località Frascino del Comune di Montecalvo
IR (AV), identificati al NCT ai Fogli n. 17, particelle n. 00032, 00033, 00064 e Foglio 18 particella n. 00132. Deduceva che l'intera area agricola in questione, avente estensione di 2 ettari,
82 are e 59 centiare, assicurata in virtù di apposita polizza agevolata n. 01_145 emessa della compagnia Fata- Cattolica Assicurazioni S.p.A. per il tramite del consorzio Condifesa Benevento –
Avellino, era coltivata a pomodoro da mensa “Datterino” destinato al consumo fresco.
L'attrice lamentava che, in data 18.08.2018 si era verificato un primo evento atmosferico, nella specie grandine, che aveva interessato la località Frascino, causando danni alla sua produzione di pomodori da tavola, che venivano riconosciuti dalla compagnia di assicurazione per l'importo di euro 3.245,45 al netto della franchigia del 10%; che ulteriori eventi atmosferici verificatisi nei giorni 12 e 13 del mese di settembre 2018 avevano causato la distruzione della restante parte della produzione di pomodori. L'attrice deduceva in primo grado che la compagnia assicurativa non le aveva riconosciuto in via stragiudiziale alcun indennizzo, sul presupposto che l'intera produzione di pomodori non risultava più tecnicamente coperta da garanzia, sebbene i periti incaricati dall'Agenzia assicurativa avessero constatato la distruzione della produzione. agiva, quindi, nei confronti della società di assicurazioni, innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Ariano IR, per vedersi riconosciuto l'indennizzo nella somma di euro 5.000,00 e/o in quella diversa maggiore e/o minore da accertarsi in corso di causa.
Incardinatosi il giudizio al R.G. n°726/2020, si costituiva la la Parte_1 quale impugnava e contesta l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta eccepiva, in particolare, l'inoperatività della copertura assicurativa per difetto di copertura temporale dell'evento, essendo la garanzia cessata alle ore 12:00 del 15 settembre 2018,
2 come da condizioni di contratto, mentre l'evento si era verificato nei giorni 17 e 19 settembre 2018 ed inoltre per tardività della denuncia del sinistro.
Nel giudizio di I grado era espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi.
Con sentenza n° 113/2022, depositata in data 2 febbraio 2022, il Giudice di Pace di Ariano IR così pronunciava: “ - Accertato l'obbligo di indennizzo a carico della Parte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, secondo le condizioni
[...] del certificato di assicurazione n. 01-145 di polizza collettiva n. 1150211160 emessa in conformità al piano Assicurativo individuale n. 80925513469 alla data del 12 e 13 settembre 2018, per
l'effetto,
- Condanna la , in persona del suo legale rappresentante Parte_4 pro-tempore, al pagamento della somma di euro 5.000,00 all'attualità a favore della signora CP_1 dovuta quale indennizzo assicurativo in virtù della prefata polizza per i danni tutti subiti agli
[...] appezzamenti agricoli coltivati a pomodori siti alla località Frascino di Montecalvo IR.
Condanna la , in persona del suo legale Parte_5 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.
1.330,00 di cui €. 125,00 per spese vive ed €. 1.205,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge da attribuirsi agli avv.ti Angela Cavalleri e Valentino
Licciardi antistatari”.
La sentenza era impugnata in appello dalla per i seguenti motivi: Parte_1
1°motivo: “Violazione degli artt. 111 della Costituzione e artt. 2697 c.c., art. 2967 c.c., artt. 115 e
116 c.p.c., per erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure, erroneamente e contraddittoriamente valutando le risultanze istruttorie, ha ritenuto provata la verificazione dell'evento nei giorni del 12 e 13 settembre 2018 e pertanto operativa la copertura assicurativa, rigettando l'eccepito difetto di copertura temporale della polizza azionata, omettendo qualsiasi comparazione tra gli elementi probatori offerti dalle parti.”;
2° motivo:“Violazione degli artt. 111 della Costituzione, artt. 2697, 1913 e 1915 c.c., artt. 115 e
116 c.p.c., per erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure, erroneamente e contraddittoriamente valutando le risultanze istruttorie e falsamente applicando le norme sopra richiamate, ha ritenuto non fornita la prova del dolo o della colpa dell'assicurata per la tardiva denuncia di sinistro, rigettando l'eccezione di perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.”;
3 3° motivo: “Violazione degli artt. 111 della Costituzione, artt. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa pronuncia e totale difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui liquida
l'indennizzo assicurativo senza tener conto della domanda di contenimento dello stesso nei limiti di indennizzabilità a termini di polizza e quindi con l'applicazione delle decurtazioni, degli scoperti e delle franchigie ivi previsti.”;
4° motivo: “erronea statuizione in ordine alle spese di lite”;
L'appellante, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto il rigetto della domanda avanzata da CP_1
Nel presente giudizio si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, con CP_1 conseguente conferma della sentenza di primo grado, oltre che la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n.
27119/2017).
Più in dettaglio, l'art. 342 c.p.c, nella formulazione vigente al momento della proposizione del gravame richiedeva, a pena della sua inammissibilità, che quest'ultimo recasse: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Anche nella attuale formulazione, il legislatore ha posto l'accento sulla chiarezza e sinteticità dei motivi di gravame, imponendo comunque all'appellante chiarezza, sinteticità e specificità.
Ora, la giurisprudenza formatasi sul punto impone una valutazione ed interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio nel suo complesso, sia esso ordinario o disciplinato dal rito del lavoro (in questi termini, Cass. sent. n. 7585 del 15.05.2003), ed inoltre richiede all'appellante “di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. sent. n. 2143 del 5.02.2015).
4 Ebbene, dall'atto introduttivo si evincono in maniera sufficientemente chiara e dettagliata i motivi di gravame, ed i capi della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma, e sono state altresì esplicitate le ragioni a fondamento dello stesso.
Ciò premesso, l'appello è fondato.
Coglie infatti nel segno il primo motivo di gravame.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. l'attore ha l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, ovvero le circostanze che fondano la sua domanda.
Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l'attrice-odierna appellata non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Si osserva, innanzitutto, che i testi escussi in primo grado non hanno fornito elementi certi riguardo alla data dell'evento da cui desumere, con un ragionevole grado di probabilità, che la grandinata ha interessato i terreni della proprio nelle giornate del 12 e 13 settembre 2018, allorquando era CP_1 operante la copertura assicurativa.
Più in dettaglio, l'agronomo che ha redatto la perizia di parte depositata in atti Testimone_1 nonché quantificato l'indennizzo riconosciuto dal giudice di pace, all'udienza del 24 marzo 2021 ha dichiarato : “Da quanto assunto in fase di sopralluogo effettuato presso la predetta località sono venuto a conoscenza che in quell'area nei giorni 12 e 13 del mese di settembre 2018 si sono verificati eventi grandiniferi che hanno interessato sia i raccolti della signora sia altri CP_1 appezzamenti”.
Il teste, quindi, non ha riferito di avere constatato di persona che, nelle date indicate del 12 e 13 settembre 2018, si verificarono le precipitazioni che hanno distrutto le colture di pomodori della
Il teste, infatti, ha riferito di essere venuto a conoscenza di tale circostanza presumibilmente CP_1 da terzi o dalla stessa danneggiata.
A ciò si aggiunga che, come si evince dalla relazione a sua firma (allegata alla produzione di primo grado dell'appellata) l'agronomo effettuò il sopralluogo sui luoghi di causa non Testimone_1 nell'immediatezza degli eventi, bensì il 10 ottobre 2018, solo al fine di procedere alla quantificazione dei danni.
Il teste , all'udienza del 10 settembre 2021, ha invece affermato di avere un'azienda Testimone_2 agricola su di un terreno confinante con la proprietà della e che la grandinata fu molto CP_1 violenta, ma non ha riferito nulla di più preciso.
Inoltre, la teste agente di polizia municipale, all'udienza dell'8 ottobre 2021 ha Testimone_3 affermato che “personalmente ed unitamente ad un altro collega della polizia municipale abbiamo assunto informazioni sulla circostanza de quo”, non constatandola, quindi, di persona.
5 La teste ha, invece, dichiarato che all'epoca dei fatti era collaboratrice del Testimone_4
Patronato CAA Cia di Montecalvo IR, e che in tale veste ha registrato diverse denunce di eventi grandiniferi, non fornendo però elementi più precisi circa le date in cui si verificarono le grandinate.
Si rileva quindi che tutti i testi escussi non hanno assistito alla verificazione del fenomeno, per cui non hanno fornito elementi certi in merito alle date degli eventi atmosferici che danneggiarono le colture di pomodoro dell'attrice.
Né può ritenersi che l'evento si sia verificato con certezza nelle date del 12 e 13 settembre 2018 sulla base della certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Monteforte IR in data 8 ottobre 2018 (quindi a distanza di circa un mese dalle presunte date individuate dalla . CP_1
In tale certificazione si attesta che nelle giornate del 12 e 13 settembre 2018, come da
“informazioni” assunte dalla Polizia Municipale, il territorio comunale di Montecalvo IR, e precisamente alla località Frascino, è stato interessato da fenomeni grandiniferi.
Sul punto ci si limita a rilevare che l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici, richiamata dall'appellata ai sensi dell'art. 2700 c.c., si limita ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non estendendosi alle veridicità e esattezza delle dichiarazioni assunte. (cfr. tra le altre Cassazione civile n. 22903/2017).
Dunque, l'attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Montecalvo IR non assume alcuna efficacia probatoria privilegiata in merito alle date in cui il territorio comunale di Montecalvo
IR, fu interessato da fenomeni grandiniferi..
Si rileva altresì che le tre foto allegate sub n. 11 alla produzione di primo grado dell'appellata, raffiguranti un tratto di terreno coperto da manto bianco riconducibile ad una grandinata, non recano alcuna data, e quindi non può ritenersi che esse ritraggono lo stato dei luoghi alla località
Frascino proprio nei giorni del 12 e 13 settembre 2018
L'appellata avrebbe potuto fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda di indennizzo mediante la produzione di bollettini meteo o report metereologici attestanti le precipitazioni nelle date indicate, ma a ciò non ha provveduto.
In altri termini, la non ha provato che l'evento lesivo si è effettivamente verificato nelle CP_1 giornate del 12 e 13 settembre 2018.
Si rende, infine, necessaria un'ultima considerazione in ordine all'eccezione di giudicato esterno spiegata dall'appellata in sede di memoria di replica. deduce, infatti, che per i medesimi eventi grandiniferi la CP_1 Parte_1
è stata condannata dal Giudice di pace al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore di
[...] un altro danneggiato, il cui terreno confina con quello della e che detta statuizione, non CP_1
6 impugnata, spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio, trattandosi di controversie aventi ad oggetto identica matrice causale e cronologica.
Ebbene, l'eccezione spiegata, seppure proponibile in quanto non soggetta ad alcuna preclusione processuale, non è però fondata.
Ed invero, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, la possibilità di opporre il giudicato esterno richiede che le cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale o un medesimo rapporto giuridico ,e una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il “petitum” del primo (cfr. Cass. 26704/2018 e 29084/ 2022).
Ora, è evidente che nel caso di specie mancano proprio i presupposti per la formazione del giudicato esterno atteso che l'altro giudizio menzionato dall'attrice è stato instaurato da altro soggetto danneggiato.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
In conclusione, ha errato il giudice di prime cure nell'accogliere la domanda di CP_1 ritenendo valida la copertura assicurativa, che ai sensi degli articoli 92, 133 e 172 delle condizioni contrattuali, era valida sino alle ore 12.00 del giorno 15 settembre, atteso che ella non ha provato che l'evento si è verificato nei giorni 12 e 13 settembre 2018.
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe ogni altra ulteriore questione.
In conclusione, la domanda di pagamento dell'indennizzo avanzata da va respinta CP_1
Stante l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta la domanda dell'appellante di condanna di a restituire in favore della CP_1 [...] ogni importo eventualmente incassato in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, va evidenziato che il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c.
7 la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cassazione civile, sez. I, 27/07/2017, n. 18637).
Ebbene, per il principio della soccombenza, le spese di entrambi i giudizi vanno poste a carico dell'appellata e si liquidano, per il giudizio di primo grado, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, atteso che la pronuncia in primo grado è datata 2 febbraio 2022, mentre per il giudizio di gravame secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in persona del G.M. Dr.ssa Floriana Consolante, definitivamente pronunziando sull'appello promosso dalla società Parte_1 avverso la sentenza n. 113/2022 resa dal Giudice di Pace di Ariano IR, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda avanzata in primo grado da CP_1
2) condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate per il giudizio di I grado in € 880,50 per compenso di avvocato, di cui € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 180,00 per la fase istruttoria ed € 212,50 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in € 174,00 per esborsi ed € 1275,00 per compenso di avvocato, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, ed € 425,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 6.11.2025
Il Giudice dr.ssa Floriana Consolante
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