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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa GOT avv. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro dando pubblica lettura del dispositivo espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art.132 c.p.c. ex L. nr.69/2009 , all'udienza del 24.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 599/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe GIULIANO giusta procura in atti, ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE, resistente. CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023 l'avv. Giuliano nell'interesse della sig.ra ha proposto Pt_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento recapitato il 30.01.2023 con cui l' chiedeva il CP_1 pagamento dell'importo complessivo di € 7.384,53 a titolo di contributi, sanzioni etc . per il reddito da lavoro autonomo per gli anni d'imposta dal 01 2021 al 12-2022.
Il predetto avviso di addebito trae origine dal provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti , basato sulla iscrizione della ricorrente quale amministratore p.t. della società CP_1
Prima Pagina Italia Srl semplificata..
Eccepisce il ricorrente che con precedente avviso di addebito l' aveva già ingiunto il CP_1 pagamento di somme per omessi pagamenti di contributi per il 2019, avviso opposto con procedimento iscritto al nr. 583/2022 R.G. e definito con sentenza nr. 250/2024 del Tribunale di
Siracusa dott. Gurrieri ,rappresentando che non era stato provato lo svolgimento di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza. Inoltre la ricorrente dal 2019 ha iniziato una attività lavorativa come OSA presso una struttura recettiva sita in Palazzolo.
Giusta comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2020 si costituiva l' contestando le CP_1 richieste di parte ricorrente e deducendo la correttezza del proprio operato.
Si instaurava il presente procedimento e con provvedimento dell'08.06.2023 veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato , ed in assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza odierna, data in cui le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso va accolto. Invero la pretesa contributiva avanzata dall' previdenziale mancava dei suoi presupposti , Pt_2 atteso che l'opponente solo formalmente era stato socio unico ed amministratore della società che era rimasta inattiva dalla sua costituzione non avendo svolto alcuna attività economica , di aver svolto altra attività lavorativa come dipendente. La partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza , la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto resistente”.
La presunzione della sussistenza della debenza dell'obbligazione contributiva per gli anni contestati, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 c.c. volti a comprovare la fondatezza del proprio diritto della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere e l' nella presente sede non ha assolto l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati.
L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell' , è legittimo solamente nel caso che vi CP_1 sia , da parte di questi, la concreta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualià e prevalenza.
Nel caso di specie è intervenuta una sentenza che ha escluso per l'anno antecedente la sussistenza di questa fattispecie a cui è seguita una attività di dipendente per il periodo in cui la società aveva cessato ogni attività.
Si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per il pagamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito impugnato.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando accoglie il ricorso proposto da
[...]
, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito nr. 598202300000 09386000 notificato il Parte_1
30.01.2023.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CP_1 CPA e 15% per spese generali di cui dispone il pagamento in favore dell'avv. GIULIANO Giuseppe procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Siracusa, 24.06.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa GOT avv. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro dando pubblica lettura del dispositivo espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art.132 c.p.c. ex L. nr.69/2009 , all'udienza del 24.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 599/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe GIULIANO giusta procura in atti, ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE, resistente. CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023 l'avv. Giuliano nell'interesse della sig.ra ha proposto Pt_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento recapitato il 30.01.2023 con cui l' chiedeva il CP_1 pagamento dell'importo complessivo di € 7.384,53 a titolo di contributi, sanzioni etc . per il reddito da lavoro autonomo per gli anni d'imposta dal 01 2021 al 12-2022.
Il predetto avviso di addebito trae origine dal provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti , basato sulla iscrizione della ricorrente quale amministratore p.t. della società CP_1
Prima Pagina Italia Srl semplificata..
Eccepisce il ricorrente che con precedente avviso di addebito l' aveva già ingiunto il CP_1 pagamento di somme per omessi pagamenti di contributi per il 2019, avviso opposto con procedimento iscritto al nr. 583/2022 R.G. e definito con sentenza nr. 250/2024 del Tribunale di
Siracusa dott. Gurrieri ,rappresentando che non era stato provato lo svolgimento di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza. Inoltre la ricorrente dal 2019 ha iniziato una attività lavorativa come OSA presso una struttura recettiva sita in Palazzolo.
Giusta comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2020 si costituiva l' contestando le CP_1 richieste di parte ricorrente e deducendo la correttezza del proprio operato.
Si instaurava il presente procedimento e con provvedimento dell'08.06.2023 veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato , ed in assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza odierna, data in cui le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso va accolto. Invero la pretesa contributiva avanzata dall' previdenziale mancava dei suoi presupposti , Pt_2 atteso che l'opponente solo formalmente era stato socio unico ed amministratore della società che era rimasta inattiva dalla sua costituzione non avendo svolto alcuna attività economica , di aver svolto altra attività lavorativa come dipendente. La partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza , la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto resistente”.
La presunzione della sussistenza della debenza dell'obbligazione contributiva per gli anni contestati, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 c.c. volti a comprovare la fondatezza del proprio diritto della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere e l' nella presente sede non ha assolto l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati.
L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell' , è legittimo solamente nel caso che vi CP_1 sia , da parte di questi, la concreta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualià e prevalenza.
Nel caso di specie è intervenuta una sentenza che ha escluso per l'anno antecedente la sussistenza di questa fattispecie a cui è seguita una attività di dipendente per il periodo in cui la società aveva cessato ogni attività.
Si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per il pagamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito impugnato.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando accoglie il ricorso proposto da
[...]
, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito nr. 598202300000 09386000 notificato il Parte_1
30.01.2023.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CP_1 CPA e 15% per spese generali di cui dispone il pagamento in favore dell'avv. GIULIANO Giuseppe procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Siracusa, 24.06.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco