Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 15.5.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10496/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c.
PROMOSSA DA
con sede in Ravanusa (AG), P. IVA n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Colasberna, come da Parte_2
procura in atti;
Opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Mascalucia (CT), via Carbonaro n 34/L, presso lo studio dell'avv. Carmelo Moschella, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato il 13.10.2023, ha adito il Tribunale di Catania in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data
4.10.2023, con il quale ha intimato alla società opponente il pagamento di € Controparte_1
23.064,36 a titolo di indennità risarcitoria (€ 1.922,031 x 12 mensilità) ed € 28.830,45 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra (€ 1.922,03 x 15 mensilità), per un ammontare complessivo di €
51.894,81, dal quale va detratta la somma € 3.500,00 già versata a titolo di acconto, per complessivi
€ 48.394,81, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, spese e compensi professionali.
La società ricorrente ha dedotto: 1) che la lavoratrice opposta, a seguito di licenziamento intimatole dalla ha proposto ricorso innanzi questo Tribunale che, con sentenza n. 2236/2023 Parte_1
comunicata il 24.5.2023, ha ordinato a di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro Parte_1
condannando, altresì, la società a risarcire il danno ex art. 2 comma 2 d.lgs. n. 23/2015, mediante la corresponsione di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
2) che, nelle more, la società ricorrente, proposto appello avverso la superiore sentenza, con raccomandata del 26.6.2023 ha sollecitato la lavoratrice a presentarsi sul posto di lavoro ai fini della reintegra, perdurando l'assenza;
3) che, con raccomandata del 30.6.2023, la lavoratrice ha informato di avere già Parte_1
comunicato con pec del 26.5.2023 la rinuncia alla disposta reintegra, chiedendo il pagamento di 15 mensilità dell'ultima retribuzione;
4) che, con raccomandata del 4.7.2023, Parte_1
rappresentando di non avere ricevuto alcuna pec del 26.5.2023, ha comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro, stante la comunicazione tardiva di rinuncia alla reintegra, avvenuta oltre il termine previsto per legge;
5) che la lavoratrice, errando, ha inoltrato la comunicazione del
26.5.2023 all'indirizzo pec in luogo di quello modificato come da Email_1 Email_2
visura camerale della società del 27.4.2023; 6) che la lavoratrice ha esercitato tardivamente il diritto di rinuncia alla reintegra, donde la risoluzione del rapporto di lavoro e la illegittimità delle somme richieste a titolo di indennità sostitutiva della reintegra;
7) che l'opposta ha percepito, nelle more, la
NASPI erogata da parte dell' per cui all'eventuale somma spettante alla resistente a titolo di CP_2
indennità risarcitoria va detratto quanto già percepito a tale titolo.
Ciò premesso, la società ricorrente ha argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e ha formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente sospendere ex art. 618 bis c.p.c. l'opposto atto di precetto NEL MERITO - ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la carenza della facoltà del beneficiario di promuovere l'intimazione;
- ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la perdita di esecutività del titolo esecutivo in connessione con la presentazione del ricorso in sede di Appello ed il relativo giudizio già pendente
e comprovata dalla documentazione allegata;
- ritenere e dichiarare l'insussistenza dei crediti portati dalla sentenza meglio indicata in epigrafe. - Accogliere la proposta opposizione e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto atto di precetto”.
Costituitasi in giudizio con memoria del 27.12.2023, ha contestato la ricostruzione Controparte_1
dei fatti come prospettata da eccependo: 1) che la PEC del 26.5.2023, con la quale Parte_1
l'opposta ha comunicato la propria volontà di rinunciare alla reintegra nel posto di lavoro è tempestiva;
2) che la società opponente ha strumentalmente cambiato, in data 8.3.2023, l'indirizzo
PEC da a al fine di giustificare la mancata ricezione dell'atto di Email_1 Email_2
rinuncia alla reintegra;
3) che l'indirizzo PEC risulta ancora attivo, come da notifica Email_3
anche da ultimo effettuata il 18.12.2023 (avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi nei confronti della;
4) che in ogni caso il gestore di Posta Elettronica Certificata del Parte_1
destinatario ha generato ed inviato le ricevute di accettazione e consegna, donde la legittimità della richiesta di versamento della somma di € 28.830,45, peraltro non contestata nel suo ammontare, a titolo di indennità sostitutiva della reintegra;
5) che la NASPI, non può essere considerata un aliunde CP_ perceptum decurtabile da quanto dovuto a titolo di risarcimento;
6) che l' a seguito della disposta reintegra nel posto di lavoro, ha già avanzato richiesta di restituzione delle somme già erogate a titolo di Naspi.
Ciò premesso, la resistente ha chiesto: “Preliminarmente dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto. Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione oggi promossa, con condanna della in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme portate nell'atto di precetto oggi opposto, oltre spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza del 10.1.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, l'udienza del 15.5.2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
La società ricorrente ha proposto opposizione all'atto di precetto, notificatole in data 4.10.2023, con cui parte opposta ha intimato il pagamento del complessivo importo di “…€ 48.394,81 (€ 51.894,81
- € 3.500,00 in acconto) per le casuali di cui in premessa, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, oltre spese e compensi professionali…”.
Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dalla sentenza n.
2236/2023, pronunciata il 23.5.2023 a definizione del giudizio di impugnazione di licenziamento (n.
6741/2022 R.G.) promosso dalla lavoratrice opposta, sentenza che ha così statuito: “…ordina ad
in persona del legale rappresentante p.t. di reintegrare nel posto di lavoro Parte_1 Controparte_1
dalla stessa già occupato;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire Parte_1
alla ricorrente il danno ex art. 2 comma 2 del d. lgs. N. 23/2015 attraverso la corresponsione di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo;
condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento fino all'effettiva reintegra…”. Avverso la superiore pronuncia la ha proposto appello che si è concluso con sentenza n. Parte_1
1076 del 28.11.2024 (cfr. documento allegato alle note del 23.12.2024), con cui la Corte d'Appello di
Catania – Sez. Lavoro ha confermato la sentenza di primo grado.
La lavoratrice, con comunicazione a mezzo pec inviata all'indirizzo in data 26.5.2023, Email_1
ha dichiarato di rinunciare alla reintegra, optando per il pagamento di 15 mensilità dell'ultima retribuzione, ex art. 2 comma 3 d.lgs. n. 23 del 4.3.2015 (cfr. allegato di parte resistente n.1).
La società opponente ha dedotto di non aver ricevuto la suddetta comunicazione del 26.5.2023, in quanto inviata all'indirizzo pec non valido e non a quello corretto Email_1 Email_2
modificato sin dall'8.3.2023 (cfr. visura camerale allegato n. 2 del ricorrente), per cui la comunicazione di rinuncia alla reintegra è pervenuta alla società tardivamente solo mediante la successiva comunicazione del 29.6.2023 (cfr. allegato 6 del ricorrente), determinando così la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che alcuna indennità spetti alla lavoratrice.
Va osservato che la predetta comunicazione di rinuncia alla reintegrazione costituisce un atto stragiudiziale notificato ad in nome e per conto della lavoratrice, dal difensore della Parte_1
stessa a mezzo posta elettronica certificata.
Occorre quindi innanzitutto richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie.
L'art. 1 l. n. 53/1994, che espressamente si riferisce anche agli atti stragiudiziali, stabilisce:
“L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge
20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per
l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”.
Il successivo art. 3 bis comma 1 della medesima legge prevede che “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Inoltre, l'art. 16-ter comma 1 d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni in l. n. 221/2012, stabilisce: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Nella fattispecie è pacifico e documentale che, a decorrere dall'8.3.2023, l'indirizzo pec non risultasse più da un pubblico elenco, essendo stato sostituito dall'indirizzo pec Email_1
Email_4
Da ciò consegue la nullità della notifica a mezzo pec eseguita ad un indirizzo diverso da quello risultante dai pubblici elenchi (Cass. sez. lav. 16.9.2024, n. 24817; Trib. Bologna 13.2.2023 n. 289;
Trib. Trani 7.2.2022 n. 236; Trib. Milano 23/6/2015).
Peraltro, la giurisprudenza precisa che, trattandosi di nullità e non di inesistenza della notifica, il vizio
è sanato dal raggiungimento dello scopo: “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass.
13/6/2023 n.16778).
Nella specie, deve ritenersi che, per quanto eseguita ad un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi, la notifica abbia comunque raggiunto il proprio scopo di portare l'atto nella sfera di conoscenza del destinatario.
In questo senso, va innanzitutto osservato che la posta elettronica certificata presenta, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.
Il gestore certifica quindi che il messaggio è stato spedito, è stato consegnato e non è stato alterato.
In ogni avviso inviato è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte.
I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, la verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, alla data e all'ora indicate, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato
è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente provata la notifica all'indirizzo pec di destinazione, ciò che determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario cui il predetto indirizzo è riferibile. Nel caso concreto la comunicazione in questione è stata inviata il 26.5.2023 a mezzo pec ad un indirizzo pec ( che sebbene non più presente nei pubblici elenchi, è pacifico che lo Email_1
era stato fino a circa un mese prima dell'invio della pec del 26.5.2023 e, a tale data, l'invio all'indirizzo risulta aver dato esito positivo di accettazione e consegna, senza errori (cfr. allegato Email_1
1 parte opposta). L'opponente, peraltro, non ha neppure allegato che il predetto indirizzo non sia più
a sé riferibile, rilevando solo che dall'8.3.2023 esso non risulta più inserito in pubblici elenchi.
Deve quindi ritenersi sussistere la persistente riconducibilità alla società opponente dell'indirizzo pec al quale risulta essere stata in precedenza inviata l'impugnativa di licenziamento, e Email_1
che alla data del 26.5.2023 era ancora attivo, come si evince dal fatto che, ancora in data 18.12.2023, risulta essersi perfezionata l'avvenuta consegna (doc. 5 parte opposta) della notifica a mezzo pec all'indirizzo dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi a carico Email_1
della società opponente.
Quindi, la circostanza per cui, come risulta dalla visura camerale, a decorrere dall'8.3.2023, il predetto indirizzo pec di sia stato sostituito con non toglie che il Parte_1 Email_2
precedente indirizzo pec fosse ancora attivo e riconducibile alla società opponente alla data del
26.5.2023 in cui è stata consegnata la pec di comunicazione di rinuncia alla reintegra nel posto di lavoro.
Deve pertanto ritenersi che la notifica abbia comunque raggiunto il proprio scopo, per cui, in data
26.5.2023, entro il termine di trenta giorni ex art. 2 d.lgs.
4.3.2015 n. 23 successivi alla data
(24.5.2023) in cui è stato comunicato il deposito della sentenza n. 2236/2023, la rinuncia della lavoratrice alla reintegra nel posto di lavoro è tempestivamente pervenuta nella sfera di conoscenza di con la conseguenza che sussiste il credito dell'opposta per l'indennità sostitutiva della Parte_1
reintegra, peraltro non contestato nel suo ammontare.
Sotto altro aspetto, l'opposizione è infondata, atteso che, definendo il gravame avverso la sentenza n. 2236/2023 del 23.5.2023, la Corte d'Appello – Sez. Lav., con sentenza n. 1089 del 28.11.2024 (cfr. documento allegato con le note del 23.12.2024), ha rigettato i motivi di appello e confermato la sentenza di primo grado - titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto -, in particolare statuendo: “[…] Accertata l'illegittimità del licenziamento occorre esaminare la disciplina applicabile in ordine alle conseguenze dello stesso […] L'art. 18 della L n. 300/1970 prevede, per quanto qui rileva, che “Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori… nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti … anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”. La norma in questione deve interpretarsi nel senso che per la sussistenza del requisito dimensionale occorre fare riferimento a un'articolazione aziendale dotata di autonomia (“ai fini dell'accertamento del requisito dimensionale richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 st.lav., ove un'articolazione aziendale sia priva di autonomia, il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in altro comune” Cassazione civile, sez. lav., 6/12/2017, n. 29241; conforme Cassazione civile, sez. lav., 21/5/2012, n. 7989). In ordine alle condizioni richieste per ritenere sussistente una articolazione autonoma il collegio richiama la sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 21/5/2012, n. 7989 secondo cui “per costante giurisprudenza, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, ufficio o reparto dell'impresa, ancorchè dotati di una certa autonomia amministrativa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori anche non ubicati nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa (v. Cass. 19837/04; Cass. 11092/97 cit;
Cass. 20/7/01 n. 9881)”. L'onere di provare il requisito dimensionale e l'autonomia dell'articolazione ove lavora il dipendente licenziato incombe al datore di lavoro che ha la disponibilità della prova al riguardo (Cass. n. 29241 che richiama Cass. s.u. 10/01/2006 n. 141 e Cass. 16/03/2009 n. 6344 e
Cass. 19/04/2017 n. 9867). Nel caso in esame tale prova non sussiste. Nessun elemento in ordine all'autonomia della stazione di servizio ove lavorava la signora può trarsi dal ricorso CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado nella parte in cui la ricorrente riferisce che si avvicendava con altri sette dipendenti in forza all'azienda, trattandosi di allegazione che nulla chiarisce in ordine all'autonomia. Anche i dati emergenti dalla visura camerale non sono idonei a provare il requisito dimensionale in presenza del quale è esclusa la tutela reintegratoria come sopra richiamati. Il numero totale di dipendenti occupati da è in media di 21 unità e non emerge alcun elemento Pt_1
probatorio in ordine all'autonomia tecnica e amministrativa delle singole unità che sono nove. Nelle buste paga in atti la stazione di servizio di Catania SP 70 è indicata come mero centro di costo, né
l'odierno appellante ha allegato circostanze specifiche dalle quali ricavare l'autonomia organizzativa della struttura”.
Passando all'esame della somma spettante a titolo di indennità risarcitoria, lamenta che Parte_1
la lavoratrice, avendo nelle more percepito la Naspi, beneficerebbe di una duplicazione di risarcimento;
pertanto, a quanto in ipotesi dovuto a titolo di risarcimento andrebbe comunque detratto l'aliunde perceptum, ovvero la indennità di disoccupazione.
Orbene, è incontestato che la lavoratrice abbia percepito la Naspi, nelle more della pronuncia della sentenza n. 2236 del 23.5.2023, che ha disposto la reintegra nel posto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha affermato che “Solo "una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione" le indennità di disoccupazione "potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall' essendone venuti meno i Controparte_3
presupposti", così non potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro
è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18" (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass.
16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007)” (Cass. n.
28295/2019).
Ancora, da ultimo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7024 del 16.3.2025, ha ribadito: “Il motivo
è infondato, avendo questa Corte (tra le tante e da ultimo Sez. L, Ordinanza n. 6380 del 2022) affermato principi che consentono di escludere il computo della naspi dall'aliunde perceptum: si è infatti detto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge dall'Istituto previdenziale" (cfr. Cass. n. 14135 del 1/6/2018; n. 9724 del
18/4/2017, Cass. n. 7794 del 27/03/2017 e giurisprudenza ivi richiamata)”. CP_ Nella specie, peraltro, l' con nota del 27.11.2023, rilevata l'indebita percezione della indennità di disoccupazione, per il periodo dal 29/4/2022 al 30/6/2023, per un importo complessivo di €
12.809,36, ha chiesto la restituzione del pagamento non dovuto (cfr. all. n. 6 di parte resistente). CP_ Le somme ricevute a titolo di Naspi e che la resistente è tenuta a restituire all' pertanto, non vanno detratte dall'importo oggetto dell'intimazione di precetto.
Sulla indennità risarcitoria pari a complessivi € 23.064,36 (€ 1.922,031 x 12 mensilità), gli elementi riferimento (€ 1.092,46 paga base;
€ 524,22 contingenza;
€ 2,07 terzo elemento;
€ 10,00 E.D.R.; €
18,70 E.A.R.; € 137,29 rateo 13^; € 137,29 rateo 14^), come da atto di precetto a pagina 1, sono stati individuati correttamente al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha affermato: “è appena il caso di ricordare principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in tema di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, deve essere effettuata al lordo e non già al netto, delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò in quanto in sede di cognizione il giudice è dispensato dalla determinazione dell'importo della retribuzione al netto della ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, "in quanto l'obbligo di effettuare tale ritenuta - che sorge solo al momento del pagamento - grava sul datore di lavoro, ove questo dia spontanea esecuzione alla sentenza, oppure sullo stesso lavoratore, ove questi esegua la sentenza di condanna, senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente" (Cass. nn. 4127 e 4129 del 1986, 2249 del 1983, 3912 del 1982, cfr. anche Cass. 6758 del 26 luglio 1996). Analogamente deve dirsi per quanto riguarda i contributi assistenziali e previdenziali, per la quota a carico del lavoratore” (Cass. Sez. L. 21.2.2001 n. 2544).
Infine, del tutto generico è il motivo subordinato di opposizione con cui la ricorrente su limita ad affermare che “l'importo precettato risulta notevolmente maggiore rispetto all'importo eventualmente dovuto”, senza specificazione delle ulteriori ragioni per cui il calcolo delle somme dovute sarebbe eccessivo, né indicazione del minor importo che l'opponente ritiene corretto.
L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione all'atto di precetto notificato il 4.10.2023; condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , con distrazione ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in complessivi € 3.700,00 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA.
Catania, 23.5.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi