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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1975/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitorial instaurato da
, con l'Avv. SANDRA CARESTIA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, con l'Avv. FIORENTINA LUNA Controparte_1
PANTECA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono in modo congiunto, come da verbale di udienza del
16.4.2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.09.2024, la signora Parte_1
ha citato in giudizio il sig.
[...] Controparte_1
per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati
[...] fuori dal matrimonio ( nata in [...] Persona_1
IS (Milano) il 10.08.2002, oggi maggiorenne, Persona_2
nata a [...] il [...]; nata a
[...] Controparte_2
Cavalese il 04.08.2010 e nato a [...] il Controparte_3 01.10.2014).
Con ricorso ex art. 473 bis 69 c.p.c. è stata chiesta anche l'emenazione di provvedimenti di protezione.
Con decreto del 6.9.2024 il Presidente del Tribunale ha ordinato nei confronti del sig. la cessazione delle condotte violente Controparte_1 ed ingiuriose poste in essere a danno della ricorrente e Parte_1 disposto l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, con ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla signora Parte_1
e dal di lei luogo di lavoro.
Il convenuto si è costituito in giudizio e con ordinanza dd. 20.9.2024 l'ordine di protezione è stato confermato e la causa è stata rinviata per la trattazione del merito all'udienza del 4.12.2024.
Acquisite le informazioni trasmesse da parte del Servizio Sociale, su richiesta delle parti il procedimento è stato quindi rinviato all'udienza del 16.04.2025 al fine di permettere il perfezionamento di un accordo.
Alla predetta udienza le parti hanno sottoscritto l'accordo raggiunto ed i rispettivi procuratori hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
A) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , Persona_2 CP_2
e , con collocamento e residenza presso la madre;
[...] Controparte_3
B) Disporre a carico del padre un contributo di mantenimento dei tre figli minori nella misura di euro 112,50 al mese e un contributo di mantenimento di euro
112,50 per la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, per Persona_1 un totale di euro 450,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi sul c/c della madre;
C) Disporre che i genitori si suddivideranno tra loro il 50% delle spese straordinarie per i quattro figli (protocollo CNF 2017). Le spese superiori ad euro 100,00 dovranno essere concordate preventivamente tra le parti, salvo la spesa rivesta carattere di indifferibilità ed urgenza;
diversamente, senza accordo, il genitore che le anticiperà non potrà chiederne rimborso. Il rimborso sarà versato entro 30 giorni dalla data della richiesta corredata dalla presentazione documentazione giustificativa. Le deduzioni di imposta relative ai figli saranno operate dai genitori in percentuale alla partecipazione alle relative spese (50% il padre;
50% la madre).
D)Stabilire che gli assegni familiari a sostegno del reddito e in favore dei figli e quindi solo a titolo esemplificativo l'Assegno Unico INPS e l'Assegno Unico
Provinciale della PAT vengano percepiti dalla madre;
Pag. 2 di 4 D) Stabilire che il padre paghi per l'intero il canone di locazione dell'appartamento di Milano, pari ad euro 600,00 al mese, presso il quale la figlia maggiorenne, , dimora e dimorerà fintanto che la stessa Persona_1 non concluderà il suo percorso di studi che, si stima, completerà entro l'estate
2025;
E) Stabilire che il padre tenga con sé i figli minori:
- le figlie e in ragione della loro età, Persona_2 CP_2 concorderanno di settimana in settimana con il padre quando e dove vedersi. starà con il padre due pomeriggi a settimana presso la casa Controparte_3 della zia paterna o della signora . In ogni caso, vista la ritrovata Parte_1 serenità e collaborazione tra le parti nella gestione dei figli, Controparte_3 potrà stare il padre anche in giornate supplementari e nei fine settimana, nel rispetto delle esigenze dei figli e dei rispettivi loro impegni e sarà quindi sufficiente che i genitori si accordino tra loro;
- per due settimane anche consecutive nel corso delle vacanze estive da concordare ogni anno entro la fine del mese di maggio, con onere per entrambi i genitori di comunicarsi l'esatto luogo di vacanza.
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, il primo periodo, comprensivo della giornata di Natale, dal 24/12 al 30/12 con un genitore, il secondo periodo, comprensivo di Capodanno, dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore e questo ad anni alterni;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendendo il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- per metà delle altre festività infrasettimanali nel corso dell'anno.
F) Spese di lite compensate.
Il Presidente ha quindi trattenuto la causa in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dai genitori e provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre dei figli non risulta contrastare con il loro interesse;
né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei minori, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1975/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitorial instaurato da
, con l'Avv. SANDRA CARESTIA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, con l'Avv. FIORENTINA LUNA Controparte_1
PANTECA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono in modo congiunto, come da verbale di udienza del
16.4.2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.09.2024, la signora Parte_1
ha citato in giudizio il sig.
[...] Controparte_1
per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati
[...] fuori dal matrimonio ( nata in [...] Persona_1
IS (Milano) il 10.08.2002, oggi maggiorenne, Persona_2
nata a [...] il [...]; nata a
[...] Controparte_2
Cavalese il 04.08.2010 e nato a [...] il Controparte_3 01.10.2014).
Con ricorso ex art. 473 bis 69 c.p.c. è stata chiesta anche l'emenazione di provvedimenti di protezione.
Con decreto del 6.9.2024 il Presidente del Tribunale ha ordinato nei confronti del sig. la cessazione delle condotte violente Controparte_1 ed ingiuriose poste in essere a danno della ricorrente e Parte_1 disposto l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, con ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla signora Parte_1
e dal di lei luogo di lavoro.
Il convenuto si è costituito in giudizio e con ordinanza dd. 20.9.2024 l'ordine di protezione è stato confermato e la causa è stata rinviata per la trattazione del merito all'udienza del 4.12.2024.
Acquisite le informazioni trasmesse da parte del Servizio Sociale, su richiesta delle parti il procedimento è stato quindi rinviato all'udienza del 16.04.2025 al fine di permettere il perfezionamento di un accordo.
Alla predetta udienza le parti hanno sottoscritto l'accordo raggiunto ed i rispettivi procuratori hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
A) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , Persona_2 CP_2
e , con collocamento e residenza presso la madre;
[...] Controparte_3
B) Disporre a carico del padre un contributo di mantenimento dei tre figli minori nella misura di euro 112,50 al mese e un contributo di mantenimento di euro
112,50 per la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, per Persona_1 un totale di euro 450,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi sul c/c della madre;
C) Disporre che i genitori si suddivideranno tra loro il 50% delle spese straordinarie per i quattro figli (protocollo CNF 2017). Le spese superiori ad euro 100,00 dovranno essere concordate preventivamente tra le parti, salvo la spesa rivesta carattere di indifferibilità ed urgenza;
diversamente, senza accordo, il genitore che le anticiperà non potrà chiederne rimborso. Il rimborso sarà versato entro 30 giorni dalla data della richiesta corredata dalla presentazione documentazione giustificativa. Le deduzioni di imposta relative ai figli saranno operate dai genitori in percentuale alla partecipazione alle relative spese (50% il padre;
50% la madre).
D)Stabilire che gli assegni familiari a sostegno del reddito e in favore dei figli e quindi solo a titolo esemplificativo l'Assegno Unico INPS e l'Assegno Unico
Provinciale della PAT vengano percepiti dalla madre;
Pag. 2 di 4 D) Stabilire che il padre paghi per l'intero il canone di locazione dell'appartamento di Milano, pari ad euro 600,00 al mese, presso il quale la figlia maggiorenne, , dimora e dimorerà fintanto che la stessa Persona_1 non concluderà il suo percorso di studi che, si stima, completerà entro l'estate
2025;
E) Stabilire che il padre tenga con sé i figli minori:
- le figlie e in ragione della loro età, Persona_2 CP_2 concorderanno di settimana in settimana con il padre quando e dove vedersi. starà con il padre due pomeriggi a settimana presso la casa Controparte_3 della zia paterna o della signora . In ogni caso, vista la ritrovata Parte_1 serenità e collaborazione tra le parti nella gestione dei figli, Controparte_3 potrà stare il padre anche in giornate supplementari e nei fine settimana, nel rispetto delle esigenze dei figli e dei rispettivi loro impegni e sarà quindi sufficiente che i genitori si accordino tra loro;
- per due settimane anche consecutive nel corso delle vacanze estive da concordare ogni anno entro la fine del mese di maggio, con onere per entrambi i genitori di comunicarsi l'esatto luogo di vacanza.
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, il primo periodo, comprensivo della giornata di Natale, dal 24/12 al 30/12 con un genitore, il secondo periodo, comprensivo di Capodanno, dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore e questo ad anni alterni;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendendo il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- per metà delle altre festività infrasettimanali nel corso dell'anno.
F) Spese di lite compensate.
Il Presidente ha quindi trattenuto la causa in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dai genitori e provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre dei figli non risulta contrastare con il loro interesse;
né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei minori, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4