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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 389/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO MARIA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_2 C.F._2 ROSSO MARIA GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SICCO PIERANGELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BEZZECCA 2 FIRENZEpresso il difensore avv. SICCO PIERANGELA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024 e citavano a Parte_1 Parte_2
giudizio e davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del Controparte_1 CP_1
lavoro chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di euro 4.933,74 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda allegavano che:
- erano stati assunti dalla e rispettivamente dal 25/1/1988 e dal Controparte_1 CP_2
21/3/1988;
- in data 1/12/2011 la era stata incorporata per fusione con la Controparte_3 [...]
e, a seguito di tale fusione, i rapporti dei dipendenti addetti al Controparte_1
reparto produzione ( quali gli odierni ricorrenti) che fino ad allora erano regolati dal Parte_3
CCNL del settore chimico, venivano assoggettati al CCNL legno industria;
- in data 18/5/2012 i ricorrenti avevano sottoscritto un accordo con la società convenuta in base
1 al quale veniva loro riconosciuto il passaggio dalla categoria “AS1” alla categoria “AS3” e stabilito che “per tutti i futuri rinnovi del CCNL industria legno” sarebbe stato applicato il parametro riferito alla categoria “AC4” anziché alla categoria “AS3”, incrementando l'indennità di mansione;
- in data in data 8 maggio 2023 entrambi i ricorrenti erano stati licenziati , a seguito di procedura per riduzione del personale ex artt.4 e 24 L.223/1991 e avevano stipulato un accordo individuale con la società datrice in base al quale veniva loro riconosciuto un incentivo all'esodo pari ad euro 8.500 lordi che sarebbero stati corrisposti unitamente alle competenze di fine rapporto,
“comprensive dell'indennità di preavviso calcolata sulla scorta dell'accordo sindacale del
18/5/2012”;
- in esecuzione dell'accordo del maggio 2023 era stata versata ai ricorrenti l'indennità di preavviso spettante per il livello AS3 ( pari a 21 giorni) e non quella maggiore prevista per il liv
AC4 (pari a due mensilità e mezza), dovuta in applicazione dell'accordo del maggio 2012.
si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda di cui chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto. In particolare sosteneva che nell'accordo del maggio 2012 il riferimento al livello AC4 CCNL riguardava esclusivamente il calcolo dell'indennità di mansione.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Dalla lettura dell'accordo stipulato in data 18 maggio 2012 ( cfr doc 1 ric) risulta che ai lavoratori (già inquadrati al livello AS1) viene riconosciuto il superiore livello AS3 “le parti convengono di passare i lavoratori sopraindicati dalla categoria AS1 alla Categoria AS3 e un superminimo non riassorbibile pari ad € 60 mensili denominato “indennità di mansione” , perché connesso a “l'elasticità delle mansioni da loro svolte e le responsabilità da loro assunte” da detrarsi dal superminimo non riassorbibile già riconosciuto nell'accordo di fusione del 2011.
Si stabilisce inoltre che il suddetto superminimo , per il futuro, sarà calcolato in modo da equiparare la retribuzione dei lavoratori stipulanti a quella prevista “per tutti i futuri rinnovi del
CCNL” per la categoria AC4.
L'equiparazione al livello AC4 è, quindi, contemplata ai soli fini del calcolo della retribuzione mensile (e non ad altri istituti compresa l'indennità di preavviso) e che ciò sia così si evince dal fatto che ai lavoratori viene espressamente riconosciuto il liv AS3 e non il livello AC4 e dal fatto che l'applicazione del “parametro riferito alla categoria AC4” è funzionalmente collegato all'incremento dell'Indennità di mansione ( alias superminimo individuale).
2 Queste, in sintesi, le ragioni del rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1500, oltre iva, cpa e rimborso spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 389/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO MARIA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_2 C.F._2 ROSSO MARIA GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SICCO PIERANGELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BEZZECCA 2 FIRENZEpresso il difensore avv. SICCO PIERANGELA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024 e citavano a Parte_1 Parte_2
giudizio e davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del Controparte_1 CP_1
lavoro chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di euro 4.933,74 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda allegavano che:
- erano stati assunti dalla e rispettivamente dal 25/1/1988 e dal Controparte_1 CP_2
21/3/1988;
- in data 1/12/2011 la era stata incorporata per fusione con la Controparte_3 [...]
e, a seguito di tale fusione, i rapporti dei dipendenti addetti al Controparte_1
reparto produzione ( quali gli odierni ricorrenti) che fino ad allora erano regolati dal Parte_3
CCNL del settore chimico, venivano assoggettati al CCNL legno industria;
- in data 18/5/2012 i ricorrenti avevano sottoscritto un accordo con la società convenuta in base
1 al quale veniva loro riconosciuto il passaggio dalla categoria “AS1” alla categoria “AS3” e stabilito che “per tutti i futuri rinnovi del CCNL industria legno” sarebbe stato applicato il parametro riferito alla categoria “AC4” anziché alla categoria “AS3”, incrementando l'indennità di mansione;
- in data in data 8 maggio 2023 entrambi i ricorrenti erano stati licenziati , a seguito di procedura per riduzione del personale ex artt.4 e 24 L.223/1991 e avevano stipulato un accordo individuale con la società datrice in base al quale veniva loro riconosciuto un incentivo all'esodo pari ad euro 8.500 lordi che sarebbero stati corrisposti unitamente alle competenze di fine rapporto,
“comprensive dell'indennità di preavviso calcolata sulla scorta dell'accordo sindacale del
18/5/2012”;
- in esecuzione dell'accordo del maggio 2023 era stata versata ai ricorrenti l'indennità di preavviso spettante per il livello AS3 ( pari a 21 giorni) e non quella maggiore prevista per il liv
AC4 (pari a due mensilità e mezza), dovuta in applicazione dell'accordo del maggio 2012.
si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda di cui chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto. In particolare sosteneva che nell'accordo del maggio 2012 il riferimento al livello AC4 CCNL riguardava esclusivamente il calcolo dell'indennità di mansione.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Dalla lettura dell'accordo stipulato in data 18 maggio 2012 ( cfr doc 1 ric) risulta che ai lavoratori (già inquadrati al livello AS1) viene riconosciuto il superiore livello AS3 “le parti convengono di passare i lavoratori sopraindicati dalla categoria AS1 alla Categoria AS3 e un superminimo non riassorbibile pari ad € 60 mensili denominato “indennità di mansione” , perché connesso a “l'elasticità delle mansioni da loro svolte e le responsabilità da loro assunte” da detrarsi dal superminimo non riassorbibile già riconosciuto nell'accordo di fusione del 2011.
Si stabilisce inoltre che il suddetto superminimo , per il futuro, sarà calcolato in modo da equiparare la retribuzione dei lavoratori stipulanti a quella prevista “per tutti i futuri rinnovi del
CCNL” per la categoria AC4.
L'equiparazione al livello AC4 è, quindi, contemplata ai soli fini del calcolo della retribuzione mensile (e non ad altri istituti compresa l'indennità di preavviso) e che ciò sia così si evince dal fatto che ai lavoratori viene espressamente riconosciuto il liv AS3 e non il livello AC4 e dal fatto che l'applicazione del “parametro riferito alla categoria AC4” è funzionalmente collegato all'incremento dell'Indennità di mansione ( alias superminimo individuale).
2 Queste, in sintesi, le ragioni del rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1500, oltre iva, cpa e rimborso spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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