Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8978/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/04/2025, alle ore 10:25, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. AL Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
È presente l'avv. Lucia Viscovo per la parte attrice, la quale si riporta alle Note conclusionali depositate in via telematica e ne chiede l'integrale accoglimento.
Pertanto conclude per il rigetto l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze;
chiede decidersi la causa.
È presente per per delega dell'avvocato Lettieri, l'avvocato Controparte_2
Maria Concetta De Biasi la quale si riporta alle Note conclusionali depositate in via telematica e ne chiede l'integrale accoglimento. Pertanto conclude per il rigetto della domanda attorea, ovvero dichiarare la responsabilità concorrente di
[...]
nella causazione del sinistro ed in via gradata, nella denegata ipotesi Parte_1
di accoglimento della domanda, accertare la congruità delle somme offerte e rigettare le ulteriori richieste dell'istante. In via ulteriormente gradata, sottrarre le somme già liquidate dopo averle rivalutate all'attualità. Chiede che la causa sia riservata a sentenza.
Il giudice invita alla le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione il giudice avvisa che le parti che all'esito della
Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del
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Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. AL Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8978/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Viscovo (c.f. ) presso il cui studio è elett.te dom.to in Cercola C.F._2
(Na), c.so Domenico Riccardi n. 80;
- ATTORE
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Lettieri (c.f.
) ed Esther Lettieri (c.f. ), presso lo C.F._3 C.F._4
studio dei quali è elett.te domiciliata in Volla (Na), viale Vesuvio n. 37
- CONVENUTA
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
-CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni-lesione personale
Conclusioni: come da rispettivi atti e verbale d'udienza del 11.04.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio (già ) e per Controparte_1 CP_4 Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la fondatezza della domanda introdotta dall'attore;
2. Accertare e dichiarare il sig.
unico responsabile civile del sinistro per cui è causa;
3. Per Controparte_3
l'effetto condannare la compagnia di assicurazioni ora CP_5 CP_2
, in persona del l.r.p.t., in solido con il responsabile civile, Sig.
[...] CP_3
, a versare a titolo di risarcimento dei danni da lesioni personali subiti
[...] dall'istante della somma di € 50.000.00 o quella che il Giudice adito riterrà adeguata e che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre le somme per tutte le spese sanitarie documentate, nonché rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
A tale scopo ha esposto che in data 10.10.2018 alle ore 19.40 circa, mentre percorreva in San Giorgio a Cremano (Na) via Alcide De Gaspari, direzione Piazzetta Tanucci, in sella al motoveicolo Honda tg DV80013, di proprietà di ed assicurato con Controparte_6 Controparte_7
entrava in collisione col motoveicolo Yamaha tg EK18076, di proprietà e condotto da , assicurato con ( già Controparte_3 Controparte_1 CP_4
. Ha precisato, che il , percorrendo nell'opposta direzione di marcia
[...] CP_3
la predetta via a doppio senso, mentre era intento ad effettuare, a velocità sostenuta, una manovra di sorpasso dell'auto che lo precedeva nella propria corsia, invadeva quella opposta ed impattava frontalmente il motoveicolo Honda, facendolo rovinare al suolo, unitamente al . A seguito di tale sinistro, si Parte_1 rendeva necessario l'intervento della Polizia Municipale di San Giorgio a
Cremano (Na) ed il trasporto del a mezzo ambulanza presso il Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove i sanitari refertavano “lussazione spalla destra, frattura terzo dito mano sinistra con flc e frattura scapola destra”
(referto n. 66572/2018), per le cui lesioni seguivano successivamente le cure dell'Ospedale Villa Betania di Napoli. Inviava quindi richiesta di risarcimento danni per lesioni personali alla compagnia assicurativa del responsabile civile,
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(doc 3), a fronte di quanto comunicato dalla (in Controparte_1 CP_7
merito alla valutazione del danno biologico, superiore al 9%) la quale , al contrario, con la procedura di indennizzo diretto provvedeva all'integrale risarcimento dei soli danni al veicolo (doc. 13). Ha assunto , infine, che la compagnia contestando la quantificazione operata dalla ed CP_1 CP_7
assumendo il concorso di colpa nella misura del 50% a carico del danneggiato, liquidava l'offerta transattiva di € 6.813,00 che il danneggiato tratteneva “a titolo di acconto sul maggiore avere”(docc. 12 e 14).
Si è costituita in giudizio , la quale, impugnando in Controparte_1 fatto ed in diritto la domanda attorea, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare congrua la somma di € 6.813,00 offerta dalla società convenuta e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere;
2. ancora in via preliminare, dichiarare la domanda improponibile;
3. in via istruttoria, ammettere tutti i mezzi richiesti nel presente atto, con riserva di ulteriormente articolare, produrre e controdedurre nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. che sin d'ora si chiedono;
4. nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con riserva di agire in separata sede per la ripetizione delle somme già corrisposte;
5. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, applicare la concorsualità ex artt. 2054, II comma, c.c. e, per l'effetto, contenere le avverse richieste risarcitorie nei limiti del giusto e del provato, con esclusione delle voci di danno non provate né documentate e decurtando
l'importo di € 6.813,00 già liquidato da rivalutarsi sino alla data della emananda sentenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
L'altro convenuto, , benché regolarmente citato, è Controparte_3
rimasto contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale e consulenza medico legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda, stante il documentato inoltro alla compagnia (a mezzo pec del 15.12.2020; cfr. doc 3 CP_1
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in produzione attorea) della richiesta di risarcimento danni ai sensi degli artt. 145
e ss. d.lgs. n. 209/2005, con il contenuto minimo richiesto dall'art. 148 d.lgs. cit.
Risulta, del resto, irrilevante ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cit., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 19354/2016). Atteso, peraltro, il rispetto dello spatium deliberandi di 90 giorni richiesto per l'instaurazione del successivo giudizio, oltre il rituale proponimento dell'istanza di negoziazione assistita da parte dell'attore (cfr. doc.10 in produzione attorea), la domanda risulta, pertanto, proponibile e procedibile.
Nel merito la domanda appare fondata e va accolta per quanto di ragione.
Al riguardo, giova premettere, in diritto, che nel caso di scontri tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 4 aprile 2019, n. 9353,
Cass., sez. 3, sent. 5 dicembre 2011, n. 26004). In particolare, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass., sez. 3, sent. 20 marzo
2020, n. 7479, Cass., sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23431); conseguentemente,
l'infrazione, ancorché grave, non dispensa il giudice dal verificare pure il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. 3, sent. 15 gennaio 2003, n. 477).
Tanto premesso, pacifico tra le parti il sinistro, oltre ad essere documentato dal rapporto di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano (Na) e dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, la dinamica dell'incidente, come descritta dall'attore, ha trovato piena conferma nelle
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dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa. Il teste , ha Testimone_1
Co infatti dichiarato: “io mi trovavo fuori al Centro di Via De Gasperi che sta dove è successo l'incidente e stavo aspettando mia moglie che usciva dal Centro Co;
io mi trovavo sul marciapiede;
ho visto all'improvviso un SH Nero condotto da un signore che poi ho scoperto essere il sig. ; l'SH stava su Piazza Parte_1
Municipio ed andava verso via De Gasperi;
ho visto che sull'altro senso di marcia direzione da via De Gasperi verso Piazza Municipio arrivò una motocicletta di colore scuro condotta da un signore che nel sorpassare una macchina che gli stava davanti ha invaso la corsia percorsa dal Parte_2 andandolo ad urtare;
preciso che l'SH del procedeva all'interno della Parte_2 sua corsia al centro della corsia;
l'urto tra i due motocicli è stato frontale;
dopo
l'urto il motorino del è caduto sulla sua destra ed è caduto in terra Parte_2 anche il;
io dopo aver visto l'incidente mi sono avvicinato sul luogo del Parte_2
sinistro a prestare soccorso;
ricordo che il sig. sanguinava molto alla Parte_2
mano. Successivamente sono arrivati i parenti del , ho lasciato il mio Parte_2
numero ad un parente di e sono andato via. Sul posto sono intervenuto Pt_1
Carabinieri e l'Autoambulanza ….la moto che ha urtato il ha invaso Parte_2 completamente la corsia condotta dal ” (cfr. verbale di udienza del Parte_3
10.06.2022).
Del pari , l'altro teste, , ha riferito: “io mi trovavo Testimone_2 sul marciapiede di via De Gasperi fuori alla ferramenta che sta all'inizio di via
De Gasperi ero uscito dalla ferramenta dove ero andato a comprare delle cose;
ho visto il sig. che conoscevo di vista in quanto abito nello stesso Parte_1
quartiere, che veniva da Piazza Municipio e percorreva via De Gasperi con uno scooter SH nero, era all'interno della corsia di marcia, al centro della sua corsia di pertinenza;
dall'opposto senso di marcia proveniva una motocicletta di colore scuro condotta da un uomo sulla quarantina;
la motocicletta ha sorpassato un auto che era all'interno della sua corsia e per sorpassarla ha invaso la corsia che percorreva il;
ha invaso la corsia completamente;
i due motocicli si Parte_2 sono urtati frontalmente;
dopo l'urto lo scooter del è caduto sulla sua Parte_2 destra, anche il è caduto in terra;
anche l'altra moto è caduta in Per_1 terra;
io dopo aver visto l'incidente mi sono avvicinato;
ricordo che il Parte_2
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aveva la mano - non ricordo quale - che sanguinava ed aveva dolore allo stesso braccio della mano;
io sono andato via prima che arrivassero la autorità e
l'ambulanza; ricordo che arrivò un parente del che mi chiese cosa era Parte_2
successo; io gli ho lasciato i miei dati e me ne sono andato in quanto avevo la macchina che era parcheggiata male…” ( cfr. verbale d'udienza del 10.06.2022).
Orbene, entrambe le deposizioni risultano specifiche e concordi in ordine alla modalità dell'incidente, oltre che precise e coerenti con la prospettazione attorea. Al contrario, trascurabili e poco significativi appaiono alcuni dettagli, lamentati dalla convenuta, circa le testimonianze rese (come l'aver fatto confusione in merito alla precisa autorità intervenuta sul luogo del sinistro ovvero non ricordare quale mano fosse rimasta ferita). In particolare, non appare inverosimile la circostanza (riferita dal teste che il danneggiato Tes_2
lamentasse dolore al braccio della mano ferita, tenuto conto della documentata frattura alla mano sinistra, oltre che alla spalla e alla scapola destra. Ne deriva, in assenza di contraddizioni o di incompletezza nell'esposizione dei fatti,
l'attendibilità dei testi escussi.
A ciò si aggiunga che alcuna ricostruzione è emersa dal verbale di rilevazione del sinistro stradale, redatto nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia
Municipale di San Giorgio a Cremano, né alcun comportamento poco diligente o non conforme al Codice della Strada ad opera del risulta rilevato dagli Parte_1
agenti verbalizzanti, i quali hanno solo dato atto della mancata revisione del veicolo condotto dall'attore (art 80 comma 14 Codice della Strada).
Pertanto, alla luce delle richiamate risultanze istruttorie, non emergono elementi idonei a ritenere sussistente una concorrente responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro.
orbene, superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art 2054, comma 2 c.c , deve dichiararsi l'esclusiva responsabilità del Canistro nella produzione del sinistro, per avere questi invaso l'opposta corsia con una maldestra manovra di sorpasso, violando con imperizia di guida le più elementari norme di comune prudenza.
Quanto al danno alla persona patito dall'attore, lo scrivente condivide e fa proprie le risultanze di cui alla relazione peritale del CTU, siccome sorrette da
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adeguata motivazione logica-tecnica.
Il CTU, in particolare, ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni lamentate e il sinistro, asserendo: “I presenti accertamenti medico-legali, in uno con quanto evincibile dalla documentazione sanitaria esibita, consentono di asserire che il sig. , di anni 36 all'epoca dei fatti, in data 10.10.18 alle Parte_1
ore 19.40 circa, in San Giorgio a Cremano (NA) alla via A. De Gasperi, il motociclo sul quale viaggiava in qualità di conducente, veniva colliso da altro motociclo che sopraggiungendo a forte velocità e rovinando al suolo riportava lesioni a livello della spalla destra: lussazione con frattura del margine antero- inferiore della glena scapolare, con frammento (23mm) lievemente dislocato in sede inferiore; e del III dito della mano sinistra: distacco traumatico di frammento osseo della falange distale, così come dettagliatamente rilevato da un attento esame della documentazione sanitaria allegata in Atti, nonché obiettivato dal sottoscritto in sede di consulenza tecnica”.
Ha, poi, concluso in ordine ai richiamati postumi per un danno biologico nella misura complessiva del 9% , riconoscendo altresì 80 giorni di inabilità temporanea, ripartiti in giorni 30 di I.T.T. ed ulteriori giorni 50 di I.T.P. di cui giorni 20 al tasso di inabilità del 50% e restanti giorni 30 al tasso del 25%.
Pertanto, il risarcimento del danno subito dal sulla base della Parte_2 tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, come aggiornata dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16.07.2024, applicabile nella specie per essere i postumi contenuti entro il 9%, va quantificato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 17.059,93 per danno non patrimoniale risarcibile con percentuale di invalidità al
9%;
€ 1.657,20 per il periodo di ITT per gg.30;
€ 552,40 per il periodo di ITP al valore medio del 50% per gg. 20;
€ 414,30 per il periodo di ITP al valore medio del 25% per gg. 30.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze
“specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali
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rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione
(tra le tantissime, Cass., sez. 3, sen. 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., sez. 3, ord.
27 marzo 20218, n. 7513; Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27482; Cass., sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n.
28988).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore
(ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto da Cass., S. U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., sez. 3, sent. 18 novembre 2014, n. 24471).
Ebbene, in riferimento al caso di specie, questo Giudice ritiene di non poter riconoscere alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico, non avendo l'attore allegato (prima ancora che provato) la ricorrenza di conseguenze dinamico-relazionali anomale rispetto alle conseguenze ordinarie derivanti dai pregiudizi dello stesso grado e natura sofferti da persone della medesima età.
Del pari, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale, atteso che l'attore non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo e le allegazioni si sono rivelate del tutto carenti. Come noto, il riconoscimento di una simile posta risarcitoria richiede l'assolvimento di puntuali oneri di allegazione e di prova che fanno capo all'attore che , nel caso concreto, non risultano assolti dal (di recente, si veda Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024, n. 7892, Parte_1 secondo la quale “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa
l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del
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danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella…”).
Nulla infine può essere liquidato a titolo di danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità lavorativa dell'attore. Al riguardo, non possono sottacersi le lacune relative all'attività lavorativa svolta dall'attore ed alle proprie competenze e capacità lavorative. Tale circostanza comporta, quanto alla perdita della capacità di lavoro specifica, l'inammissibilità della domanda, occorrendo, invero, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (Cass. 3290/2013). Del pari risulta precluso il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica perché le lesioni riportate non sono, infatti, di gravità tale da non consentire alla vittima di attendere a lavori confacenti a quelle che sono le sue attitudini e condizioni personali ed ambientali , invero mai allegate (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 20 dicembre 2023, n. 35663; Cass., sez. 3, ord. 15 settembre 2023, n. 26641).
All'attore vanno comunque riconosciute le spese mediche documentate e ritenute congrue dal C.T.U., le quali ammontano ad € 130,00.
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, il risarcimento del danno deve essere quantificato nella somma complessiva di € 19.813,83 all'attualità.
Da tale somma va detratto l'importo di € 6.813,00 già corrisposto dalla compagnia e documentato con la copia dell'assegno bancario versato in atti CP_1
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(cfr. doc 12 in produzione attorea), trattenuto dall'attore a titolo di acconto sul maggior avere.
I convenuti vanno, quindi, condannati in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 13.000,83.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (10.10.2018) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, con attribuzione all'avv. Lucia Viscovo, dichiaratasi antistataria.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste, in solido, a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra istanza respinta e disattesa, così Parte_1
provvede:
- dichiara l'esclusiva responsabilità di nella produzione del Controparte_3 sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna e Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in solido, Controparte_1
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in favore di della somma di € 13.000,83, oltre interessi legali Parte_1
come in motivazione;
- condanna altresì , in persona del suo Controparte_9 Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento, in solido, delle spese di lite che liquida in €
545,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione;
- pone definitivamente in solido le spese di CTU a carico delle parti convenute.
Così deciso in Napoli, udienza 11.04.2025
E' verbale, ore 16:00
Il Giudice Onorario dott. AL Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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