Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00486/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, alla via San Tommaso d’Aquino, 80;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per ottenere
che il T.A.R. adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, rilevato l'inutile decorso del tempo di cui all'art. 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151:
(i) ordini all'Amministrazione resistente di provvedere sulla domanda presentata dall'odierno ricorrente in data-OMISSIS-, emanando il provvedimento conclusivo del procedimento, fissando a tal fine un termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione della decisione;
(ii) per il caso di perdurante inadempimento, nomini sin d'ora un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato:
- che il ricorrente, vigile del fuoco permanente in servizio presso il -OMISSIS-, nelle date del-OMISSIS-ha chiesto il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presso la -OMISSIS-, indicando quale possibile sede più vicina quella del -OMISSIS-ove risiedono la compagna e la figlia nata il-OMISSIS-;
- che con il ricorso in epigrafe, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente agisce ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc amm., per ottenere la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e la condanna ad adottare un provvedimento espresso;
- che l’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha sottolineato che il breve ritardo con cui ha provveduto è stato determinato dall’irritualità della prima istanza, presentata direttamente agli uffici centrali anziché al -OMISSIS- in cui l’interessato presta servizio, come previsto dallo specifico procedimento, e che la domanda è stata accolta in data -OMISSIS-;
- che pertanto è necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- che le peculiarità della controversia, in ragione del carattere rito della pronuncia e della brevità del ritardo con cui è stata accolta l’istanza, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.