Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 349
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità derivata dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della sua notificazione

    La notifica non può essere considerata giuridicamente inesistente, trattandosi di figura residuale. Qualsiasi altro vizio, anche grave, ne determina la nullità. Nella fattispecie, l'intimazione è pervenuta alla conoscenza del ricorrente, e la proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità. L'utilizzo di un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi non costituisce motivo di inesistenza, ma tutt'al più di nullità, sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. La notifica ha raggiunto il suo scopo in quanto l'atto è pervenuto al destinatario e questi ha proposto tempestivo ricorso.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000 (difetto di motivazione)

    Il principio di allegazione degli atti richiamati non trova applicazione quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza dell'atto richiamato per effetto di precedente notificazione. Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state ritualmente notificate e non richiedevano allegazione. L'intimazione contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla sua emissione, nonché le informazioni richieste.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016 e art. 21-septies Legge n. 241/1990

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è subentrata nei rapporti giuridici di Riscossione Sicilia S.p.A. a seguito dello scioglimento di quest'ultima, garantendo la continuità dell'attività di riscossione dei crediti locali.

  • Rigettato
    Nullità derivata dell'intimazione di pagamento per violazione del giusto procedimento, inesigibilità somme per mancata notifica cartelle presupposte, decadenza e prescrizione

    Le quattro cartelle di pagamento presupposte all'intimazione sono state ritualmente notificate tramite PEC. La notifica delle cartelle è valida e pienamente provata. La proposizione del ricorso avverso l'intimazione non consente di sollevare eccezioni riguardanti le cartelle presupposte, che sono divenute definitive per mancata impugnazione, salvo che l'atto precedente non sia stato notificato. Le cartelle notificate costituiscono atti interruttivi della prescrizione, pertanto non era maturata né la prescrizione decennale per crediti erariali né quella quinquennale per tributi locali al momento della notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Non debenza di interessi e sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale

    Come argomentato in precedenza, le cartelle di pagamento presupposte sono state ritualmente notificate e non impugnate, rendendo definitive le pretese fiscali. Pertanto, le eccezioni di prescrizione, seppur avanzate in relazione a periodi anteriori alla notifica delle cartelle, non possono essere accolte in questa sede. Le cartelle notificate hanno interrotto la prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 349
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 349
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo