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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore MALATO ALFONSO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3574/2023 depositato il 16/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI ARAGONA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione - Agrigento
difesa da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120239006847184000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 21 luglio 2023 mediante posta elettronica certificata, depositato il 16.12.2023, il Sig. Ricorrente_1, nato il [...] ad [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. , dal Commercialista Dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2 , proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2023.90068471.84/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata tramite PEC il 06.07.2023, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 23.112,53, in conseguenza dell'omesso pagamento di quanto chiesto con le quattro cartelle di pagamento descritte nel dettaglio del debito per crediti vantati dal Comune di Aragona e dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento di seguito elencate: 1) n. 29120190004797428000 notificata il 02/05/2019; 2) n. 29120190008781868000 notificata il 03/09/2019; 3) n. 29120200001766621000 notificata il 24/02/2020, 4) n. 29120200001766722000 notificata il 24/02/2020. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità derivata dell'Intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della sua notificazione;
2) nullità dell'Intimazione di pagamento opposta per violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000; 3) nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per violazione art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016, violazione art. 21-septies Legge n. legge 241/1990; 4) nullità derivata dell'Intimazione di pagamento impugnata per violazione giusto procedimento, inesigibilità somme intimate per mancata notifica cartelle presupposte, decadenza e prescrizione;
5) non debenza interessi e sanzioni intimati per intervenuta prescrizione quinquennale. Così concludeva: “CHIEDE Che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere: A. Accertare e dichiarare l'illegittimità della Intimazione di pagamento n. 29120239006847184000 e l'inesigibilità delle somme intimate, con ogni consequenziale provvedimento, per tutte le motivazioni indicate ed argomentate nei motivi di ricorso che precedono. B. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al ristoro del Contributo Unificato Tributario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_5, con Controdeduzioni depositate il 31 maggio 2024, con cui contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed eccepiva l'inammissibilità della domanda perché tardivamente proposta in quanto le cartelle di pagamento presupposte erano state tutte ritualmente notificate, come da documentazione che allegava. Proponeva istanza di chiamata in garanzia del Comune Di Aragona Ufficio Tributi, e dell'Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.Le di Agrigento - Uff. Territoriale di Agrigento. Così concludeva: “
P.Q.M.
l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistente, ut supra rapp.ta e difesa, chiede che l'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento voglia: in via preliminare: 19 1) autorizzare ovvero ordinare la chiamata in causa degli Enti Impositori: 1) Comune Di Aragona Ufficio Tributi, 2) Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.Le Di Agrigento - Uff. Territoriale Di Agrigento. 2) dichiarare l'inammissibilità del ricorso avendolo l'attore proposto tardivamente;
in via definitiva e nel merito: 1) rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare in ogni caso il ricorrente alle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. In data 17 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava “Atto di chiamata in causa di terzo per integrazione del contraddittorio” nei confronti del Comune di Aragona e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, con cui provvedeva alla chiamata in causa dei suddetti enti impositori ai fini dell'integrazione del contraddittorio, allegando le ricevute di avvenuta consegna dell'atto agli stessi a mezzo posta elettronica certificata in data 06 giugno 2024. Nominativo_1Il Comune di Aragona si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. , Nominativo_2con depositate il 19 novembre 2024, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso attinenti ai vizi propri dell'intimazione di pagamento e contestando la fondatezza delle altre censure. Adottava le seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ON.LE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA contrariis reiectis - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1; - - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Aragona in ordine ai vizi propri dell'intimazione di pagamento eccepiti da parte ricorrente;
rigettare il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 e tutte le domande ivi formulate. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Nominativo_1In data 23 ottobre 2025 l'Avv. depositava “Dichiarazione di rinuncia al mandato” conferitogli dal Comune di Aragona. In data 21 novembre 2025 veniva depositata “Comparsa di costituzione di nuovo procuratore e Difensore_4difensore”, con cui per il Comune di Aragona si costituiva a ministero dell'Avv. . In data 05 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava una “Memoria”. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento non si costituiva in giudizio. Il giorno 16 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presenti il Dott. Difensore_1, difensore della parte ricorrente, in collegamento da remoto, ed il difensore del comune di Aragona Avv. Difensore_4.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 è infondato e va, pertanto, rigettato. Vanno preliminarmente esaminate le censure avanzate dalla parte ricorrente con la Memoria depositata 05 gennaio 2026. In relazione all'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate- Riscossione per mancata allegazione della procura notarile (carenza di legitimatio ad processum dell'Agente della riscossione), se ne rileva l'infondatezza, osservandosi che a questo decidente è nota la Procura speciale redatta il 22.06.2023 dal Notaio Nominativo_3 di Roma, Repertorio N.180134, Raccolta N. 12348, per essere stata prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in molteplici giudizi trattati dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento;
conseguentemente la procura rilasciata da Nominativo_4 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, a ciò autorizzato in forza della detta procura speciale in Notaio Nominativo_3 , è idonea al fine di legittimare la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione. Infondata è pure la doglianza di inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di Aragona, per cui essa va disattesa e respinta. Contrariamente a quanto sostenuto dal Sig. Ricorrente_1 il Comune di Aragona non è intervenuto nel processo che ci occupa con un atto di intervento volontario, disciplinato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, bensì si è costituito a seguito della chiamata in causa operata, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 (“Chiamata in causa dell'ente creditore”), per integrazione del contraddittorio nei suoi confronti dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione con “Atto di chiamata in causa di terzo per integrazione del contraddittorio”, notificatogli a mezzo PEC in data 06 giugno 2024, come documentato in atti. Infondata, per cui va respinta, è la doglianza nullità derivata dell'intimazione di pagamento in oggetto per inesistenza giuridica della sia notificazione, eseguita tramite PEC da indirizzo non risultante da pubblici registri. Si osserva innanzi tutto che la notificazione non può essere considerata giuridicamente inesistente, in quanto l'inesistenza della notificazione è una figura residuale relativa ad atti così lontani dal modello legale da non potere neanche essere considerati tali, e che quindi non esistono, come quando avvenga in un luogo o nei confronti di soggetti che non siano in alcun modo riferibili al destinatario dell'atto da notificare, mentre qualunque altro vizio, anche grave, ne determina la nullità (cfr. Cassazione Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916). Nella fattispecie non ricorre una delle ipotesi comportante l'ipotetica inesistenza della notificazione, in quanto l'intimazione di pagamento è pervenuta nella conoscenza della parte ricorrente. Non dovendosi considerare inesistente ma solo ipoteticamente irregolare la notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. Con riguardo ad ipotetiche irritualità della notificazione a mezzo PEC le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7665/2016 del 18 aprile 2016, hanno stabilito che “è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa”, ed hanno rigettato l'eccezione di nullità sollevata in quanto “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”. Il Supremo Collegio ha applicato il principio generale della conservazione degli atti sancito dall'art. 156 C.p.c. anche alle notifiche a mezzo PEC, quando queste raggiungono lo scopo. Infondato è il motivo di impugnazione con cui si rileva l'inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione di pagamento perché eseguita da un indirizzo PEC non inserito in pubblico elenco. La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione n. 15979 del 18 maggio 2022, invero, richiamando la sopra citata Sentenza n. 14916/2016 ed altre in materia, ha statuito che l'utilizzazione per l'invio di PEC di un indirizzo non risultante da pubblici elenchi non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. Ed ancora, con l'Ordinanza n. 564 del 08 gennaio 2024 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rammentato che in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Ha, quindi, ritenuto il Supremo Collegio che l'utilizzo di un indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto (Cass. n. 26682 del 14.10.2024). Nella fattispecie la parte ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento, che ha prodotto, ha proposto tempestivo ricorso avverso la stessa, notificandolo all'Agente della Riscossione competente ed avanzando plurimi motivi di illegittimità, ragione per cui non è dubitabile che la notificazione ha raggiunto il suo scopo. Sul punto così si è pronunciato il Supremo Collegio: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, C.P.C., secondo il quale la 'nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato' vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. 05.02.2002, n. 1548). Conforme: Cass. 15/03/2013 n. 6613. Ed ancora, poiché lo scopo della notificazione degli atti è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è stata raggiunta, nella fattispecie, con la proposizione del ricorso da parte del destinatario, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione (cfr. Cass. 01.06.2004 n. 10495). Il criterio di raggiungimento dello scopo, inoltre, è stato affermato anche dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018 e confermato ulteriormente con l'ordinanza n. 6015 pubblicata il 28.02.2023. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”. Tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, sono state ritualmente notificate, come dimostrato dall'Agente della riscossione, come avanti argomentato, per cui non andavano allegate. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento delle cartelle di pagamento sottese ivi indicate) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. Va evidenziato, inoltre, che l'intimazione di pagamento riporta espressamente tutte le formalità indicate dal ricorrente (informazioni e chiarimenti, indicazione del responsabile del procedimento, termini, modalità e autorità competente ai fini della proposizione di ricorso). Ulteriormente in argomento si osserva che infondata è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale, per cui va sempre respinta, evidenziandosi che a pagina 2 dell'atto in questione si legge che “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_5… Agenzia delle entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Nominativo_5Provincia di Agrigento” e l'atto è sottoscritto da . Si rileva, comunque, che l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento attiene alle sole cartelle di pagamento di cui all'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e che la speciale sanzione della nullità di cui all'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 non può trovare applicazione in materia di avvisi di intimazione di pagamento, trattandosi di atto del procedimento della riscossione successivo e distinto dalla cartella di pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib.
24.02.2022, n. 6209, Cass. Civ., Sez. Trib. 21.01.2021, n. 1226; Cass. Civ., Sez.Trib. 24.01.2019, n. 1961; Cass. Civ., Sez.Trib. 01.10.2018, n. 23672). Anche la doglianza di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016, per presunta carenza in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di un valido titolo per procedere alla riscossione dei tributi locali di pertinenza del Comune di Aragona è infondata e va, pertanto, respinta. Il Comune di Aragona ha prodotto in giudizio la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 06 del
25.03.2019, avente come Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione dell'attività di riscossione tra il comune di Aragona e Riscossione Sicilia spa, con cui è stato deliberato di approvare lo schema di convenzione per la gestione dell'attività di riscossione tra il comune di Aragona e Riscossione Sicilia S.p.A.. L'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con la legge n. 106 del 23.07.2021, poi, nel disporre lo scioglimento, la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e l'estinzione della Riscossione Sicilia S.p.A., al comma 4 ha espressamente previsto che a fare data dal 01 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrava, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. Alcuna soluzione di continuità, quindi, vi è stata nell'attività di riscossione dei crediti. Privo di fondamento è, altresì, il motivo di impugnazione con cui è stata lamentata la nullità derivata dell'impugnata intimazione di pagamento per violazione del giusto procedimento, in conseguenza della mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento alla stessa presupposte. L'Agente della riscossione ha provato documentalmente la rituale notifica delle quattro cartelle di pagamento costituenti gli atti presupposti all'impugnata intimazione di pagamento e richiamate nella stessa;
dalla documentazione allegata dalla parte resistente, invero, si evince che: la cartella n. 29120190004797428000 è stata notificata il 02/05/2019 a mezzo posta elettronica certificata consegnata nella casella di destinazione all'indirizzo PEC "Email_4"; la cartella n. 29120190008781868000 è stata notificata il 03/09/2019 a mezzo posta elettronica certificata consegnata nella casella di destinazione all'indirizzo PEC "Email_4"; la cartella n. 29120200001766621000 è stata notificata il 24/02/2020 a mezzo posta elettronica Email_4certificata consegnata nella casella di destinazione all'indirizzo PEC " "; la cartella n. 29120200001766722000 è stata notificata il 24/02/2020 a mezzo posta elettronica certificata consegnata nella casella di destinazione all'indirizzo PEC "Email_4". Non merita positiva valutazione quanto lamentato da parte ricorrente con la Memoria depositata il 05 gennaio 2026 riguardo alla validità della notifica delle cartelle di pagamento sopra elencate. In tema va segnalata la sentenza n. 14874 del 27 maggio 2021, con cui la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – ha ribadito il principio di diritto riguardante la notifica degli atti inviati a mezzo Pec, affermando che anche nel processo tributario la notifica via Pec si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC); in particolare è stato stabilito il principio secondo cui le notificazioni si effettuano per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, deve intendersi perfezionata, con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, in base alle disposizioni di cui al Dpr n. 68/2005, il cui art. 6 prevede che il gestore della Pec utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente la cd ricevuta di avvenuta consegna (Rac), che rappresenta, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella Pec del destinatario. Per quanto sopra argomentato, la notifica delle quattro presupposte cartelle di pagamento è rituale e valida e deve considerarsi pienamente provata. Va, ancora, evidenziato che dalla documentazione versata agli atti del processo si evince che l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui sono state inviate ai fini della notificazione le cartelle Email_4di pagamento sottese all'intimazione di pagamento è per tutte e quattro " ", cioè l'identico indirizzo di posta elettronica certificata presso cui è stata eseguita in data 06 luglio 2023 la notificazione dell'impugnata l'Intimazione di pagamento n. 291.2023.90068471.84/000. Ricorrente_1Tale ultima circostanza si evince pure dal messaggio prodotto dal Sig. come allegato relativo alla notificazione all'intimazione di pagamento, proveniente dall'Agente della riscossine, in cui è riportato il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, dal medesimo non contestato come essere il suo domicilio digitale. Infatti nel ricorso introduttivo la parte ricorrente si è limitata a contestare la validità del domicilio digitale della notificante Agenzia delle Entrate-Riscossione. Va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la censura avanzata dalla parte ricorrente afferente alla denunciata nullità derivata dell'intimazione di pagamento di che trattasi per intervenuta decadenza dell'azione di riscossione e per illegittimità del procedimento. Dalla rituale e valida notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla loro mancata impugnazione, per cui si sono rese definitive, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica delle cartelle e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Poiché è risultata dimostrata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento indicate nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione delle stesse, resesi definitivi per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Da quanto sopra deriva che l'intimazione di pagamento è legittima sotto il detto profilo, non essendo stata preceduta dalla contestazione delle cartelle di pagamento presupposte, di guisa che, in mancanza di impugnazione di queste ultime, la pretesa fiscale è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la censura avanzata dalla parte ricorrente di intervenuta estinzione dei crediti portati dalle quattro cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione di pagamento per maturata prescrizione. Come superiormente dedotto la cartella n. 29120190004797428000 è stata notificata il 02/05/2019, la cartella n. 29120190008781868000 è stata notificata il 03/09/2019; la cartella n. 29120200001766621000 è stata notificata il 24/02/2020 e la cartella n. 29120200001766722000 è stata notificata il 24/02/2020. Conseguentemente, tenuto conto che le presupposte cartelle di pagamento validamente notificate costituiscono atti interruttivi del decorso del temine della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., non era maturata la prescrizione decennale prevista per i crediti erariali (Cassazione Civile n. 10549 del 15.04.2019), ma neppure quella quinquennale invocata dal ricorrente, e non era maturata la prescrizione quinquennale prevista per la riscossione dei tributi locali (Cassazione Civile n. 31260 pubblicata il 06.11.2023) al momento della notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento n. 291.2023.90068471.84/000 eseguita in data 06 luglio 2023, come non contestato nel processo e documentato in atti. Va, per completezza, evidenziato che, in considerazione della notificazione delle cartelle sottese, non può giammai essere presa in considerazione l'eventuale ipotetica prescrizione maturata prima della loro notificazione, che avrebbe dovuto essere eccepita con l'impugnazione tempestiva di tali atti e non può essere più avanzata in questa sede. Si ribadisce che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato, non possono essere proposte eccezioni riguardanti le cartelle di pagamento notificate ed il merito dell'imposizione, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Si richiama, in questo senso, l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Per le superiori argomentazioni infondata è pure la doglianza di non debenza di interessi e sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale. Concludendo, l'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è legittima e va confermata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore delle parti resistenti;
le stesse si liquidano in € 2.500,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, da distrarre in favore del difensore di quest'ultima, che si è dichiarato antistatario, ed in € 2.500,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta, in favore del Comune di Aragona. Nessun provvedimento in ordine alle spese del giudizio viene adottato tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, nonostante la soccombenza, stante la mancata costituzione della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in € 2.500,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con distrazione in favore del difensore di quest'ultima, ed in € 2.500,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta, in favore del Comune di Aragona. Agrigento, 16 gennaio 2026- Il Giudice Relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Aurora Lento
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore MALATO ALFONSO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3574/2023 depositato il 16/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI ARAGONA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione - Agrigento
difesa da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120239006847184000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 21 luglio 2023 mediante posta elettronica certificata, depositato il 16.12.2023, il Sig. Ricorrente_1, nato il [...] ad [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. , dal Commercialista Dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2 , proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2023.90068471.84/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata tramite PEC il 06.07.2023, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 23.112,53, in conseguenza dell'omesso pagamento di quanto chiesto con le quattro cartelle di pagamento descritte nel dettaglio del debito per crediti vantati dal Comune di Aragona e dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento di seguito elencate: 1) n. 29120190004797428000 notificata il 02/05/2019; 2) n. 29120190008781868000 notificata il 03/09/2019; 3) n. 29120200001766621000 notificata il 24/02/2020, 4) n. 29120200001766722000 notificata il 24/02/2020. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità derivata dell'Intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della sua notificazione;
2) nullità dell'Intimazione di pagamento opposta per violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000; 3) nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per violazione art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016, violazione art. 21-septies Legge n. legge 241/1990; 4) nullità derivata dell'Intimazione di pagamento impugnata per violazione giusto procedimento, inesigibilità somme intimate per mancata notifica cartelle presupposte, decadenza e prescrizione;
5) non debenza interessi e sanzioni intimati per intervenuta prescrizione quinquennale. Così concludeva: “CHIEDE Che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere: A. Accertare e dichiarare l'illegittimità della Intimazione di pagamento n. 29120239006847184000 e l'inesigibilità delle somme intimate, con ogni consequenziale provvedimento, per tutte le motivazioni indicate ed argomentate nei motivi di ricorso che precedono. B. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al ristoro del Contributo Unificato Tributario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_5, con Controdeduzioni depositate il 31 maggio 2024, con cui contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed eccepiva l'inammissibilità della domanda perché tardivamente proposta in quanto le cartelle di pagamento presupposte erano state tutte ritualmente notificate, come da documentazione che allegava. Proponeva istanza di chiamata in garanzia del Comune Di Aragona Ufficio Tributi, e dell'Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.Le di Agrigento - Uff. Territoriale di Agrigento. Così concludeva: “
P.Q.M.
l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistente, ut supra rapp.ta e difesa, chiede che l'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento voglia: in via preliminare: 19 1) autorizzare ovvero ordinare la chiamata in causa degli Enti Impositori: 1) Comune Di Aragona Ufficio Tributi, 2) Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.Le Di Agrigento - Uff. Territoriale Di Agrigento. 2) dichiarare l'inammissibilità del ricorso avendolo l'attore proposto tardivamente;
in via definitiva e nel merito: 1) rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare in ogni caso il ricorrente alle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. In data 17 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava “Atto di chiamata in causa di terzo per integrazione del contraddittorio” nei confronti del Comune di Aragona e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, con cui provvedeva alla chiamata in causa dei suddetti enti impositori ai fini dell'integrazione del contraddittorio, allegando le ricevute di avvenuta consegna dell'atto agli stessi a mezzo posta elettronica certificata in data 06 giugno 2024. Nominativo_1Il Comune di Aragona si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. , Nominativo_2con depositate il 19 novembre 2024, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso attinenti ai vizi propri dell'intimazione di pagamento e contestando la fondatezza delle altre censure. Adottava le seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ON.LE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA contrariis reiectis - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1; - - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Aragona in ordine ai vizi propri dell'intimazione di pagamento eccepiti da parte ricorrente;
rigettare il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 e tutte le domande ivi formulate. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Nominativo_1In data 23 ottobre 2025 l'Avv. depositava “Dichiarazione di rinuncia al mandato” conferitogli dal Comune di Aragona. In data 21 novembre 2025 veniva depositata “Comparsa di costituzione di nuovo procuratore e Difensore_4difensore”, con cui per il Comune di Aragona si costituiva a ministero dell'Avv. . In data 05 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava una “Memoria”. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento non si costituiva in giudizio. Il giorno 16 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presenti il Dott. Difensore_1, difensore della parte ricorrente, in collegamento da remoto, ed il difensore del comune di Aragona Avv. Difensore_4.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 è infondato e va, pertanto, rigettato. Vanno preliminarmente esaminate le censure avanzate dalla parte ricorrente con la Memoria depositata 05 gennaio 2026. In relazione all'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate- Riscossione per mancata allegazione della procura notarile (carenza di legitimatio ad processum dell'Agente della riscossione), se ne rileva l'infondatezza, osservandosi che a questo decidente è nota la Procura speciale redatta il 22.06.2023 dal Notaio Nominativo_3 di Roma, Repertorio N.180134, Raccolta N. 12348, per essere stata prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in molteplici giudizi trattati dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento;
conseguentemente la procura rilasciata da Nominativo_4 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, a ciò autorizzato in forza della detta procura speciale in Notaio Nominativo_3 , è idonea al fine di legittimare la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione. Infondata è pure la doglianza di inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di Aragona, per cui essa va disattesa e respinta. Contrariamente a quanto sostenuto dal Sig. Ricorrente_1 il Comune di Aragona non è intervenuto nel processo che ci occupa con un atto di intervento volontario, disciplinato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, bensì si è costituito a seguito della chiamata in causa operata, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 (“Chiamata in causa dell'ente creditore”), per integrazione del contraddittorio nei suoi confronti dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione con “Atto di chiamata in causa di terzo per integrazione del contraddittorio”, notificatogli a mezzo PEC in data 06 giugno 2024, come documentato in atti. Infondata, per cui va respinta, è la doglianza nullità derivata dell'intimazione di pagamento in oggetto per inesistenza giuridica della sia notificazione, eseguita tramite PEC da indirizzo non risultante da pubblici registri. Si osserva innanzi tutto che la notificazione non può essere considerata giuridicamente inesistente, in quanto l'inesistenza della notificazione è una figura residuale relativa ad atti così lontani dal modello legale da non potere neanche essere considerati tali, e che quindi non esistono, come quando avvenga in un luogo o nei confronti di soggetti che non siano in alcun modo riferibili al destinatario dell'atto da notificare, mentre qualunque altro vizio, anche grave, ne determina la nullità (cfr. Cassazione Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916). Nella fattispecie non ricorre una delle ipotesi comportante l'ipotetica inesistenza della notificazione, in quanto l'intimazione di pagamento è pervenuta nella conoscenza della parte ricorrente. Non dovendosi considerare inesistente ma solo ipoteticamente irregolare la notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. Con riguardo ad ipotetiche irritualità della notificazione a mezzo PEC le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7665/2016 del 18 aprile 2016, hanno stabilito che “è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa”, ed hanno rigettato l'eccezione di nullità sollevata in quanto “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”. Il Supremo Collegio ha applicato il principio generale della conservazione degli atti sancito dall'art. 156 C.p.c. anche alle notifiche a mezzo PEC, quando queste raggiungono lo scopo. Infondato è il motivo di impugnazione con cui si rileva l'inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione di pagamento perché eseguita da un indirizzo PEC non inserito in pubblico elenco. La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione n. 15979 del 18 maggio 2022, invero, richiamando la sopra citata Sentenza n. 14916/2016 ed altre in materia, ha statuito che l'utilizzazione per l'invio di PEC di un indirizzo non risultante da pubblici elenchi non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. Ed ancora, con l'Ordinanza n. 564 del 08 gennaio 2024 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rammentato che in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Ha, quindi, ritenuto il Supremo Collegio che l'utilizzo di un indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto (Cass. n. 26682 del 14.10.2024). Nella fattispecie la parte ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento, che ha prodotto, ha proposto tempestivo ricorso avverso la stessa, notificandolo all'Agente della Riscossione competente ed avanzando plurimi motivi di illegittimità, ragione per cui non è dubitabile che la notificazione ha raggiunto il suo scopo. Sul punto così si è pronunciato il Supremo Collegio: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, C.P.C., secondo il quale la 'nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato' vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. 05.02.2002, n. 1548). Conforme: Cass. 15/03/2013 n. 6613. Ed ancora, poiché lo scopo della notificazione degli atti è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è stata raggiunta, nella fattispecie, con la proposizione del ricorso da parte del destinatario, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione (cfr. Cass. 01.06.2004 n. 10495). Il criterio di raggiungimento dello scopo, inoltre, è stato affermato anche dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018 e confermato ulteriormente con l'ordinanza n. 6015 pubblicata il 28.02.2023. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”. Tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, sono state ritualmente notificate, come dimostrato dall'Agente della riscossione, come avanti argomentato, per cui non andavano allegate. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento delle cartelle di pagamento sottese ivi indicate) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. Va evidenziato, inoltre, che l'intimazione di pagamento riporta espressamente tutte le formalità indicate dal ricorrente (informazioni e chiarimenti, indicazione del responsabile del procedimento, termini, modalità e autorità competente ai fini della proposizione di ricorso). Ulteriormente in argomento si osserva che infondata è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale, per cui va sempre respinta, evidenziandosi che a pagina 2 dell'atto in questione si legge che “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_5… Agenzia delle entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Nominativo_5Provincia di Agrigento” e l'atto è sottoscritto da . Si rileva, comunque, che l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento attiene alle sole cartelle di pagamento di cui all'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e che la speciale sanzione della nullità di cui all'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 non può trovare applicazione in materia di avvisi di intimazione di pagamento, trattandosi di atto del procedimento della riscossione successivo e distinto dalla cartella di pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib.
24.02.2022, n. 6209, Cass. Civ., Sez. Trib. 21.01.2021, n. 1226; Cass. Civ., Sez.Trib. 24.01.2019, n. 1961; Cass. Civ., Sez.Trib. 01.10.2018, n. 23672). Anche la doglianza di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016, per presunta carenza in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di un valido titolo per procedere alla riscossione dei tributi locali di pertinenza del Comune di Aragona è infondata e va, pertanto, respinta. Il Comune di Aragona ha prodotto in giudizio la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 06 del
25.03.2019, avente come Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione dell'attività di riscossione tra il comune di Aragona e Riscossione Sicilia spa, con cui è stato deliberato di approvare lo schema di convenzione per la gestione dell'attività di riscossione tra il comune di Aragona e Riscossione Sicilia S.p.A.. L'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con la legge n. 106 del 23.07.2021, poi, nel disporre lo scioglimento, la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e l'estinzione della Riscossione Sicilia S.p.A., al comma 4 ha espressamente previsto che a fare data dal 01 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrava, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. Alcuna soluzione di continuità, quindi, vi è stata nell'attività di riscossione dei crediti. Privo di fondamento è, altresì, il motivo di impugnazione con cui è stata lamentata la nullità derivata dell'impugnata intimazione di pagamento per violazione del giusto procedimento, in conseguenza della mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento alla stessa presupposte. L'Agente della riscossione ha provato documentalmente la rituale notifica delle quattro cartelle di pagamento costituenti gli atti presupposti all'impugnata intimazione di pagamento e richiamate nella stessa;
dalla documentazione allegata dalla parte resistente, invero, si evince che: la cartella n. 29120190004797428000 è stata notificata il 02/05/2019 a mezzo posta elettronica certificata consegnata nella casella di destinazione all'indirizzo PEC "Email_4"; la cartella n. 29120190008781868000 è stata notificata il 03/09/2019 a mezzo posta elettronica certificata consegnata nella casella di destinazione all'indirizzo PEC "Email_4"; la cartella n. 29120200001766621000 è stata notificata il 24/02/2020 a mezzo posta elettronica Email_4certificata consegnata nella casella di destinazione all'indirizzo PEC " "; la cartella n. 29120200001766722000 è stata notificata il 24/02/2020 a mezzo posta elettronica certificata consegnata nella casella di destinazione all'indirizzo PEC "Email_4". Non merita positiva valutazione quanto lamentato da parte ricorrente con la Memoria depositata il 05 gennaio 2026 riguardo alla validità della notifica delle cartelle di pagamento sopra elencate. In tema va segnalata la sentenza n. 14874 del 27 maggio 2021, con cui la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – ha ribadito il principio di diritto riguardante la notifica degli atti inviati a mezzo Pec, affermando che anche nel processo tributario la notifica via Pec si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC); in particolare è stato stabilito il principio secondo cui le notificazioni si effettuano per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, deve intendersi perfezionata, con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, in base alle disposizioni di cui al Dpr n. 68/2005, il cui art. 6 prevede che il gestore della Pec utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente la cd ricevuta di avvenuta consegna (Rac), che rappresenta, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella Pec del destinatario. Per quanto sopra argomentato, la notifica delle quattro presupposte cartelle di pagamento è rituale e valida e deve considerarsi pienamente provata. Va, ancora, evidenziato che dalla documentazione versata agli atti del processo si evince che l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui sono state inviate ai fini della notificazione le cartelle Email_4di pagamento sottese all'intimazione di pagamento è per tutte e quattro " ", cioè l'identico indirizzo di posta elettronica certificata presso cui è stata eseguita in data 06 luglio 2023 la notificazione dell'impugnata l'Intimazione di pagamento n. 291.2023.90068471.84/000. Ricorrente_1Tale ultima circostanza si evince pure dal messaggio prodotto dal Sig. come allegato relativo alla notificazione all'intimazione di pagamento, proveniente dall'Agente della riscossine, in cui è riportato il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, dal medesimo non contestato come essere il suo domicilio digitale. Infatti nel ricorso introduttivo la parte ricorrente si è limitata a contestare la validità del domicilio digitale della notificante Agenzia delle Entrate-Riscossione. Va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la censura avanzata dalla parte ricorrente afferente alla denunciata nullità derivata dell'intimazione di pagamento di che trattasi per intervenuta decadenza dell'azione di riscossione e per illegittimità del procedimento. Dalla rituale e valida notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla loro mancata impugnazione, per cui si sono rese definitive, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica delle cartelle e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Poiché è risultata dimostrata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento indicate nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione delle stesse, resesi definitivi per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Da quanto sopra deriva che l'intimazione di pagamento è legittima sotto il detto profilo, non essendo stata preceduta dalla contestazione delle cartelle di pagamento presupposte, di guisa che, in mancanza di impugnazione di queste ultime, la pretesa fiscale è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la censura avanzata dalla parte ricorrente di intervenuta estinzione dei crediti portati dalle quattro cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione di pagamento per maturata prescrizione. Come superiormente dedotto la cartella n. 29120190004797428000 è stata notificata il 02/05/2019, la cartella n. 29120190008781868000 è stata notificata il 03/09/2019; la cartella n. 29120200001766621000 è stata notificata il 24/02/2020 e la cartella n. 29120200001766722000 è stata notificata il 24/02/2020. Conseguentemente, tenuto conto che le presupposte cartelle di pagamento validamente notificate costituiscono atti interruttivi del decorso del temine della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., non era maturata la prescrizione decennale prevista per i crediti erariali (Cassazione Civile n. 10549 del 15.04.2019), ma neppure quella quinquennale invocata dal ricorrente, e non era maturata la prescrizione quinquennale prevista per la riscossione dei tributi locali (Cassazione Civile n. 31260 pubblicata il 06.11.2023) al momento della notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento n. 291.2023.90068471.84/000 eseguita in data 06 luglio 2023, come non contestato nel processo e documentato in atti. Va, per completezza, evidenziato che, in considerazione della notificazione delle cartelle sottese, non può giammai essere presa in considerazione l'eventuale ipotetica prescrizione maturata prima della loro notificazione, che avrebbe dovuto essere eccepita con l'impugnazione tempestiva di tali atti e non può essere più avanzata in questa sede. Si ribadisce che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato, non possono essere proposte eccezioni riguardanti le cartelle di pagamento notificate ed il merito dell'imposizione, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Si richiama, in questo senso, l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Per le superiori argomentazioni infondata è pure la doglianza di non debenza di interessi e sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale. Concludendo, l'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è legittima e va confermata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore delle parti resistenti;
le stesse si liquidano in € 2.500,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, da distrarre in favore del difensore di quest'ultima, che si è dichiarato antistatario, ed in € 2.500,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta, in favore del Comune di Aragona. Nessun provvedimento in ordine alle spese del giudizio viene adottato tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, nonostante la soccombenza, stante la mancata costituzione della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in € 2.500,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con distrazione in favore del difensore di quest'ultima, ed in € 2.500,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta, in favore del Comune di Aragona. Agrigento, 16 gennaio 2026- Il Giudice Relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Aurora Lento