Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6790/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6790/23 R.G.
promossa da
C.F.: nata a [...] [...], ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
al viale Mario Rapisardi n. 302, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Massimo
Giuliano, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Pt_1
via Pietro Mascagni n. 62;
-ricorrente-
contro
Controparte_1
C.F. P.VA , con sede legale a , piazza S.M. di Gesù 5,
[...] P.IVA_1 Pt_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal dirigente avvocato Carmelo Fabio Antonio Ferrara, elettivamente domiciliata presso l'azienda,
pagina 1 di 6
-resistente-
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'1 giugno 2023 esponeva Parte_1
quanto segue:
“In data 14/07/1992 la SI.ra è stata presa in cura presso l Pt_1 [...]
. Controparte_2
In pari data, a seguito di intervento chirurgico di laparotomia trasversale sovra pubica
(parto cesareo) l' ha richiesto per la ricorrente una unità Controparte_2
di sangue per eseguire una trasfusione.
In data 15/07/1992 la SI.ra è stata trasferita presso l'U.O.C. Malattie infettive Pt_1
del nosocomio Garibaldi Centro di Catania.
Nel periodo ricompreso tra il 14/07/1992 ed il 31/07/1992 la SI.ra ha subìto più Pt_1
trasfusioni presso l'U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del
Presidio ospedaliero resistente.
Le superiori circostanze emergono dal riscontro prot. n. 432 del 31.03.2009 a firma del
, dal quale emerge Controparte_3 Parte_2
testualmente che: “[…] alla richiesta della SI.ra sono seguite ricerche, Parte_1
in atto senza esito positivo per la richiesta documentazione, sono stati inoltrati riscontri presso altri servizi per la ricerca di notizie utili al ricovero ed è stata riscontrata richiesta pagina 2 di 6 datata 14.07.1992 relativa a richiesta di unità di sangue da parte del reparto di Ostetricia
e Ginecologia del e della quale si dà disponibilità al rilascio di copia” CP_3 CP_1
(doc. n. 2).
La ricorrente, successivamente alla data di degenza presso il P.O. , ha Controparte_2
più volte richiesto la cartella clinica e la documentazione sanitaria relativa al suo ricovero nel mese di luglio dell'anno 1992, al fine di rilevare elementi di carattere diagnostico e terapeutico.
Nel particolare si veda la seguente documentazione: Riscontro prot. n. 432 del 31.03.2009
a firma del Direttore Sanitario del P.O. CP_2
– dott. , dal quale emerge una “[…] richiesta datata 14.07.1992 relativa
[...] Parte_2
a richiesta di unità di sangue da parte del reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O.
e della quale si dà disponibilità al rilascio di copia”. CP_1
Tale copia non è stata mai rilasciata nonostante le reiterate richieste della SI.ra . Pt_1
Richiesta documentazione sanitaria del 24.10.2016 – trasmessa a mezzo PEC - in sollecito alla richiesta Prot. n. 432 del 31.03.2009 (doc. n. 3).
Richiesta per il ritiro della copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione sanitaria del 23/11/2021, inerente alla degenza del mese di luglio del 1992 presso l'Azienda ospedaliera resistente (cfr. doc. n. 4).
Le superiori richieste sono rimaste, tuttavia, prive di riscontro.
La SI.ra , pertanto, si è rivolta alla (già ), la Pt_1 Controparte_4 CP_5
quale con richiesta formale del 16/02/2022 e del 09/03/2022, ha richiesto copia della documentazione sanitaria (cfr. doc. n. 5).
pagina 3 di 6 Il resistente con riscontro Prot. n. 1562/DPM del 21/03/2022 ha Controparte_6
comunicato l'esito negativo della ricerca, senza addurre alcuna motivazione e/o giustificazione al riguardo (cfr. doc. n. 6).
Successivamente alla sopracitata comunicazione, la con lettera Controparte_4
inviata a mezzo pec del 13/04/2022, ha reiterato la richiesta della cartella clinica e di ogni altra documentazione sanitaria relativa alla degenza della SI.ra (cfr. doc. n. 7). Pt_1
All'esito dell'ultima PEC il P.O. ha comunicato che le richieste dei Controparte_2
documenti sanitari devono essere inoltrate alla Direzione Medica dell' – CP_1 CP_7
(cfr. doc. n. 8).
[...]
Con il continuo perdurare di tale situazione di stallo in data 24/06/2022, l'odierna ricorrente ha reiterato alla Direzione Sanitaria del P.O. la richiesta di Controparte_2
consegna (Prot. n. 3261/DPM del 28.06.2022) di tutta la documentazione sanitaria, ivi compresa la cartella clinica (cfr. doc. n. 9).
In data 01/07/2022 prot. n. 06402/DS il Direttore Medico ff. del P. O. – dott.ssa ha inoltrato al Direttore del U.O.C. e Persona_1 Controparte_2
all'Ufficio Cartelle cliniche la sopracitata richiesta Prot. n. 3261/DPM del 28.06.2022
(cfr. doc. n. 10).
A tale ultima comunicazione non è seguito alcun altro riscontro”.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva quanto segue:
“ ordinare all' (C.F e P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., con sede in alla via Palermo n. 636, la consegna in Pt_1
favore della SI.ra (C.F.: delle cartelle cliniche Parte_1 CodiceFiscale_1
pagina 4 di 6 ed ogni altra documentazione sanitaria relativa al ricovero e alla degenza della ricorrente nel mese di luglio 1992 presso la Struttura Sanitaria resistente;
in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., imputabile ad esclusiva colpa e responsabilità dell' (C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, e per l'effetto disporre a carico dell ospedaliera resistente un CP_1
risarcimento del danno da quantificare nella misura che l'on.le Giudice adito riterrà congrua e di giustizia”.
La resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande di controparte.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione della resistente avente ad oggetto l'asserito difetto di giurisdizione del Tribunale civile in favore di quello amministrativo;
infatti, nella specie non si controverte sul rifiuto dell'azienda ospedaliera al rilascio in favore della resistente della cartella clinica suindicata. Infatti, è circostanza assolutamente pacifica in atti che tale cartella clinica è andata smarrita;
cioè emerge dalla documentazione prodotta dalla resistente e da cui risulta tale smarrimento, su cui parte ricorrente non ha più nulla controdedotto, insistendo peraltro nella richiesta di risarcimento danni (vd. verbale di udienza telematico del 10 giugno 2025).
Da quanto detto consegue altresì che va disposta la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale della ricorrente diretta alla condanna di controparte alla consegna della cartella clinica per cui è causa.
Va poi rigettata la domanda subordinata della ricorrente. Al riguardo, si premette che in effetti sussiste la responsabilità della azienda ospedaliera convenuta in ordine al citato smarrimento dalla cartella clinica;
tuttavia la ricorrente non ha provato in alcun modo la pagina 5 di 6 sussistenza di danni conseguenziali, dedotti tra l'altro in maniera assolutamente generica;
in particolare, nel ricorso in esame viene chiesto solo quanto segue “disporre in via equitativa un risarcimento del danno nella somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia per il grave nocumento patito dalla SI.ra ”. Si osserva che la liquidazione in via Pt_1
equitativa può essere effettuato dal giudice solo nell'ipotesi in cui la parte abbia provato di aver subito un danno ma si trovi nell'impossibilità o difficoltà di quantificarlo: nella specie, la ricorrente, pur avendo il relativo onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. non ha provato in alcun modo l'effettiva esistenza di un danno imputabile a controparte ed anzi, si ribadisce, che in ricorso non ha specificato in alcun modo la natura e l'entità di tale danno.
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6790/23 R.G.:
1) dispone la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale della ricorrente e di cui in motivazione;
2) rigetta la domanda subordinata della ricorrente e di cui in motivazione;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
CATANIA 14 GIUGNO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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