Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15252 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 3868/01 Consigliere Cron.3101 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Consigliere Ud. 20/03/03 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: OR EN, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CAROZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
www intimato avverso la sentenza n. 3733/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 15/02/00 - R.G.N. 2003 1449/98; 1685 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, respingendo l'appello dell'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda da lei proposta, intesa ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di mobilità a decorrere dal primo giorno di disoccupazione, oltre agli accessori, anziché da data successiva all'iscrizione nelle liste di mobilità, così come invece ritenuto dall'Istituto. Il Tribunale ha considerato, al riguardo, che l'indennità di mobilità, avente carattere sostitutivo rispetto a quella di disoccupazione, può essere corrisposta solo al termine della complessa procedura che culmina con l'iscrizione dei lavoratori nelle relative liste, così come deve desumersi dall'esplicita previsione in tal senso dell'art. 7, primo comma, della legge n. 223 del 1991 (secondo cui l'indennità spetta ai "lavoratori collocati in mobilità”) e dell'art. 9 della stessa legge (secondo cui il trattamento di mobilità cessa con la cancellazione dalle liste di mobilità); ha aggiunto che, peraltro, a volere invece ritenere applicabile la disciplina prevista per l'indennità di disoccupazione, la lavoratrice sarebbe decaduta dal diritto all'indennità, non avendo presentato la relativa domanda nel termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione, ex art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935. Avverso tale sentenza lavoratore ha proposto ricorso in cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione 3 Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 4, 7, 9 e 16 della legge n. 223 del 1991, 1 e 12 delle preleggi e 38 della Costituzione, si lamenta che il Tribunale, erroneamente interpretando la disciplina dettata dalla legge n. 223 del 1991, abbia assegnato alla fase finale della procedura di mobilità il valore di requisito per la maturazione del diritto all'indennità di mobilità, senza che la disciplina contenuta nella citata legge preveda un qualche collegamento di tale diritto alla iscrizione nelle relative liste e sebbene l'art. 38, secondo comma, della Costituzione riferisca la garanzia di adeguati mezzi di sostentamento al mero stato di disoccupazione. Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 73, 77 e 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente applicato la normativa sulla disoccupazione involontaria, con la conseguenza di onerare i lavoratori di un adempimento (presentazione della relativa domanda, peraltro nella specie regolarmente avanzata dalla ricorrente) non previsto dalla legge n. 223 del 1991. Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per essersi il Tribunale limitato, secondo la ricorrente, ad enunciare le fonti normative applicabili nella fattispecie, senza specificare le ragioni giuridiche della ritenuta decorrenza del beneficio in esame dall'iscrizione nelle liste di mobilità. Tali motivi, congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, non sono fondati. dicembre Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 6 giugno 2002 n. 17389, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto nella materia, hanno chiarito che l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge a favore del lavoratore in via automatica, con l'iscrizione nelle liste di mobilità, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'INPS, che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni. Tale principio va qui ulteriormente ribadito, dovendosi anche osservare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 38 della Costituzione, che l'assicurazione sociale contro la disoccupazione involontaria, garantita costituzionalmente, non prescinde dall'effettivo accertamento delle condizioni oggettive e soggettive, che legittimano la relativa prestazione, da parte degli enti cui la stessa Costituzione attribuisce il compito della tutela assicurativa (v. art. 38, quarto comma, Cost.). Ciò posto, deve ritenersi che la sentenza impugnata, pur erroneamente considerando come decorrenza dell'indennità l'iscrizione nelle liste di mobilità e non invece la presentazione della relativa domanda, è comunque conforme a diritto nel ritenere infondata la tesi della ricorrente, intesa ad ottenere la prestazione sin dal primo giorno di disoccupazione a prescindere anche dalla suddetta iscrizione. Pertanto, correggendosi in tal senso, ex art. 384, secondo comma, c.p.c. , la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va respinto. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi l'INPS costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nullaper le spese. Così deciso, in Roma, il 20 marzo 2003. Il Consigliere estensore for allow lett IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1011. 2003 A M E Boggi, R P IL CANCELLIERE U S ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPEDA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 503 Il PresidentePresidente in [...]16