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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6586/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 11/7/2024
TRA
Parte_1 Parte_2
(C.F ,elettivamente domiciliata in Roma alla Via P.IVA_1
Sardegna n. 50 presso lo Studio degli Avv.ti Alessia Melchiorri
(C.F. ) e Paolo Melchiorri (C.F. C.F._1 ) che la rappresentano e difendono giusta C.F._2
procura in atti;
- Appellante –
E
( c.f.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. CP_1 P.IVA_2
Andrea Ferraguto e domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Via
Marco Antonio Colonna 27 – Roma;
- Appellata –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5504 emessa dal
Tribunale di Roma Sez. 2° in data 13.3.2019 nella causa iscritta al RG
20156/2014.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza dell'
11/7/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.03.2014, la CP_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 825/2014 (Rg. 86438/2013),
con cui il Tribunale civile di Roma, in accoglimento della richiesta avanzata dalla nella sua qualità di cessionaria della Parte_1
ha ingiunto all'Ente Regionale il pagamento dell'importo CP_2
di €. 755.238,30 oltre interessi legali dalle scadenze e spese legali.
A fondamento della proposta opposizione la poneva, CP_1
come unico ed assorbente motivo di contestazione, la presunta intervenuta prescrizione dei crediti azionati, essendo, a suo dire, la notificazione del decreto l'unica richiesta di pagamento avanzata nei confronti di essa debitrice.
La , da parte sua, eccepiva la palese strumentalità Parte_1
dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, essendo stati notificati, prima del provvedimento monitorio, alla debitrice, i seguenti atti di cessione a firma Notaio rispettivamente del 18/12/1997 Per_1
rep. n. 21165 notificato in data 30.12.1997; del 27/12/1997 rep. n.
22158 notificato il 31.12.1997; del 18.12.1997 rep. n. 106658 notificato il 31.12.1997; del 21/12/1998 rep. n. 22159, notificato il 4.4.1999 ; del
23.04.2009, rep. N. 115155 – racc, 22549 notificato il 26/04/2009
(richiamante i precedenti atti Cfr. doc. n.1 del fascicolo I grado).
Inoltre la rappresentava come in data 21.07.2001 Parte_1
avesse adito, stante competenza all'epoca del Giudice Amministrativo,
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, promuovendo ricorso ex art. 33 L. 205/2000, avente ad oggetto, tra l'altro, le fatture del decreto ingiuntivo opposto. Circostanza questa ammessa nelle proprie note difensive dallo stesso con ciò CP_3
riconoscendo che “il ricorso al Tar ha interrotto il termine di prescrizione per i crediti recati dalle fatture fino alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio”. (Cfr. pag. n.4 R.Lazio)
In data 13.11.2014 il Tribunale, riservatosi sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la rigettava e, all'esito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI co cpc,
disponeva CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “… al fine di verificare, nei limiti della prescrizione decennale eccepita dalla
, tenuto conto degli atti interruttivi indicati dall'attrice CP_1
(introduzione del giudizio dinanzi al Tar Lazio da CP_4
giusto ricorso ex art. 33 d.lgs. n. 80/1998 (l. 205/2000), r.g.
[...]
9749/2001; atto di intervento nella procedura esecutiva ex art. 499
c.p.c., r.g.e. 25707/07), 1'ammontare del credito vantato in lite da
[...]
giusta fatture prodotte (esclusa in ogni caso l'efficacia Parte_1
interruttiva - ricognitiva dell'avverso credito, nei termini di cui alla
precedente ordinanza in data 13. 11.2014, degli atti di pagamento della ), previa verifica: A) della corretta applicazione CP_1
delle tariffe vigenti (D.G.R. 7279 del 27.09.90), poi rimodulata con
D.G.R. n.3081/ 1998; B) della congruità delle prestazioni sanitarie rese dalla cedente dante causa dell'attrice, previa CP_2
valutazione della documentazione relativa all'attestazione ed alla verifica delle congruità delle prestazioni erogate dalla cedente,
documentazione da reperirsi dal nominato c.t.u. presso le AUSL Rm
H ex ed Ausl Rm C ex Rm 4, secondo ordine di esibizione Pt_3
tempestivamente introdotto in lite da parte attrice.
In data 29.03.2017 veniva depositato l'elaborato peritale nel quale, all'esito delle operazioni espletate secondo le indicazioni del Giudice di prime cure e quindi con esclusione degli atti di cessione, si accertava che l'importo di € 397.744,33 non era stato investito da alcuna prescrizione, con conseguente sua piena debenza e diritto della odierna appellante a pretenderne il pagamento da parte della . CP_1 La restante somma, a dire del consulente, risultava prescritta non essendovi alcuna interruzione e/o messa in mora, una volta escluse le cessioni.
In conseguenza il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al pagamento a favore dell'opposta della CP_1
somma di € 397.744,33 oltre interessi al saggio legale dal 21.7.2001, ed alle spese di giudizio.
In particolare, il Tribunale riconosceva l'interruzione della prescrizione solo dalla notifica del ricorso al Tar, avvenuta in data 21.7.2001, mentre non riconosceva valore di costituzione in mora- e quindi di interruzione della prescrizione- alle notifiche delle cessioni di credito da parte della difettando tali atti dei requisiti propri della concreta richiesta di pagamento.
Inoltre, il Tribunale negava il riconoscimento del maggior danno, richiesto dalla in ragione del costo del denaro, come Parte_1
annualmente stabilito da decreto ministeriale sulla base della media dei prime rate rilevati da ABI, ossia i tassi medi appunto del costo del denaro, come peraltro previsto dal DPR 1063 del 1962.
Avverso detta sentenza proponeva rituale appello Parte_1
deducendo, quanto al primo aspetto, l' error in iudicando del Tribunale, con violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 1219
c.c., in relazione all'art. 1264 c.c., nonché degli art.li 112, 115 e 116
c.p.c. in relazione all'art. 2694 c.c., ove non aveva riscontrato nella notifica della cessione del credito da parte dell' la presenza di tutti i requisiti per considerala alla stregua di una effettiva costituzione in mora, con conseguente interruzione della prescrizione sin dalle date delle notifiche avvenute il 30.12.1997, 1l 31.12.1997 ed il 4.4.1999.
Deduceva parte appellante come gli atti notarili di cessione, peraltro notificati attraverso ufficiale giudiziario, contenevano tutti sia l'elemento soggettivo, ovvero gli estremi del creditore, sia quello oggettivo consistente nella indicazione della pretesa fatta valere ed infine includevano una espressa e chiara richiesta al debitore ceduto di pagare i crediti acquisiti, con tanto di indicazione del numero delle fatture, della loro data e dell'importo contabilizzato, dei pagamenti ove effettuati con la data della valuta, nonché del conto e relative coordinate da utilizzare per i bonifici.
Rilevava inoltre come, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'intimazione non necessitasse di particolari formule sacramentali, purchè emergesse anche per implicito la chiara intenzione di fara valere il diritto spettante al dichiarante.
Quanto alla seconda doglianza ed alla terza eccepiva come il Tribunale avesse palesemente errato equiparando, quanto al maggior danno, la posizione di un'impresa a quella del piccolo risparmiatore cui liquidare il maggior danno, ove presente, sulla base del differenziale fra il saggio legale e il rendimento dei Bot a scadenza annuale. Deduceva che il denaro non corrisposto non sarebbe stato reimpiegato in tal modo, ma destinato all'autofinanziamento con cui alimentare l'attività di impresa, evitando il ricorso al finanziamento creditizio, che quindi il Tribunale avrebbe dovuto far riferimento al costo del finanziamento nel liquidare il maggior danno.
Concludeva pertanto per l'accoglimento dei motivi di gravame e quindi riformarsi la sentenza e confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in subordine condannarsi la al pagamento di € 357.583,96, CP_1
con decorrenza degli interessi dalle notifiche degli atti di cessione ovvero in subordine dalla notifica del ricorso al Tar, oltre rivalutazione monetaria e maggior danno.
Si costituiva ritualmente la eccependo l'infondatezza di CP_1
ciascuno dei motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
La causa veniva quindi rinviata per discussione e all'udienza del
11.7.2024 trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame parte appellante sostiene la natura di intimazione di pagamento della notifica delle cessioni di credito notarili intervenute con la casa di cura INI.
Sul punto è noto come ex art. 1219 c.c., il debitore è costituito in mora con intimazione o richiesta per iscritto. L'atto di costituzione in mora è giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio, che non richiede, per la validità, l'uso di formule solenni, dovendosi solo evincere in modo univoco la volontà del creditore di fare valere il proprio credito.
Per produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 31 maggio
2021, n. 15140; Cass. n. 684/2024).
Tuttavia da un attento esame del tenore letterale dell'art. 4 dei contratti di cessione, dal quale sarebbe rinvenibile la costituzione in mora e quindi derivatamente l'interruzione della prescrizione, non risulta sussistente, seppur in maniera di libera espressione scevra da formule sacramentali, il chiaro contenuto di intimazione al soddisfacimento della pretesa. Dal tenore testuale non si evince quindi l'attualizzazione della pretesa creditoria, per così dire qui ed ora, ma solo una indicazione delle alternative modalità con le quali il debitore ceduto potrà adempiere alla propria obbligazione: “4) Il presente atto verrà notificato a spese della cedente e a cura della cessionaria al debitore
ceduto. La cessionaria in persona dei suoi legali rappresentanti è autorizzata a riscuotere ed a quietanzare tutti i mandati e buoni di
pagamento che verranno emessi in dipendenza della presente cessione senza bisogno dell'intervento della cedente. I pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza della presente cessione potranno essere
effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. 21000 intestato alla cessionaria presso l'Istituto centrale Banche e Banchieri
Spa – Corso Monforte 34 – 20121 Milano”.
Laddove risulta chiara l'assenza di quelle forme esplicite e lessicalmente inequivocabili di immediatezza della pretesa, proprie della intimazione di pagamento, dovendo la stessa formulazione dell'intero articolo ricondursi al contenuto e alle cautele proprie della cessione, rappresentando al debitore ceduto quale sia in nuovo creditore, la individuazione dei crediti ceduti ed in particolare ad evitare errati pagamenti le coordinate bancarie della cessionaria.
Nulla di più è rinvenibile nella espressione della volontà unilaterale, peraltro contenuta all'interno del contratto di cessione, né valgono a conferirle il valore richiesto la natura di atto pubblico e la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.
Peraltro è rinvenibile nelle stesse produzioni della nel Parte_1
fascicolo di primo grado, copia di altro atto di cessione intervenuto nel
2009, nel quale , a differenza di quelli per cui è causa, è espressamente prevista nel corpo contrattuale apposito articolo contenente chiara intimazione di pagamento alla debitrice ceduta. Elemento che- si rileva-
depone nel senso della consapevolezza della stessa della Parte_1
necessità di inserire anche nelle nuove versioni degli atti di cessione,
l'espressa comunicazione della intimazione di pagamento contenuta nelle precedenti. Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo relativo esclusivamente alla pretesa di decorrenza degli interessi dalla notifica delle cessioni invece che dalla notifica del ricorso al Tar.
Anche il terzo motivo di gravame non appare meritevole di accoglimento. L'appellante chiede l'accertamento del proprio diritto al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c. da liquidarsi sulla base del prime rate stabilito annualmente dall'ABI sulla media del tasso praticato per il costo del denaro alle imprese. Lamenta che Parte_1
il Tribunale avesse rigettato la domanda per mancata allegazione e prova del superamento anno per anno del rendimento dei Bot a scadenza annuale rispetto al saggio legale degli interessi nei rispettivi anni, e ciò in quanto la stessa natura imprenditoriale di essa creditrice avrebbe escluso forme di investimento prudenziali nel debito pubblico, ma essendo notorio l'utilizzo del denaro per l'autofinanziamento, laddove il ritardato o mancato pagamento costringe l'imprenditore a ricorrere al finanziamento con i relativi costi del denaro.
Tuttavia il preteso errore del Tribunale nel corretto inquadramento dell'istante nella propria categoria creditoria, non esclude l'evidente difetto di allegazione e prova sul maggior danno ex art, 1224 c.c. in violazione dei criteri individuati dalla stessa giurisprudenza di legittimità in materia: Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo
comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al
saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la
qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo
restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del
maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare
l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà
l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario
sostenendone i relativi interessi passivi;
ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria
impresa, per le somme in essa investite;
il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici,
che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe
potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale. Così
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5835 ( Cass., Sez. Un.,
16 luglio 2008, n. 19499; conf. Cass., Sez. VI-I, 18 ottobre 2017, n.
24598).
Ed invero è assente alcuna prova dell'effettivo e non presunto ricorso al finanziamento nel sistema creditizio con i connessi oneri in termini di interessi contratti e pagati. Né -si osserva- l' appellante ha dimostrato, tramite produzione di propri bilanci, quale fosse la reale produttività dell'impresa, e le somme effettivamente investite negli anni, in acquisto di macchinari ecc.. Con la dovuta precisazione che tale mancato assolvimento del proprio onere probatorio ha peraltro esentato parte debitrice dall'onere della controprova.
Il rigetto totale dell'appello comporterà la condanna alle spese secondo soccombenza, che verranno liquidate secondo valori medi di tariffa per valore della causa, con esclusione della fase di trattazione istruttoria non svoltasi.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 5504/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ,così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado in favore di nella misura di euro 6.946,00 , CP_1
oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002 .
Così deciso nella Camera di consiglio del 20/2/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino