Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. CONT. 2436/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2436/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Antonella Mazzeo e Lorenza Mazzeo.
APPELLANTE contro
(P. IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Bobbio. P.IVA_2
APPELLATO
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
Antonella Mazzeo e Lorenza Mazzeo.
APPELLATA
pagina 1 di 10
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparti, Controparte_1
in bonis conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli,
[...] [...]
deducendo di aver intrattenuto con lo stesso i rapporti di conto Controparte_3
corrente n. 33886 e n. 36040. La società attrice esponeva che, nel corso di tali rapporti, la banca avrebbe illegittimamente addebitato competenze non dovute in assenza di una valida convenzione scritta tra le parti. In particolare, contestava la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione di interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto (CMS) e le spese non pattuite, con superamento della soglia di usura vigente ratione temporis, come risultante dalla consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative all'applicazione degli interessi ultralegali, anatocistici, CMS e spese addebitate nel corso dei rapporti, nonché la natura usuraria delle competenze, con accertamento del saldo finale a suo credito e la condanna del
[...]
al pagamento della somma complessiva di € 228.694,10, oltre CP_3
interessi, con vittoria di spese di lite.
I.2. Il con comparsa di costituzione e risposta si Controparte_3
costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il sopravvenuto fallimento della società attrice e contestando nel merito la fondatezza delle domande.
Inoltre, sosteneva che le clausole contrattuali applicate erano legittime, così come il proprio operato. Pertanto, chiedeva il rigetto integrale delle pretese avversarie ed in via riconvenzionale proponeva domanda di accertamento del proprio credito nei confronti di in relazione ai rapporti bancari n. Controparte_1
36040, n. 3800/139677 e n. 51670337, con richiesta di condanna alle spese.
pagina 2 di 10 I.3. A seguito dell'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società attrice, la causa veniva riassunta e veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile;
nelle more, interveniva nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito, già Controparte_2
di titolarità del e poi di a seguito di Controparte_3 Controparte_4
incorporzione.
I.5. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1514/2021, pubblicata il 16 febbraio
2021, dichiarava inammissibile, per tardività, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla cessionaria del credito in quanto proposta in Controparte_2
corso di causa unicamente nelle note di trattazione scritta e sua contestuale costituzione in giudizio quale interventrice ex art. 111 c.p.c., e successivamente reiterata nella comparsa conclusionale, eccezione tardivamente proposta anche dalla banca solo in comparsa conclusionale.
Dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della banca di accertamento del proprio credito verso la società correntista anche alla luce di altri rapporti tra di loro intercorsi, in quanto tardivamente proposta solo con la comparsa di costituzione depositata alla prima udienza.
Dichiarava ancora inammissibile la domanda di parte attrice di condanna della banca alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti, in quanto tardivamente proposta dalla Curatela fallimentare solo in comparsa conclusionale.
Nel merito riteneva che parte attrice avesse assolto il proprio onere probatorio versando tutti gli estratti conto e conti scalari, in serie continuativa, relativi ai rapporti di conto corrente oggetto di causa.
Non avendo, di contro, la banca prodotto le schede contrattuali contenenti le condizioni economiche applicate ai conti correnti, riteneva ai sensi dell'art. 117
TUB che essa aveva illegittimamente addebitato alla correntista, così come risultante dagli estratti conto, tassi di interesse ultralegale, commissioni di pagina 3 di 10 massimo scoperto e di disponibilità fondi, spese di gestione, voci tutte non pattuite per iscritto, così come aveva illegittimamente operato un disallineamento delle date di valuta delle operazioni in mancanza di forma scritta.
Accoglieva pertanto il riconteggio del CTU che non teneva conto di dette poste illegittime addebitate sui conti correnti in esame, disattendendo invece le ulteriori eccezioni della correntista relative sia alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia alla usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla banca in alcuni periodi.
Alla luce di quanto sopra, recependo il relativo conteggio effettuato dal CTU
(alle pagg. 13 e 14 e relativi allegati della CTU), in parziale accoglimento della domanda attorea accertava che alla data del 31.12.2009 il saldo del primo conto corrente era di € 97.178,56 a credito della società correntista, e quello del secondo successivo conto corrente era di € 22.747,77 a credito della correntista
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto gravame
[...]
quale società incorporante il , con atto di Parte_1 Controparte_3
citazione in appello ritualmente notificato alle controparti.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base di tre motivi di doglianza.
Con un primo motivo, l'appellante impugnava il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe violato il principio di diritto in tema di onere della prova secondo cui in caso di domanda di accertamento di indebito sarebbe l'attore a dover dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato ovvero la non debenza delle somme addebitate in conto corrente per mancanza di causa che giustifichi tali addebiti. In particolare, denunciava la violazione ed omessa pronuncia in relazione alla regola di diritto secondo cui l'attore (correntista) che alleghi la mancanza di valide pattuizioni contrattuali avrebbe dovuto dar prova pagina 4 di 10 dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del contratto, precisando che comunque non sussisteva l'obbligo di custodia e di produzione del contratto in capo alla banca.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante censurava il capo della sentenza in cui il Tribunale, facendo erroneamente riferimento ad un fido di fatto che non sarebbe stato invece provato dall'attore attraverso la produzione del relativo contratto di anticipazione bancaria, disattendeva la sollevata eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, recependo quindi una ricostruzione del rapporto e del saldo finale operata dal CTU erronea ed illegittima.
Con il terzo motivo di appello, strettamente connesso al secondo,
[...]
si lamentava che il giudice di prime cure non aveva deciso Parte_1
sulla base della documentazione effettivamente esibita e prodotta ed aveva erroneamente deciso sulla base della CTU come espletata, senza pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione della stessa fondata sulle osservazioni del consulente di parte.
Pertanto, l'appellante, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva dichiararsi la domanda di controparte inammissibile, improponibile e comunque infondata e dunque respingersi la stessa, con la condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio con attribuzione all'avvocato costituito.
II.2. Si costituiva la Curatela del , Controparte_1
contestando quanto dedotto da controparte e, tra l'altro, precisando che le deduzioni di circostanze nuove contenute nell'atto di appello, quali la pretesa inesistenza di un fido di fatto, risultano viziate da tardività e, pertanto, dovevano ritenersi inammissibili. Precisava che non era consentito fondare le censure mosse alla pronuncia di primo grado su argomentazioni nuove, laddove l'eccezione relativa all'onere della prova, quella di prescrizione, nonché la contestazione dell'assenza di un affidamento di fatto tutelabile non sono state pagina 5 di 10 formulate nei termini previsti dalla legge. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto dell'appello e di tutte le domande formulate dall'appellante con la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
II.3. Si costituiva altresì anche in appello sostenendo le Controparte_2
ragioni dell'appellante e facendo proprie le sue difese, pertanto, chiedeva l'accoglimento integrale dell'atto di appello e, per l'effetto, di riformare e annullare integralmente la sentenza oggetto di gravame.
II.4. All'udienza del 3 aprile 2025, la causa veniva riservata in decisione e venivano concessi i termini abbreviati di 20 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
L'appello è infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
Va respinto il primo motivo di appello in quanto il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere probatorio.
Difatti, in materia di rapporti bancari, qualora il soggetto correntista agisca chiedendo l'accertamento della illegittimità degli addebiti computati dalla banca sul proprio conto corrente, - illegittimità eccepita per la mancanza di pattuizione scritta delle relative clausole contrattuali, stabilita a pena di nullità dall'art. 117
TUB - il correntista ha soltanto l'onere di provare per iscritto, attraverso la relativa documentazione contabile (estratti di conto corrente e/o conti scalari), che le somme che asserisce non dovute per le predette ragioni, e di cui chiede quindi la espunzione ai fini del ricalcolo del saldo finale, gli siano state effettivamente addebitate dalla banca sul conto corrente. Era invece onere della banca, a fronte della eccezione del correntista di nullità delle clausole per mancanza di prova scritta, dimostrare documentalmente che tali clausole (nel pagina 6 di 10 caso di specie relative ad interessi ultra-legali, commissione di massimo scoperto, commissione di disponibilità fondi, disallineamento a credito e debito delle date di valuta delle operazioni) sono state pattuite per iscritto e sono dunque valide ed applicabili ai rapporti bancari di cui è causa.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale sulla base della documentazione acquisita agli atti, la società correntista (poi fallita) ha pienamente assolto il suo onere probatorio producendo ritualmente in giudizio la serie ininterrotta di estratti conto e conti scalari relativa ai rapporti di conto corrente bancario di cui è causa, documentazione correttamente utilizzata dal
CTU per l'espletamento del mandato peritale ed il ricalcolo dei saldi dei due conti correnti.
La banca invece non ha assolto il sopra menzionato onere probatorio che su di essa incombeva, non avendo prodotto in atti le schede contrattuali contenenti la indicazione delle condizioni economiche da essa praticate ed applicate sui conti correnti in esame, non fornendo dunque la prova della legittimità e validità delle stesse per il rispetto della forma scritta imposta “ad substantiam” a pena di nullità ex art. 117 TUB.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha fatto proprio il conteggio elaborato dal
CTU con il quale, in considerazione della mancanza di forma scritta e dunque della conseguente nullità, non ha considerato gli interessi ultralegali convenzionali (applicando quelli sostitutivi di legge ex art. 117 VII comma TUB), ed ha espunto altresì quanto addebitato dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto e di disponibilità fondi, di spese di gestione conto, di disallineamento delle date di valuta delle operazioni.
Quanto, infine, al rigetto da parte del Tribunale delle eccezioni della società correntista di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla banca, tali statuizioni non hanno pagina 7 di 10 costituito oggetto di appello incidentale da parte degli appellati per cui sono divenute definitive e su di esse si è formato il giudicato.
Ugualmente da disattendere risulta il secondo motivo di gravame.
Difatti il Giudice di primo grado non ha in alcun modo fondato la sua decisione sull'accertamento della sussistenza di un fido di fatto tra le parti (contratto di apertura di credito).
L'eccezione di prescrizione, sollevata dal e dalla interventrice Controparte_3
cessionaria per il preteso carattere solutorio delle rimesse Controparte_2
ultradecennali, è stata infatti dichiarata inammissibile per tardiva proposizione
(in quanto sollevata dalla seconda solo in sede di note di trattazione scritta e contestuale costituzione ex art. 111 cpc, e dalla prima solo in conclusionale), e non già rigettata per il carattere ripristinatorio delle rimesse stesse dovuto alla presenza di un fido di fatto.
Tale motivazione sulla inammissibilità per tardività dell'eccezione di prescrizione non è stata oggetto di censura da parte dell'appellante nell'atto Parte_1
di appello e tale capo della sentenza è pertanto divenuto definitivo.
D'altra parte, la sussistenza o meno di un fido di fatto neppure è stato posto dal primo giudice a fondamento delle altre pronunce da lui adottate in ordine alle clausole di cui è stata invocata dalla società correntista la nullità né, d'altra parte, tale questione del fido di fatto ha assunto alcuna rilevanza in relazione a dette statuizioni.
In particolare, sia la applicazione in concreto da parte della banca di un saggio di interesse debitorio superiore a quello legale, sia l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di disponibilità fondi, sono state dichiarate nulle dal Tribunale esclusivamente per difetto di forma scritta “ad substantiam” imposta dall'art. 117 TUB.
Il terzo motivo di appello innanzi riportato è assorbito dai primi due e va rigettato per le ragioni esplicate con riguardo alle censure di cui sopra.
pagina 8 di 10 Difatti, per tutte le motivazioni innanzi esposte, il conteggio effettuato dal CTU
(alle pagg. 13 e 14 della relazione tecnica e relativi allegati), fondato sulla serie continuativa di estratti conto e conti scalari, recepito in sentenza dal giudice di primo grado, risulta esatto e conforme alla legge ed ai criteri interpretativi consolidatisi in giurisprudenza, per cui correttamente il Tribunale ha disatteso l'istanza di rinnovazione della CTU e si è uniformato alla stessa, dandone adeguata motivazione cui si rimanda.
È infine opportuno, per completezza di esposizione, sottolineare che si è formato il giudicato, per mancata proposizione di appello incidentale, anche sul capo della sentenza di primo grado di rigetto per tardività, (in quanto formulata dalla solo nella comparsa conclusionale) della ulteriore Controparte_5
domanda attorea di condanna della convenuta alla restituzione a titolo di CP_4
indebito delle somme accertate a credito della società correntista.
Al rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata, segue la condanna dell'appellante soccombente al Parte_2
pagamento, in favore dell'appellato vincitore Controparte_1
, delle spese processuali del grado di appello che si liquidano a
[...]
carico della prima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante soccombente ha Parte_2 Parte_2
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pagina 9 di 10 quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in oggetto del Tribunale di Napoli n. 1514/2021, pubblicata il 16 febbraio 2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata compresa la statuizione sulle spese processuali;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_2
dell'appellato , delle spese Controparte_1
processuali del grado di appello che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_2
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 19.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10