Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 10 del mese di giugno, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 2041 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
Parte_1
(p. i.v.a.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma al largo Arrigo VII n. 4 presso lo studio degli avv.ti Concetta Sorrentino e Federico Lerro, che la rappresentano unitamente e disgiuntamente, per procura in atti;
- ATTORE -
CONTRO
TR
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Rosa Lombardo ed
alla via Sant'Anna II Tronco;
CP_1
-CONVENUTA –
avente per OGGETTO: pagamento somme.
----------------------
Sono comparsi:
l'avv. Bruno Russo, per delega dell'avv. Concetta Sorrentino, per parte attrice;
l'avv. Attilio Bandiera, per delega dell'avv. Rosa Lombardo, per parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dott.ssa titolare dell'omonimo Parte_1 [...]
con sede in Bovalino, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e, premesso di avere erogato TR prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio in branca cardiologica in favore dei cittadini aventi diritto all'assistenza sanitaria del
(quale titolare di autorizzazione all'esercizio e di Controparte_3 accreditamento istituzionale definitivo rilasciato da Regione Calabria), lamentava il ritardato pagamento delle prestazioni rese negli anni dal 2011 al
2018.
Concludeva, chiedendo: “accertata e dichiarata la debenza degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., di condannare la CP_4
al pagamento, in favore dello
[...] Parte_1
, della somma di €. 7.897,32 oltre interessi successivi dalla
[...] data della notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224, IV comma c.c.. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra proposta, condannare al Controparte_4 pagamento, in favore dello Parte_1
, della somma maggiore o minore che risulterà dovuta a titolo di
[...] interessi legali, di maggior danno (nella misura pari alla differenza tra il costo del denaro e detti interessi), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi successivi dalla data della notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224, IV comma c.c. (rectius, art. 1284, IV comma c.c.)”.
Si costituiva in giudizio la convenuta , resistendo alla domanda Controparte_5 avversaria.
1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improponibilità della domanda per abuso del diritto mediante parcellizzazione del credito, sollevata dalla parte convenuta. L'eccezione non appare fondata.
L' ha documentato, a fondamento della propria eccezione, che Controparte_5 la parte attrice ha già azionato:
- “d.i. n. 130/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto pagamento prestazioni asseritamente rese nell'anno 2011-2013 e relativi interessi;
- giudizio di cognizione n. 3756/2019 R.G., pendente innanzi al Tribunale di
Catanzaro ed avente ad oggetto prestazioni sanitarie asseritamente rese nell'anno 2014-2015 e relativi interessi”.
Ora, seppure l'odierno procedimento è riconducibile ad un rapporto di durata unitario tra le medesime parti, deve ritenersi che la competenza territoriale diversa dell'adito Tribunale, induca ad escludere che possa configurarsi un abusivo frazionamento del credito, con riguardo al diritto fatto valere dinanzi al
Tribunale di Catanzaro;
di contro, può ravvisarsi una scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore attore, in relazione al menzionato procedimento per decreto ingiuntivo, rispetto al quale, il frazionamento del credito appare riconducibile ad una esclusiva utilità della parte attrice con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione della debitrice, non potendosi ravvisare un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, atteso che l'attuale credito inerisce anch'esso a prestazioni e, specificamente, al ritardato pagamento di quelle rese negli anni dal 2011 al 2018, di guisa che era già maturato alla data di redazione del ricorso per la citata ingiunzione di pagamento (07.01.2021) né può valere a giustificare l'operato frazionamento del credito la circostanza, invocata da parte attrice, che il presente procedimento abbia ad oggetto un credito relativo solo ad interessi, nel mentre, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, veniva richiesto anche il pagamento di prestazioni, oltre ai correlati interessi moratori.
La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 7299 resa a Sezioni Unite in data 19.03.2025, intervenendo sulla materia, ha chiarito che: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma
1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nel caso di specie, dunque, seppure possa configurarsi il detto arbitrario frazionamento del credito, non essendo possibile l'introduzione di un giudizio unitario, la domanda va, pertanto, decisa nel merito.
2. Ciò posto, parimenti, priva di fondamento appare l'eccezione di prescrizione quinquennale, ulteriormente sollevata dalla convenuta.
Il credito, oggetto di domanda, è correlato a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio in branca cardiologica erogate dalla parte attrice, secondo fatture ritualmente ricevute dall' e dalla medesima CP_2 non contestate (cfr. allegati al fascicolo di parte).
Occorre premettere che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per i quali opera la ordinaria prescrizione decennale (in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle Parte prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile), cfr. Cass. civ., sez. VI,
20.12.2017 n. 30546.
Orbene, quanto agli interessi, invero, l'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., stabilisce che "si prescrivono in 5 anni "..." 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
La ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti (mai dedotti, nel caso di specie), che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità (Cass. civ. sez. I, 24 aprile 2024 n.
11125).
Infatti, esclusa l'applicabilità della prescrizione quinquennale con riferimento all'obbligazione principale, il termine quinquennale di prescrizione non può neanche trovare applicazione con riferimento agli interessi moratori ad essa correlati.
La periodicità è il requisito essenziale per applicare agli interessi moratori la prescrizione quinquennale.
Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo.
Ora, va evidenziato che essendo stata l'azione esperita nel termine decennale, la prescrizione non può dirsi maturata.
3. Nel merito, la domanda, avanzata in via principale, è fondata e va accolta.
Il rapporto di accreditamento e le prestazioni, dedotte dalla parte attrice, possono ritenersi provate.
Nessuna contestazione, infatti, ha mosso la convenuta, relativamente alla presentazione delle fatture allegate dallo Parte_1
ed è pacifico che le medesime siano state pagate, seppure, in
[...] ritardo.
3.1. Priva di pregio appare l'inapplicabilità dei chiesti interessi di mora, eccepita dalla convenuta . Controparte_6 Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prestazioni sanitarie erogate in favore dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale da strutture private operanti in regime di accreditamento, secondo cui la connotazione pubblicistica del rapporto intercorrente tra l'ente pubblico competente e la struttura accreditata non esclude, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, la natura negoziale dell'atto fondante la pretesa al pagamento degl'interessi moratori, la cui causa resta sempre e comunque riconducibile allo schema civilistico del contratto a prestazioni corrispettive, ancorché inquadrato nell'ambito dell'intervento pubblico, in quanto scaturente da un contratto con cui l'ente assume l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura erogate dalla struttura privata (cfr. Cass., Sez. III, 2/07/2019, n. 17665;
13/07/2017, n. 17341; 11/10/2016, n. 20391; 14/07/2016, n. 14349).
Com'è noto, tale qualificazione della fattispecie era stata messa in discussione in virtù del richiamo ad un altro principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica erogate per conto delle aziende sanitarie locali, secondo cui al credito del farmacista per il rimborso del corrispettivo dei farmaci di fascia A non si applica il tasso d'interesse di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002, non essendo il rapporto riconducibile al paradigma della transazione commerciale, giacché, relativamente alle predette prestazioni, il farmacista non è qualificabile come imprenditore, ovverosia come soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, ai sensi dell'art. 2, lett. c), del medesimo decreto, essendo un componente del Servizio sanitario nazionale (cfr. Cass., Sez.
Un., 20/11/2020, n. 26496; v. anche, in precedenza, Cass., Sez. III, 10/ 04/2019,
n. 9991, secondo cui l'attività di dispensazione dei farmaci ha natura pubblicistica, in quanto intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico alla tutela della salute collettiva;
Cass., Sez. III,
28/02/2017, n. 5042, secondo cui la fonte di tale rapporto non ha natura negoziale, ma legale e amministrativa, in quanto costituita dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dal relativo regolamento).
La questione è stata risolta da una recente sentenza, con cui la Corte di
Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, ha enunciato il principio di diritto secondo cui le prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti dalle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in base ad un contratto (accessivo all'accreditamento) concluso in forma scritta con la
Pubblica Amministrazione dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 231 del 2002, in quanto rese in esecuzione di un atto avente natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata, e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. cit. (cfr.
Cass., Sez. Un., 14/12/ 2023, n. 35092).
Premesso infatti che, per poter erogare prestazioni in favore degli utenti del
Servizio sanitario nazionale con corrispettivo a carico dell'Amministrazione
Pubblica, le strutture private devono essere dotate di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, rilasciata in base al rispetto di requisiti minimi per la tutela della sicurezza del paziente e degli operatori, accreditamento istituzionale, riconducibile al genus della concessione di pubblico servizio, e accordi contrattuali, finalizzati alla specificazione di volumi e tipologia delle prestazioni ed a fissare l'ammontare complessivo della remunerazione, è stato chiarito innanzitutto che, nell'ambito della predetta sequenza, la fase dell'accordo, avente la sua fonte normativa nell'art.
8-quinquies del D.Lgs. n.
502 del 1992, pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti. È stata inoltre richiamata la nozione di transazione commerciale emergente dalle direttive 2000/35/CE e 2011/07/ UE, così come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui la stessa, oltre a non coincidere con quella di contratto (cfr. sent. 1 dicembre 2022, in causa C-
419/21, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy), prescinde dalla natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti (cfr. sent. 18 novembre 2020, in causa C-299/19,
Techbau Spa), trovando applicazione anche nel settore sanitario, nell'ambito del quale i ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni determinano costi ingiustificati per le imprese, aggravando i loro problemi di liquidità e rendendo più complessa la loro gestione finanziaria (cfr. sent. 28 gennaio 2020, in causa
C-122/18, Commissione c. Italia). Sulla base di tali considerazioni, è stato escluso che la posizione delle strutture sanitarie accreditate sia assimilabile a quella delle farmacie, concludendosi che sia la fonte che le caratteristiche della loro attività sono pienamente riconducibili all'ambito applicativo del D.Lgs. n. 231 del 2002, giacché, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e sulla base di accordi normativizzati, le strutture accreditate erogano un servizio pubblico, mantenendo però la loro identità di società commerciali che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico degli utenti del Servizio sanitario nazionale sulla base di specifici accordi contrattuali (Cass. civ., sez. I, 2 settembre 2024 n.
23477).
Proprio in virtù dell'osservazione che la natura concessoria del rapporto intercorrente tra le strutture private e l'Amministrazione Pubblica perde il valore di elemento discriminante nell'ambito della contrattazione privata nel cui alveo si colloca anche il contratto in esame, esso va qualificato come transazione commerciale, con la conseguenza che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo maturato a favore delle strutture accreditate, l' è tenuta al CP_2 pagamento degli interessi moratori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231 del 2002.
3.2. Infine, priva di fondamento appare anche l'eccepita carenza di costituzione in mora.
Invero, l'applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2002 comporta anche l'operatività della disposizione di cui all'art. 4, secondo cui gl'interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Tale principio trova anch'esso conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che, in quanto manifestazione di un'evoluzione legislativa volta ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, tale disciplina è applicabile a tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, giacché l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del
D.Lgs. cit., è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (cfr. Cass., Sez. I,
2/05/2024, n. 11721; Cass., Sez. III, 15/10/2019, n. 25924; Cass., Sez. II,
10/08/2023, n. 24390; 27/02/2019, n. 5734).
3.3. Va, dunque, riconosciuto il diritto di parte attrice alla riscossione dei chiesti interessi moratori ed in assenza di contestazione in ordine al quantum, l' , in persona del legale TR rappresentante pro tempore, va, dunque, condannata al pagamento della somma di €. 7.897,32.
Infine, va esclusa la possibilità di riconoscere gli ulteriori interessi fino al soddisfo, dovendosi rilevare la genericità della relativa domanda ed il carattere conseguentemente esplorativo della c.t.u. sollecitata.
4. Nella regolamentazione delle spese di lite, dovendo darsi rilievo alla circostanza dell'evidenziato frazionamento del credito, al fine dell'eliminazione degli effetti distorsivi, la valutazione dell'onere delle spese va effettuata come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine nel senso sopra evidenziato, di guisa -alla stregua dei superiori principi- va esclusa la condanna della controparte in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2041/2021 R.G., promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, nei confronti dell' TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
1) condanna l' , in TR persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dello
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €. 7.897,32;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Maria Crucitti