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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5019/24 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 26.3.25 e vertente TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., difesa Pt_1 P.IVA_1 dall'Avv. Fausto Alessio Di Primio
OPPONENTE E c.f. e p.iva n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. difeso dall'Avv. Davide Fabrizi e dall'Avv. Mirko Barboni OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 19055/23 del 16.12.23 emesso dal Tribunale di Roma
All'udienza del 26.3.25 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che la creditrice opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 196.500,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per alcuni contratti di appalto.
L'opponente ha impugnato il decreto, eccependo, in via preliminare, la incompetenza per clausola compromissoria, nonché negando la sussistenza del credito.
La parte opposta si è costituita, contestando le argomentazioni avverse ed eccependo la nullità della clausola arbitrale per violazione dei criteri di nomina ex art. 809 cpc..
1 Ciò premesso, deve ritenersi fondata la eccezione di incompetenza basata sulla esistenza della clausola compromissoria;
infatti, all'art. 20 dei contratti di appalto le parti hanno espressamente convenuto di devolvere in via esclusiva ed in deroga alla competenza della giurisdizione ordinaria ad un collegio arbitrale qualsiasi controversia o contestazione in merito ai contratti e precisamente: “Le parti del presente contratto accettano concordemente che qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, ivi compresi gli eventuali pagamenti da eseguire, sarà risolta in via esclusiva ed in deroga alla competenza della giurisdizione ordinaria, da un collegio arbitrale in conformità a quanto disposto dall'art. 806 del codice di procedura civile. Il Collegio sarà composto da tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente ed individuato ed accettato sin d'ora dalle parti del presente contratto, nella persona dell'Ing. mentre gli altri due saranno nominati Controparte_2 dalle parti in occasione dell'arbitrato. Nel caso dovessero insorgere questioni tecniche in corso di arbitrato il Presidente, a suo insindacabile giudizio, nominerà immediatamente un'eventuale consulente tecnico per risolvere le questioni”. In materia, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che: “Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 365/1983; n. 1852/1976; n. 5265/2011)” (Cass. 25939/21).
Premesso che l'assenza delle indicazioni relative al numero o alle modalità di nomina degli arbitri non determina la nullità del patto commissorio, attivando il meccanismo integrativo di cui all'art. 809 cpc, in ogni caso, la questione relativa alla invalidità della convezione di arbitrato, per il mancato rispetto delle norme sulla nomina degli arbitri, deve essere dedotta nel giudizio arbitrale e sottoposta alla Corte di Appello in sede di impugnazione, in base agli artt. 829 e 830 cpc.
Pertanto, la opposizione andrà accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per fase di studio, introduttiva, nonché minimi per quella istruttoria e decisionale, vista la definizione semplificata e in rito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2 - condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite di parte opponente che liquida ex DM 55/14 in euro 9.142,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 379,50 per spese.
Roma, 26.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5019/24 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 26.3.25 e vertente TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., difesa Pt_1 P.IVA_1 dall'Avv. Fausto Alessio Di Primio
OPPONENTE E c.f. e p.iva n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. difeso dall'Avv. Davide Fabrizi e dall'Avv. Mirko Barboni OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 19055/23 del 16.12.23 emesso dal Tribunale di Roma
All'udienza del 26.3.25 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che la creditrice opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 196.500,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per alcuni contratti di appalto.
L'opponente ha impugnato il decreto, eccependo, in via preliminare, la incompetenza per clausola compromissoria, nonché negando la sussistenza del credito.
La parte opposta si è costituita, contestando le argomentazioni avverse ed eccependo la nullità della clausola arbitrale per violazione dei criteri di nomina ex art. 809 cpc..
1 Ciò premesso, deve ritenersi fondata la eccezione di incompetenza basata sulla esistenza della clausola compromissoria;
infatti, all'art. 20 dei contratti di appalto le parti hanno espressamente convenuto di devolvere in via esclusiva ed in deroga alla competenza della giurisdizione ordinaria ad un collegio arbitrale qualsiasi controversia o contestazione in merito ai contratti e precisamente: “Le parti del presente contratto accettano concordemente che qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, ivi compresi gli eventuali pagamenti da eseguire, sarà risolta in via esclusiva ed in deroga alla competenza della giurisdizione ordinaria, da un collegio arbitrale in conformità a quanto disposto dall'art. 806 del codice di procedura civile. Il Collegio sarà composto da tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente ed individuato ed accettato sin d'ora dalle parti del presente contratto, nella persona dell'Ing. mentre gli altri due saranno nominati Controparte_2 dalle parti in occasione dell'arbitrato. Nel caso dovessero insorgere questioni tecniche in corso di arbitrato il Presidente, a suo insindacabile giudizio, nominerà immediatamente un'eventuale consulente tecnico per risolvere le questioni”. In materia, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che: “Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 365/1983; n. 1852/1976; n. 5265/2011)” (Cass. 25939/21).
Premesso che l'assenza delle indicazioni relative al numero o alle modalità di nomina degli arbitri non determina la nullità del patto commissorio, attivando il meccanismo integrativo di cui all'art. 809 cpc, in ogni caso, la questione relativa alla invalidità della convezione di arbitrato, per il mancato rispetto delle norme sulla nomina degli arbitri, deve essere dedotta nel giudizio arbitrale e sottoposta alla Corte di Appello in sede di impugnazione, in base agli artt. 829 e 830 cpc.
Pertanto, la opposizione andrà accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per fase di studio, introduttiva, nonché minimi per quella istruttoria e decisionale, vista la definizione semplificata e in rito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2 - condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite di parte opponente che liquida ex DM 55/14 in euro 9.142,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 379,50 per spese.
Roma, 26.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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