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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'SI - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1495/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata – II Sezione Civile, n. 1881/2021, pubblicata il 28
settembre 2021, vertente
TRA
1 (1) (codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Leopoldo Palomba (codice fiscale , in virtù C.F._2
della procura in atti -appellante-
E
(2) la (codice fiscale ), e per Controparte_1 P.IVA_1
essa quale mandataria (codice fiscale , CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Iorio (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 225/2017, emesso su ricorso della CP_3
il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva alla in
[...] Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, ed a e Parte_2 [...]
, in qualità di garanti, il pagamento, in favore della ricorrente, della Pt_1
somma € 72.228,68 oltre interessi legali e spese di giudizio, quale saldo debitore del conto corrente bancario n. 10379468 e dei due mutui chirografari n. 6475009
e n. 3981909, sottoscritti dalla con la (già Controparte_4 Controparte_3
, a garanzia dei quali erano state sottoscritte da Controparte_5 [...]
tre fideiussioni ( di cui una fideiussione del 30 giugno 2010 a garanzia Pt_1
del rapporto di mutuo chirografario sino alla concorrenza della somma di €
50.000,00, una fideiussione dell'8 aprile 2011 a garanzia delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura sino alla concorrenza della somma di € 91.000,00, una fideiussione del 7 marzo 2012 a garanzia del
2 mutuo chirografario sino alla concorrenza della somma di € 20.000,00) e da una fideiussione del 20 aprile 2011 a garanzia delle Parte_2
obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura e sino alla concorrenza della somma di € 91.000,00.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo – con citazione per l'udienza del 14 dicembre 2017, notificata il 5 aprile 2017, nei confronti della Controparte_6
proponeva opposizione, articolando i motivi di seguito rubricati:
[...]
I- “Perenzione dei D.I. nei confronti del sig. per mancata Parte_1
notificazione”: l'opponente deduceva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per assoluta incertezza del destinatario, in quanto eseguita nei suoi confronti esclusivamente nella qualifica di legale rappresentante e non in proprio;
II. “Nullità della domanda per assoluta indeterminatezza delle somme”: eccepiva la nullità dell'impugnato decreto per indeterminatezza assoluta delle somme dovute a titolo di interessi applicati ai rapporti;
III. “Inefficacia della certificazione ex art. 50 DLgs 385/1993 e s.m. e i”;
Part IV. “Omessa e/o inadeguata rappresentazione dello e/o TAEG nei contratti di mutuo chirografari. Violazione del 2° comma dell'art. 9 delibera CICR
n. 286 del 4 marzo 2003 e conseguente nullità dei contratti stessi”;
V. “Usura bancaria”.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di:
3 I. “accertato e dichiarato che il D.I. non è stato notificato al sig. Parte_1
e pertanto dichiarare lo stesso inefficace nei confronti del predetto ai sensi
[...]
dell'art. 640, 644 e 1188 disp att. c.p.c.”,
II “Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e per l'effetto anche del
conseguenziale D.I. per violazione del principio della integrità del contraddittorio in relazione al dettato dell'art. 638 c.p.c.”;
III. “Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e per l'effetto anche del conseguenziale D.I. per assoluta indeterminatezza della domanda attesa la mancata individuazione degli interessi applicati al rapporti e richiesti successivamente”;
IV. “accertata e dichiarata la usurarietà degli interessi applicati al finanziamento concesso sotto forma tecnica dell'apertura di credito, rideterminare il saldo del conto corrente n. 10379468 con omissione di tutte le partite di debito favorevoli alla banca (interessi, spese e commissioni) che concorsero alla violazione dell'art. 644 c.p.c: per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare che l'attore opponente nulla
deve alla convenuta opposta per le causali da questa indicate in ricorso monitorio”;
V. “in subordine, accertare e dichiarare la nullità totale – per difetto di forma scritta – sia del contratto di conto corrente de quo sia del contratto costitutivo della linea di finanziamento che nel detto conto ha trovato regolamento (…)”;
4 VI “in via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito per omessa indicazione degli interessi a debito della correntista, accertata e dichiarata la nullità della condizione generale di contratto che prevedeva l'addebito delle c.c.d.d. commissioni di massimo
scoperto, accertata e dichiarata la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale, rideterminato il saldo di conto corrente n. 10379468 dal dì del suo impianto.
VII. “in via del tutto gradata si eccepisce la indeterminatezza della somma richiesta ed ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi applicati al rapporto di conto corrente in questione”;
VIII. “Accertare e dichiarare per i motivi esposto nel presente atto che il
costo effettivo del credito concesso con i mutui chirografari n. esorbita la soglia di usurarietà e per l'effetto dichiarare la perdita della dazione di interessi in applicazione delle norme di legge con ogni altra statuizione di legge e di rito”;
IX. “Accertato e dichiarato quanto al precedente punto, rideterminare
l'effettiva sussistenza creditoria a mezzo di apposita CTU tecnico- bancaria e, per lo effetto, dichiarare infondata la domanda monitoria con ogni ulteriore
statuizione di legge e di rito”;
X. “Compensare le reciproche posizioni di dare e avere tra la AN e la che verranno accertare nel presente giudizio”; Controparte_4
XI. “Vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario, con attribuzione al sottoscritto avvocato, quale
anticipatario” (cfr. pag. 13-14 dell'atto di opposizione).
5 I.3. Con comparsa del 10 dicembre 2017, si costituiva in giudizio la
[...]
“succeduta nella titolarità delle posizioni giuridiche in atti Controparte_1
dedotte ad , e per essa, non in proprio bensì in suo nome e per Controparte_3
suo conto, la quale eccepiva la “carenza di legittimazione attiva. CP_7
natura autonoma della garanzia” e la “fondatezza della domanda di credito”.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio.
I.4. Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile all'esito della quale, precisate le conclusioni, il Tribunale di
Torre Annunziata, II Sezione Civile, con la sentenza n. 1881/2021, pubblicata il
28 settembre 2021, così decideva:
- “Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 225/2017 emesso in data 01/02/2017 dal Tribunale di Torre Annunziata”;
- “Condanna , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 6000,00, oltre spese gen.,
IVA e CPA come per legge”;
- “Pone definitivamente a carico di le spese di CTU già Parte_1
liquidate con decreto del 21/03/2019”.
II.1 Avverso detta decisione – con citazione per l'udienza del 25 ottobre
2022, notificata il 28 marzo 2022 - proponeva appello , Parte_1
articolando i motivi di censura come di seguito rubricati:
6 “1) – Perenzione del D.I. nei confronti del Sig. per Parte_1
mancata notificazione”: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, senza tenere in debito conto né dei principi garantistici che regolano le norme sulla notificazione degli atti e sulla vocatio in ius, né delle circostanze evidenziate in sede di opposizione;
II. “Nullità della sentenza per errata individuazione delle norme che regolano i contratti di fideiussione bancaria”: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha qualificato il contratto di garanzia come contratto autonomo di garanzia, anziché fideiussione;
III. “Nullità della domanda per assoluta indeterminatezza delle somme”;
IV. “Inefficacia della certificazione ex art. 50 DLgs 385/1993 e s.m. e i.”
Part V. “Omessa e/o inadeguata rappresentazione dello e/o TAEG nei contratti di mutuo chirografari. Violazione del 2° comma dell'art. 9 delibera CICR
n. 286 del 4 marzo 2003 e conseguente nullità dei contratti stessi”;
VI. “Usura bancaria”.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e
• In riforma e/o annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata, in persona del Giudice Unico in funzione monocratica,
7 dott.ssa Gabriella Ferrara, n. 1881/2021, pubblicata il 28.9.2021, accogliere in toto la domanda dell'appellante e per l'effetto:
• Accertato e dichiarato che il D.I. 225/2017 non è stato notificato al sig.
e pertanto dichiarare lo stesso inefficace nei confronti del Parte_1
predetto ai sensi dell'art. 640, 644 e 188 disp. att. c.p.c.
NEL MERITO
I.- Accertare e dichiarare che i contratti posti in essere tra le parti sono dei
contratti di fidejussione bancaria e non, come erroneamente riconosciuto
nella sentenza impugnata, dei contratti autonomi di garanzia. Quindi
dichiara la nullità delle clausole n.5-6-7 per violazione della normativa antitrust, così come precisato dalle recenti pronunce della Suprema Corte.
II. – Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e per l'effetto anche del
conseguenziale D.I. per violazione del principio della integrità del contraddittorio in relazione al dettato dell'art. 638 c.p.c.
III. – Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e per l'effetto anche del
conseguenziale D.I. per assoluta indeterminatezza della domanda attesa la mancata individuazione del saggio degli interessi applicati al rapporto e richiesti successivamente.
IV.- accertata e dichiarata l'usurarietà degli interessi applicati al finanziamento concesso sotto la forma tecnica dell'apertura di credito, rideterminare il saldo del conto corrente n. 10379468 con omissione di tutte le
8 partite di debito favorevoli alla banca [interessi, spese e commissioni] che concorsero alla violazione dell'art. 644 cpc.; per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare che l'attore opponente nulla deve alla convenuta opposta per le causali da questa indicate in ricorso
monitorio;
V. - in subordine, accertare e dichiarare la nullità totale - per difetto di forma scritta - sia del contratto costitutivo del conto corrente de quo sia del contratto costitutivo della linea di finanziamento che nel detto conto ha trovato regolamento;
per l'effetto: I accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione ex
contractu esercitata dalla ricorrente e per ciò stesso dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
II in via gradata, rideterminato il dare / avere tra le parti dal dì dell'impianto del conto corrente n. 10379468 mercé omissione delle spese e delle commissioni, anche di massimo scoperto, mercé omissione di qualsivoglia sistema di capitalizzazione, mercé applicazione degli interessi, a credito ed a debito della correntista, al tasso legale tempo per tempo vigente, mercé determinazione dei numeri debitori e creditori in base al principio
dispositivo della valuta effettiva, accertare e dichiarare che l'attore opponente nulla deve alla convenuta opposta e dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
VI. - in via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito per omessa indicazione del tasso degli
interessi a debito della correntista, accertata e dichiarata la nullità della condizione generale di contratto che prevedeva l'addebito delle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, accertata e dichiarata la nullità del patto di
9 capitalizzazione trimestrale, rideterminato il saldo del conto corrente n.
10379468 dal dì del suo impianto mercé omissione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, mercé omissione di qualsivoglia sistema di capitalizzazione e mercé addebito degli interessi a carico della correntista al
tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, accertare e dichiarare che l'attore opponente nulla deve alla convenuta opposta;
per
l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
VII. – In via del tutto gradata si eccepisce la indeterminatezza della somma richiesta ed ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi applicati al
rapporto di conto corrente in questione.
VIII - Accertare e dichiarare per i motivi esposti nel presente atto che il costo effettivo del credito concesso con i mutui chirografari n. 6475009 e n.
3981909 esorbita la soglia di usurarietà e per l'effetto dichiarare la perdita della dazione di interessi in applicazione delle norme di legge con ogni altra statuizione di legge e di rito
VIII - Condannare la convenuta al pagamento delle spese del doppio grado
di giudizio, oltre spese e compensi della fase di mediazione obbligatoria, spese generali CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
II.2 Con comparsa di risposta all'appello del 04 ottobre 2022 si costituiva in giudizio la e per essa quale mandataria la Controparte_1 CP_2
deducendo, in via preliminare, “la carenza di legittimazione passiva in
[...]
ordine ad eventuali avverse domande ripetitorie/restitutorie/risarcitorie
connesse a fatti e condotte poste in essere in momento antecedente alla
10 avvenuta cessione da parte della ed eccependo altresì, nel Controparte_3
merito, la sua infondatezza, in fatto e in diritto, la sua inammissibilità e improponibilità chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 febbraio 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (50 +20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositata la comparsa conclusionale a cura della sola appellata, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla difesa di parte appellata di “carenza di legittimazione passiva in Controparte_1
ordine ad eventuali avverse domande ripetitorie/restitutorie/risarcitorie connesse a fatti e condotte poste in essere in momento antecedente alla avvenuta cessione da parte della . CP_3
Si rammenta, infatti, che: “in tema di cessione di azienda bancaria, l'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) deroga all'art. 2560 c.c., prevedendo che, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, le passività dell'azienda si trasferiscono in capo al cessionario, il quale conseguentemente è diretto responsabile del debito restitutorio delle
somme indebitamente incassate dalla banca cedente, avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle, tra cui quella di
11 capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici “(cfr. Cass. n. 8272/
2023).
Va soggiunto che, nel presente giudizio, non sono state avanzate da alcuna parte né domande restitutore, né di ripetizione, né risarcitorie “connesse a fatti
e condotte poste in essere in momento antecedente alla avvenuta cessione da parte della . CP_3
2.Nel merito, il Tribunale di Torre Annunziata, con l'impugnata decisione
- disattesa, in via preliminare, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per l'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione ai sensi degli artt. 153 comma 3 e 160 c.p.c. - all'esito della espletata CTU contabile, ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dal garante , Parte_1
avverso il d.i. n. 225/2017 con cui era stato a lui ingiunto (unitamente alla debitrice principale e all'altra garante, , il Controparte_4 Parte_2
pagamento della somma di € 72.228,68, oltre accessori, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente e dei contratti di mutuo chirografario a esso collegati, acceso dalla società debitrice presso la e confermato Controparte_3
il decreto opposto. Nello specifico, il Giudice ha qualificato il rapporto di garanzia intercorrente fra e la non come “fideiussione” Parte_1 Controparte_4
bensì come “contratto autonomo di garanzia”, e, di conseguenza, ha ritenuto che il , in tale veste, non fosse legittimato a far valere le eccezioni Pt_1
relative alla illegittima applicazione degli interessi ultralegali, delle spese e commissioni mai pattuiti con riferimento al rapporto principale garantito. Quanto alla doglianza relativa alla usurarietà dei rapporti contrattuali, pure mossa dall'opponente, ha rilevato come fosse stata “sollevata in modo generico e con
12 finalità esplorativa”. Pertanto, sulla base di tali valutazioni, ha riconosciuto l'opponente “nella sua qualità di garante tenuto al pagamento del saldo maturato in capo alla debitrice principale nei limiti dell'importo della garanzia prestata”
(cfr. sentenza).
3.Con il primo motivo di impugnazione– rubricato “Perenzione del D.I. nei confronti del Sig. per mancata notificazione” (cfr. pag. 4 dell'atto Parte_1
di appello)- l'appellante, , lamenta la erroneità della sentenza Parte_1
nella parte in cui il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo;
in particolare, si duole che il Giudice non abbia tenuto in debito conto “né dei principi garantistici che regolano le norme sulla notificazione degli atti e sulla vocatio in ius, né risalta le circostanze evidenziate dalla difesa del Sig. e soprattutto non ha Pt_1
preso in considerazione il comportamento omissivo di controparte, che non ha mai depositato l'originale dell'atto portati alla notifica”.
Di contro, assume che, nella specie, “non ci si trova di fronte ad una
notificazione nulla, bensì alla inesistenza della notifica e di conseguenza della vocatio in Jus”, il che comporterebbe, a suo dire, che nessun effetto sanante può essere attribuito all'opposizione, dal che la perenzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le deduzioni dell'appellante non hanno pregio.
3.1. Giova rammentare, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'inesistenza della notificazione
è configurabile nelle sole ipotesi in cui “venga posta in essere una attività priva
13 degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr. Sezioni Unite nella sentenza n.
14916 del 2016).
Quanto alla notifica del decreto ingiuntivo: “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr. Cass. n.
14692/2023).
In altre parole, secondo la Suprema Corte, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.
3.2. Venendo al caso in esame, il Tribunale ha dichiarato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore [...]
[...]
[...] perché ha riscontrato che non vi fosse la prova dell'avvenuto Pt_4
compimento di tutte le formalità prescritte dall' art. 140 c.p.c.., in quanto l'ufficiale giudiziario non risultava avesse adempiuto a tutte gli adempimenti essenziali della fattispecie ( ovvero il deposito dell'atto nella casa comunale, l'
affissione dell' avviso di deposito alla porta dell'abitazione, la spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento).
Nondimeno, ha ritenuto che tale vizio del procedimento notificatorio fosse stato sanato dalla proposizione dell'opposizione da parte dell'ingiunto, quindi dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Ebbene, ad avviso della Corte, la decisone sul punto appare corretta e va condivisa, siccome conforme alla citata giurisprudenza, ormai invalsa sul tema.
4. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “nullità della sentenza per errata individuazione delle norme che regolano i contratti di fideiussione bancaria” (cfr. pag. 6 dell' atto di appello)- assume l'erroneità Parte_1
della qualificazione attribuita dal Giudice di prime cure alla garanzia da egli assunta, come “contratto autonomo di garanzia”, anziché “fideiussione” per “la
sola circostanza che nelle clausole della fideiussione si è inserito che il fideiussione è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, ma nulla si dice in ordine alla possibilità di proporre eccezioni o resistere”.
All'opposto, deduce che “nel caso di specie non vi è alcun elemento che
renda la fideiussione sottoscritta dall'appellante un contratto autonomo di
15 garanzia, infatti, il tenore dell'atto dimostra che lo stesso è pienamente vincolato ai rapporti garantiti”, dal che, a suo dire, scaturirebbe l'ammissibilità delle dedotte eccezioni di illegittimità, da parte del garante, in ordine alla violazione delle norme antiusura ed alla illegittima capitalizzazione sia delle rate di mutuo che delle spese. Aggiunge, inoltre, che la sentenza sarebbe ulteriormente illegittima perché non avrebbe tenuto conto delle pronunce della Suprema corte in ordine alla violazione delle norme antitrust, nella specie applicabili trattandosi di fideiussione ricompresa nei modelli ABI.
I rilievi esposti, pur essendo fondati quanto alla qualificazione giuridica da attribuirsi alla garanzia prestata da a favore della Parte_1 CP_4
nondimeno vanno respinti per quanto appresso si dirà.
[...]
4.1. In via preliminare, occorre, seppur brevemente, far luce, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sui tratti caratterizzanti le figure contrattuali della fideiussione e della garanzia autonoma, per poi, valutare, nel caso di specie, la corretta qualificazione giuridica dei contratti oggetto di controversia.
Come noto, il contratto autonomo di garanzia, riconducibile all'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha lo scopo di tenere indenne il debitore dalle conseguenze derivanti dal mancato adempimento della prestazione a carico del debitore principale. Al contrario, il contratto di fideiussione, regolato dagli artt.
1936 e ss. c.c., garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale, data l'identità tra la prestazione del debitore e quella dovuta dal garante.
16 Più precisamente, la causa concreta del contratto di garanzia autonoma consiste nel trasferire, in capo al garante, il rischio economico del creditore, relativo al mancato adempimento della prestazione da parte del debitore principale (cfr. c. cass., ord. N.8874 del 31.04.2021)
Nel caso della fideiussione, invece, ciò che si manifesta è l'elemento dell'accessorietà, tutelando l'interesse a un corretto adempimento della medesima obbligazione principale.
Ne consegue che, mentre il fideiussore funge da sostituto del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo è completamente indipendente da quella principale, essendo qualitativamente diversa e non necessariamente sovrapponibile all'obbligazione garantita. Essa si concentra, infatti, sull'indennizzo del creditore insoddisfatto attraverso il pagamento tempestivo di una somma di denaro commisurata al rischio economico che il creditore sopporta nel caso di mancato o parziale adempimento del debitore principale.
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. C.Cass., n.19693 del 17.06.2022), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere
17 di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. C.cass., n.15108 del 17.06.2013).
Ebbene, sotto entrambi i profili, a parere di questa Corte, la garanzia di cui si discute non può qualificarsi come “autonoma”.
All'uopo, in tema di contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione, si è espressa nel senso che «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto
incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto» (cfr. c.cass.,
n.4717 del 19.02.2019).
Dunque, tenendo conto dell'orientamento summenzionato, non basta – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice - il semplice utilizzo di formule quali “pagamento a prima richiesta” per far venir meno l'accessorietà della garanzia, ma è necessario che tale volontà si evinca dall'analisi complessiva delle clausole contrattuali.
4.2. Tanto considerato, osserva la Corte, dall'analisi dell'oggetto della garanzia in esame, non si evince la finalità (della garanzia) di “mera copertura
18 del rischio economico che il creditore sopporta nel caso di mancato o parziale adempimento del debitore principale”, non presentandosi come distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale (circostanza che potrebbe invece giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma). Al contrario, essa si rivela strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
In continuità con i principi espressi dalla S.C. di Cassazione e in altre pronunce di questa Corte di Appello, dunque, non può desumersi il valore autonomo della garanzia dal semplice fatto che il contratto contenga una clausola che imponga al garante di pagare “a semplice richiesta scritta” del creditore (art. 7 del contratto di garanzia stipulato tra le parti dispone soltanto che “1.Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione da parte del debitore, quanto dovutole per coprire capitale interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
2.In ogni caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
3.L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”)
Tale norma contrattuale, in realtà, risulta essere una mera clausola solve
et repete ex art. 1462 c.c., da cui consegue la possibilità, per i garanti, di opporre al creditore le eccezioni concernenti il rapporto principale, anche se in un
19 momento successivo rispetto al pagamento. Tale clausola non è, quindi, affatto incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante (sia pure dopo l'avvenuto pagamento) possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (mentre nel contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta effettuato il pagamento, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale -cfr. sul punto Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324). Si segnala la recente sentenza della
Suprema Corte a mente della quale: “Ai fini della distinzione tra contratto
autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”
(Cass. civ. sent. n. 31105/2024).
In mancanza di espressioni negoziali che assumano carattere decisivo – quale appunto quella che prevede l'obbligo di pagamento “senza eccezioni” – per verificare la natura autonoma o accessoria del rapporto di garanzia è pertanto necessario scrutinare la reale e concreta volontà delle parti attraverso un'analisi complessiva della regolamentazione negoziale.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame delle previsioni contrattuali, non emerge la volontà dei paciscenti di costituire un rapporto di garanzia svincolato
20 dal rapporto principale, tale da impedire al garante di poter tutelare la propria posizione, se non al momento del pagamento, per lo meno in sede giudiziale.
In particolare, la sussistenza di un vincolo funzionale tra i due rapporti risulta confermata da ulteriori previsioni contrattuali, non adeguatamente valorizzate dal primo Giudice, quali:
- la previsione dell'estensione automatica al fideiussore dell'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dallo stesso art. 7 comma 3, la quale denota un necessario collegamento tra i due rapporti;
- la clausola di cui all' art. 5, secondo cui “1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di
informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca. 2.
La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garante dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”, che testimonia un potere di controllo dell'andamento della situazione finanziare in capo al garante;
- la previsione contrattuale di cui all' art. 6 che esclude l'applicazione dell'art. 1957 c.c., la quale non determina la trasformazione della fideiussione in una forma di garanzia autonoma. Difatti la perdita, da parte del creditore, del diritto di escutere la garanzia a causa della mancata tempestiva attivazione nei confronti del debitore principale può essere validamente oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore senza che ciò determini un mutamento della
21 natura della garanzia. Si tratta di una pattuizione pienamente legittima, rientrante nell'autonomia negoziale delle parti e che si limita a comportare per il garante un'assunzione di rischio maggiore in relazione ad eventuali modifiche medio tempore delle condizioni economiche del debitore (cfr. Cass. civ., 9 agosto
2016, n. 16825);
- quanto poi alla clausola numero 3 del contratto che prevede: “il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita” neppure vale a qualificare la garanzia in oggetto come autonoma.
Infine, anche l'interpretazione letterale del contratto in esame
(intestazione e qualifica formale dell'obbligato come fideiussore) conferma la qualificazione della garanzia come accessoria e non autonoma, tenuto anche conto del fatto che il modulo contrattuale è stato predisposto dalla banca che, quale professionista qualificato, non può più ignorare il precipuo significato giuridico dei termini adoperati e la distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
In aggiunta, va detto che il contratto in questione, pur prevedendo quanto sopra riportato, non fa riferimento all'eventuale rinuncia del garante – richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per interpretare il contratto nel senso qui divisato da parte appellante – a formulare le eccezioni derivanti dal rapporto principale e afferma, anzi ( si ripete) prevede il suo diritto di ottenere informazioni sull'andamento di quest'ultimo (v. art. 5), che mal si concilia con l'eventuale deroga al regime di accessorietà proprio della fideiussione.
22 Insomma, le clausole sin qui esaminate, pur prevedendo deroghe alla disciplina codicistica, non alterano, né singolarmente, né complessivamente considerate, il carattere accessorio della garanzia prestata dall'odierno appellate.
5. A questo punto, pur condividendosi la qualificazione della garanzia prestata dal come “fideiussione” e non contratto autonomo di garanzia, Pt_1
osserva la Corte, non coglie nel segno la ulteriore censura sollevata dall'appellante in merito alla nullità di detta fideiussione, in quanto contenente le c.d. clausole ABI, considerate dalla AN d'AL contrarie all'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/1990.
5.1.In termini generali, giova ricordare che, con il provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005, la AN d'AL ha dichiarato che gli artt. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2002 dall'Associazione ANria ALna (di seguito ABI) si pongono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990 (c.d. legge antitrust), ritenendo che la standardizzazione contrattuale del suddetto modello producesse un effetto anticoncorrenziale per aver impedito la possibilità di diversificare il prodotto offerto. Nel dettaglio, la AN d'AL ha ritenuto idonee dette clausole a riversare integralmente sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della
AN, nonché degli effetti dell'invalidità o dell'inefficacia della prestazione principale.
23 Inoltre la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della
AN d'AL, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti
di garanzia di diverso contenuto rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto
a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. civ. ord. n. 26847/2024).
5.2. Ebbene, nel caso concreto, l'appellante non ha fornito alcuna prova del preteso illecito antitrust;
in particolare, non solo non hanno prodotto né il provvedimento della AN d'AL del 2.5.2005, n. 55, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., né il modello contrattuale ABI a cui il provvedimento della AN d'AL fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali dei moduli negoziali ritenuti nulli dagli appellanti proprio in ragione di detta conformità (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della AN
d'AL ed il modello ABI, vedi, tra tante, Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863), che comunque non integrerebbero una prova documentale privilegiata con riguardo alla garanzia autonoma prestata dagli appellanti e, in ogni caso, trattandosi di “fideiussione” prestata in un periodo di tempo (2007) di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN d'AL col provvedimento amministrativo n. 55 del 02/05/2005 (ottobre 2002 – maggio 2005), ma
24 soprattutto l'appellante hanno del tutto omesso di fornire qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte cui abbia aderito anche la AN con conseguente predisposizione conforme delle clausole contenute nei moduli sottoscritti dagli appellanti con cui si sono costituiti garanti nei confronti dell' . CP_8
Del resto, difetta anche la prova (e, prima ancora, l'allegazione) della sussistenza (o della persistenza), anche dopo il 2005, di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche, tale da rendere impossibile per gli odierni appellanti di rinvenire sul mercato una soluzione negoziale diversa da quella proposta dalla AN.
In ogni caso, va sottolineato che, seppure fosse stata provata ed accertata la nullità delle clausole indicate per violazione della normativa antitrust, si sarebbe trattato comunque di una nullità parziale delle singole clausole non estendibile all'intero negozio, stante l'assenza di una specifica allegazione dell' appellante volta a dimostrare che, senza le suddette clausole, non sarebbe stata prestata la garanzia azionata dalla AN.
In altri termini, l'appellante non soltanto non ha dimostrato l'esistenza di un illecito antitrust a monte con la quale gli Istituti di credito avrebbero previsto la standardizzazione del contenuto dei negozi a valle dedotti specificamente in giudizio, ma ha anche omesso di evidenziare come la nullità delle suddette clausole si sarebbe estesa all'intero rapporto comportandone una invalidità
totale.
In definitiva, la doglianza va respinta.
25 6. Riconosciutane l'ammissibilità, ora occorre soffermarsi sulle eccezioni sollevate dal garante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero sulle ulteriori “domande che il Giudice di primo grado ha inteso non prendere in considerazione senza emettere alcuna pronuncia in merito, adottando una
interpretazione del tutto fuorviata del contratto fideiussorio” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
7.Innanzitutto, egli deduce la “nullità della domanda per assoluta indeterminatezza delle somme” e la “inefficacia della certificazione ex art. 50
D.Lgs 385/1993 e s.m. e i.” sostenendo che il ricorso introduttivo fosse nullo per la assoluta incertezza degli interessi applicati ai rapporti stante anche l'inefficacia della certificazione prodotta dalla banca a comprovare il credito nonché la sua esistenza. In particolare, censura la sentenza laddove ha ritenuto che la AN avesse provato la fonte costitutiva del proprio credito attraverso la documentazione esibita, tra cui la certificazione ex art. 50 TUB, sufficiente, in base a tale disposizione normativa, a dimostrare che il credito azionato era certo, liquido ed esigibile.
All'opposto, argomenta che “afferendo la domanda monitoria anche al mancato rimborso delle rate dei finanziamenti chirografari, è palese l'utilizzo improprio della certificazione agevolata, posto che il saldo certificato non deriva dalla successione di addebiti e accrediti tipici del conto corrente di cui l'estratto documenta il novero delle operazioni”.
Le deduzioni esposte sono infondate.
26 7.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'esibizione dell'estratto conto certificato ex articolo 50 del decreto legislativo n. 385 del
1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. Diversamente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché
spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (da ultimo Cass. 23/01/2023, n.1892).
7.2. Venendo al caso concreto, si evidenzia che la AN, in sede monitoria, integrava la certificazione ex art. 50 TUB del saldo passivo finale del conto, con la produzione del contratto di conto corrente bancario n. 10379468,
il contratto di mutuo chirografario n. 6475009, il contratto di mutuo chirografario n. 3981909, le fideiussioni, le comunicazioni della banca.
27 Dall'esame di tali contratti, come del resto accertato dal consulente nominato in prime cure, dr. , si evincevano informazioni Persona_1
dettagliate, quanto ai tassi a credito, tassi a debito, capitalizzazione, somme erogate, spese e quant'altro, con riferimento a tutti i rapporti bancari intercorsi tra la società correntista e la banca, come analiticamente riportato alle pag. 4.-
5 della citata relazione.
Tra l'altro, nel corpo dello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, richiamando i documenti analiticamente indicati in calce (riportanti le condizioni contrattuali) la specificava le fonti negoziali da cui scaturivano Controparte_3
le somme di cui pretendeva il pagamento: “Il contratto di mutuo chirografario
n. 6475009 per l'importo complessivo di € 50.000,00 con tasso di interesse determinato, ex art. 4 del contratto in parola, come segue: "Sia per il periodo di preammortamento sia per quello di ammortamento, si applica al mutuo un tasso variabile trimestralmente stabilito nella misura iniziale del 4,55% in ragione
d'anno, pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente
365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta data del
30/06/2010, maggiorato di 3,75 punti in ragione d'anno" (all. 2); che, altresì, la suddetta società stipulava con filiale di Napoli, il contratto di Controparte_3
mutuo chirografario n. 3981909 per l'importo complessivo di € 20.000,00 con tasso di interesse determinato, ex art. 4 del contratto in parola, come segue:
"Sia per il periodo di ammortamento sia per quello di preammortamento, il tasso
d'interesse è stabilito nella misura fissa del 10,598% in ragione d'anno" (all. 3)”,
nonché le diverse poste debitorie calcolate, “che, come evincesi dall'allegata
28 certificazione ex art. 50 T.U.B. (all. 5), l'esposizione debitoria ad oggi maturata risulta così articolata:
a) € 37.100,82 quale saldo debitore del conto corrente;
b) €22.491,66 quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n.
6475009;
c) €12.636,20 quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n.
3981909;
Per un totale di € 72.228,68, oltre interessi a far data dal 10.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo”.
Ergo, anche sotto il profilo esaminato, la sentenza non merita riforma.
8. Con una distinta doglianza si duole della “omessa Parte_1
Part e/o inadeguata rappresentazione dello e/o TAEG nei contratti di mutuo chirografari. Violazione del 2° comma dell'art. 9 delibera CICR n. 286 del 4 marzo
2003 e conseguente nullità dei contratti stessi”.
In particolare, lamenta che la AN abbia violato gli “obblighi imperativi di informativa contrattuale” essendosi limitata all'indicazione del TAEG dichiarato nella misura del 12,57% ed alla allegazione di una sintesi ove, oltre a replicare la misura del TAEG, che viene indicato in un importo differente, elenca le principali condizioni economiche e contrattuali. In tale guisa, aggiunge, la AN ha omesso del tutto l'informativa sul costo effettivo dell'operazione, trascurando
“ogni ulteriore precisazione e specificazione dei costi e oneri (interessi e spese) concorrenti alla formazione del costo effettivo e ancora più grave l'esplicitazione
29 della formula matematica di determinazione, così impedendo al mutuatario di avere consapevolezza dell'esplicitazione della base e del metodo di calcolo del
Part TEAG e/o la cui disciplina contenuta nella delibera CICR 4 marzo 2003 costituisce integrazione e specificazione dei precetti imperativi recati dagli artt.
116 e ss. Dlgs 385/1993” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Pertanto, conclude,
“da ciò discende la nullità dei contratti di mutuo”.
I rilievi non hanno pregio.
Part 8.1.Per quanto riguarda la dedotta errata indicazione dell' , essa non può in alcun modo giustificare, come sostenuto dall'appellante, la nullità dei contratti di mutuo.
Part Va innanzitutto evidenziato che, a prescindere dal fatto che l' non costituisce una specifica condizione economica applicabile al contratto di finanziamento, esso assolve una funzione essenzialmente informativa, finalizzata a mettere il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.
Tale indicatore, che esprime in termini percentuali il costo complessivo dell'operazione, è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nell'ordinamento nazionale con la Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003. L'art. 9, comma 2, di tale Deliberazione prevede, infatti, che — per le operazioni e i servizi individuati dalla AN d'AL — tutti gli intermediari siano tenuti a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla stessa AN d'AL.
30 Part Orbene, l' , per quanto rappresenti un elemento informativo rilevante nell'ambito della trasparenza contrattuale, in quanto non costituisce una condizione economica contrattuale, né rappresenta un tasso effettivamente applicato al finanziamento. Si tratta, dunque, di un parametro rappresentativo del costo potenziale, calcolato su presupposti standardizzati e su una durata
Part predeterminata del finanziamento. Di conseguenza, l'errata indicazione dell'
– quand'anche sussistente – non potrebbe in alcun modo alterare o influenzare la valutazione nemmeno dell'usurarietà del tasso di mora, il quale va confrontato esclusivamente con il tasso soglia di usura specificamente riferito agli interessi moratori, secondo la metodologia su indicata.
8.2.Come esposto al punto 4.2) che si richiama, la AN, attraverso la produzione documentale offerta già in sede monitoria, ha pienamente dimostrato il fondamento della sua pretesa, il che ha avuto ulteriore riscontro anche nel corso della espletata consulenza tecnica contabile e comunque non è stato validamente e specificamente contestato dalle controparti (si rammenta che il d.i. originariamente emesso in danno sia della società correntista,
[...]
che dei due fideiussori, e veniva CP_4 Parte_1 Parte_2
impugnato in sede di opposizione dal solo ). Pt_1
9. Nel prosieguo della impugnazione l'appellante “rileva”, nuovamente,
l'insussistenza del debito di conto corrente “perché frutto di persistenti e continue violazioni di norme imperative e di unilaterale applicazione delle
previsioni contrattuali da parte della banca”, evidenziandone un saldo negativo di € 37.100,82, a causa delle seguenti violazioni:
a) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
31 b) illegittima applicazione della commissione denominata corrispettivo su accordato;
c) illegittima applicazione delle spese;
d) illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
e) illegittima violazione unilaterale delle condizioni del credito;
f) illegittima applicazione di un costo del credito eccedente la soglia antiusura;
g) illegittima applicazione di interessi trimestrali per giroconto dal conto anticipi;
h) competenze e commissioni non convenute.
Ebbene, ancor prima di ogni altra valutazione, le deduzioni da ultimo elencate vanno respinte perché in violazione del predicato della specificità.
Si deve infatti evidenziare l'assoluta vaghezza delle contestazioni mosse dall' appellante, essendosi egli limitato ad una serie di eccezioni di nullità ed illegittimità delle condizioni contrattuali asseritamente convenute dalla banca: tali eccezioni appaiono formulate in modo del tutto “astratto”, ma soprattutto affrancate dai rapporti bancari di cui in concreto si discute, senza cioè alcun riferimento o richiamo puntuale alle previsioni negoziali in concreto applicate di cui si assume l'illegittimità.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che sia onere della parte che eccepisce le illegittimità di alcune previsioni del contratto, indicare i modi, i tempi e la misura della presunta violazione: ne deriva che i dedotti profili invalidanti su riportati o i fatti risolutivi della pretesa azionata dall'istituto di credito avrebbero dovuto
32 essere non solo meramente affermati, ma quanto meno, concretamente ed adeguatamente allegati e dimostrati.
In difetto di precipue indicazioni, le doglianze esposte (a-h) devono considerarsi meramente dilatorie e quindi vanno in definitiva respinte.
10. Quanto alla deduzione in ordine alla usurarietà dei tassi applicati alle linee di finanziamento, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda, tra l'altro, rilevando che il mancato deposito dei decreti ministeriali indicativi del tasso soglia usura avrebbe precluso ogni verifica circa l'asserita usurarietà del tasso, attesa anche la carenza del documento contrattuale e la conseguente impossibilità di riscontrare ogni deduzione.
Deve premettersi che, come più volte rilevato dalla Suprema Corte: << nella fase del giudizio di merito", "la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura" ha "carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile" e deve pertanto "essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano
invocata" (così Cass. Sez. 1, n. 35102 del 2022, in richiamo a Cass. 8883/2020,
Cass. 29240/2021 e Cass. 7872/2022 con le quali è stato evidenziato che il cliente, laddove lamenta, nel giudizio di legittimità, la violazione del calcolo del tasso soglia, per effetto della mancata applicazione, o della non corretta applicazione, del D.M. di riferimento per i singoli periodi, introduce una questione
di diritto e non di fatto, non essendo allegata la sussistenza di un fatto, bensì lamentata l'indiretta violazione dell'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996, nella parte in cui espressamente rinvia ai periodici decreti ministeriali di
33 rilevazione dei tassi applicabili ai vari rapporti bancari); in conseguenza, è stato affermato che "in materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la
concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal
giudice in base al principio "iura novit curia" espresso nell'art.113 cod. proc. civ.>> (cfr., di recente Cass. 5593/2025).
Ne consegue, dunque, che sul punto, la motivazione del Tribunale non possa essere condivisa.
Occorre tuttavia considerare che, in ogni caso, il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato, nella sentenza impugnata, seppure in maniera estremamente sintetica, anche un difetto di allegazione e prova da parte dell'odierno appellante con riferimento alla presunta violazione del tasso usuraio.
Deve a questo punto precisarsi che, benché l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei D.M., non può ritenersi che in capo alla parte non sussista alcun onere di allegazione al riguardo
(cfr. Cass. Sez. Unite n. 19597 del 18 settembre 2020: “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
34 l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”) e tale onere, nel caso di specie, non risulta invero essere stato adeguatamente assolto.
La Suprema Corte ha pure avuto modo, più in generale, di precisare che
< per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017;
Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un
accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.>> (cfr. Cass. 8883/2020 in parte motiva).
Il Giudice, infatti, può accertare una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte interessata alla declaratoria di nullità, o comunque presenti in atti, ma non può esercitare attività istruttorie di carattere esplorativo, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio che fa capo alle parti.
Ciò posto, la prospettazione disarticolata e confusa da parte dell'appellante, al fine di sostenere la tesi di usurarietà dei tassi concretamente applicati dalla banca si rivela del tutto generica e dunque, come deciso dal
Tribunale, va respinta.
Conclusivamente, in disparte la diversa qualificazione del rapporto di garanzia, tutti i motivi di appello devono essere disattesi e deve, pertanto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
35 11. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'appellante, , e liquidate in dispositivo, Parte_1
tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al decisum da € 52.000,01 a € 260.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto – con citazione per l'udienza del 25 ottobre
2022, notificata il 28 marzo 2022- da avverso la sentenza n. Parte_1
1881/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, pubblicata il 28 settembre 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
B) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in Controparte_1
36 complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
C) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'SI
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'SI - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1495/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata – II Sezione Civile, n. 1881/2021, pubblicata il 28
settembre 2021, vertente
TRA
1 (1) (codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Leopoldo Palomba (codice fiscale , in virtù C.F._2
della procura in atti -appellante-
E
(2) la (codice fiscale ), e per Controparte_1 P.IVA_1
essa quale mandataria (codice fiscale , CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Iorio (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 225/2017, emesso su ricorso della CP_3
il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva alla in
[...] Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, ed a e Parte_2 [...]
, in qualità di garanti, il pagamento, in favore della ricorrente, della Pt_1
somma € 72.228,68 oltre interessi legali e spese di giudizio, quale saldo debitore del conto corrente bancario n. 10379468 e dei due mutui chirografari n. 6475009
e n. 3981909, sottoscritti dalla con la (già Controparte_4 Controparte_3
, a garanzia dei quali erano state sottoscritte da Controparte_5 [...]
tre fideiussioni ( di cui una fideiussione del 30 giugno 2010 a garanzia Pt_1
del rapporto di mutuo chirografario sino alla concorrenza della somma di €
50.000,00, una fideiussione dell'8 aprile 2011 a garanzia delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura sino alla concorrenza della somma di € 91.000,00, una fideiussione del 7 marzo 2012 a garanzia del
2 mutuo chirografario sino alla concorrenza della somma di € 20.000,00) e da una fideiussione del 20 aprile 2011 a garanzia delle Parte_2
obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura e sino alla concorrenza della somma di € 91.000,00.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo – con citazione per l'udienza del 14 dicembre 2017, notificata il 5 aprile 2017, nei confronti della Controparte_6
proponeva opposizione, articolando i motivi di seguito rubricati:
[...]
I- “Perenzione dei D.I. nei confronti del sig. per mancata Parte_1
notificazione”: l'opponente deduceva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per assoluta incertezza del destinatario, in quanto eseguita nei suoi confronti esclusivamente nella qualifica di legale rappresentante e non in proprio;
II. “Nullità della domanda per assoluta indeterminatezza delle somme”: eccepiva la nullità dell'impugnato decreto per indeterminatezza assoluta delle somme dovute a titolo di interessi applicati ai rapporti;
III. “Inefficacia della certificazione ex art. 50 DLgs 385/1993 e s.m. e i”;
Part IV. “Omessa e/o inadeguata rappresentazione dello e/o TAEG nei contratti di mutuo chirografari. Violazione del 2° comma dell'art. 9 delibera CICR
n. 286 del 4 marzo 2003 e conseguente nullità dei contratti stessi”;
V. “Usura bancaria”.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di:
3 I. “accertato e dichiarato che il D.I. non è stato notificato al sig. Parte_1
e pertanto dichiarare lo stesso inefficace nei confronti del predetto ai sensi
[...]
dell'art. 640, 644 e 1188 disp att. c.p.c.”,
II “Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e per l'effetto anche del
conseguenziale D.I. per violazione del principio della integrità del contraddittorio in relazione al dettato dell'art. 638 c.p.c.”;
III. “Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e per l'effetto anche del conseguenziale D.I. per assoluta indeterminatezza della domanda attesa la mancata individuazione degli interessi applicati al rapporti e richiesti successivamente”;
IV. “accertata e dichiarata la usurarietà degli interessi applicati al finanziamento concesso sotto forma tecnica dell'apertura di credito, rideterminare il saldo del conto corrente n. 10379468 con omissione di tutte le partite di debito favorevoli alla banca (interessi, spese e commissioni) che concorsero alla violazione dell'art. 644 c.p.c: per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare che l'attore opponente nulla
deve alla convenuta opposta per le causali da questa indicate in ricorso monitorio”;
V. “in subordine, accertare e dichiarare la nullità totale – per difetto di forma scritta – sia del contratto di conto corrente de quo sia del contratto costitutivo della linea di finanziamento che nel detto conto ha trovato regolamento (…)”;
4 VI “in via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito per omessa indicazione degli interessi a debito della correntista, accertata e dichiarata la nullità della condizione generale di contratto che prevedeva l'addebito delle c.c.d.d. commissioni di massimo
scoperto, accertata e dichiarata la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale, rideterminato il saldo di conto corrente n. 10379468 dal dì del suo impianto.
VII. “in via del tutto gradata si eccepisce la indeterminatezza della somma richiesta ed ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi applicati al rapporto di conto corrente in questione”;
VIII. “Accertare e dichiarare per i motivi esposto nel presente atto che il
costo effettivo del credito concesso con i mutui chirografari n. esorbita la soglia di usurarietà e per l'effetto dichiarare la perdita della dazione di interessi in applicazione delle norme di legge con ogni altra statuizione di legge e di rito”;
IX. “Accertato e dichiarato quanto al precedente punto, rideterminare
l'effettiva sussistenza creditoria a mezzo di apposita CTU tecnico- bancaria e, per lo effetto, dichiarare infondata la domanda monitoria con ogni ulteriore
statuizione di legge e di rito”;
X. “Compensare le reciproche posizioni di dare e avere tra la AN e la che verranno accertare nel presente giudizio”; Controparte_4
XI. “Vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario, con attribuzione al sottoscritto avvocato, quale
anticipatario” (cfr. pag. 13-14 dell'atto di opposizione).
5 I.3. Con comparsa del 10 dicembre 2017, si costituiva in giudizio la
[...]
“succeduta nella titolarità delle posizioni giuridiche in atti Controparte_1
dedotte ad , e per essa, non in proprio bensì in suo nome e per Controparte_3
suo conto, la quale eccepiva la “carenza di legittimazione attiva. CP_7
natura autonoma della garanzia” e la “fondatezza della domanda di credito”.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio.
I.4. Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile all'esito della quale, precisate le conclusioni, il Tribunale di
Torre Annunziata, II Sezione Civile, con la sentenza n. 1881/2021, pubblicata il
28 settembre 2021, così decideva:
- “Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 225/2017 emesso in data 01/02/2017 dal Tribunale di Torre Annunziata”;
- “Condanna , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 6000,00, oltre spese gen.,
IVA e CPA come per legge”;
- “Pone definitivamente a carico di le spese di CTU già Parte_1
liquidate con decreto del 21/03/2019”.
II.1 Avverso detta decisione – con citazione per l'udienza del 25 ottobre
2022, notificata il 28 marzo 2022 - proponeva appello , Parte_1
articolando i motivi di censura come di seguito rubricati:
6 “1) – Perenzione del D.I. nei confronti del Sig. per Parte_1
mancata notificazione”: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, senza tenere in debito conto né dei principi garantistici che regolano le norme sulla notificazione degli atti e sulla vocatio in ius, né delle circostanze evidenziate in sede di opposizione;
II. “Nullità della sentenza per errata individuazione delle norme che regolano i contratti di fideiussione bancaria”: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha qualificato il contratto di garanzia come contratto autonomo di garanzia, anziché fideiussione;
III. “Nullità della domanda per assoluta indeterminatezza delle somme”;
IV. “Inefficacia della certificazione ex art. 50 DLgs 385/1993 e s.m. e i.”
Part V. “Omessa e/o inadeguata rappresentazione dello e/o TAEG nei contratti di mutuo chirografari. Violazione del 2° comma dell'art. 9 delibera CICR
n. 286 del 4 marzo 2003 e conseguente nullità dei contratti stessi”;
VI. “Usura bancaria”.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e
• In riforma e/o annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata, in persona del Giudice Unico in funzione monocratica,
7 dott.ssa Gabriella Ferrara, n. 1881/2021, pubblicata il 28.9.2021, accogliere in toto la domanda dell'appellante e per l'effetto:
• Accertato e dichiarato che il D.I. 225/2017 non è stato notificato al sig.
e pertanto dichiarare lo stesso inefficace nei confronti del Parte_1
predetto ai sensi dell'art. 640, 644 e 188 disp. att. c.p.c.
NEL MERITO
I.- Accertare e dichiarare che i contratti posti in essere tra le parti sono dei
contratti di fidejussione bancaria e non, come erroneamente riconosciuto
nella sentenza impugnata, dei contratti autonomi di garanzia. Quindi
dichiara la nullità delle clausole n.5-6-7 per violazione della normativa antitrust, così come precisato dalle recenti pronunce della Suprema Corte.
II. – Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e per l'effetto anche del
conseguenziale D.I. per violazione del principio della integrità del contraddittorio in relazione al dettato dell'art. 638 c.p.c.
III. – Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e per l'effetto anche del
conseguenziale D.I. per assoluta indeterminatezza della domanda attesa la mancata individuazione del saggio degli interessi applicati al rapporto e richiesti successivamente.
IV.- accertata e dichiarata l'usurarietà degli interessi applicati al finanziamento concesso sotto la forma tecnica dell'apertura di credito, rideterminare il saldo del conto corrente n. 10379468 con omissione di tutte le
8 partite di debito favorevoli alla banca [interessi, spese e commissioni] che concorsero alla violazione dell'art. 644 cpc.; per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare che l'attore opponente nulla deve alla convenuta opposta per le causali da questa indicate in ricorso
monitorio;
V. - in subordine, accertare e dichiarare la nullità totale - per difetto di forma scritta - sia del contratto costitutivo del conto corrente de quo sia del contratto costitutivo della linea di finanziamento che nel detto conto ha trovato regolamento;
per l'effetto: I accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione ex
contractu esercitata dalla ricorrente e per ciò stesso dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
II in via gradata, rideterminato il dare / avere tra le parti dal dì dell'impianto del conto corrente n. 10379468 mercé omissione delle spese e delle commissioni, anche di massimo scoperto, mercé omissione di qualsivoglia sistema di capitalizzazione, mercé applicazione degli interessi, a credito ed a debito della correntista, al tasso legale tempo per tempo vigente, mercé determinazione dei numeri debitori e creditori in base al principio
dispositivo della valuta effettiva, accertare e dichiarare che l'attore opponente nulla deve alla convenuta opposta e dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
VI. - in via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito per omessa indicazione del tasso degli
interessi a debito della correntista, accertata e dichiarata la nullità della condizione generale di contratto che prevedeva l'addebito delle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, accertata e dichiarata la nullità del patto di
9 capitalizzazione trimestrale, rideterminato il saldo del conto corrente n.
10379468 dal dì del suo impianto mercé omissione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, mercé omissione di qualsivoglia sistema di capitalizzazione e mercé addebito degli interessi a carico della correntista al
tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, accertare e dichiarare che l'attore opponente nulla deve alla convenuta opposta;
per
l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
VII. – In via del tutto gradata si eccepisce la indeterminatezza della somma richiesta ed ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi applicati al
rapporto di conto corrente in questione.
VIII - Accertare e dichiarare per i motivi esposti nel presente atto che il costo effettivo del credito concesso con i mutui chirografari n. 6475009 e n.
3981909 esorbita la soglia di usurarietà e per l'effetto dichiarare la perdita della dazione di interessi in applicazione delle norme di legge con ogni altra statuizione di legge e di rito
VIII - Condannare la convenuta al pagamento delle spese del doppio grado
di giudizio, oltre spese e compensi della fase di mediazione obbligatoria, spese generali CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
II.2 Con comparsa di risposta all'appello del 04 ottobre 2022 si costituiva in giudizio la e per essa quale mandataria la Controparte_1 CP_2
deducendo, in via preliminare, “la carenza di legittimazione passiva in
[...]
ordine ad eventuali avverse domande ripetitorie/restitutorie/risarcitorie
connesse a fatti e condotte poste in essere in momento antecedente alla
10 avvenuta cessione da parte della ed eccependo altresì, nel Controparte_3
merito, la sua infondatezza, in fatto e in diritto, la sua inammissibilità e improponibilità chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 febbraio 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (50 +20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositata la comparsa conclusionale a cura della sola appellata, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla difesa di parte appellata di “carenza di legittimazione passiva in Controparte_1
ordine ad eventuali avverse domande ripetitorie/restitutorie/risarcitorie connesse a fatti e condotte poste in essere in momento antecedente alla avvenuta cessione da parte della . CP_3
Si rammenta, infatti, che: “in tema di cessione di azienda bancaria, l'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) deroga all'art. 2560 c.c., prevedendo che, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, le passività dell'azienda si trasferiscono in capo al cessionario, il quale conseguentemente è diretto responsabile del debito restitutorio delle
somme indebitamente incassate dalla banca cedente, avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle, tra cui quella di
11 capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici “(cfr. Cass. n. 8272/
2023).
Va soggiunto che, nel presente giudizio, non sono state avanzate da alcuna parte né domande restitutore, né di ripetizione, né risarcitorie “connesse a fatti
e condotte poste in essere in momento antecedente alla avvenuta cessione da parte della . CP_3
2.Nel merito, il Tribunale di Torre Annunziata, con l'impugnata decisione
- disattesa, in via preliminare, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per l'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione ai sensi degli artt. 153 comma 3 e 160 c.p.c. - all'esito della espletata CTU contabile, ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dal garante , Parte_1
avverso il d.i. n. 225/2017 con cui era stato a lui ingiunto (unitamente alla debitrice principale e all'altra garante, , il Controparte_4 Parte_2
pagamento della somma di € 72.228,68, oltre accessori, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente e dei contratti di mutuo chirografario a esso collegati, acceso dalla società debitrice presso la e confermato Controparte_3
il decreto opposto. Nello specifico, il Giudice ha qualificato il rapporto di garanzia intercorrente fra e la non come “fideiussione” Parte_1 Controparte_4
bensì come “contratto autonomo di garanzia”, e, di conseguenza, ha ritenuto che il , in tale veste, non fosse legittimato a far valere le eccezioni Pt_1
relative alla illegittima applicazione degli interessi ultralegali, delle spese e commissioni mai pattuiti con riferimento al rapporto principale garantito. Quanto alla doglianza relativa alla usurarietà dei rapporti contrattuali, pure mossa dall'opponente, ha rilevato come fosse stata “sollevata in modo generico e con
12 finalità esplorativa”. Pertanto, sulla base di tali valutazioni, ha riconosciuto l'opponente “nella sua qualità di garante tenuto al pagamento del saldo maturato in capo alla debitrice principale nei limiti dell'importo della garanzia prestata”
(cfr. sentenza).
3.Con il primo motivo di impugnazione– rubricato “Perenzione del D.I. nei confronti del Sig. per mancata notificazione” (cfr. pag. 4 dell'atto Parte_1
di appello)- l'appellante, , lamenta la erroneità della sentenza Parte_1
nella parte in cui il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo;
in particolare, si duole che il Giudice non abbia tenuto in debito conto “né dei principi garantistici che regolano le norme sulla notificazione degli atti e sulla vocatio in ius, né risalta le circostanze evidenziate dalla difesa del Sig. e soprattutto non ha Pt_1
preso in considerazione il comportamento omissivo di controparte, che non ha mai depositato l'originale dell'atto portati alla notifica”.
Di contro, assume che, nella specie, “non ci si trova di fronte ad una
notificazione nulla, bensì alla inesistenza della notifica e di conseguenza della vocatio in Jus”, il che comporterebbe, a suo dire, che nessun effetto sanante può essere attribuito all'opposizione, dal che la perenzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le deduzioni dell'appellante non hanno pregio.
3.1. Giova rammentare, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'inesistenza della notificazione
è configurabile nelle sole ipotesi in cui “venga posta in essere una attività priva
13 degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr. Sezioni Unite nella sentenza n.
14916 del 2016).
Quanto alla notifica del decreto ingiuntivo: “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr. Cass. n.
14692/2023).
In altre parole, secondo la Suprema Corte, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.
3.2. Venendo al caso in esame, il Tribunale ha dichiarato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore [...]
[...]
[...] perché ha riscontrato che non vi fosse la prova dell'avvenuto Pt_4
compimento di tutte le formalità prescritte dall' art. 140 c.p.c.., in quanto l'ufficiale giudiziario non risultava avesse adempiuto a tutte gli adempimenti essenziali della fattispecie ( ovvero il deposito dell'atto nella casa comunale, l'
affissione dell' avviso di deposito alla porta dell'abitazione, la spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento).
Nondimeno, ha ritenuto che tale vizio del procedimento notificatorio fosse stato sanato dalla proposizione dell'opposizione da parte dell'ingiunto, quindi dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Ebbene, ad avviso della Corte, la decisone sul punto appare corretta e va condivisa, siccome conforme alla citata giurisprudenza, ormai invalsa sul tema.
4. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “nullità della sentenza per errata individuazione delle norme che regolano i contratti di fideiussione bancaria” (cfr. pag. 6 dell' atto di appello)- assume l'erroneità Parte_1
della qualificazione attribuita dal Giudice di prime cure alla garanzia da egli assunta, come “contratto autonomo di garanzia”, anziché “fideiussione” per “la
sola circostanza che nelle clausole della fideiussione si è inserito che il fideiussione è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, ma nulla si dice in ordine alla possibilità di proporre eccezioni o resistere”.
All'opposto, deduce che “nel caso di specie non vi è alcun elemento che
renda la fideiussione sottoscritta dall'appellante un contratto autonomo di
15 garanzia, infatti, il tenore dell'atto dimostra che lo stesso è pienamente vincolato ai rapporti garantiti”, dal che, a suo dire, scaturirebbe l'ammissibilità delle dedotte eccezioni di illegittimità, da parte del garante, in ordine alla violazione delle norme antiusura ed alla illegittima capitalizzazione sia delle rate di mutuo che delle spese. Aggiunge, inoltre, che la sentenza sarebbe ulteriormente illegittima perché non avrebbe tenuto conto delle pronunce della Suprema corte in ordine alla violazione delle norme antitrust, nella specie applicabili trattandosi di fideiussione ricompresa nei modelli ABI.
I rilievi esposti, pur essendo fondati quanto alla qualificazione giuridica da attribuirsi alla garanzia prestata da a favore della Parte_1 CP_4
nondimeno vanno respinti per quanto appresso si dirà.
[...]
4.1. In via preliminare, occorre, seppur brevemente, far luce, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sui tratti caratterizzanti le figure contrattuali della fideiussione e della garanzia autonoma, per poi, valutare, nel caso di specie, la corretta qualificazione giuridica dei contratti oggetto di controversia.
Come noto, il contratto autonomo di garanzia, riconducibile all'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha lo scopo di tenere indenne il debitore dalle conseguenze derivanti dal mancato adempimento della prestazione a carico del debitore principale. Al contrario, il contratto di fideiussione, regolato dagli artt.
1936 e ss. c.c., garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale, data l'identità tra la prestazione del debitore e quella dovuta dal garante.
16 Più precisamente, la causa concreta del contratto di garanzia autonoma consiste nel trasferire, in capo al garante, il rischio economico del creditore, relativo al mancato adempimento della prestazione da parte del debitore principale (cfr. c. cass., ord. N.8874 del 31.04.2021)
Nel caso della fideiussione, invece, ciò che si manifesta è l'elemento dell'accessorietà, tutelando l'interesse a un corretto adempimento della medesima obbligazione principale.
Ne consegue che, mentre il fideiussore funge da sostituto del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo è completamente indipendente da quella principale, essendo qualitativamente diversa e non necessariamente sovrapponibile all'obbligazione garantita. Essa si concentra, infatti, sull'indennizzo del creditore insoddisfatto attraverso il pagamento tempestivo di una somma di denaro commisurata al rischio economico che il creditore sopporta nel caso di mancato o parziale adempimento del debitore principale.
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. C.Cass., n.19693 del 17.06.2022), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere
17 di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. C.cass., n.15108 del 17.06.2013).
Ebbene, sotto entrambi i profili, a parere di questa Corte, la garanzia di cui si discute non può qualificarsi come “autonoma”.
All'uopo, in tema di contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione, si è espressa nel senso che «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto
incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto» (cfr. c.cass.,
n.4717 del 19.02.2019).
Dunque, tenendo conto dell'orientamento summenzionato, non basta – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice - il semplice utilizzo di formule quali “pagamento a prima richiesta” per far venir meno l'accessorietà della garanzia, ma è necessario che tale volontà si evinca dall'analisi complessiva delle clausole contrattuali.
4.2. Tanto considerato, osserva la Corte, dall'analisi dell'oggetto della garanzia in esame, non si evince la finalità (della garanzia) di “mera copertura
18 del rischio economico che il creditore sopporta nel caso di mancato o parziale adempimento del debitore principale”, non presentandosi come distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale (circostanza che potrebbe invece giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma). Al contrario, essa si rivela strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
In continuità con i principi espressi dalla S.C. di Cassazione e in altre pronunce di questa Corte di Appello, dunque, non può desumersi il valore autonomo della garanzia dal semplice fatto che il contratto contenga una clausola che imponga al garante di pagare “a semplice richiesta scritta” del creditore (art. 7 del contratto di garanzia stipulato tra le parti dispone soltanto che “1.Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione da parte del debitore, quanto dovutole per coprire capitale interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
2.In ogni caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
3.L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”)
Tale norma contrattuale, in realtà, risulta essere una mera clausola solve
et repete ex art. 1462 c.c., da cui consegue la possibilità, per i garanti, di opporre al creditore le eccezioni concernenti il rapporto principale, anche se in un
19 momento successivo rispetto al pagamento. Tale clausola non è, quindi, affatto incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante (sia pure dopo l'avvenuto pagamento) possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (mentre nel contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta effettuato il pagamento, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale -cfr. sul punto Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324). Si segnala la recente sentenza della
Suprema Corte a mente della quale: “Ai fini della distinzione tra contratto
autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”
(Cass. civ. sent. n. 31105/2024).
In mancanza di espressioni negoziali che assumano carattere decisivo – quale appunto quella che prevede l'obbligo di pagamento “senza eccezioni” – per verificare la natura autonoma o accessoria del rapporto di garanzia è pertanto necessario scrutinare la reale e concreta volontà delle parti attraverso un'analisi complessiva della regolamentazione negoziale.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame delle previsioni contrattuali, non emerge la volontà dei paciscenti di costituire un rapporto di garanzia svincolato
20 dal rapporto principale, tale da impedire al garante di poter tutelare la propria posizione, se non al momento del pagamento, per lo meno in sede giudiziale.
In particolare, la sussistenza di un vincolo funzionale tra i due rapporti risulta confermata da ulteriori previsioni contrattuali, non adeguatamente valorizzate dal primo Giudice, quali:
- la previsione dell'estensione automatica al fideiussore dell'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dallo stesso art. 7 comma 3, la quale denota un necessario collegamento tra i due rapporti;
- la clausola di cui all' art. 5, secondo cui “1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di
informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca. 2.
La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garante dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”, che testimonia un potere di controllo dell'andamento della situazione finanziare in capo al garante;
- la previsione contrattuale di cui all' art. 6 che esclude l'applicazione dell'art. 1957 c.c., la quale non determina la trasformazione della fideiussione in una forma di garanzia autonoma. Difatti la perdita, da parte del creditore, del diritto di escutere la garanzia a causa della mancata tempestiva attivazione nei confronti del debitore principale può essere validamente oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore senza che ciò determini un mutamento della
21 natura della garanzia. Si tratta di una pattuizione pienamente legittima, rientrante nell'autonomia negoziale delle parti e che si limita a comportare per il garante un'assunzione di rischio maggiore in relazione ad eventuali modifiche medio tempore delle condizioni economiche del debitore (cfr. Cass. civ., 9 agosto
2016, n. 16825);
- quanto poi alla clausola numero 3 del contratto che prevede: “il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita” neppure vale a qualificare la garanzia in oggetto come autonoma.
Infine, anche l'interpretazione letterale del contratto in esame
(intestazione e qualifica formale dell'obbligato come fideiussore) conferma la qualificazione della garanzia come accessoria e non autonoma, tenuto anche conto del fatto che il modulo contrattuale è stato predisposto dalla banca che, quale professionista qualificato, non può più ignorare il precipuo significato giuridico dei termini adoperati e la distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
In aggiunta, va detto che il contratto in questione, pur prevedendo quanto sopra riportato, non fa riferimento all'eventuale rinuncia del garante – richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per interpretare il contratto nel senso qui divisato da parte appellante – a formulare le eccezioni derivanti dal rapporto principale e afferma, anzi ( si ripete) prevede il suo diritto di ottenere informazioni sull'andamento di quest'ultimo (v. art. 5), che mal si concilia con l'eventuale deroga al regime di accessorietà proprio della fideiussione.
22 Insomma, le clausole sin qui esaminate, pur prevedendo deroghe alla disciplina codicistica, non alterano, né singolarmente, né complessivamente considerate, il carattere accessorio della garanzia prestata dall'odierno appellate.
5. A questo punto, pur condividendosi la qualificazione della garanzia prestata dal come “fideiussione” e non contratto autonomo di garanzia, Pt_1
osserva la Corte, non coglie nel segno la ulteriore censura sollevata dall'appellante in merito alla nullità di detta fideiussione, in quanto contenente le c.d. clausole ABI, considerate dalla AN d'AL contrarie all'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/1990.
5.1.In termini generali, giova ricordare che, con il provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005, la AN d'AL ha dichiarato che gli artt. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2002 dall'Associazione ANria ALna (di seguito ABI) si pongono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990 (c.d. legge antitrust), ritenendo che la standardizzazione contrattuale del suddetto modello producesse un effetto anticoncorrenziale per aver impedito la possibilità di diversificare il prodotto offerto. Nel dettaglio, la AN d'AL ha ritenuto idonee dette clausole a riversare integralmente sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della
AN, nonché degli effetti dell'invalidità o dell'inefficacia della prestazione principale.
23 Inoltre la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della
AN d'AL, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti
di garanzia di diverso contenuto rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto
a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. civ. ord. n. 26847/2024).
5.2. Ebbene, nel caso concreto, l'appellante non ha fornito alcuna prova del preteso illecito antitrust;
in particolare, non solo non hanno prodotto né il provvedimento della AN d'AL del 2.5.2005, n. 55, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., né il modello contrattuale ABI a cui il provvedimento della AN d'AL fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali dei moduli negoziali ritenuti nulli dagli appellanti proprio in ragione di detta conformità (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della AN
d'AL ed il modello ABI, vedi, tra tante, Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863), che comunque non integrerebbero una prova documentale privilegiata con riguardo alla garanzia autonoma prestata dagli appellanti e, in ogni caso, trattandosi di “fideiussione” prestata in un periodo di tempo (2007) di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN d'AL col provvedimento amministrativo n. 55 del 02/05/2005 (ottobre 2002 – maggio 2005), ma
24 soprattutto l'appellante hanno del tutto omesso di fornire qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte cui abbia aderito anche la AN con conseguente predisposizione conforme delle clausole contenute nei moduli sottoscritti dagli appellanti con cui si sono costituiti garanti nei confronti dell' . CP_8
Del resto, difetta anche la prova (e, prima ancora, l'allegazione) della sussistenza (o della persistenza), anche dopo il 2005, di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche, tale da rendere impossibile per gli odierni appellanti di rinvenire sul mercato una soluzione negoziale diversa da quella proposta dalla AN.
In ogni caso, va sottolineato che, seppure fosse stata provata ed accertata la nullità delle clausole indicate per violazione della normativa antitrust, si sarebbe trattato comunque di una nullità parziale delle singole clausole non estendibile all'intero negozio, stante l'assenza di una specifica allegazione dell' appellante volta a dimostrare che, senza le suddette clausole, non sarebbe stata prestata la garanzia azionata dalla AN.
In altri termini, l'appellante non soltanto non ha dimostrato l'esistenza di un illecito antitrust a monte con la quale gli Istituti di credito avrebbero previsto la standardizzazione del contenuto dei negozi a valle dedotti specificamente in giudizio, ma ha anche omesso di evidenziare come la nullità delle suddette clausole si sarebbe estesa all'intero rapporto comportandone una invalidità
totale.
In definitiva, la doglianza va respinta.
25 6. Riconosciutane l'ammissibilità, ora occorre soffermarsi sulle eccezioni sollevate dal garante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero sulle ulteriori “domande che il Giudice di primo grado ha inteso non prendere in considerazione senza emettere alcuna pronuncia in merito, adottando una
interpretazione del tutto fuorviata del contratto fideiussorio” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
7.Innanzitutto, egli deduce la “nullità della domanda per assoluta indeterminatezza delle somme” e la “inefficacia della certificazione ex art. 50
D.Lgs 385/1993 e s.m. e i.” sostenendo che il ricorso introduttivo fosse nullo per la assoluta incertezza degli interessi applicati ai rapporti stante anche l'inefficacia della certificazione prodotta dalla banca a comprovare il credito nonché la sua esistenza. In particolare, censura la sentenza laddove ha ritenuto che la AN avesse provato la fonte costitutiva del proprio credito attraverso la documentazione esibita, tra cui la certificazione ex art. 50 TUB, sufficiente, in base a tale disposizione normativa, a dimostrare che il credito azionato era certo, liquido ed esigibile.
All'opposto, argomenta che “afferendo la domanda monitoria anche al mancato rimborso delle rate dei finanziamenti chirografari, è palese l'utilizzo improprio della certificazione agevolata, posto che il saldo certificato non deriva dalla successione di addebiti e accrediti tipici del conto corrente di cui l'estratto documenta il novero delle operazioni”.
Le deduzioni esposte sono infondate.
26 7.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'esibizione dell'estratto conto certificato ex articolo 50 del decreto legislativo n. 385 del
1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. Diversamente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché
spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (da ultimo Cass. 23/01/2023, n.1892).
7.2. Venendo al caso concreto, si evidenzia che la AN, in sede monitoria, integrava la certificazione ex art. 50 TUB del saldo passivo finale del conto, con la produzione del contratto di conto corrente bancario n. 10379468,
il contratto di mutuo chirografario n. 6475009, il contratto di mutuo chirografario n. 3981909, le fideiussioni, le comunicazioni della banca.
27 Dall'esame di tali contratti, come del resto accertato dal consulente nominato in prime cure, dr. , si evincevano informazioni Persona_1
dettagliate, quanto ai tassi a credito, tassi a debito, capitalizzazione, somme erogate, spese e quant'altro, con riferimento a tutti i rapporti bancari intercorsi tra la società correntista e la banca, come analiticamente riportato alle pag. 4.-
5 della citata relazione.
Tra l'altro, nel corpo dello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, richiamando i documenti analiticamente indicati in calce (riportanti le condizioni contrattuali) la specificava le fonti negoziali da cui scaturivano Controparte_3
le somme di cui pretendeva il pagamento: “Il contratto di mutuo chirografario
n. 6475009 per l'importo complessivo di € 50.000,00 con tasso di interesse determinato, ex art. 4 del contratto in parola, come segue: "Sia per il periodo di preammortamento sia per quello di ammortamento, si applica al mutuo un tasso variabile trimestralmente stabilito nella misura iniziale del 4,55% in ragione
d'anno, pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente
365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta data del
30/06/2010, maggiorato di 3,75 punti in ragione d'anno" (all. 2); che, altresì, la suddetta società stipulava con filiale di Napoli, il contratto di Controparte_3
mutuo chirografario n. 3981909 per l'importo complessivo di € 20.000,00 con tasso di interesse determinato, ex art. 4 del contratto in parola, come segue:
"Sia per il periodo di ammortamento sia per quello di preammortamento, il tasso
d'interesse è stabilito nella misura fissa del 10,598% in ragione d'anno" (all. 3)”,
nonché le diverse poste debitorie calcolate, “che, come evincesi dall'allegata
28 certificazione ex art. 50 T.U.B. (all. 5), l'esposizione debitoria ad oggi maturata risulta così articolata:
a) € 37.100,82 quale saldo debitore del conto corrente;
b) €22.491,66 quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n.
6475009;
c) €12.636,20 quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n.
3981909;
Per un totale di € 72.228,68, oltre interessi a far data dal 10.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo”.
Ergo, anche sotto il profilo esaminato, la sentenza non merita riforma.
8. Con una distinta doglianza si duole della “omessa Parte_1
Part e/o inadeguata rappresentazione dello e/o TAEG nei contratti di mutuo chirografari. Violazione del 2° comma dell'art. 9 delibera CICR n. 286 del 4 marzo
2003 e conseguente nullità dei contratti stessi”.
In particolare, lamenta che la AN abbia violato gli “obblighi imperativi di informativa contrattuale” essendosi limitata all'indicazione del TAEG dichiarato nella misura del 12,57% ed alla allegazione di una sintesi ove, oltre a replicare la misura del TAEG, che viene indicato in un importo differente, elenca le principali condizioni economiche e contrattuali. In tale guisa, aggiunge, la AN ha omesso del tutto l'informativa sul costo effettivo dell'operazione, trascurando
“ogni ulteriore precisazione e specificazione dei costi e oneri (interessi e spese) concorrenti alla formazione del costo effettivo e ancora più grave l'esplicitazione
29 della formula matematica di determinazione, così impedendo al mutuatario di avere consapevolezza dell'esplicitazione della base e del metodo di calcolo del
Part TEAG e/o la cui disciplina contenuta nella delibera CICR 4 marzo 2003 costituisce integrazione e specificazione dei precetti imperativi recati dagli artt.
116 e ss. Dlgs 385/1993” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Pertanto, conclude,
“da ciò discende la nullità dei contratti di mutuo”.
I rilievi non hanno pregio.
Part 8.1.Per quanto riguarda la dedotta errata indicazione dell' , essa non può in alcun modo giustificare, come sostenuto dall'appellante, la nullità dei contratti di mutuo.
Part Va innanzitutto evidenziato che, a prescindere dal fatto che l' non costituisce una specifica condizione economica applicabile al contratto di finanziamento, esso assolve una funzione essenzialmente informativa, finalizzata a mettere il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.
Tale indicatore, che esprime in termini percentuali il costo complessivo dell'operazione, è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nell'ordinamento nazionale con la Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003. L'art. 9, comma 2, di tale Deliberazione prevede, infatti, che — per le operazioni e i servizi individuati dalla AN d'AL — tutti gli intermediari siano tenuti a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla stessa AN d'AL.
30 Part Orbene, l' , per quanto rappresenti un elemento informativo rilevante nell'ambito della trasparenza contrattuale, in quanto non costituisce una condizione economica contrattuale, né rappresenta un tasso effettivamente applicato al finanziamento. Si tratta, dunque, di un parametro rappresentativo del costo potenziale, calcolato su presupposti standardizzati e su una durata
Part predeterminata del finanziamento. Di conseguenza, l'errata indicazione dell'
– quand'anche sussistente – non potrebbe in alcun modo alterare o influenzare la valutazione nemmeno dell'usurarietà del tasso di mora, il quale va confrontato esclusivamente con il tasso soglia di usura specificamente riferito agli interessi moratori, secondo la metodologia su indicata.
8.2.Come esposto al punto 4.2) che si richiama, la AN, attraverso la produzione documentale offerta già in sede monitoria, ha pienamente dimostrato il fondamento della sua pretesa, il che ha avuto ulteriore riscontro anche nel corso della espletata consulenza tecnica contabile e comunque non è stato validamente e specificamente contestato dalle controparti (si rammenta che il d.i. originariamente emesso in danno sia della società correntista,
[...]
che dei due fideiussori, e veniva CP_4 Parte_1 Parte_2
impugnato in sede di opposizione dal solo ). Pt_1
9. Nel prosieguo della impugnazione l'appellante “rileva”, nuovamente,
l'insussistenza del debito di conto corrente “perché frutto di persistenti e continue violazioni di norme imperative e di unilaterale applicazione delle
previsioni contrattuali da parte della banca”, evidenziandone un saldo negativo di € 37.100,82, a causa delle seguenti violazioni:
a) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
31 b) illegittima applicazione della commissione denominata corrispettivo su accordato;
c) illegittima applicazione delle spese;
d) illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
e) illegittima violazione unilaterale delle condizioni del credito;
f) illegittima applicazione di un costo del credito eccedente la soglia antiusura;
g) illegittima applicazione di interessi trimestrali per giroconto dal conto anticipi;
h) competenze e commissioni non convenute.
Ebbene, ancor prima di ogni altra valutazione, le deduzioni da ultimo elencate vanno respinte perché in violazione del predicato della specificità.
Si deve infatti evidenziare l'assoluta vaghezza delle contestazioni mosse dall' appellante, essendosi egli limitato ad una serie di eccezioni di nullità ed illegittimità delle condizioni contrattuali asseritamente convenute dalla banca: tali eccezioni appaiono formulate in modo del tutto “astratto”, ma soprattutto affrancate dai rapporti bancari di cui in concreto si discute, senza cioè alcun riferimento o richiamo puntuale alle previsioni negoziali in concreto applicate di cui si assume l'illegittimità.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che sia onere della parte che eccepisce le illegittimità di alcune previsioni del contratto, indicare i modi, i tempi e la misura della presunta violazione: ne deriva che i dedotti profili invalidanti su riportati o i fatti risolutivi della pretesa azionata dall'istituto di credito avrebbero dovuto
32 essere non solo meramente affermati, ma quanto meno, concretamente ed adeguatamente allegati e dimostrati.
In difetto di precipue indicazioni, le doglianze esposte (a-h) devono considerarsi meramente dilatorie e quindi vanno in definitiva respinte.
10. Quanto alla deduzione in ordine alla usurarietà dei tassi applicati alle linee di finanziamento, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda, tra l'altro, rilevando che il mancato deposito dei decreti ministeriali indicativi del tasso soglia usura avrebbe precluso ogni verifica circa l'asserita usurarietà del tasso, attesa anche la carenza del documento contrattuale e la conseguente impossibilità di riscontrare ogni deduzione.
Deve premettersi che, come più volte rilevato dalla Suprema Corte: << nella fase del giudizio di merito", "la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura" ha "carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile" e deve pertanto "essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano
invocata" (così Cass. Sez. 1, n. 35102 del 2022, in richiamo a Cass. 8883/2020,
Cass. 29240/2021 e Cass. 7872/2022 con le quali è stato evidenziato che il cliente, laddove lamenta, nel giudizio di legittimità, la violazione del calcolo del tasso soglia, per effetto della mancata applicazione, o della non corretta applicazione, del D.M. di riferimento per i singoli periodi, introduce una questione
di diritto e non di fatto, non essendo allegata la sussistenza di un fatto, bensì lamentata l'indiretta violazione dell'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996, nella parte in cui espressamente rinvia ai periodici decreti ministeriali di
33 rilevazione dei tassi applicabili ai vari rapporti bancari); in conseguenza, è stato affermato che "in materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la
concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal
giudice in base al principio "iura novit curia" espresso nell'art.113 cod. proc. civ.>> (cfr., di recente Cass. 5593/2025).
Ne consegue, dunque, che sul punto, la motivazione del Tribunale non possa essere condivisa.
Occorre tuttavia considerare che, in ogni caso, il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato, nella sentenza impugnata, seppure in maniera estremamente sintetica, anche un difetto di allegazione e prova da parte dell'odierno appellante con riferimento alla presunta violazione del tasso usuraio.
Deve a questo punto precisarsi che, benché l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei D.M., non può ritenersi che in capo alla parte non sussista alcun onere di allegazione al riguardo
(cfr. Cass. Sez. Unite n. 19597 del 18 settembre 2020: “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
34 l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”) e tale onere, nel caso di specie, non risulta invero essere stato adeguatamente assolto.
La Suprema Corte ha pure avuto modo, più in generale, di precisare che
< per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017;
Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un
accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.>> (cfr. Cass. 8883/2020 in parte motiva).
Il Giudice, infatti, può accertare una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte interessata alla declaratoria di nullità, o comunque presenti in atti, ma non può esercitare attività istruttorie di carattere esplorativo, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio che fa capo alle parti.
Ciò posto, la prospettazione disarticolata e confusa da parte dell'appellante, al fine di sostenere la tesi di usurarietà dei tassi concretamente applicati dalla banca si rivela del tutto generica e dunque, come deciso dal
Tribunale, va respinta.
Conclusivamente, in disparte la diversa qualificazione del rapporto di garanzia, tutti i motivi di appello devono essere disattesi e deve, pertanto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
35 11. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'appellante, , e liquidate in dispositivo, Parte_1
tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al decisum da € 52.000,01 a € 260.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto – con citazione per l'udienza del 25 ottobre
2022, notificata il 28 marzo 2022- da avverso la sentenza n. Parte_1
1881/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, pubblicata il 28 settembre 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
B) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in Controparte_1
36 complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
C) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'SI
37