Sentenza 15 maggio 1959
Massime • 1
Il silenzio è manifestazione di volontà, espressa e non tacita, come linguaggio muto quando la legge (art.1333, capov.,1339,quarto comma, 1454, terzo comma. 1665, terzo e quarto comma,1712, secondo comma e 1837, primo comma cod. civ.), gli Usi in una determinata cerchia sociale, il contratto, la pratica invalsa tra persone in continua relazione d'affari, attribuiscono ad esso un particolare valore. Al di fuori di queste ipotesi, in cui l' interessato, se intende evitare che il silenzio valga accettazione, deve manifestare espressamente una volontà contraria, non può attribuirsi al silenzio stesso efficacia giuridica di consenso all'altrui dichiarazione. La manifestazione tacita di volontà è, invece, in rapporto non già al silenzio, nel senso suindicato, ma ad un comportamento univoco e conclusivo dal quale può desumersi, per il comune modo d'intendere, una data volontà negoziale.
Commentario • 1
- 1. Arbitrato: Sezioni Unite intervengono su impugnabilità per errore di diritto e il silenzio della partiAccesso limitatoMarta Buffoni · https://www.altalex.com/ · 8 luglio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/1959, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1959 |
Testo completo
Il silenzio è manifestazione di volontà, espressa e non tacita, come linguaggio muto quando la legge (art.1333, capov.,1339,quarto comma, 1454, terzo comma. 1665, terzo e quarto comma,1712, secondo comma e 1837, primo comma cod. civ.), gli Usi in una determinata cerchia sociale, il contratto, la pratica invalsa tra persone in continua relazione d'affari, attribuiscono ad esso un particolare valore. Al di fuori di queste ipotesi, in cui l' interessato, se intende evitare che il silenzio valga accettazione, deve manifestare espressamente una volontà contraria, non può attribuirsi al silenzio stesso efficacia giuridica di consenso all'altrui dichiarazione. La manifestazione tacita di volontà è, invece, in rapporto non già al silenzio, nel senso suindicato, ma ad un comportamento univoco e conclusivo dal quale può desumersi, per il comune modo d'intendere, una data volontà negoziale.