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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 8.04.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17205/2023
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Savino con Parte_1 il quale è elett.te domiciliato in Volla (NA) al Viale Vesuvio n.8, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
convenuta contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.9.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe deduceva:
1) di aver lavorato senza soluzione di continuità (salvo il periodo di cassa integrazione in deroga durante il periodo “Covid19”: dal 12/3/2020 al 09/05/20, dal 02/11/2020 al27/12/2020 e dal 02/01/2021 al 25/04/2021), dal 16 giugno 2016 al 30 marzo 2023, data in cui il rapporto cessava per effetto delle dimissioni;
2) di essere stato inquadrato con la qualifica di cameriere al 4 livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi;
3) che la prestazione lavorativa, per tutto l'arco del rapporto, si è articolata dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo, corrispondente al giorno di chiusura del ristorante;
4) che l'orario di lavoro osservato, per l'intero periodo lavorativo, era organizzato su 6 turni settimanali (a rotazione), quindi per 4 giorni lavorava: dalle 09.30 alle 15.30 e dalle 19.30 all'01.00 (per un totale di 11,30 ore) e per due giorni lavorava con il turno dalle 17.30 all'01.00 (7,30 ore) per un totale di 61 ore settimanali;
5) che sin dall'assunzione, ha svolto le mansioni sopradescritte ricevendo direttive dal sig. che si occupava della gestione del Persona_1 ristorante insieme ai figli e CP_2 CP_3 CP_4
6) di non aver ricevuto la paga relativa al mese di marzo e, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nulla ha percepito a titolo di TFR, di indennità di fine rapporto e arretrato ferie e festività non godute;
7) di aver goduto, nel corso del rapporto, di 15 giorni di ferie e di non aver percepito nulla a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute, di lavoro straordinario;
8) Che anche le mensilità aggiuntive di 13ma e 14ma non erano pagate tutti gli anni e nella misura dovuta;
9) che con diffide alla resistente ha richiesto il pagamento in suo favore di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, ma non ha ricevuto alcuna risposta.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a codesto Tribunale di:
a) accertare e dichiarare l'intercorrenza tra il ricorrente e la di un CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con le modalità indicate in ricorso, per il periodo 16 giugno 2016 al 30 marzo 2023,
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento in suo favore delle differenze retributive e del TFR, maturate e non corrisposte nell'intercorso rapporto e per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Controparte_5 ricorrente dell'importo complessivo di €145.109,55, di cui €9.721,87 a titolo di TFR non erogato ed €3.934,79 quale ultima mensilità - marzo 2023 (per i titoli e le causali indicate analiticamente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.) o della diversa somma risultante di giustizia. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto procuratore, anticipatario.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituiva la società resistente, ne deve essere, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, istruita, e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
********** Il ricorso va accolto. Il ricorrente ha fornito la prova, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento dei diritti dei quali chiede tutela e, in particolare, della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, della durata della relazione lavorativa, del contenuto delle mansioni svolte, della retribuzione percepita. L'intercorrenza della dedotta relazione lavorativa risulta provata, in particolare, dai documenti di lavoro allegati al ricorso ( contratto di lavoro;
buste paga;
estratto conto previdenziale;
atto di dimissioni e diffide) nonché dall'istruttoria orale espletata. In particolare il teste escusso all'udienza del 22/10/2024 dichiarava: Testimone_1
sono stato cliente del ristorante “il Pruneto” sito in via Posillipo a Napoli per diversi anni e andavo sia a pranzo che a cena 2-3 volte a settimana. Pertanto mi ricordo di
che svolgeva le mansioni di cameriere ai tavoli e lo vedevo sempre Parte_1 anche perché abito in zona e spesso vado anche al bar che si trova nei pressi del ristorante e pure lo incontravo. Lo vedevo lavorare sia nei feriali che durante il weekend sia di mattina che di pomeriggio e a cena. Mi capitava di cenare anche intorno alle 22.00 e sempre lo vedevo intento al lavoro. Vedevo che il ristorante chiudeva durante la notte e l'ho visto anche fino a tardi sul posto di lavoro. Rammento che il proprietario si chiamava e gli impartiva gli ordini di lavoro. Mi ha sempre Per_2 servito anche se sul posto vedevo qualche altro cameriere. Non conosco gli Pt_1 aspetti retributivi della vicenda. Ricordo di averlo visto dal 2017 fino alla chiusura dell'attività, se non erro avvenuta tra fine 2022 e inizio 2023. Alla stessa udienza del 22/10/2024 veniva escusso anche il teste , Testimone_2 che affermava: indifferente. Conosco il ricorrente in quanto ho lavorato in qualità di idraulico presso il ristorante “il Pruneto” sito in zona Posillipo di Napoli. Abito nella zona e frequento piazzetta Marechiaro dove sorgono diversi bar e inoltre venivo chiamato dal titolare per eseguire degli interventi di manutenzione Persona_1 presso il ristorante. Il ricorrente lavorava presso questa attività come cameriere e l'ho sempre incontrato anche perché ero cliente abituale del bar “Forturella” vicino al ristorante in questione. Ero sempre al bar e quindi vedevo sia di mattina Pt_1 che di pomeriggio ed anche in serata che andava al lavoro e svolgeva le sue mansioni al ristorante. Il ristorante chiudeva intorno a mezzanotte, l'una e so che lavorava sia durante la settimana che nel weekend tutta la giornata. Ha lavorato presso il ristorante per circa 10anni. Sono un paio d'anni che il proprietario dell'attività non mi chiama più a svolgere opere come idraulico per cui credo che abbia chiuso l'attività. Preciso che ancora mi deve €100 per il mio lavoro. Nulla so degli aspetti retributivi. Dall'esame delle risultanze istruttorie è emerso in modo inequivocabile che il ricorrente ha prestato attività lavorativa svolgendo mansioni di cameriere alle dipendenze della presso il ristorante “il Pruneto” sito in via Posillipo a CP_1
Napoli, dal 16 giugno 2016 al 30 marzo 2023, data in cui ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni. In particolare i testi escussi hanno espressamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo dedotto in giudizio tra il ricorrente e hanno confermato l'assoggettamento al potere gerarchico dello stesso CP_1 al titolare il luogo dove il ricorrente svolgeva la propria prestazione Persona_1 lavorativa, la rigidità degli orari di lavoro da dover rispettare e i turni effettuati, e le mansioni effettivamente svolte, riconducibili a quelle previste dalla contrattazione collettiva. Sono poi certamente stati confermati gli orari di lavoro massacranti, articolati in turni che coprivano l' intera giornata fino a notte;
che il ricorrente era impegnato anche durante i weekend ed i giorni festivi, che era sempre presente al lavoro. Ciò posto, avendo il ricorrente, all'esito dell'istruttoria orale e documentale, provato le modalità attuative della relazione lavorativa, l'onere probatorio circa l'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva era a carico del datore di lavoro, che invece ha preferito rimanere contumace. Comportamento che, valutato unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, compresa la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale deferito in ricorso, può essere ragionevolmente interpretato nel senso dell'impossibilità di eccepire fatti estintivi o impeditivi.
In definitiva, dunque, deve ritenersi provato il lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della resistente per i periodi e con le modalità di cui al ricorso introduttivo. Venendo alla quantificazione delle spettanze richieste, queste sono state conteggiate dalla stessa parte ricorrente sulla base della contrattazione collettiva di riferimento. Tali conteggi sono redatti sulla base dell'inquadramento nel 4 livello del CCNL di riferimento e tenuto conto di tutte le somme già erogate dalla parte convenuta in corso di rapporto. Dalle risultanze di tali conteggi, redatti in modo corretto e chiaro, emerge che al ricorrente spetta, a titolo di differenze retributive, la somma totale di €145.109,55, di cui € 9.721,87 a titolo di TFR non erogato ed €3.934,79 quale ultima mensilità - marzo 2023. Quanto agli accessori, spettano al ricorrente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza dei singoli crediti al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) in accoglimento del ricorso condanna in persona del legale rappr.te, CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di
€145.109,55, di cui €9.721,87 a titolo di TFR non erogato ed €3.934,79 quale ultima mensilità - marzo 2023 non corrisposta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza al soddisfo;
b) condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.200,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Napoli, 08 aprile 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero