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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. DONATI SIMONA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
Contro
con il patrocinio dell'Avv. ARDAGNA STEFANO che lo rappresenta e difende in virtù CP_1 di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento del Curatore speciale del minore, avv. Laura Dutto
Collegio del 17.1.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte riportate nel verbale di udienza del 10.12.2024
Per parte intervenuta: come da verbale di udienza del 10.12.2024
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Grugliasco Parte_1 CP_1 il 4.9.2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (atto n. 31, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 4.1.2010. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n.3267/2022 del 20.7.2022, pubblicata il
22.7.2022.
Con ricorso del 18.1.2023, parte ricorrente, , chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
chiedeva Per_1 confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra ; chiedeva confermarsi il Pt_1 calendario di visite padre – minore disposto in sede di separazione;
chiedeva disporsi la prosecuzione della presa in carico del minore e del relativo nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Per_1
NPI /psicologia; da ultimo, chiedeva disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento per CP_1 il figlio pari a 380,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo, in via preliminare, di disporsi la CP_1 revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Nel merito, Pt_1 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore al padre, incaricando i servizi di individuare Per_1 un confacente calendario di visite madre – minore;
chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI;
chiedeva assegnarsi la casa coniugale al signor CP_1 unitamente agli arredi e alle suppellettili ivi esistenti;
chiedeva, infine, disporsi a carico della sig.ra un contributo al mantenimento per il figlio pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie. All'udienza del 18.5.2023, le parti comparivano personalmente;
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, invitava i servizi incaricati a depositare nel più breve tempo possibile le relazioni informative sugli interventi in corso sul nucleo, nonché fissava udienza al 13.06.2023.
All'udienza del 13.6.2023, il Presidente f.f. si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 20.6.2023, il Presidente f.f., per quanto qui interessa, disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente per la durata massima indicativa di un anno, salve diverse Per_1 determinazioni giudiziali;
disponeva che il minore mantenesse la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
disponeva con urgenza l'affidamento diurno di presso un Per_1 centro educativo individuato a cura del Servizio Sociale e secondo le modalità indicate dal medesimo;
disponeva la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale
e di NPI/Psicologia; autorizzava gli operatori a far ripartire, inizialmente in luogo neutro, gli incontri padre - figlio;
invitava gli adulti a proseguire un percorso di psicoterapia individuale;
revocava l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig. ; disponeva a carico del sig. Pt_1 un contributo per il mantenimento del figlio pari a € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie;
nominava curatrice speciale del minore l'avv. Laura Dutto;
fissava udienza di Per_1 comparizione e trattazione al 9.1.2023.
All'udienza del 9.11.2023, avanti al Giudice istruttore, le parti comparivano personalmente;
all'esito, il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni sullo status al 11.1.2024.
All'udienza del 11.1.2024, preso atto della rinuncia congiunta rinunciano ai termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1707/24, pubblicata il 18.3.2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e con separata ordinanza, inoltre, la causa veniva rimessa Pt_1 CP_1 sul ruolo.
Con decreto del 24.5.2024, il Giudice istruttore fissava udienza al 5.11.2024.
Con successivo decreto del 31.10.2024, il Giudice revocava l'udienza del 5.11.2024 e fissava udienza al
10.12.2024, durante la quale le parti precisavano congiuntamente;
il curatore speciale, in merito alle conclusioni delle parti, nulla osservava in merito a profili di criticità degli accordi raggiunti dagli adulti rispetto al superiore interesse del minore Preso atto dell'accordo raggiunto, la causa è stata Per_1 rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter decidere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni ostative all'accoglimento dello stesso, non avendo neppure il curatore speciale del minore, appunto, evidenziato aspetti critici dell'accordo raggiunto dalle parti rispetto al superiore interesse del minore A fronte dell'accordo raggiunto, si ritiene superfluo l'ascolto del Per_1 minore ultra-dodicenne.
Spese processuali compensate, attesa la definizione consensuale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto;
DISPONE l'affidamento condiviso del minore con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE la residenza di presso la madre; Per_1
DISPONE a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 300 mensili da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026) oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016; DÀ ATTO che i genitori si impegnano a proseguire il percorso presso il terapeuta concordemente individuato nella persona del dott. con suddivisone della spesa al 50 %, finché necessario per Pt_2 il figlio;
DISPONE che il minore possa incontrare il padre liberamente secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati tenuto conto della volontà e del benessere del minore;
CONFERMA la presa in carico da parte dei Servizi sociali incaricati per il monitoraggio e sostegno;
DÀ ATTO che i genitori ad oggi hanno risolto ogni questione economica/patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per il pregresso;
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di 17 gennaio 2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. DONATI SIMONA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
Contro
con il patrocinio dell'Avv. ARDAGNA STEFANO che lo rappresenta e difende in virtù CP_1 di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento del Curatore speciale del minore, avv. Laura Dutto
Collegio del 17.1.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte riportate nel verbale di udienza del 10.12.2024
Per parte intervenuta: come da verbale di udienza del 10.12.2024
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Grugliasco Parte_1 CP_1 il 4.9.2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (atto n. 31, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 4.1.2010. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n.3267/2022 del 20.7.2022, pubblicata il
22.7.2022.
Con ricorso del 18.1.2023, parte ricorrente, , chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
chiedeva Per_1 confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra ; chiedeva confermarsi il Pt_1 calendario di visite padre – minore disposto in sede di separazione;
chiedeva disporsi la prosecuzione della presa in carico del minore e del relativo nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Per_1
NPI /psicologia; da ultimo, chiedeva disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento per CP_1 il figlio pari a 380,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo, in via preliminare, di disporsi la CP_1 revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Nel merito, Pt_1 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore al padre, incaricando i servizi di individuare Per_1 un confacente calendario di visite madre – minore;
chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI;
chiedeva assegnarsi la casa coniugale al signor CP_1 unitamente agli arredi e alle suppellettili ivi esistenti;
chiedeva, infine, disporsi a carico della sig.ra un contributo al mantenimento per il figlio pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie. All'udienza del 18.5.2023, le parti comparivano personalmente;
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, invitava i servizi incaricati a depositare nel più breve tempo possibile le relazioni informative sugli interventi in corso sul nucleo, nonché fissava udienza al 13.06.2023.
All'udienza del 13.6.2023, il Presidente f.f. si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 20.6.2023, il Presidente f.f., per quanto qui interessa, disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente per la durata massima indicativa di un anno, salve diverse Per_1 determinazioni giudiziali;
disponeva che il minore mantenesse la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
disponeva con urgenza l'affidamento diurno di presso un Per_1 centro educativo individuato a cura del Servizio Sociale e secondo le modalità indicate dal medesimo;
disponeva la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale
e di NPI/Psicologia; autorizzava gli operatori a far ripartire, inizialmente in luogo neutro, gli incontri padre - figlio;
invitava gli adulti a proseguire un percorso di psicoterapia individuale;
revocava l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig. ; disponeva a carico del sig. Pt_1 un contributo per il mantenimento del figlio pari a € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie;
nominava curatrice speciale del minore l'avv. Laura Dutto;
fissava udienza di Per_1 comparizione e trattazione al 9.1.2023.
All'udienza del 9.11.2023, avanti al Giudice istruttore, le parti comparivano personalmente;
all'esito, il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni sullo status al 11.1.2024.
All'udienza del 11.1.2024, preso atto della rinuncia congiunta rinunciano ai termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1707/24, pubblicata il 18.3.2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e con separata ordinanza, inoltre, la causa veniva rimessa Pt_1 CP_1 sul ruolo.
Con decreto del 24.5.2024, il Giudice istruttore fissava udienza al 5.11.2024.
Con successivo decreto del 31.10.2024, il Giudice revocava l'udienza del 5.11.2024 e fissava udienza al
10.12.2024, durante la quale le parti precisavano congiuntamente;
il curatore speciale, in merito alle conclusioni delle parti, nulla osservava in merito a profili di criticità degli accordi raggiunti dagli adulti rispetto al superiore interesse del minore Preso atto dell'accordo raggiunto, la causa è stata Per_1 rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter decidere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni ostative all'accoglimento dello stesso, non avendo neppure il curatore speciale del minore, appunto, evidenziato aspetti critici dell'accordo raggiunto dalle parti rispetto al superiore interesse del minore A fronte dell'accordo raggiunto, si ritiene superfluo l'ascolto del Per_1 minore ultra-dodicenne.
Spese processuali compensate, attesa la definizione consensuale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto;
DISPONE l'affidamento condiviso del minore con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE la residenza di presso la madre; Per_1
DISPONE a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 300 mensili da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026) oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016; DÀ ATTO che i genitori si impegnano a proseguire il percorso presso il terapeuta concordemente individuato nella persona del dott. con suddivisone della spesa al 50 %, finché necessario per Pt_2 il figlio;
DISPONE che il minore possa incontrare il padre liberamente secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati tenuto conto della volontà e del benessere del minore;
CONFERMA la presa in carico da parte dei Servizi sociali incaricati per il monitoraggio e sostegno;
DÀ ATTO che i genitori ad oggi hanno risolto ogni questione economica/patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per il pregresso;
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di 17 gennaio 2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.