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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano
Sent. 31/25 L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
Oggetto: appello
- S e z i o n e L a v o r o - avverso la sentenza n.
425/2022 del Tribunale di Terni – mobilità del composta dai magistrati: personale nel pubblico impiego Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso, come da procura speciale posta in Parte_1
calce al ricorso in appello, dall'avv. Emanuela Mazzola, presso il cui studio in Roma, via Tacito n.
50, è elettivamente domiciliato.
- appellante -
c o n t r o
1 , anche per la sua organizzazione interna Controparte_1
priva di soggettività, la , Controparte_2 [...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, organicamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Perugia, presso la cui sede sono domiciliati in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 425/2022 del Tribunale di Terni;
mobilità del personale nel
pubblico impiego.
Causa decisa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., con dispositivo depositato il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note fissato al 25 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2018 dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato nei confronti Parte_1
del , dell' Controparte_4 Controparte_3
dell' e del
[...] Controparte_5 Controparte_3
, che venisse ordinato alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione di ogni atto
[...]
amministrativo presupposto, di adibire il ricorrente, presso il
[...]
o presso altra Pubblica Amministrazione, a mansioni tecnico operative Controparte_4
assimilabili a quelle precedentemente svolte in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della
, con il conseguente inquadramento nel profilo per il medesimo congruo in Controparte_6
conformità alle mansioni attribuibili, assicurando l'equiparazione della nuova area funzionale e
2 categoria di inquadramento a quella pregressa nella e, in ogni caso, garantendo il CP_6
mantenimento della posizione giuridica ed economica precedentemente posseduta, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio e l'anzianità di servizio maturata nella con conseguente rideterminazione del trattamento retributivo spettante e CP_6
dell'anzianità; chiese infine la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.
Il ricorrente espose di essere un ex dipendente della che, nell'ambito della Controparte_6
procedura di mobilità di cui aveva fruito a causa del processo di privatizzazione dell'ente alle cui dipendenze prestava servizio, era stato inquadrato nell'area D-DSGA del personale ATA, con decorrenza 1° febbraio 2017, con il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, Fascia retributiva I, presso l'Istituto Comprensivo “Muzio Cappelletti” di Allerona.
A seguito di procedura di mobilità interna era stato assegnato dal 1° settembre 2017 all'
[...]
con sede in . Controparte_5 CP_5
Dedusse, a fondamento delle proprie pretese, che, quale operatore specializzato per l'assistenza ai portatori di handicap grave, inquadrato nell'area “tecnico – sanitaria” quale dipendente della
[...]
, aveva sempre svolto mansioni terapeutico assistenziali all'interno del “Centro CP_6
Educazione Motoria” di Roma, sino a diventare nel 2011 Coordinatore Unico dell'Area
Semiresidenziale, e che, quindi, non possedeva il titolo di studio, avendo conseguito una laurea in lettere, e le competenze e l'esperienza necessarie per espletare le mansioni relative alla nuova qualifica attribuitagli presso il , a tal punto da essere impossibilitato a Controparte_1
rendere la prestazione lavorativa, non avendo mai svolto alcuna attività amministrativa e contabile e non avendo mai gestito fondi o trattato questioni in materia di bilancio.
Rilevò che il portale dedicato alla procedura di mobilità, attraverso il quale aveva compilato la sua domanda, forniva scarne e schematiche informazioni dalle quali non era stato possibile comprendere le mansioni a cui sarebbe stato adibito con l'inquadramento nella nuova qualifica, tanto da aver scelto
3 in base ad un criterio meramente geografico, optando per l'unico posto disponibile nella sua provincia di residenza.
Di qui la pretesa del ricorrente di essere riassegnato a mansioni assimilabili a quelle precedentemente svolte presso la e nel rispetto dei “criteri per la mobilità del personale a tempo Controparte_6
indeterminato degli enti di vasta area, dichiarato in soprannumero, della , Controparte_6
nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia
municipale” previsti dal D.M. del 14 settembre 2015, nonché di sentirsi risarcire il danno biologico derivante dallo stato di stress e di ansia derivante dalla situazione lavorativa.
Le amministrazioni evocate in giudizio si costituirono eccependo il difetto di legittimazione passiva delle istituzioni scolastiche convenute, eccetto il Controparte_4
, e contestando la fondatezza della domanda. Evidenziarono che il aveva ottenuto,
[...] Parte_1
in sede di procedura di mobilità, esattamente quello che aveva richiesto, e cioè il trasferimento nella provincia di Terni al con inquadramento nel Controparte_4
personale ATA. Rivestendo poi il una posizione apicale presso la Parte_1 Controparte_6
(area C - EPNE), egli non poteva che essere collocato nella corrispondente posizione apicale dell'area
D del comparto scuola in osservanza delle tabelle previste dal D.M. del 14 settembre 2015. Rilevò
infine la genericità e l'infondatezza delle domande in materia di differenze retributive e di risarcimento del danno.
Con la sentenza n. 425/2022, pronunciata all'udienza del 7 dicembre 2022, il Tribunale, dichiarato
(in motivazione) il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
”, dell' e della
[...] Controparte_3 Controparte_7
, in quanto articolazioni interne di quest'ultimo, rigettò il ricorso e compensò
[...]
interamente tra le parti le spese di lite.
2. Con atto depositato in data 12 gennaio 2023, interpose appello avverso Parte_1
la decisione, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero accolte le seguenti conclusioni: 4 “Previa disapplicazione di ogni e qualsiasi atto amministrativo e normativo presupposto, ordinare
alle amministrazioni resistenti in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di adibire il ricorrente,
presso il , o presso altra Pubblica Controparte_4
Amministrazione all'uopo individuata, a mansioni tecnico operative assimilabili a quelle
precedentemente svolte in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della , Controparte_6
con conseguente inquadramento nel medesimo nel profilo per il medesimo congruo in conformità alle
mansioni attribuibili, assicurando: l'equiparazione nella nuova area funzionale e categoria di
inquadramento a quella pregressa in e, in ogni caso, il mantenimento della posizione CP_6
giuridica ed economica precedentemente posseduta, con riferimento alle voci del trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e l'anzianità di servizio maturata nella , con CP_6
conseguente rideterminazione del trattamento retributivo spettante e dell'anzianità. Con condanna
delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite”.
Con decreto presidenziale del 13 gennaio 2023, fu fissata per la discussione della causa l'udienza del
3 maggio 2023.
Costituitisi in giudizio, il (anche per la sua organizzazione Controparte_1
interna priva di soggettività, la ), l' Controparte_2 Controparte_3
l' e il
[...] Controparte_5 Controparte_3
contestarono la fondatezza del gravame e chiesero la conferma della sentenza di primo grado.
A seguito di numerosi rinvii richiesti concordemente dalle parti al fine di definire in via stragiudiziale la controversia, le parti hanno chiesto congiuntamente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.
La Corte, con decreto emesso il 21gennaio 2025, ha disposto in conformità all'istanza, assegnando termine alle parti per il deposito delle note fino al 25 febbraio 2025.
5 Le parti hanno depositato le note nel termine loro assegnato e il giorno successivo la Corte ha deciso la causa pubblicando il dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso il gravame l'appellante si duole innanzitutto dell'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel ritenere infondato l'assunto con il quale il ricorrente aveva lamentato, da un lato, la non equiparabilità del profilo di provenienza con quello di destinazione, sottolineando l'incompatibilità
delle nuove mansioni con la formazione teorico – culturale posseduta e, dall'altro, l'assenza di sufficienti e chiare indicazioni sulla qualifica professionale che avrebbe rivestito a seguito della procedura di mobilità.
Al riguardo l'appellante rileva di essere stato interessato da un percorso di mobilità
intercompartimentale obbligatorio che aveva preso le mosse dal processo di privatizzazione dell'Ente
Croce Rossa Italiana e dalla connessa esigenza di ricollocazione del personale, che sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle competenze e delle professionalità acquisite dai lavoratori in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni del decreto ministeriale del 14 settembre 2015 con cui furono stabiliti i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità.
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l'art. 5, comma 2, del medesimo decreto il quale stabiliva che l'offerta di mobilità avrebbe dovuto indicare, oltre che il numero dei posti disponibili, anche la distinzione degli stessi per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché l'art. 10, comma 1, che rimandava, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva. L'offerta di mobilità opzionata dal non conteneva invece alcuna indicazione delle funzioni ma soltanto Parte_1
l'elencazione dei posti disponili.
6 Le stesse disposizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. del 26 giugno 2015, dedicato ai criteri di inquadramento, di cui il Tribunale aveva tenuto in considerazione soltanto le tabelle allegate, stabiliva che, per l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, occorreva confrontare gli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo conto delle mansioni, dei compiti,
delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie e che detta equiparazione, definita astrattamente dalle tabelle di corrispondenza dei livelli economici, doveva essere accertata dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali.
L'Amministrazione, invece, non aveva tenuto conto all'atto di inquadramento, in concreto, delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e, in particolar modo, del titolo di accesso al profilo professionale di DSGA, come invece avrebbe dovuto fare sulla base delle disposizioni del D.P.C.M.
26 giugno 2015, in quanto le corrispondenze indicate nelle allegate tabelle non erano in grado di modificare la disciplina prevista per l'inquadramento in posizioni professionali il cui accesso è
riservato al concorso.
Spettava all'Amministrazione di destinazione vagliare in concreto la compatibilità del nuovo inquadramento con i requisiti di accesso posseduti in relazione alla posizione professionale da assegnare, nonché confrontare le mansioni, i compiti e le responsabilità definite nelle declaratorie contrattuali.
Nel caso di specie, il C.C.N.L. del comparto scuola dispone:
di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali amministrativo contabili…Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività
di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili…>>.
7 Invece, l'area C, prevista dall'art. 8 comma 4 del contratto integrativo, ove era inquadrato il quando lavorava alle dipendenze della prevedeva che i lavoratori Parte_1 CP_6
essere in grado di esplicare funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di
collaborazione sanitaria >>.
Il raffronto tra le due declaratorie sarebbe stato sufficiente ad escludere l'equiparabilità delle due posizioni professionali, anche solo considerando che, in qualità di DSGA, il ricorrente era chiamato ad attendere ad attività come quelle di istruzione, predisposizione e formalizzazione dei bilanci in relazione alle quali non aveva nessuna conoscenza o competenza.
Per ciò che concerne la definizione dei criteri di equiparazione e di inquadramento del personale appartenente all'associazione della , il Tribunale avrebbe errato a ritenere che Controparte_6
questi fossero già definiti nel momento in cui partecipò alla procedura. Parte_1
Se fosse stato così allora non vi sarebbe stata alcuna necessità con la Conferenza dei Servizi del 22
dicembre 2016, tenutasi in data successiva alla scadenza dell'opzione relativa alla mobilità e diretta proprio alla “definizione dei criteri di equiparazione e di inquadramento del personale appartenente
agli Enti di area vasta ed all'associazione della Croce Rossa Italina (C.R.I.), da trasferire” e neanche del D.P.C.M. 25 Marzo 2016 e del D.M. 30 settembre 2015.
Infine, con riguardo alla mancata indicazione del profilo nel quale pretendeva di essere inquadrato, il sostiene che non gli competesse l'individuazione di un profilo compatibile con la Parte_1
professionalità acquisita a fronte dell'impossibilità di conoscere le vacanze d'organico in quei profili nei quali egli sarebbe stato astrattamente ricollocabile, non essendo in possesso di tali informazioni.
1.1. L'appello è infondato.
ex dipendente della , ove aveva prestato servizio Parte_1 Controparte_6
dapprima con una serie di consecutivi contratti a tempo determinato dal 1990 al 1999, e poi, dal 1999
in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nell'area C e nel profilo
8 professionale “Tecnico”, a seguito del processo di riorganizzazione dell' Parte_2
che aveva comportato la necessità di riallocare il personale presso altri Enti o
[...] CP_8
usufruì della procedura di mobilità intercompartimentale a ciò destinata, transitando alle dipendenze del . Controparte_4
L'art. 6 del D. Lgs. 178/2012, disciplinante il processo di organizzazione della con CP_6
riguardo al personale, stabilì che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarebbero stati stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della C.R.I., nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali.
Con Decreto ministeriale del 14 settembre 2015 furono stabiliti i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità previste dall'art. 1, commi 423, 424 e 425 della Legge di stabilità n. 190/2014,
le quali vennero poi estese, sulla base dell'art. 7 co. 2-bis, del D.L. n. 192/14 (l. n. 11/15), anche al personale della . Controparte_6
All'esito della procedura di mobilità intercompartimentale, il venne inquadrato con Parte_1
decorrenza dal 1° febbraio 2017, nell'area D – del personale ATA, quale Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi ed assegnato inizialmente all'istituto Comprensivo "Muzio Cappelletti" di Allerona
e poi, dal 1° settembre 2017, a seguito di una procedura di mobilità interna, all' Controparte_5
con sede ad .
[...] CP_5
1.2. Il Tribunale di Terni, a fronte delle rivendicazioni fatte falere con il ricorso, ha ritenuto che l'inquadramento di nell'area D del personale ATA fosse legittimo in quanto effettuato in Parte_1
conformità ai criteri normativi e regolamentari dettati dal D.P.C.M. 26 giugno 2015. Dalla lettura dei criteri di equiparazione stabiliti nelle tabelle ivi contenute si evinceva infatti che la precedente area di inquadramento C1 del comparto Enti Pubblici non economici corrispondeva all'area F1-III del
9 comparto la quale a sua volta, secondo quanto stabilito dalla tabella 9, corrispondeva CP_8
all'area D del personale ATA del comparto scuola.
Il Tribunale, osservato come le argomentazioni difensive del ricorrente fossero sostanzialmente dirette a contestare la equiparabilità in concreto delle mansioni svolte nel profilo professionale in precedenza rivestito rispetto a quello assegnatogli all'esito della mobilità, ha rilevato che la nozione di equivalenza “formale” delle mansioni, accolta nell'ambito del pubblico impiego, escludeva il diritto del lavoratore a una corrispondenza “professionale” tra le mansioni di provenienza e le mansioni di destinazione, occorrendo unicamente verificare se le stesse fossero ricomprese nella medesima area.
A tal proposito, il giudice di primo grado ha, poi, evidenziato che l'inquadramento precedente era del tutto compatibile sul piano formale ed economico con quello assegnato alle dipendenze del
[...]
. Ha poi osservato che, al momento della presentazione Controparte_4
della domanda di mobilità, nonostante il ricorrente avesse sostenuto di aver effettuato una scelta non pienamente consapevole, i criteri che le Amministrazioni avrebbero adottato per l'individuazione delle posizioni professionali erano stati già determinati.
Ed infatti, l'art. 10 co. 1 del Decreto del Controparte_9
del 14 settembre 2015, applicabile alla procedura di mobilità e recante “Criteri per
[...]
la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in
soprannumero, della italiana, nonché' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo CP_6
svolgimento delle funzioni di polizia municipale”, espressamente prevedeva che le amministrazioni dello Stato, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, avrebbero operato l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e cioè ai sensi del D.P.C.M. del 26 giugno 2015.
10 Il secondo comma del citato art. 29-bis prevedeva il mantenimento dell'area funzionale e della categoria di inquadramento, il mantenimento della posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio e il mantenimento dell'anzianità di servizio. Pertanto, al momento della scelta esisteva già un atto normativo, che chiaramente indicava il criterio di trasposizione, puntualmente attuato in concreto dall'amministrazione.
La domanda, secondo il Tribunale, non poteva comunque essere accolta per un'altra assorbente considerazione, consistente nella mancata individuazione del petitum, solo genericamente indicato,
non avendo il ricorrente chiesto l'inquadramento in uno specifico profilo, ma soltanto rivendicato il mantenimento del livello D riconosciutogli e l'adibizione a mansioni tecnico-operative assimilabili a quelle precedentemente svolte.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata, poiché indimostrata, la deduzione concernente la percezione di un trattamento economico deteriore rispetto a quello a cui avrebbe avuto diritto.
1.3. Il percorso motivazionale del Tribunale risulta del tutto condivisibile e resiste alle censure sollevate con l'atto di gravame.
Innanzitutto, l'appellante, anche nel presente grado, si limita alla contestazione dell'inquadramento senza tuttavia indicare esattamente il profilo nel quale sarebbe stato corretto inquadrarlo.
Anche in appello, pertanto, il avanza una domanda indeterminata e generica, che si rivela Parte_1
pertanto inammissibile, chiedendo di essere adibito nell'ambito del o di altra Controparte_1
mai evocata in giudizio “[…] a mansioni tecnico operative assimilabili a quelle precedentemente
svolte in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della , con conseguente Controparte_6
inquadramento nel medesimo nel profilo per il medesimo congruo in conformità alle mansioni
attribuibili […]”.
1.4. La pretesa, tuttavia, anche qualora si volesse prescindere dalla sua indeterminatezza, è infondata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
11 L'art. 30 co. 2-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che:
“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza
[…]”.
Al fine poi di consentire il passaggio da un comparto all'altro, nell'ambito delle procedure di mobilità
del personale, l'art. 29 – bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ha previsto la definizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di “una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione”.
Ciò è avvenuto con il D.P.C.M. 26 giugno 2015 che, per quanto ci interessa, prevede alla tabella 1 la corrispondenza tra il livello C1 dell'area EPNE (enti pubblici non economici), corrispondente a quello di appartenenza del presso la , e il livello III-F1 del comparto Parte_1 Controparte_6
Ministeri. A sua volta, la tabella 9, relativa all'equiparazione nel comparto scuola, prevede la corrispondenza tra l'inquadramento F1-III comparto e l'area D del personale ATA. CP_8
Con il D.M. semplificazione della pubblica amministrazione del 29 settembre 2015, sono stati fissati i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità ribadendosi la regola del rispetto della corrispondenza con l'area funzionale e con la categoria di inquadramento.
Stabilisce infatti l'art. 7 del citato D.M., rubricato “Criteri generali di mobilità”, che:
“Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, i posti disponibili sono assegnati ai
dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI secondo i
12 seguenti criteri, in ordine di priorità: […] e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei
dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della giustizia
ai sensi del comma 539, rispettando l'area funzionale e la categoria di inquadramento […]”.
Inoltre, secondo l'art. 10 co. 2 del citato D.M., ai dipendenti trasferiti in esito alle procedure di mobilità vengono garantiti il mantenimento della posizione giuridica ed economica nonché
l'anzianità di servizio maturata.
Il D.M. prevede poi, all'art. 6, che i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia provinciale e i dipendenti della dovessero esprimere le preferenze di assegnazione in CP_6
relazione all'offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sull'apposito portale.
Partecipando alla procedura il espresse la propria preferenza per il comparto scuola, Parte_1
scegliendo quale provincia di destinazione quella di Terni e, conseguentemente, in base alla graduatoria pubblicata in data 30 dicembre 2016, venne assegnato, come da sua richiesta, nell'unico posto disponibile nella provincia di Terni, ossia quella di DSGA nella provincia di Terni.
Del resto, è stato lo stesso ricorrente ad ammettere di aver effettuato la scelta soltanto in funzione dell'unica sede situata nella provincia di Terni, essendo gli altri posti disponibili nella qualifica PE
C1 ubicati tutti a Roma (vedi a par. 20, pag. 6, del ricorso di primo grado).
Peraltro, il era figura apicale non dirigenziale del comparto Enti pubblici non economici Parte_1
e, conseguentemente, la sua destinazione nel comparto scuola non poteva che essere il DSGA,
anch'essa figura apicale non dirigenziale, oltre che corrispondente all'area funzionale e alla categoria di inquadramento possedute presso l'amministrazione di provenienza.
In punto di diritto, va data continuità al principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (v., ex
multis, Cass. n. 18817/2018, Cass. n. 11503/2022), secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi,
13 indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. 2103 c.c.
Tale principio sta a significare, con riferimento al caso di specie, che, ai fini dell'inquadramento nell'ambito di una procedura di mobilità, ciò che rileva è soltanto l'equivalenza formale delle categorie e dei profili stabilita in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita dal lavoratore.
Tale equivalenza, come si è visto, è stata rispettata nel caso di specie, con la conseguenza che il ricorrente non può dolersi dell'operato della pubblica amministrazione, che, peraltro, come si è visto,
ha assecondato le sue preferenze.
Né risultano rilevanti le sentenze del T.A.R. prodotte dall'appellante, riguardando le stesse i ricorsi di dipendenti ai quali era stato leso il diritto a conservare l'area funzionale e la categoria di inquadramento (A2 F4) posseduta nella prima dell'esperimento della procedura Controparte_6
di mobilità, essendo stati assegnati in un'area inferiore (B2) del personale ATA del
[...]
, con conseguenze pregiudizievoli per la loro carriera e per il loro trattamento Controparte_4
economico.
Trattasi pertanto di fattispecie non sovrapponibili o assimilabili a quella in esame, che non presenta profili di illegittimità sotto l'aspetto dell'inquadramento del lavoratore nell'area funzionale e nella categoria che competevano al lavoratore secondo le fonti normative che hanno regolamentato la procedura di mobilità.
2. L'appello va dunque respinto, mentre la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
14 Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dagli appellati, che liquida nella somma di € 3.500,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 26 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 agosto 2022, n. 147.
In nome del popolo italiano
Sent. 31/25 L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
Oggetto: appello
- S e z i o n e L a v o r o - avverso la sentenza n.
425/2022 del Tribunale di Terni – mobilità del composta dai magistrati: personale nel pubblico impiego Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso, come da procura speciale posta in Parte_1
calce al ricorso in appello, dall'avv. Emanuela Mazzola, presso il cui studio in Roma, via Tacito n.
50, è elettivamente domiciliato.
- appellante -
c o n t r o
1 , anche per la sua organizzazione interna Controparte_1
priva di soggettività, la , Controparte_2 [...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, organicamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Perugia, presso la cui sede sono domiciliati in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 425/2022 del Tribunale di Terni;
mobilità del personale nel
pubblico impiego.
Causa decisa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., con dispositivo depositato il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note fissato al 25 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2018 dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato nei confronti Parte_1
del , dell' Controparte_4 Controparte_3
dell' e del
[...] Controparte_5 Controparte_3
, che venisse ordinato alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione di ogni atto
[...]
amministrativo presupposto, di adibire il ricorrente, presso il
[...]
o presso altra Pubblica Amministrazione, a mansioni tecnico operative Controparte_4
assimilabili a quelle precedentemente svolte in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della
, con il conseguente inquadramento nel profilo per il medesimo congruo in Controparte_6
conformità alle mansioni attribuibili, assicurando l'equiparazione della nuova area funzionale e
2 categoria di inquadramento a quella pregressa nella e, in ogni caso, garantendo il CP_6
mantenimento della posizione giuridica ed economica precedentemente posseduta, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio e l'anzianità di servizio maturata nella con conseguente rideterminazione del trattamento retributivo spettante e CP_6
dell'anzianità; chiese infine la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.
Il ricorrente espose di essere un ex dipendente della che, nell'ambito della Controparte_6
procedura di mobilità di cui aveva fruito a causa del processo di privatizzazione dell'ente alle cui dipendenze prestava servizio, era stato inquadrato nell'area D-DSGA del personale ATA, con decorrenza 1° febbraio 2017, con il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, Fascia retributiva I, presso l'Istituto Comprensivo “Muzio Cappelletti” di Allerona.
A seguito di procedura di mobilità interna era stato assegnato dal 1° settembre 2017 all'
[...]
con sede in . Controparte_5 CP_5
Dedusse, a fondamento delle proprie pretese, che, quale operatore specializzato per l'assistenza ai portatori di handicap grave, inquadrato nell'area “tecnico – sanitaria” quale dipendente della
[...]
, aveva sempre svolto mansioni terapeutico assistenziali all'interno del “Centro CP_6
Educazione Motoria” di Roma, sino a diventare nel 2011 Coordinatore Unico dell'Area
Semiresidenziale, e che, quindi, non possedeva il titolo di studio, avendo conseguito una laurea in lettere, e le competenze e l'esperienza necessarie per espletare le mansioni relative alla nuova qualifica attribuitagli presso il , a tal punto da essere impossibilitato a Controparte_1
rendere la prestazione lavorativa, non avendo mai svolto alcuna attività amministrativa e contabile e non avendo mai gestito fondi o trattato questioni in materia di bilancio.
Rilevò che il portale dedicato alla procedura di mobilità, attraverso il quale aveva compilato la sua domanda, forniva scarne e schematiche informazioni dalle quali non era stato possibile comprendere le mansioni a cui sarebbe stato adibito con l'inquadramento nella nuova qualifica, tanto da aver scelto
3 in base ad un criterio meramente geografico, optando per l'unico posto disponibile nella sua provincia di residenza.
Di qui la pretesa del ricorrente di essere riassegnato a mansioni assimilabili a quelle precedentemente svolte presso la e nel rispetto dei “criteri per la mobilità del personale a tempo Controparte_6
indeterminato degli enti di vasta area, dichiarato in soprannumero, della , Controparte_6
nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia
municipale” previsti dal D.M. del 14 settembre 2015, nonché di sentirsi risarcire il danno biologico derivante dallo stato di stress e di ansia derivante dalla situazione lavorativa.
Le amministrazioni evocate in giudizio si costituirono eccependo il difetto di legittimazione passiva delle istituzioni scolastiche convenute, eccetto il Controparte_4
, e contestando la fondatezza della domanda. Evidenziarono che il aveva ottenuto,
[...] Parte_1
in sede di procedura di mobilità, esattamente quello che aveva richiesto, e cioè il trasferimento nella provincia di Terni al con inquadramento nel Controparte_4
personale ATA. Rivestendo poi il una posizione apicale presso la Parte_1 Controparte_6
(area C - EPNE), egli non poteva che essere collocato nella corrispondente posizione apicale dell'area
D del comparto scuola in osservanza delle tabelle previste dal D.M. del 14 settembre 2015. Rilevò
infine la genericità e l'infondatezza delle domande in materia di differenze retributive e di risarcimento del danno.
Con la sentenza n. 425/2022, pronunciata all'udienza del 7 dicembre 2022, il Tribunale, dichiarato
(in motivazione) il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
”, dell' e della
[...] Controparte_3 Controparte_7
, in quanto articolazioni interne di quest'ultimo, rigettò il ricorso e compensò
[...]
interamente tra le parti le spese di lite.
2. Con atto depositato in data 12 gennaio 2023, interpose appello avverso Parte_1
la decisione, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero accolte le seguenti conclusioni: 4 “Previa disapplicazione di ogni e qualsiasi atto amministrativo e normativo presupposto, ordinare
alle amministrazioni resistenti in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di adibire il ricorrente,
presso il , o presso altra Pubblica Controparte_4
Amministrazione all'uopo individuata, a mansioni tecnico operative assimilabili a quelle
precedentemente svolte in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della , Controparte_6
con conseguente inquadramento nel medesimo nel profilo per il medesimo congruo in conformità alle
mansioni attribuibili, assicurando: l'equiparazione nella nuova area funzionale e categoria di
inquadramento a quella pregressa in e, in ogni caso, il mantenimento della posizione CP_6
giuridica ed economica precedentemente posseduta, con riferimento alle voci del trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e l'anzianità di servizio maturata nella , con CP_6
conseguente rideterminazione del trattamento retributivo spettante e dell'anzianità. Con condanna
delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite”.
Con decreto presidenziale del 13 gennaio 2023, fu fissata per la discussione della causa l'udienza del
3 maggio 2023.
Costituitisi in giudizio, il (anche per la sua organizzazione Controparte_1
interna priva di soggettività, la ), l' Controparte_2 Controparte_3
l' e il
[...] Controparte_5 Controparte_3
contestarono la fondatezza del gravame e chiesero la conferma della sentenza di primo grado.
A seguito di numerosi rinvii richiesti concordemente dalle parti al fine di definire in via stragiudiziale la controversia, le parti hanno chiesto congiuntamente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.
La Corte, con decreto emesso il 21gennaio 2025, ha disposto in conformità all'istanza, assegnando termine alle parti per il deposito delle note fino al 25 febbraio 2025.
5 Le parti hanno depositato le note nel termine loro assegnato e il giorno successivo la Corte ha deciso la causa pubblicando il dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso il gravame l'appellante si duole innanzitutto dell'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel ritenere infondato l'assunto con il quale il ricorrente aveva lamentato, da un lato, la non equiparabilità del profilo di provenienza con quello di destinazione, sottolineando l'incompatibilità
delle nuove mansioni con la formazione teorico – culturale posseduta e, dall'altro, l'assenza di sufficienti e chiare indicazioni sulla qualifica professionale che avrebbe rivestito a seguito della procedura di mobilità.
Al riguardo l'appellante rileva di essere stato interessato da un percorso di mobilità
intercompartimentale obbligatorio che aveva preso le mosse dal processo di privatizzazione dell'Ente
Croce Rossa Italiana e dalla connessa esigenza di ricollocazione del personale, che sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle competenze e delle professionalità acquisite dai lavoratori in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni del decreto ministeriale del 14 settembre 2015 con cui furono stabiliti i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità.
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l'art. 5, comma 2, del medesimo decreto il quale stabiliva che l'offerta di mobilità avrebbe dovuto indicare, oltre che il numero dei posti disponibili, anche la distinzione degli stessi per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché l'art. 10, comma 1, che rimandava, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva. L'offerta di mobilità opzionata dal non conteneva invece alcuna indicazione delle funzioni ma soltanto Parte_1
l'elencazione dei posti disponili.
6 Le stesse disposizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. del 26 giugno 2015, dedicato ai criteri di inquadramento, di cui il Tribunale aveva tenuto in considerazione soltanto le tabelle allegate, stabiliva che, per l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, occorreva confrontare gli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo conto delle mansioni, dei compiti,
delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie e che detta equiparazione, definita astrattamente dalle tabelle di corrispondenza dei livelli economici, doveva essere accertata dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali.
L'Amministrazione, invece, non aveva tenuto conto all'atto di inquadramento, in concreto, delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e, in particolar modo, del titolo di accesso al profilo professionale di DSGA, come invece avrebbe dovuto fare sulla base delle disposizioni del D.P.C.M.
26 giugno 2015, in quanto le corrispondenze indicate nelle allegate tabelle non erano in grado di modificare la disciplina prevista per l'inquadramento in posizioni professionali il cui accesso è
riservato al concorso.
Spettava all'Amministrazione di destinazione vagliare in concreto la compatibilità del nuovo inquadramento con i requisiti di accesso posseduti in relazione alla posizione professionale da assegnare, nonché confrontare le mansioni, i compiti e le responsabilità definite nelle declaratorie contrattuali.
Nel caso di specie, il C.C.N.L. del comparto scuola dispone:
di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali amministrativo contabili…Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività
di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili…>>.
7 Invece, l'area C, prevista dall'art. 8 comma 4 del contratto integrativo, ove era inquadrato il quando lavorava alle dipendenze della prevedeva che i lavoratori Parte_1 CP_6
essere in grado di esplicare funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di
collaborazione sanitaria >>.
Il raffronto tra le due declaratorie sarebbe stato sufficiente ad escludere l'equiparabilità delle due posizioni professionali, anche solo considerando che, in qualità di DSGA, il ricorrente era chiamato ad attendere ad attività come quelle di istruzione, predisposizione e formalizzazione dei bilanci in relazione alle quali non aveva nessuna conoscenza o competenza.
Per ciò che concerne la definizione dei criteri di equiparazione e di inquadramento del personale appartenente all'associazione della , il Tribunale avrebbe errato a ritenere che Controparte_6
questi fossero già definiti nel momento in cui partecipò alla procedura. Parte_1
Se fosse stato così allora non vi sarebbe stata alcuna necessità con la Conferenza dei Servizi del 22
dicembre 2016, tenutasi in data successiva alla scadenza dell'opzione relativa alla mobilità e diretta proprio alla “definizione dei criteri di equiparazione e di inquadramento del personale appartenente
agli Enti di area vasta ed all'associazione della Croce Rossa Italina (C.R.I.), da trasferire” e neanche del D.P.C.M. 25 Marzo 2016 e del D.M. 30 settembre 2015.
Infine, con riguardo alla mancata indicazione del profilo nel quale pretendeva di essere inquadrato, il sostiene che non gli competesse l'individuazione di un profilo compatibile con la Parte_1
professionalità acquisita a fronte dell'impossibilità di conoscere le vacanze d'organico in quei profili nei quali egli sarebbe stato astrattamente ricollocabile, non essendo in possesso di tali informazioni.
1.1. L'appello è infondato.
ex dipendente della , ove aveva prestato servizio Parte_1 Controparte_6
dapprima con una serie di consecutivi contratti a tempo determinato dal 1990 al 1999, e poi, dal 1999
in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nell'area C e nel profilo
8 professionale “Tecnico”, a seguito del processo di riorganizzazione dell' Parte_2
che aveva comportato la necessità di riallocare il personale presso altri Enti o
[...] CP_8
usufruì della procedura di mobilità intercompartimentale a ciò destinata, transitando alle dipendenze del . Controparte_4
L'art. 6 del D. Lgs. 178/2012, disciplinante il processo di organizzazione della con CP_6
riguardo al personale, stabilì che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarebbero stati stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della C.R.I., nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali.
Con Decreto ministeriale del 14 settembre 2015 furono stabiliti i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità previste dall'art. 1, commi 423, 424 e 425 della Legge di stabilità n. 190/2014,
le quali vennero poi estese, sulla base dell'art. 7 co. 2-bis, del D.L. n. 192/14 (l. n. 11/15), anche al personale della . Controparte_6
All'esito della procedura di mobilità intercompartimentale, il venne inquadrato con Parte_1
decorrenza dal 1° febbraio 2017, nell'area D – del personale ATA, quale Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi ed assegnato inizialmente all'istituto Comprensivo "Muzio Cappelletti" di Allerona
e poi, dal 1° settembre 2017, a seguito di una procedura di mobilità interna, all' Controparte_5
con sede ad .
[...] CP_5
1.2. Il Tribunale di Terni, a fronte delle rivendicazioni fatte falere con il ricorso, ha ritenuto che l'inquadramento di nell'area D del personale ATA fosse legittimo in quanto effettuato in Parte_1
conformità ai criteri normativi e regolamentari dettati dal D.P.C.M. 26 giugno 2015. Dalla lettura dei criteri di equiparazione stabiliti nelle tabelle ivi contenute si evinceva infatti che la precedente area di inquadramento C1 del comparto Enti Pubblici non economici corrispondeva all'area F1-III del
9 comparto la quale a sua volta, secondo quanto stabilito dalla tabella 9, corrispondeva CP_8
all'area D del personale ATA del comparto scuola.
Il Tribunale, osservato come le argomentazioni difensive del ricorrente fossero sostanzialmente dirette a contestare la equiparabilità in concreto delle mansioni svolte nel profilo professionale in precedenza rivestito rispetto a quello assegnatogli all'esito della mobilità, ha rilevato che la nozione di equivalenza “formale” delle mansioni, accolta nell'ambito del pubblico impiego, escludeva il diritto del lavoratore a una corrispondenza “professionale” tra le mansioni di provenienza e le mansioni di destinazione, occorrendo unicamente verificare se le stesse fossero ricomprese nella medesima area.
A tal proposito, il giudice di primo grado ha, poi, evidenziato che l'inquadramento precedente era del tutto compatibile sul piano formale ed economico con quello assegnato alle dipendenze del
[...]
. Ha poi osservato che, al momento della presentazione Controparte_4
della domanda di mobilità, nonostante il ricorrente avesse sostenuto di aver effettuato una scelta non pienamente consapevole, i criteri che le Amministrazioni avrebbero adottato per l'individuazione delle posizioni professionali erano stati già determinati.
Ed infatti, l'art. 10 co. 1 del Decreto del Controparte_9
del 14 settembre 2015, applicabile alla procedura di mobilità e recante “Criteri per
[...]
la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in
soprannumero, della italiana, nonché' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo CP_6
svolgimento delle funzioni di polizia municipale”, espressamente prevedeva che le amministrazioni dello Stato, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, avrebbero operato l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e cioè ai sensi del D.P.C.M. del 26 giugno 2015.
10 Il secondo comma del citato art. 29-bis prevedeva il mantenimento dell'area funzionale e della categoria di inquadramento, il mantenimento della posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio e il mantenimento dell'anzianità di servizio. Pertanto, al momento della scelta esisteva già un atto normativo, che chiaramente indicava il criterio di trasposizione, puntualmente attuato in concreto dall'amministrazione.
La domanda, secondo il Tribunale, non poteva comunque essere accolta per un'altra assorbente considerazione, consistente nella mancata individuazione del petitum, solo genericamente indicato,
non avendo il ricorrente chiesto l'inquadramento in uno specifico profilo, ma soltanto rivendicato il mantenimento del livello D riconosciutogli e l'adibizione a mansioni tecnico-operative assimilabili a quelle precedentemente svolte.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata, poiché indimostrata, la deduzione concernente la percezione di un trattamento economico deteriore rispetto a quello a cui avrebbe avuto diritto.
1.3. Il percorso motivazionale del Tribunale risulta del tutto condivisibile e resiste alle censure sollevate con l'atto di gravame.
Innanzitutto, l'appellante, anche nel presente grado, si limita alla contestazione dell'inquadramento senza tuttavia indicare esattamente il profilo nel quale sarebbe stato corretto inquadrarlo.
Anche in appello, pertanto, il avanza una domanda indeterminata e generica, che si rivela Parte_1
pertanto inammissibile, chiedendo di essere adibito nell'ambito del o di altra Controparte_1
mai evocata in giudizio “[…] a mansioni tecnico operative assimilabili a quelle precedentemente
svolte in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della , con conseguente Controparte_6
inquadramento nel medesimo nel profilo per il medesimo congruo in conformità alle mansioni
attribuibili […]”.
1.4. La pretesa, tuttavia, anche qualora si volesse prescindere dalla sua indeterminatezza, è infondata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
11 L'art. 30 co. 2-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che:
“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza
[…]”.
Al fine poi di consentire il passaggio da un comparto all'altro, nell'ambito delle procedure di mobilità
del personale, l'art. 29 – bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ha previsto la definizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di “una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione”.
Ciò è avvenuto con il D.P.C.M. 26 giugno 2015 che, per quanto ci interessa, prevede alla tabella 1 la corrispondenza tra il livello C1 dell'area EPNE (enti pubblici non economici), corrispondente a quello di appartenenza del presso la , e il livello III-F1 del comparto Parte_1 Controparte_6
Ministeri. A sua volta, la tabella 9, relativa all'equiparazione nel comparto scuola, prevede la corrispondenza tra l'inquadramento F1-III comparto e l'area D del personale ATA. CP_8
Con il D.M. semplificazione della pubblica amministrazione del 29 settembre 2015, sono stati fissati i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità ribadendosi la regola del rispetto della corrispondenza con l'area funzionale e con la categoria di inquadramento.
Stabilisce infatti l'art. 7 del citato D.M., rubricato “Criteri generali di mobilità”, che:
“Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, i posti disponibili sono assegnati ai
dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI secondo i
12 seguenti criteri, in ordine di priorità: […] e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei
dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della giustizia
ai sensi del comma 539, rispettando l'area funzionale e la categoria di inquadramento […]”.
Inoltre, secondo l'art. 10 co. 2 del citato D.M., ai dipendenti trasferiti in esito alle procedure di mobilità vengono garantiti il mantenimento della posizione giuridica ed economica nonché
l'anzianità di servizio maturata.
Il D.M. prevede poi, all'art. 6, che i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia provinciale e i dipendenti della dovessero esprimere le preferenze di assegnazione in CP_6
relazione all'offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sull'apposito portale.
Partecipando alla procedura il espresse la propria preferenza per il comparto scuola, Parte_1
scegliendo quale provincia di destinazione quella di Terni e, conseguentemente, in base alla graduatoria pubblicata in data 30 dicembre 2016, venne assegnato, come da sua richiesta, nell'unico posto disponibile nella provincia di Terni, ossia quella di DSGA nella provincia di Terni.
Del resto, è stato lo stesso ricorrente ad ammettere di aver effettuato la scelta soltanto in funzione dell'unica sede situata nella provincia di Terni, essendo gli altri posti disponibili nella qualifica PE
C1 ubicati tutti a Roma (vedi a par. 20, pag. 6, del ricorso di primo grado).
Peraltro, il era figura apicale non dirigenziale del comparto Enti pubblici non economici Parte_1
e, conseguentemente, la sua destinazione nel comparto scuola non poteva che essere il DSGA,
anch'essa figura apicale non dirigenziale, oltre che corrispondente all'area funzionale e alla categoria di inquadramento possedute presso l'amministrazione di provenienza.
In punto di diritto, va data continuità al principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (v., ex
multis, Cass. n. 18817/2018, Cass. n. 11503/2022), secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi,
13 indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. 2103 c.c.
Tale principio sta a significare, con riferimento al caso di specie, che, ai fini dell'inquadramento nell'ambito di una procedura di mobilità, ciò che rileva è soltanto l'equivalenza formale delle categorie e dei profili stabilita in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita dal lavoratore.
Tale equivalenza, come si è visto, è stata rispettata nel caso di specie, con la conseguenza che il ricorrente non può dolersi dell'operato della pubblica amministrazione, che, peraltro, come si è visto,
ha assecondato le sue preferenze.
Né risultano rilevanti le sentenze del T.A.R. prodotte dall'appellante, riguardando le stesse i ricorsi di dipendenti ai quali era stato leso il diritto a conservare l'area funzionale e la categoria di inquadramento (A2 F4) posseduta nella prima dell'esperimento della procedura Controparte_6
di mobilità, essendo stati assegnati in un'area inferiore (B2) del personale ATA del
[...]
, con conseguenze pregiudizievoli per la loro carriera e per il loro trattamento Controparte_4
economico.
Trattasi pertanto di fattispecie non sovrapponibili o assimilabili a quella in esame, che non presenta profili di illegittimità sotto l'aspetto dell'inquadramento del lavoratore nell'area funzionale e nella categoria che competevano al lavoratore secondo le fonti normative che hanno regolamentato la procedura di mobilità.
2. L'appello va dunque respinto, mentre la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
14 Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dagli appellati, che liquida nella somma di € 3.500,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 26 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 agosto 2022, n. 147.