Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/06/2025, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04730/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01168/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2022, proposto da C.F.R. – Istituto di Riabilitazione s.r.l. di Nola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- ASL Na 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Rajola Pescarini e dall’Avv. Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Villa Maria Baiano, Casa di Cura San Francesco Telese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
1) della nota prot. 610512 del 07.12.2021, trasmessa in pari data a mezzo pec, con cui il Dirigente della UOD 12 ha comunicato l’archiviazione ( recte : rigetto);
a) dell’istanza del 06.08.2015 di accreditamento istituzionale definitivo per n. 24 posti letto delle attività di accoglienza semiresidenziale per minori con disturbo psichiatrico – Struttura Intermedia Semiresidenziale per Minori (S.I.se.M.) acquisita al protocollo regionale della struttura commissariale con n. 3106 del 07.08.2015 e integrata con nota acquisita al protocollo regionale con n. 0301189 del 26.06.2020;
b) dell’istanza del 06.08.2015 di accreditamento istituzionale definitivo per n. 10 posti letto delle attività di accoglienza residenziale per minori con disturbo psichiatrico – Struttura Intermedia Residenziale per Minori a Intensità Variabile (S.I.R.M.I.V.) acquisita al protocollo regionale della struttura commissariale con n. 3105 del 07.08.2015 e integrata con nota acquisita al protocollo regionale con n. 0301189 del 26.06.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 5 maggio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 5 febbraio 2022 e depositato il successivo 3 marzo, l’Istituto ricorrente - accreditato ai sensi del D.C.A. n. 121 del 31.10.2014 per n. 20 posti letto in regime residenziale e n. 11 posti letto in regime semiresidenziale per prestazioni ex art. 26 della l. n. 833/78 con classe di qualità 3, presso la sede principale sita in Nola, alla via del Seminario nn. 22/24, oltre a 29 posti letto per quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno territoriale, da riconvertire, nonché, per la medesima sede, di autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune di Nola, n. 10 del 28.06.2013, in applicazione della DGRC n. 7301/01 per una serie di trattamenti, in atti meglio specificati - ha impugnato la nota (prot. 610512 del 07.12.2021) con cui sono state respinte le due istanze (6.08.2015) di accreditamento istituzionale di nuovi posti letto, ai sensi del D.C.A. 45/2015, presso la sede secondaria sita in Nola alla via Strada statale 7 bis n. 81 bis ; ha articolato, a sostegno, quattro distinte censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
1.1. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale (15 marzo 2022), successivamente depositando memoria e documenti (17 gennaio 2023) e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. – Il 13 novembre 2023 si è costituita in giudizio anche l’ASL Napoli 3, parimenti chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. – il 5 maggio 2025, parte ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
1.4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 giugno 2025, tenutasi mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
1.5. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 5 maggio 2025, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
1.6. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO