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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO R T E D'AP P E L L O DI NA P OL I
QU I NT A S EZ I ON E CI VI L E
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 95/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 10343/2018 del Tribunale di Napoli, Seconda sezione civile, pronunziata con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 27/11/2018, pendente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Stefano Cutolo (c.f. ); C.F._2
AP P E L L AN T E
E
Controparte_1
AP P E L L A TA C ON TU MA C E
, costituitasi in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante sig.ra , rappresentata e difesa in virtù di Controparte_3
n. 95/2019 R.G.A.C.C. Pag. 1 di 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv.
Prof. Roberto Bocchini (c.f. ); C.F._3
AP P E L L A TA
NONCHÉ
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_4 C.F._4 procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Prof. Domenico Buonomo (c.f.
) e dall'Avv. Lorenzo LI (c.f. C.F._5
); C.F._6
AP P E L L A TA E AP P E L LAN T E IN C ID E NT A L E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16-17/4/2008, RT AI evocava in giudizio nella qualità di amministratore e legale rappresentante Controparte_5 della società Villa Bianca S.a.s. di Cammarota e la Parte_2 Controparte_6 al fine di sentir accogliere le seguenti domande: “1) accertare e dichiarare la nullità del contratto per simulazione assoluta, in quanto l'atto di compravendita è stato stipulato al solo scopo di escludere dal patrimonio sociale, l'immobile di cui è causa;
3) in via gradata accertare e dichiarare la nullità relativa in relazione alla simulata relativa (parziale) del contratto di cui è causa, con riferimento al prezzo corrisposto e per l'effetto dichiarare la sua inefficacia;
4) in via subordinata accertarsi che la compravendita di cui è causa è stata stipulata in pregiudizio delle ragioni del Sig. RT AI, e per l'effetto dichiarare la sua inefficacia;
5) in ogni caso condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti da determinarsi nel corso del giudizio anche in via equitativa;
6) ordinarsi al gerente della Conservatoria dei Registri immobiliari di Napoli di trascrivere l'emananda sentenza, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio;
7) vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Esponeva, a sostegno delle proprie domande, che:
- era socio accomandante della in quanto titolare di una quota Controparte_1
pari al 20% del capitale sociale;
n. 95/2019 R.G.A.C.C. Pag. 2 di 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- la società era proprietaria esclusivamente di un complesso immobiliare sito in
Napoli, alla Via Manzoni n. 255, composto da una villa padronale (articolata in piano interrato, piano terra, primo piano e terrazzo di copertura), da una costruzione di pertinenza costituita a piano terra e primo piano, da una ulteriore pertinenza costituita dall'alloggio del custode e da un'area alberata di circa 2.000 mq;
- nel corso della riunione del 7/6/2007 i soci avevano appreso che tale immobile era stato venduto in data 14/3/2007 alla per il prezzo di € 2.100.000; Controparte_6
- aveva pertanto promosso accertamento tecnico preventivo attraverso il quale era stato accertato il reale valore del complesso immobiliare che era pari ad € 10.758.750;
- in un'altra perizia commissionata dalla stessa nel 1998, il valore CP_5 dell'immobile era stato stimato in Lire 12.000.000.000;
- l'acquirente era a conoscenza del reale valore dell'immobile avendo formulato in precedenza offerte di acquisto;
- era stata realizzata una “simulazione parziale relativa” riguardante il prezzo di vendita, in realtà molto più alto;
- la simulazione poteva essere dimostrata per presunzioni, ai sensi degli artt. 2729 comma 2° e 1417 c.c., in quanto l'attore era terzo rispetto al contratto;
- sussistevano presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla simulazione relativa del prezzo di vendita in quanto: il contratto era stato concluso senza alcuna pattuizione preliminare e senza pubblicità su giornali specialistici;
il contratto era stato concluso presso lo studio del consulente della Avv. Roberto Monti;
la CP_5
aveva proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. (rigettato) al fine di non far CP_5 accertare con l'ATP il reale valore dell'immobile; la vendita era intervenuta senza l'autorizzazione dei soci;
- sussistevano altresì i presupposti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c.., dal momento che il diritto alla liquidazione della quota costituiva una ragione di credito idonea a giustificare l'esercizio dell'actio pauliana.
Si costituiva “nella qualità di socia accomandataria e legale Controparte_5 rappresentante della società , chiedendo che venisse riconosciuta la Controparte_1
competenza arbitrale;
deduceva altresì la carenza di legittimazione attiva del AI, giacché il danno era stato arrecato alla società (sicché avrebbe dovuto al più promuovere n. 95/2019 R.G.A.C.C. Pag. 3 di 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice) e comunque l'infondatezz delle domande.
Si costituiva infine la chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_6
Con comparsa di intervento del 17/4/2012, interveniva anche Controparte_5
in proprio, osservando che, nelle more del giudizio, era stata esclusa dalla società
[...]
e che all'udienza del 2/3/2012 l'attore aveva sostenuto che l'unico soggetto CP_1
legittimato a partecipare era suo fratello , nuovo amministratore della Persona_1
la stessa deduceva che l'esclusione era priva di effetti, ma in ogni caso interveniva CP_6
in proprio nel giudizio, avendone interesse, richiamando le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione già depositata (anche) quale rappresentante della CP_6
All'udienza del 25/1/2013 il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per il decesso di avvenuto il 23/10/2012. Controparte_5
Riassunto il giudizio da parte dell'attore, si costituiva quale erede di
[...]
la figlia che eccepiva preliminarmente la tardività della CP_5 Controparte_4
riassunzione e, nel merito, si riportava alle conclusioni già rassegnate dalla madre.
Nel corso del giudizio venivano ascoltati alcuni testi;
quindi, con sentenza n.
10343/2018, il Tribunale così provvedeva: “a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1
€ 7500,00 oltre Iva e Cpa come per legge in favore di;
Controparte_4
c) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1
€ 7500,00 oltre Iva e Cpa come per legge in favore di in liquidazione;
Controparte_1
d) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1
€ 7500,00 oltre Iva e Cpa come per legge in favore di con Controparte_6 attribuzione ai procuratori”.
Osservava, quanto alla domanda di simulazione, che “le argomentazioni di parte attrice non siano idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a fondare una prova della simulazione assoluta del negozio di cessione del ben immobile”.
In ordine all'azione revocatoria, invece, rilevava che “dalle prove testimoniali raccolte, in particolar modo dalle dichiarazioni rese dal teste avv. R. Monti, non è stata fornita la prova della sussistenza di un accordo simulatorio tra le parti convenute al fine di ledere la posizione del creditore, così come non si evincono elementi tali da l'azione
n. 95/2019 R.G.A.C.C. Pag. 4 di 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
revocatoria, in quanto non si rilevano i presupposti caratterizzanti la stessa, ovvero il consilium fraudis o l'eventus damni.
Inoltre è segnatamente da evidenziare in giurisprudenza che la Cass. Civ, II, ord
n. 6130 del 14.3.2018 ha statuito che in tema di azione revocatoria ordinaria, il socio accomandatario della s.a.s. attrice, estinta per cancellazione dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado che sia anche cessionario del credito con atto anteriore all'instaurazione dell'azione revocatoria, è legittimato ad agire (nella specie, intervenendo in secondo grado), in quanto titolare della "legitimatio ad causam" in quanto successore della società attrice in revocatoria ordinaria, oltre ad essere dotato di interesse ad agire nel merito (art. 100 c.p.c.) con riferimento alla medesima azione revocatoria, in qualità di cessionario del credito oggetto di tutela revocatoria, e quindi portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere sino al momento della decisione.
Tale qualità di legittimato non sussisteva in capo all'attore, al momento della proposizione del giudizio”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
2/1/2019, , osservando che la sentenza era caratterizzata da una Parte_3 motivazione “priva di contenuto” in ordine alla domanda di simulazione;
ha pertanto ribadito le argomentazioni già svolte al riguardo nel giudizio d primo grado che, a suo avviso, avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
ES LL.
Con riguardo all'azione revocatoria ha rilevato che la motivazione del Tribunale si fonda sulle dichiarazioni del teste Avv. Roberto Monti, del tutto inattendibili in quanto quest'ultimo era consulente personale della e suo procuratore speciale;
ha CP_5
quindi riproposto le argomentazioni a sostegno della domanda in questione.
Ha ribadito la propria legittimazione ad agire esclusa dal Tribunale con motivazione scarsamente comprensibile, sulla base di una massima relativa alla diversa questione del potere d'agire dell'accomandatario a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società.
Ha altresì dedotto che non era legittimata a partecipare al Controparte_5
giudizio in proprio e, pertanto, priva di legittimazione era anche la sua erede P_
n. 95/2019 R.G.A.C.C. Pag. 5 di 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
; tale eccezione era stata già sollevata nel giudizio di primo grado, ma il Tribunale Pt_1 non si era pronunciato, violando così l'art. 112 c.p.c.. Non sussisteva neppure un interesse che poteva giustificare l'intervento e, conseguentemente, anche la condanna alle spese in favore di era ingiustificata. Controparte_4
Infine, ha lamentato che non si era tenuto conto, nella pronuncia sulle spese, del fatto che, con sentenza non definitiva n. 3493/2009, il Tribunale aveva affermato la propria competenza, respingendo le eccezioni sollevate dalla in ordine alla CP_5
competenza arbitrale. Ciò avrebbe giustificato quanto meno la compensazione integrale delle spese nei confronti di . Controparte_4
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare Dichiarare la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., così come analiticamente indicato al paragrafo 3) del presente atto.
Nel merito
Accertare e dichiarare la simulazione relativa al prezzo di compravendita dell'atto pubblico per notar del Giudice del 14.03.2007, rep. 53929, racc. 10962 Per_2
e per l'effetto dichiararne la nullità ovvero l'annullamento.
In subordine
In accoglimento della domanda revocatoria, dichiarare l'inefficacia dell'atto pubblico per notar del Giudice del 14.03.2007, rep. 53929, racc. 10962 Per_2
In ogni caso
Accertare e dichiarare la sig.ra e per essa la sig.ra Controparte_5 P_
quale erede costituitasi a seguito del decesso, carente di legittimazione passiva
[...]
e per l'effetto rigettare ogni eccezione da questa sollevata e condannarla al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione, rideterminare il quantum delle spese di lite tenendo in considerazione la soccombenza nella sentenza parziale che ha deciso la controversia in ordine alla competenza del
Tribunale a decidere la controversia.
Nei confronti di tutte le parti costituite, per tutti i motivi esposti nel presente atto, compensare le spese di primo grado ovvero ed in subordine ridurle.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
n. 95/2019 R.G.A.C.C. Pag. 6 di 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Si è costituito, con comparsa depositata il 26/3/2019, il notaio , Controparte_4
che ha altresì proposto appello incidentale, deducendo che:
- il processo di primo grado si era estinto essendo intervenuta tardivamente la riassunzione del giudizio, giacché doveva applicarsi il termine trimestrale introdotto dalla l. 69/2009;
- il processo era viziato dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della , , , CP_5 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, e;
Persona_6 Persona_7 Persona_1
- la costituzione della a seguito della riassunzione era irregolare Controparte_1 in quanto quest'ultima era rappresentata da , fratello dell'attore che Persona_1 perseguiva i medesimi interessi di quest'ultimo, come risultava anche dalla comparsa conclusionale con la quale la società si era rimessa alla decisione del Tribunale, modificando la propria posizione rispetto al momento della costituzione in giudizio;
dunque, avrebbe dovuto essere nominato un curatore speciale della società;
- non era legittimato a proporre azione di simulazione in quanto il Persona_1
danno lamentato era solo indiretto e derivava da quello al patrimonio della società;
- l'appellante aveva agito in separato giudizio per far valere la responsabilità dell'amministratrice sul presupposto che l'atto fosse valido;
tale comportamento era quanto meno contraddittorio;
- lo stesso aveva fatto acquiescenza alla vendita con l'approvazione del bilancio al
31/12/2007, riscuotendo senza riserve anche gli utili conseguiti in tale esercizio e dunque non poteva farne valere l'inefficacia o la simulazione;
- era infondata l'eccezione di carenza di legittimazione del notaio , in Pt_1
quanto la si era costituita anche in proprio;
CP_5
- la società era stata costituita solo per consentire la formale intestazione dell'immobile adibito ad abitazione dei coniugi – unico bene di cui Pt_1 CP_5
era proprietaria, e non svolgeva di fatto alcuna attività commerciale;
- l'attore non poteva essere considerato terzo e, dunque, non poteva essere ammessa la prova testimoniale dallo stesso richiesta;
- era errata la liquidazione dei compensi che avrebbero dovuto essere calcolati in relazione al valore della controversia pari ad € 2.100.000 oppure ad € 12.000.000; in via di appello incidentale ha quindi chiesto la rideterminazione dei compensi.
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(già Prima sezione civile bis)
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni “a) in via preliminare, dichiarare la “estinzione” del procedimento, in seguito alla irregolarità della “riassunzione” del giudizio, in seguito alla sua interruzione per la scomparsa della sig.ra
[...]
CP_5
b) in via ulteriormente preliminare, dichiarare la mancata regolare
“riassunzione” del procedimento, anche per quanto attiene alla “notifica”, alla società
che sarebbe dovuta avvenire, in seguito Controparte_7
al mutamento della compagine sociale, e al mutamento della rappresentanza, previa designazione di un “curatore speciale”, in relazione al conflitto di interessi del nuovo socio accomandatario con la società dallo stesso rappresentata;
c) in via ulteriormente preliminare, dichiarare la nullità della “domanda” introduttiva del giudizio per assoluta indeterminatezza e contraddittorietà;
d) in via ulteriormente preliminare, dichiarare la “carenza” di legittimazione attiva dell'attore;
e) in via ulteriormente preliminare, rigettare la domanda per mancanza di interesse dell'attore, attuale appellante;
f) nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, e comunque l'infondatezza della “domanda” comunque non provata;
g) in via ulteriormente gradata, rigettare la “domanda”, e conseguentemente
l'appello, palesemente privo di alcun fondamento che ha trovato riscontro dall'espletamento della prova testimoniale richiesta dall'attore, confermando la decisione del Tribunale;
h) accogliere l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di giustizia relative al primo grado del giudizio, nel valore “minimo” del procedimento, così come risultante dall'atto di vendita per un importo di euro 2.100.000,00;
i) condannare l'appellante al pagamento delle spese (anche generali), onorari e diritti, gravati di IVA e CPA del presente grado giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Si è costituita con comparsa depositata il 26/3/2019 la Controparte_6 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
n. 95/2019 R.G.A.C.C. Pag. 8 di 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Non si è costituita la e pertanto ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia alla prima udienza del 7/5/2019.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 17/9/2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
[...]
l'appello è ammissibile in quanto è comunque possibile individuare Controparte_6 le critiche mosse alla decisione impugnata, come si evince dall'esposizione che precede.
2.1 Occorre quindi esaminare le due questioni, sollevate da , Controparte_4 dell'estinzione del processo di primo grado e della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di che, sotto il profilo Controparte_5
logico, precedono le altre. Deve precisarsi che quanto meno la prima (la mancata integrazione del contraddittorio può infatti essere rilevata anche d'ufficio) costituisce motivo di appello incidentale (benché non l'abbia qualificata in tal Controparte_4
modo) giacché si chiede sostanzialmente la riforma della sentenza di primo grado.
2.2 Orbene, quanto alla questione dell'estinzione, va rilevato che la riassunzione del processo di primo grado è intervenuta tempestivamente, dal momento che l'interruzione è stata dichiarata all'udienza del 25/1/2013, mentre il ricorso per riassunzione è stato depositato in data 4/6/2013. Occorre tener presente che il termine per la riassunzione era di sei mesi, giacché il termine di tre mesi, introdotto dall'art. 46 l.
69/2009, opera con riguardo ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore di tale legge, avvenuta il 4/7/2009.
2.3 In ordine alla seconda questione, va osservato che l'atto di riassunzione è stato notificato in data 29/7/2013 collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi di
[...]
(intervenuta nel giudizio di primo grado anche personalmente e non solo in CP_5
qualità di amministratrice della entro un anno dal suo decesso, Controparte_1 avvenuto il 23/10/2012, nel rispetto dell'art. 303 comma 2° c.p.c., sicché il contraddittorio
è integro. Per mero scrupolo si osserva che è irrilevante che l'atto di appello sia stato notificato solo a e non anche agli altri eredi;
questi ultimi infatti Controparte_4
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(già Prima sezione civile bis)
dovevano partecipare necessariamente al giudizio di primo grado in cui era costituita la in proprio. L'appello poteva invece essere proposto nei confronti delle sole CP_5
società che hanno posto in essere la compravendita giacché le domande proposte riguardano esclusivamente la validità e l'efficacia di tale contratto. Non si ravvisa, quindi, il litisconsorzio necessario (neppure processuale) con in proprio e Controparte_5
quindi con i suoi eredi.
2.4 Va poi aggiunto che l'appellante lamenta la violazione dell'art 112 c.p.c. da parte del Tribunale che non si sarebbe pronunciato in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione di e dei suoi eredi a partecipare al giudizio di primo Controparte_5 grado. Orbene, è appena il caso di osservare che nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. vi
è stata dal momento che l'omessa pronuncia non è configurabile con riguardo alle eccezioni di rito (cfr. ex multis Cass. 22083/2013; Cass. 1876/2018); del resto il
Tribunale, quanto meno implicitamente, ha ritenuto sussistente la legittimazione dal momento che ha condannato l'attore al pagamento delle spese in favore di P_
. Ciò posto, va ribadito in questa sede che la legittimazione ad intervenire di
[...] in proprio sussisteva quanto meno ai sensi dell'art. 105 comma 2° Controparte_8
c.p.c., in considerazione delle conseguenze che il presente giudizio avrebbe potuto avere sull'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice (che, secondo quanto affermato dalle parti sarebbe stata effettivamente promossa); ciò comporta pertanto la legittimazione ad intervenire anche della sua erede (pur non essendo Controparte_4
litisconsorte necessaria).
2.5 Infine, per mero scrupolo si osserva che neppure vi era necessità della nomina di un curatore speciale alla società come sostenuto da , dal momento Controparte_4
che questa deve intervenire solo quando vi sia un conflitto di interessi che può essere anche potenziale, ma che va valutato in astratto ed ex ante secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta e non in concreto ed a posteriori, sulla base degli atteggiamenti assunti dalle parti in causa (Cass. 13507/2002; Cass. 10822/2001) come sarebbe avvenuto nel caso di specie secondo la prospettazione della . Pt_1
3. Tanto premesso, in ordine alle questioni di rito, va rilevato che l'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla domanda di simulazione relativa sia solo apparente, quest'ultima è comunque n. 95/2019 R.G.A.C.C. Pag. 10 di 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
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inammissibile, non avendo mai l'attore indicato quale sarebbe il prezzo dissimulato.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, che ha chiesto di “accertare e dichiarare la simulazione relativa al prezzo di compravendita dell'atto pubblico (…) e per l'effetto dichiararne la nullità ovvero l'annullamento”, l'accoglimento di tale domanda non determinerebbe la nullità o l'annullamento del contratto, ma solo l'accertamento della reale volontà delle parti che produrrebbe comunque effetti. Per tale motivo la domanda avrebbe dovuto contenere l'indicazione di tale reale volontà che secondo la prospettazione dell'attore coincide con il prezzo effettivamente stabilito;
in mancanza di ogni indicazione riguardo a tale prezzo, però, la domanda è inammissibile.
A ciò può aggiungersi che il socio neppure sarebbe legittimato ad agire
(difettandone l'interesse), in quanto “riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri rapporti interni con l'ente, e solo in alcuni casi (artt. 2377, 2379, 2408 cod.civ.), mentre, nei rapporti esterni, detta tutela
è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto
a quello della società, ma assorbito in questo, e non potendo, quindi, esercitare un'azione individuale, ma solo aderire alle azioni proposte dalla società, a sostegno delle ragioni di questa. L'intervento in causa del socio, pertanto, non può essere qualificato, in tali ipotesi, come principale, ma solo come adesivo, e le domande da lui proposte possono essere accolte esclusivamente nei limiti in cui esse coincidono con quelle della società.
Ne consegue che il socio di una società di capitali non può intervenire nella causa promossa dall'amministratore della stessa contro un altro soggetto, ed avente per oggetto
l'annullamento per dolo di un contratto concluso tra la società e quel soggetto, proponendo autonoma domanda di simulazione nei confronti del medesimo contratto”
(Cass. 82/2000). È pur vero che la massima richiamata riguarda una società di capitali, ma i medesimi principi sono applicabili anche alla S.a.s.; infatti, “anche le società di persone sono, come è noto, dotate di una propria soggettività giuridica: costituiscono, cioè, un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia (ad es.: Cass. 4 gennaio 2013, n. 123; Cass. 16 novembre 2010, n. 23129; Cass. 2 marzo
2006, n. 4652; Cass. 19 luglio 2002, n. 10573; Cass. 16 giugno 2000, n. 8239). In cosa la soggettività giuridica delle società di persone si differenzi da quella delle vere e proprie persone giuridiche, come le società di capitali, è questione annosa e dibattuta: ed è senz'altro vero, come rilevato in dottrina, che ciò che nelle società considerate dal
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(già Prima sezione civile bis)
legislatore come dotate di personalità giuridica può in astratto apparire come conseguenza della loro alterità rispetto ai soci, finisce con l'evidenziarsi anche in tipi di società che quella personalità giuridica non hanno.
(…)
Rileva, altresì, l'art. 2313 c.c., secondo cui i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita: ciò che pone l'accomandante in una posizione analoga a quella dei soci limitatamente responsabili delle società di capitali. Da tali disposizioni emerge come nel caso del socio accomandante esista una precisa distinzione tra il patrimonio della società (che non è, nemmeno pro quota, oggetto di un diritto del socio è che è relativamente insensibile alle pretese dei creditori dello stesso) e il patrimonio individuale del socio (che, all'opposto, non risponde dei debiti della società). Di certo il diritto del socio accomandante all'integrità della propria quota
è tutelabile, ma lo è sul piano dei rapporti interni, attraverso la consentita reazione a condotte del socio accomandatario che pregiudichino la sua posizione. Così,
l'accomandante ha la facoltà di intentare l'azione di responsabilità nei confronti del suddetto accomandatario (al pari degli altri soci delle società di persone nei confronti degli amministratori di queste: cfr. Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045); può richiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore (posto che l'art 2319 c.c. relativo alla revoca degli amministratori della società in accomandita semplice da attuarsi col consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto - riguarda l'ipotesi in cui non ricorra una giusta causa, laddove, per l'ipotesi di revoca per giusta causa ha valore la regola generale, valida per tutte le società di persone per effetto dei richiami contenuti negli artt. 2315 e 2293 c.c.: Cass. 12 agosto 1976, n. 3028); può inoltre agire per
l'estromissione del socio accomandatario a causa di gravi inadempienze di questo, a norma dell'art. 2286 c.c. (Cass. 22 dicembre 2006, n. 27504; Cass. 29 novembre 2001,
n. 15197); può ancora impugnare il rendiconto (Cass. 19 settembre 1986, n. 4648). Ma si tratta di rimedi che si collocano, come si è detto, sul piano delle relazioni interne al gruppo. Sul piano dei rapporti esterni - quelli che impegnano la società coi terzi - il socio accomandante non vanta invece un proprio interesse autonomo e distinto rispetto a quello della società: è quest'ultima, in quanto titolare del patrimonio sociale a poter disporre di esso e a risentire del danno conseguente dall'invalidità dell'atto posto in
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(già Prima sezione civile bis)
essere. L'invalidità del contratto si ripercuote solo in via mediata sul singolo socio, il quale, come si è visto, non è titolare di un diritto di comproprietà sul patrimonio sociale, né può ritenersi creditore della somma rappresentativa della quota prima che abbia avuto luogo lo scioglimento del vincolo sociale relativo alla sua posizione. L'interesse alla preservazione del patrimonio sociale, sul piano delle relazioni esterne, compete dunque alla società, mentre il socio accomandante vanta il diritto a che la società, a mezzo del socio accomandatario, non pregiudichi la propria posizione nell'ambito del gruppo. E' quanto dire che l'interesse del socio accomandante non ha una proiezione esterna (tale da poter rilevare ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'impugnativa del contratto nullo) trovando la sua piena collocazione nell'ambito endosocietario. Affermare il contrario significherebbe, d'altra parte, assimilare la posizione del socio accomandante
a quella del comproprietario (di un comproprietario del patrimonio sociale): soggetto, questo, cui è riconosciuta una legittimazione ad agire per la tutela del bene proprio in considerazione della titolarità di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe la cosa comune (da ultimo: Cass.
28 gennaio 2015, n. 1650). Errata è, d'altro canto, l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui l'accomandante sia legittimato ad agire in nome proprio nell'interesse della società, da momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, una tale proposizione trova il suo ostacolo nel principio generale posto dall'art. 81 c.p.c. e sarebbe oltretutto configgente col divieto di immistione di cui sono destinatari i soci accomandanti (art. 2320 c.c.). Il secondo motivo va dunque accolto, dovendosi escludere che C.L. fosse legittimata a impugnare per simulazione i contratti oggetto di causa” (cfr.
Cass. 17961/2016).
Del resto nel caso di specie, secondo quanto riferito dalle parti sarebber state promosse nei confronti della l'azione per ottenerne l'esclusione e quella di CP_5
responsabilità.
Va dunque escluso il diritto per il socio accomandante di agire per la simulazione di un contratto stipulato dalla società.
4. Quanto all'azione revocatoria, l'appello è parimenti infondato sia pure per motivi almeno in parte diversi da quelli indicati dal Tribunale. Ed infatti, non è ravvisabile l'eventus damni, inteso quale maggiore difficoltà per il creditore a realizzare quanto dovutogli. Infatti, l'accoglimento dell'azione esecutiva non determina la restituzione del n. 95/2019 R.G.A.C.C. Pag. 13 di 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
bene all'alienante, ma comporta esclusivamente il diritto per il creditore di agire in executivis sul predetto bene, sebbene lo stesso si trovi nel patrimonio del terzo. È evidente però che il pericolo in questione, nel caso di specie, non è ravvisabile perché il credito del socio derivante dal suo diritto alla liquidazione della quota varia proporzionalmente al patrimonio sociale fino eventualmente ad azzerarsi;
sicché la riduzione del patrimonio non determina l'eventus damni come sopra inteso. Tali considerazioni rendono anche superflua l'esame della questione (tutt'altro che scontata) relativa alla possibilità di qualificare il diritto alla liquidazione della quota quale ragione di credito a tutela della quale far valere l'azione revocatoria ordinaria.
5. Infine neppure sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non rilevando il rigetto dell'eccezione di incompetenza, ma dovendosi valutare la soccombenza in considerazione dell'esito complessivo del giudizio;
non vi è dubbio quindi che sia risultato del tutto soccombente in Parte_1
considerazione del rigetto di tutte le sue domande.
6. Va infine rigettato anche il motivo di appello incidentale proposto da P_
relativo all'entità dei compensi liquidati con la sentenza di primo grado.
[...]
Ed infatti, per l'azione revocatoria il valore della causa va commisurata all'entità del credito a tutela del quale viene esercitata l'azione, (art. 5 comma 1 d.m. Giustizia
55/2014) che, nel caso di specie, non è determinato;
in mancanza di un'analoga norma in relazione all'azione di simulazione, appare preferibile ritenere che anche con riguardo a tale domanda il valore della controversia sia indeterminato e che, conseguentemente, il compenso vada individuato con le modalità indicate nell'art. 5 comma 6° del citato decreto. L'importo liquidato dal Tribunale (€ 7.500) è compatibile con i parametri richiamati da tale norma (non essendo inferiore ai minimi tariffari per le controversie di valore indeterminato), sicché la sentenza di primo grado va confermata anche con riguardo a tale statuizione.
7. In considerazione del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale e della conseguente soccombenza reciproca, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentire la compensazione integrale delle spese tra e . Pt_1 Controparte_4
L'appellante principale va invece condannato al pagamento, nei confronti della
[...]
delle spese del presente grado di giudizio - in base ai parametri Controparte_6
contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022)
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(già Prima sezione civile bis)
per le controversie di valore indeterminabile - in € 7.000 (Euro 2.000 per la fase di studio;
Euro 1.000 per la fase introduttiva;
Euro 2.000 per la fase istruttoria;
Euro 2.000 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, principale ed incidentale, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per i rispettivi appelli, come previsto dall'art. 13, comma
1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sugli appelli principale ed incidentale avverso la sentenza n. 10343/2018, emessa dal Tribunale di Napoli il
27/11/2018:
1. rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente le spese del processo d'appello tra e Parte_1
; Controparte_4
3. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_6 delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 7.000 per compenso professionale ed Euro 1.050 per spese generali di rappresentanza e difesa;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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