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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 329/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorillli ConSIliere
3) Dott. ssa Elvira Palma ConSIliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, con sede in Roma, in persona del Parte_1
Ministro in carica, assistito e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- Appellante - E
(16.08.1955 -Trani, BT), assistito e difeso dagli CP_1
Avv. ti Ferdinando Fanelli e Donata Di Meo;
- Appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza definitiva n. 1676/2022 del 05.10.2022, il Tribunale del Lavoro di Trani: a) accoglieva la domanda proposta da con CP_1 ricorso depositato in data 16.11.2020 avverso il , Parte_1 diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 per aver contratto la
“epatopatia cronica HCV”, a seguito di emotrasfusioni eseguite il 30.09.2960 e il 01.10.1960 in costanza di ricovero presso l'Ospedale Civile di Andria per grave anemia da sferocitosi ereditaria e, per l'effetto, condannava il , all'esito della espletata C.T.U. medico-legale, a Parte_1 corrispondere l'indennità di cui alla 8^ categoria della Tab. A alleg. D.P.R. n. 834/1981 a far data dal 01.04.2018 e fino al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge;
b) condannava il soccombente Parte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali e di quelle della espletata consulenza tecnica nella misura di cui al separato decreto di liquidazione, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. 2. Con ricorso del 05.04.2023, il interponeva Parte_1 appello per i motivi che di seguito si riportano e si valutano.
ritualmente evocata in giudizio, si costituiva con CP_1 apposita memoria difensiva del 28.03.2024, instando per il rigetto di ogni avversa pretesa. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di conSIlio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. In sintesi, il Tribunale - premessa la sussistenza della legittimazione passiva del a contraddire alla richiesta, accertata la Parte_1 proponibilità della domanda giudiziaria, preceduta dalla prodromica istanza amministrativa, dopo aver diffusamente esposto la disciplina contenuta nella L. n. 210 del 1992 - ha constatato che il C.T.U. officiato dell'incarico, dott. , aveva accertato l'esistenza di un nesso causale Persona_1 fra le due trasfusioni subite dalla in occasione del ricovero CP_1 avvenuto dal 30.09.1960 al 01.10.1960 presso il nosocomio di Andria, e l'infezione da HCV poi evoluta in “Epatopatia HCV correlata”, soggiungendo che il danno permanente era ascrivibile alla 6^ categoria della Tab. A. Affidandosi alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario, secondo cui “In premessa va detto che ai fini della causa in oggetto i ricoveri precedenti il 1990 non sono utili allo scopo perché non si conosceva il virus C. E comunque l'appendicectomia e i parti eutocici non richiedono normalmente emotrasfusioni. Per inciso, va detto che nel 1960 le cartelle sanitarie erano elaborate in maniera molto riassuntiva. Ma non manca nella cartella in esame una precisa indicazione delle quantità di sangue trasfuse (100 ml il 30 maggio e 150 ml il primo giugno). Per quanto attiene all'artroscopia del 2004 trattasi di un esame più diagnostico che chirurgico condotto a cielo coperto, non cruento, in anestesia tronculare. Non ricorre ad avviso dello scrivente l'inderogabile eSIenza di richiedere ora per allora la relativa documentazione. Il ricovero del 2015 per una patologia sistemica da definire portò alla scoperta della infezione da HCV. Seguirono visite e accertamenti diagnostici più approfonditi che portarono alla diagnosi di crioglobulinemia e alla terapia antivirale diretta”, confermando che “nella storia clinica della SI.ra l'evento a CP_1 rischio di infezione C più probante sono le due emotrasfusioni del 1960. Altre non se ne ravvedono. Inoltre, la lunga storia dell'infezione clinicamente latente ben si adatta alla sua evoluzione in cirrosi associata a crioglobulinemia”, il Giudice del primo grado concludeva per l'accoglimento del ricorso, con decorrenza dalla presentazione della 2 domanda amministrativa del 05.03.2018. Specificava, altresì, che, pur essendo la patologia ascrivibile alla 6^ categoria della Tab. A alleg. D.P.R. n. 834/1981, poiché nel ricorso era stato richiesto l'inquadramento nella inferiore 8^ categoria, dovendosi in tal senso delimitare il petitum, la riscontrata patologia poteva classificarsi nella 8^ categoria Tab. A del D.P.R. n. 834/1981 con contestuale condanna del al pagamento, in favore di del Parte_1 CP_1 correlato indennizzo. 4. Avverso detta statuizione oppone il più rilievi Parte_1 censori. 4.1. Con il primo motivo contesta le conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale, il quale, aderendo acriticamente a quelle rassegnate dall'ausiliario tecnico, non si sarebbe avveduto che gli accertamenti effettuati in primo grado non potevano ritenersi esaustivi, avendo omesso il tecnico di vagliare debitamente, seppur sollecitato in tal senso dal consulente di parte del in sede di osservazioni alla bozza peritale, Parte_1 ulteriori eventi clinici - i.e. intervento chirurgico di appendicectomia, due gravidanze portate a termine con parto eutocico negli anni 1979 e 1984, artroscopia per lesione alla cuffia dei rotatori nel 2004, tutti risultanti dal verbale ML/V n° 110 del 09.05.2019, con cui la Commissione Medica Ospedaliera di Bari respingeva l'istanza di indennizzo ex lege n. 210/1992 per epatopatia da HCV post-trasfusionale per carenza di nesso causale - i quali, invero, ove opportunamente attenzionati, avrebbero dovuto indurre l'ausiliario e, in conseguenza, il primo giudice, atteso il lungo lasso temporale trascorso dall'evento trasfusionale alla diagnosi di epatite cronica da HCV (aprile 2015), a non escludere a priori l'esposizione della ad altri fattori di rischio di trasmissione con valenza CP_1 epidemiologica probabile. Rimarca, dunque, il che il consulente tecnico officiato in primo Parte_1 grado non avrebbe effettuato un'adeguata valutazione dei fattori di rischio alternativi, successivi alla terapia trasfusionale, effettuata, peraltro, in epoca antecedente alla introduzione dell'obbligo normativo di effettuare controlli virologici sulle sacche di sangue da somministrare (D.M. n. 107 del 21.07.1990), con conseguente impossibilità di conoscere lo stato sierologico dei donatori e di affermare perciò con certezza che la trasfusione sia stata veicolo dell'infezione epatica riscontrata nel soggetto ricevente.
4.2. Con il secondo motivo di doglianza il censura il capo della Parte_1 decisione relativo alle spese di lite, osservando che l'eventuale riforma della sentenza con rigetto della domanda attorea comporterebbe il venir meno della propria soccombenza.
5. I rilievi critici non sono meritevoli di accoglimento. 5.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, per il vero in modo confuso attenendo più al merito 3 della controversia e alla ripartizione degli oneri probatori e produzioni documentali, dall'odierna appellata. Il gravame, infatti, non si presenta di per sé inammissibile o manifestamente infondato, sicché non è utilizzabile lo speciale strumento deflattivo disciplinato dall'art. 348 bis c.p.c. ed invocato dall'appellante. 5.2. Tanto premesso, venendo al merito, giova rammentare che, ai fini del sorgere del diritto all'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 in favore di coloro che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti post- trasfusionali, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti ed il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (Cass. civ. n. 753/2005). È evidente che, nell'ipotesi in cui la cartella clinica comprovi che, all'esito dei dovuti controlli previsti per legge, i donatori risultino sani, nel rispetto dunque degli obblighi normativi esistenti all'epoca dell'intervento e relative trasfusioni di sangue, ossia quelli concernenti l'identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza (cd. tracciabilità del sangue), secondo i principi enucleati da Cass. civ., Sez. Un., n. 577/2008 e Cass. civ., Sez. Un., n. 582 del 2008, non vi sono elementi per ritenere, in base all'evidenziato criterio probabilistico, che fosse stato utilizzato sangue infetto.
5.2.a. Ebbene, in punto di fatto, deve osservarsi che, dalla documentazione sanitaria versata in atti e posta a fondamento della C.T.U. di prime cure, emerge incontrovertibilmente essere stata CP_1 ricoverata, in data 07.09.1960, presso il nosocomio di Andria per grave anemia da sferocitosi ereditaria, occasione in cui fu sottoposta a due trasfusioni di sangue intero in data 30.09.1960 e 01.10.1960. Dal 05.04.2015 al 30.04.2015 la veniva ancora una volta CP_1 ricoverata presso l'Ospedale di Barletta per “eritema nodoso, anemia emolitica, sferocitosi, anemia sideropenica, ulcera bulbare, epatite cronica da HCV, anti HCV e HBV positivo”, e, in data 08.04.2015, a seguito di accertamenti sanitari, risultava aver contratto il contagio con il virus dell'Epatite C, complicata da crioglobulinemia, a causa delle emotrasfusioni subite nel 1960, per cui veniva sottoposta a terapia con farmaci antivirali, a risoluzione della riscontrata infezione epatica HCV. In data 05.03.2018 la sostenendo che il supposto contagio post- CP_1 trasfusionale fosse poi degenerato in “Epatite cronica HCV correlata”, comportando ricoveri ospedalieri, pesanti trattamenti antivirali e conseguenti frequenti controlli diagnostici, presentava al Ministero della Salute, per il tramite della ASL di appartenenza, domanda amministrativa intesa alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari, inviando relativa documentazione sanitaria probatoria, onde ottenere il riconoscimento dei benefici economici indennitari previsti dalla L. n. 210/1992. In data 09.05.2019 la Commissione Medica Ospedaliera di Bari-Palese, 4 con verbale n. ML/V n° 110, rigettava il ricorso della in quanto, CP_1 pur accertata la tempestività dell'istanza e la ricorrenza di un danno permanente ascrivibile alla 8^ categoria della Tab. A alleg. D.P.R. n.
834/1981, veniva denegata la sussistenza di un nesso causale tra il trattamento emotrasfusionale subito e la patologia epatica riscontrata. In data 10.10.2019 la proponeva, pertanto, ricorso CP_1 amministrativo avverso la suddetta decisione, a sua volta rigettato per carenza del necessario nesso causale tra la trasfusione subita e la patologia contratta, come prescritto dalla L. n. 210/1992, motivo per cui la CP_1 adiva il Tribunale. Conseguentemente, partendo da un dato certo e incontrovertibile, va dato atto che la durante un ricovero ospedaliero avvenuto dal CP_1
30.09.1960 al 01.10.1960 presso l'Ospedale Civile di Andria, è stata sottoposto ad emotrasfusione di due sacche di sangue intero. Di tale circostanza è stata fornita prova nella cartella clinica della degenza ospedaliera allegata al fascicolo di parte, che costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, documento con valore probatorio privilegiato, in quanto le attestazioni ivi contenute, redatte da azienda ospedaliera pubblica o ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. civ., n. 25568/2011; Cass. civ., n. 7201/2003).
5.2.b. A fronte dei numerosi rilievi critici mossi sul punto dal Ministero appellante, che ha evidenziato lacune ed errori di valutazione commessi dal primo ausiliario tecnico, avuto riguardo, altresì, alla delicatezza delle questioni mediche e giuridiche sottese alla lite, questa Corte ha ritenuto necessario disporre il rinnovo della C.T.U. medico-legale, officiando dell'incarico il dott. dottore di ricerca in Immunologia Persona_2
Clinica e Dirigente Responsabile dell . Parte_2
Allo stesso, il Collegio, con ordinanza del 07.05.2024, affidava il compito di rispondere al seguente quesito:
“Accerti il CTU se tra la malattia denunciata da e le CP_1 trasfusioni di sangue somministrate nel 1960 sussista un rapporto di causalità, secondo criterio di certezza o elevata probabilità, avuto riguardo anche ai rilievi critici sollevati dal nell'atto di Parte_1 appello con riferimento agli interventi chirurgici subiti dalla negli CP_1 anni successivi (ricostruzione cuffia dei rotatori nell'anno 2004 e parto eutocico negli anni 1979 e 1984.” Il consulente, all'esito dell'approfondito esame della documentazione versata in atti, ha osservato che: “È certo e documentato, invece, che nell'anno 1960 la SI.ra all'età di 5 anni circa fu CP_1
5 sottoposta a due emotrasfusioni, ovvero molto tempo prima che fosse identificato il virus responsabile dell'epatite C (identificato circa trent'anni dopo nel 1989/1990). La ricorrente fu trasfusa con sacche di sangue intero in epoca in cui il sangue per emotrasfusione derivava in massima parte da pool di molti donatori occasionali e non era certamente sottoposto a screening specifici per il virus dell'epatite C, a quell'epoca non ancora conosciuto.” A partire da tali premesse, ha evidenziato il dott. che: “Le sacche Per_2 di sangue trasfuse alla SI.ra non hanno mai avuto CP_1 riscontri relativi ad eventuali successivi controlli per il virus HCV effettuati sui donatori, rimasti quindi sostanzialmente sconosciuti, anche quando i test di rilevazione del virus HCV si resero poi effettivamente disponibili.
Tale dato documentale è certo e risulta ben codificato e non è mai stato contestato dal .” Parte_1
Ha ricordato “che nel periodo in cui la SI.ra fu CP_1 sottoposta a emotrasfusioni, le prassi comuni in materia di sterilizzazione della strumentazione sanitaria, della sala operatoria ed in generale degli ambienti ospedalieri non erano ancora puntuali ed organizzate, così come lo sono ora, con ogni logica conseguenza in ordine alla potenziale incidenza, in termini di efficienza causale, di tali aspetti organizzativi sull'insorgenza della patologia infettiva contagiosa. Mentre allo stato attuale il rischio di contagio da sacche di sangue e da contagio intraospedaliero per rischio biologico è praticamente quasi nullo, all'epoca dei fatti di causa (1960) gli ospedali e le case di cura non avevano l'obbligo di monitorare l'insorgenza di microorganismi virali e/o batterici e di redigere e divulgare linee guida aziendali e direttive per controllare ed evitare l'insorgenza di tali agenti patogeni in pazienti ed operatori sanitari così come avviene oggi (Mele, 2001; Sernia, 2008; Cortese, 2011; Gruppo di studio PHASE 2001). …Trascorsi diversi anni da quel ricovero con somministrazione di emotrasfusioni, a seguito di controlli ematochimici effettuati nel 2015, durante un altro ricovero ospedaliero l'appellata riscontrava, tra l'altro, la positività all'anticorpo anti-virus dell'epatite C, SInificando tale positività che la paziente in passato era già stata infettata con il virus HCV (mentre la positività nel siero dell'HCV- RNA SInifica che l'infezione da virus HCV è ancora attiva e che la paziente contagiata presenta nel suo siero copie dell'antigene virale HCV)”. Riportava, inoltre, nell'elaborato peritale, i criteri medico-legali di causalità seguiti nella ricostruzione anamnestica:
“a. criterio cronologico: il lasso di tempo trascorso tra il possibile contagio con virus HCV ed il riscontro dell'infezione da virus HCV appare compatibile con una relazione causale nel periodo di latenza in cui il virus epatitico HCV abbia potuto esercitare la sua persistente azione infiammatoria-tossica sul fegato. Il riscontro della sieroconversione e 6 quindi della positività all'anticorpo HCV e della comparsa della crioglobulinemia è compatibile con un'epatite da virus HCV lungolatente da contagio intraospedaliero post-trasfusionale. È nozione comune che l'epatite cronica C possa decorrere cronicamente per anni o decenni in modo del tutto asintomatico o paucisintomatico, ovvero talvolta presentare anche segni clinici che mediamente e variamente distribuiti sono caratterizzati da astenia generalizzata, dispepsia, dolori addominali e marcato rialzo delle transaminasi. Una delle principali caratteristiche della malattia è l'evoluzione subdola verso la cirrosi, che può avvenire in assenza non soltanto di sintomatologia ma anche di importante e persistente alterazione dei livelli di enzimi transaminasi. Tipica dell'epatite cronica C, infatti, è proprio l'elevazione episodica degli indici di necrosi: i periodi di ipertransaminasemia sono spesso intervallati da periodi lunghi (anche mesi o anni) di normalizzazione (pur in presenza del virus e dei danni epatici che rimangono misconosciuti per anni). Va infine ricordato che, secondo consolidate evidenze medico-scientifiche, temibili complicanze a lungo termine dell'epatite cronica C (anche cronica-latente) sono proprio lo sviluppo di una crioglobulinemia e l'insorgenza di un tumore epatico primitivo (epatocarcinoma). Nel caso in esame il lungo tempo di latenza tra le trasfusioni (subite nel 1960) e il primo rilievo documentato dell'epatopatia cronica con crioglobulinemia (2015) rinviene dalla naturale evoluzione clinica propria della epatopatia che, così come abbiamo sopra rappresentato, decorre in gran parte dei casi in modo cronico, subdolo ed asintomatico. b) criterio topografico: il contagio con il virus dell'epatite HCV avrebbe potuto determinare un'epatite HCV correlata;
pertanto, è da ritenersi sussistente il criterio topografico essendovi la massima corrispondenza tra la sede di azione del fattore lesivo (virus epatitico) e la sede anatomica di manifestazione della malattia (epatite); c) criterio di idoneità qualitativa e quantitativa: valuta l'idoneità di un'azione lesiva a produrre una malattia. La trasfusione di una sola sacca di sangue (in genere pari a circa 250-300 cc di sangue intero, potenzialmente infettato con il virus epatitico HCV (ove la sacca non fosse stata sottoposta ai necessari test diagnostici virologici preventivi, come nel caso concreto in esame) potrebbe ritenersi causa idonea a produrre una lesione epatica acuta in quanto è mezzo dotato di potenziale idoneità lesiva, efficiente e determinante per provocare il contagio con il virus epatitico HCV prodotto nei soggetti sottoposti ad emotrasfusione;
d) criterio modale: le modalità d'azione della causa (trasfusione di sangue intravenoso diretto) potrebbero essere compatibili con la gravità e le modalità di comparsa degli effetti dell'epatopatia prodotta;
e) criterio della continuità fenomenica: si realizza quando, a livello clinico/documentale, non vi è un'interruzione tra l'azione lesiva e la comparsa della malattia, considerando anche l'intervallo di tempo più o 7 meno lungo trascorso. Il riscontro della positività all'anticorpo anti-HCV è compatibile con un'epatite da virus HCV post-trasfusionale; f) il criterio di esclusione di altre cause: nel caso de quo si possono escludere altre fonti di contagio ed altri possibili fattori eziologici efficienti a produrre l'evento (epatite virale) rispetto alle emotrasfusioni che andrebbero considerate in maniera percentuale maggioritaria. Le uniche prove documentali acclarate in corso di causa sanitarie sono infatti le documentate terapie trasfusionali, talché conducono a valutare le stesse procedure trasfusionali che la SI.ra ebbe a subire durante CP_1 quel ricovero ospedaliero nel 1960 come preponderante causa potenziale di contagio.” Riscontrava puntualmente le osservazioni mosse dal consulente di parte del , Dott. ssa sostenendo che: Parte_1 Persona_3
“In definitiva la consulente del non è stata in grado di Parte_1 documentare quanto da lei prospettato in ordine alle altre possibili cause di contagio. Pur tenuto in debita stima quanto osservato dal Ministero della Salute si ritiene che non siano emerse ragionevoli motivazioni cliniche e medico-legali per modificare le nostre valutazioni già espresse nella bozza di CTU, le cui conclusioni sono state formulate sulla base di solidi dati tecnici emergenti sul piano clinico-documentale e su robusti cardini scientificamente comprovati.
Considerato che non sono stati forniti ulteriori elementi documentali sanitari di rilievo e che nella storia clinica della SI.ra non CP_1 sono intervenute prove di ulteriori noxae potenzialmente induttive dell'epatopatia HCV correlata;
secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non” nel caso concreto può ammettersi nesso causale tra la malattia epatica virale da HCV rilevata sulla SI.ra e le trasfusioni di sangue da CP_1 lei subite nel 1960”. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Svolta la discussione diagnostica e le considerazioni medico-legali, possiamo rispondere ai quesiti propostici dalla Corte ed affermare che:
✓ L'accertamento tecnico sanitario ha evidenziato che la SI.ra
è affetta da: “Epatopatia cronica da virus HCV” CP_1
L'epatopatia è risultata associata a crioglobulinemia.
✓ Alla luce del criterio probabilistico del “più probabile che non” esiste un rapporto di elevata probabilità di nesso causale tra le trasfusioni di sangue subite nel 1960 e l'infezione da virus HCV contratta dalla SI.ra
. CP_1
✓ La malattia epatica produce il diritto all'indennizzo nella misura corrispondente alla VIII categoria, di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981. Infermità e danno sono ascrivibili con decorrenza dal febbraio 2015.
✓ Alla SI.ra può essere riconosciuta la CP_1
8 corresponsione degli emolumenti indennitari previsti dalla Legge n. 210 del 25.02.1992.” Deve, inoltre, darsi atto che tali argomentate conclusioni medico-legali, in modo sintomatico, non risultano specificamente confutate in modo ulteriore dal . Parte_1
5.2.c. Giova, infine, evidenziare che, in materia di danni conseguenti a contagio infettivo da HCV (epatite C), HBV (epatite B) e HIV (AIDS) contratto per effetto di trasfusioni e/o somministrazioni di sangue ed emoderivati, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
“per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” secondo la regola della c.d. causalità adeguata o regolarità causale (Corte di Cassazione, SS.UU., nn. 576 e 581 del 2008; Cass. civ., Sez. III, 20.04.2012, n. 6275; Cass. civ. n. 23059 del 30.10.2009; Cass. civ. n. 22894 del 11.11.2005; Cass. civ. n. 632 del 21.1.2000; Cass. civ. n. 11287 del 16.11.1993). Il rapporto di causalità tra condotta del e fatto lesivo è, invero, Parte_1 disciplinato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, temperati dal criterio della “regolarità causale”, stante la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi. Mentre, infatti, nel processo penale vale la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige quella della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Dunque, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità per attività sanitaria, diversa ma affine all'oggetto della presente controversia, in applicazione di siffatto principio della c.d. causalità adeguata o regolarità causale, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - a una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, è sufficiente, ai fini della sussistenza del rapporto causale fra condotta del e danno, un Parte_1 nesso anche soltanto probabilistico fra l'una e l'altro, soprattutto ove non siano configurabili serie causali alternative. In altri termini, nelle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, prese in considerazione dalla Legge n. 210/1992, la particolare natura del contagio e l'andamento lungamente asintomatico dell'infezione impongono, onde garantire l'effettività della tutela, che il rapporto di causalità sia accertato su base probabilistica, in termini di ragionevolezza. 9 La ricorrenza di un siffatto rapporto tra infezione epatica da virus HCV e trasfusioni ematiche può essere ragionevolmente affermata, nel caso di mancata identificazione dei donatori, sulla base della storia clinica e delle notizie anamnestiche acquisite, soprattutto qualora non emergano, concretamente, altre vie di trasmissione del virus e risultino soddisfatti, in modo SInificativo, tutti gli altri criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso eziologico tra trasfusione ematica e danno epatico. Nella fattispecie de qua, contrariamente a quanto eccepito dal Parte_1 appellante, il lungo lasso di tempo trascorso tra il trattamento emotrasfusionale e la diagnosi dell'infezione, unitamente alla mancata previsione, all'epoca in cui fu eseguito l'intervento chirurgico, dell'obbligo di tracciabilità delle trasfusioni e di indagini sui donatori, non può dirsi di per sé sufficiente a escludere la probabilità del contagio da virus HCV. Invero, per quel che attiene al criterio cronologico, un intervallo temporale documentato di 55 anni (dal 1960 al 2015) tra il presumibile contagio da HCV e la documentata positività all'HCV (con successiva diagnosi di epatite cronica HCV correlata) deve ritenersi compatibile e congruo con la storia naturale della suddetta patologia. Inoltre, eventi trasfusionali risalenti nel tempo, rispetto ai quali non risulta possibile pervenire alla conoscenza dello stato sierologico dei donatori del sangue trasfuso al paziente, costituiscono un concreto rischio di infezione, come statuito dalla Suprema Corte, secondo cui le trasfusioni non tracciate rappresentano in astratto e con maggiore probabilità un veicolo di contagio (Cass. civile, Sez. III, 25.03.2016, n. 5961: il principio, affermato in tema di responsabilità aquiliana per risarcimento danni, ma comunque applicabile anche in caso di indennizzo ex L. 210/1992, è richiamato da Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 29766 del 2020). Dunque, la ragionevole probabilità dell'evento lesivo sussiste anche nelle ipotesi di trasfusioni non tracciate dall'Amministrazione Sanitaria, alle quali, pertanto, ben può essere ricondotta causalmente la infermità diagnosticata a carico del paziente. In conseguenza, raccordando ora gli esiti degli accertamenti in fatto acquisiti con i surrichiamati principi di diritto, pare alla Corte evidente che, nella fattispecie, sussiste ragionevole certezza (per compatibilità dei tempi di latenza e delle stesse procedure di rilevazione dell'infezione, con la patologia accertata;
in una secondo i noti criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenologica, di esclusione di altra causa e di idoneità lesiva quali-quantitativa) quanto alla sussistenza del nesso causale di cui si è detto sopra. 5.3. Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento della seconda doglianza, con la quale l'appellante lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevato che quest'ultimo ha auspicato la riforma delle spese di lite riconosciute in primo grado solamente quale diretta conseguenza della sperata riforma del merito della domanda. 10 6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione. 7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020). Le spese della disposta C.T.U. medico-legale, liquidate come da separato decreto, graveranno definitivamente sul per le Parte_1 medesime ragioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 05.04.2023 dal , nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1676/2022 emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 05.10.2022, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 4.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli Avv. ti Donata Di Meo e Ferdinando Fanelli;
pone definitivamente le spese di CTU a carico del;
dichiara la sussistenza dei Parte_1 presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, addì 6 maggio 2025. Il Presidente
Dott. ssa Manuela Saracino
Il ConSIliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorillli ConSIliere
3) Dott. ssa Elvira Palma ConSIliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, con sede in Roma, in persona del Parte_1
Ministro in carica, assistito e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- Appellante - E
(16.08.1955 -Trani, BT), assistito e difeso dagli CP_1
Avv. ti Ferdinando Fanelli e Donata Di Meo;
- Appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza definitiva n. 1676/2022 del 05.10.2022, il Tribunale del Lavoro di Trani: a) accoglieva la domanda proposta da con CP_1 ricorso depositato in data 16.11.2020 avverso il , Parte_1 diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 per aver contratto la
“epatopatia cronica HCV”, a seguito di emotrasfusioni eseguite il 30.09.2960 e il 01.10.1960 in costanza di ricovero presso l'Ospedale Civile di Andria per grave anemia da sferocitosi ereditaria e, per l'effetto, condannava il , all'esito della espletata C.T.U. medico-legale, a Parte_1 corrispondere l'indennità di cui alla 8^ categoria della Tab. A alleg. D.P.R. n. 834/1981 a far data dal 01.04.2018 e fino al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge;
b) condannava il soccombente Parte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali e di quelle della espletata consulenza tecnica nella misura di cui al separato decreto di liquidazione, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. 2. Con ricorso del 05.04.2023, il interponeva Parte_1 appello per i motivi che di seguito si riportano e si valutano.
ritualmente evocata in giudizio, si costituiva con CP_1 apposita memoria difensiva del 28.03.2024, instando per il rigetto di ogni avversa pretesa. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di conSIlio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. In sintesi, il Tribunale - premessa la sussistenza della legittimazione passiva del a contraddire alla richiesta, accertata la Parte_1 proponibilità della domanda giudiziaria, preceduta dalla prodromica istanza amministrativa, dopo aver diffusamente esposto la disciplina contenuta nella L. n. 210 del 1992 - ha constatato che il C.T.U. officiato dell'incarico, dott. , aveva accertato l'esistenza di un nesso causale Persona_1 fra le due trasfusioni subite dalla in occasione del ricovero CP_1 avvenuto dal 30.09.1960 al 01.10.1960 presso il nosocomio di Andria, e l'infezione da HCV poi evoluta in “Epatopatia HCV correlata”, soggiungendo che il danno permanente era ascrivibile alla 6^ categoria della Tab. A. Affidandosi alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario, secondo cui “In premessa va detto che ai fini della causa in oggetto i ricoveri precedenti il 1990 non sono utili allo scopo perché non si conosceva il virus C. E comunque l'appendicectomia e i parti eutocici non richiedono normalmente emotrasfusioni. Per inciso, va detto che nel 1960 le cartelle sanitarie erano elaborate in maniera molto riassuntiva. Ma non manca nella cartella in esame una precisa indicazione delle quantità di sangue trasfuse (100 ml il 30 maggio e 150 ml il primo giugno). Per quanto attiene all'artroscopia del 2004 trattasi di un esame più diagnostico che chirurgico condotto a cielo coperto, non cruento, in anestesia tronculare. Non ricorre ad avviso dello scrivente l'inderogabile eSIenza di richiedere ora per allora la relativa documentazione. Il ricovero del 2015 per una patologia sistemica da definire portò alla scoperta della infezione da HCV. Seguirono visite e accertamenti diagnostici più approfonditi che portarono alla diagnosi di crioglobulinemia e alla terapia antivirale diretta”, confermando che “nella storia clinica della SI.ra l'evento a CP_1 rischio di infezione C più probante sono le due emotrasfusioni del 1960. Altre non se ne ravvedono. Inoltre, la lunga storia dell'infezione clinicamente latente ben si adatta alla sua evoluzione in cirrosi associata a crioglobulinemia”, il Giudice del primo grado concludeva per l'accoglimento del ricorso, con decorrenza dalla presentazione della 2 domanda amministrativa del 05.03.2018. Specificava, altresì, che, pur essendo la patologia ascrivibile alla 6^ categoria della Tab. A alleg. D.P.R. n. 834/1981, poiché nel ricorso era stato richiesto l'inquadramento nella inferiore 8^ categoria, dovendosi in tal senso delimitare il petitum, la riscontrata patologia poteva classificarsi nella 8^ categoria Tab. A del D.P.R. n. 834/1981 con contestuale condanna del al pagamento, in favore di del Parte_1 CP_1 correlato indennizzo. 4. Avverso detta statuizione oppone il più rilievi Parte_1 censori. 4.1. Con il primo motivo contesta le conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale, il quale, aderendo acriticamente a quelle rassegnate dall'ausiliario tecnico, non si sarebbe avveduto che gli accertamenti effettuati in primo grado non potevano ritenersi esaustivi, avendo omesso il tecnico di vagliare debitamente, seppur sollecitato in tal senso dal consulente di parte del in sede di osservazioni alla bozza peritale, Parte_1 ulteriori eventi clinici - i.e. intervento chirurgico di appendicectomia, due gravidanze portate a termine con parto eutocico negli anni 1979 e 1984, artroscopia per lesione alla cuffia dei rotatori nel 2004, tutti risultanti dal verbale ML/V n° 110 del 09.05.2019, con cui la Commissione Medica Ospedaliera di Bari respingeva l'istanza di indennizzo ex lege n. 210/1992 per epatopatia da HCV post-trasfusionale per carenza di nesso causale - i quali, invero, ove opportunamente attenzionati, avrebbero dovuto indurre l'ausiliario e, in conseguenza, il primo giudice, atteso il lungo lasso temporale trascorso dall'evento trasfusionale alla diagnosi di epatite cronica da HCV (aprile 2015), a non escludere a priori l'esposizione della ad altri fattori di rischio di trasmissione con valenza CP_1 epidemiologica probabile. Rimarca, dunque, il che il consulente tecnico officiato in primo Parte_1 grado non avrebbe effettuato un'adeguata valutazione dei fattori di rischio alternativi, successivi alla terapia trasfusionale, effettuata, peraltro, in epoca antecedente alla introduzione dell'obbligo normativo di effettuare controlli virologici sulle sacche di sangue da somministrare (D.M. n. 107 del 21.07.1990), con conseguente impossibilità di conoscere lo stato sierologico dei donatori e di affermare perciò con certezza che la trasfusione sia stata veicolo dell'infezione epatica riscontrata nel soggetto ricevente.
4.2. Con il secondo motivo di doglianza il censura il capo della Parte_1 decisione relativo alle spese di lite, osservando che l'eventuale riforma della sentenza con rigetto della domanda attorea comporterebbe il venir meno della propria soccombenza.
5. I rilievi critici non sono meritevoli di accoglimento. 5.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, per il vero in modo confuso attenendo più al merito 3 della controversia e alla ripartizione degli oneri probatori e produzioni documentali, dall'odierna appellata. Il gravame, infatti, non si presenta di per sé inammissibile o manifestamente infondato, sicché non è utilizzabile lo speciale strumento deflattivo disciplinato dall'art. 348 bis c.p.c. ed invocato dall'appellante. 5.2. Tanto premesso, venendo al merito, giova rammentare che, ai fini del sorgere del diritto all'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 in favore di coloro che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti post- trasfusionali, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti ed il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (Cass. civ. n. 753/2005). È evidente che, nell'ipotesi in cui la cartella clinica comprovi che, all'esito dei dovuti controlli previsti per legge, i donatori risultino sani, nel rispetto dunque degli obblighi normativi esistenti all'epoca dell'intervento e relative trasfusioni di sangue, ossia quelli concernenti l'identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza (cd. tracciabilità del sangue), secondo i principi enucleati da Cass. civ., Sez. Un., n. 577/2008 e Cass. civ., Sez. Un., n. 582 del 2008, non vi sono elementi per ritenere, in base all'evidenziato criterio probabilistico, che fosse stato utilizzato sangue infetto.
5.2.a. Ebbene, in punto di fatto, deve osservarsi che, dalla documentazione sanitaria versata in atti e posta a fondamento della C.T.U. di prime cure, emerge incontrovertibilmente essere stata CP_1 ricoverata, in data 07.09.1960, presso il nosocomio di Andria per grave anemia da sferocitosi ereditaria, occasione in cui fu sottoposta a due trasfusioni di sangue intero in data 30.09.1960 e 01.10.1960. Dal 05.04.2015 al 30.04.2015 la veniva ancora una volta CP_1 ricoverata presso l'Ospedale di Barletta per “eritema nodoso, anemia emolitica, sferocitosi, anemia sideropenica, ulcera bulbare, epatite cronica da HCV, anti HCV e HBV positivo”, e, in data 08.04.2015, a seguito di accertamenti sanitari, risultava aver contratto il contagio con il virus dell'Epatite C, complicata da crioglobulinemia, a causa delle emotrasfusioni subite nel 1960, per cui veniva sottoposta a terapia con farmaci antivirali, a risoluzione della riscontrata infezione epatica HCV. In data 05.03.2018 la sostenendo che il supposto contagio post- CP_1 trasfusionale fosse poi degenerato in “Epatite cronica HCV correlata”, comportando ricoveri ospedalieri, pesanti trattamenti antivirali e conseguenti frequenti controlli diagnostici, presentava al Ministero della Salute, per il tramite della ASL di appartenenza, domanda amministrativa intesa alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari, inviando relativa documentazione sanitaria probatoria, onde ottenere il riconoscimento dei benefici economici indennitari previsti dalla L. n. 210/1992. In data 09.05.2019 la Commissione Medica Ospedaliera di Bari-Palese, 4 con verbale n. ML/V n° 110, rigettava il ricorso della in quanto, CP_1 pur accertata la tempestività dell'istanza e la ricorrenza di un danno permanente ascrivibile alla 8^ categoria della Tab. A alleg. D.P.R. n.
834/1981, veniva denegata la sussistenza di un nesso causale tra il trattamento emotrasfusionale subito e la patologia epatica riscontrata. In data 10.10.2019 la proponeva, pertanto, ricorso CP_1 amministrativo avverso la suddetta decisione, a sua volta rigettato per carenza del necessario nesso causale tra la trasfusione subita e la patologia contratta, come prescritto dalla L. n. 210/1992, motivo per cui la CP_1 adiva il Tribunale. Conseguentemente, partendo da un dato certo e incontrovertibile, va dato atto che la durante un ricovero ospedaliero avvenuto dal CP_1
30.09.1960 al 01.10.1960 presso l'Ospedale Civile di Andria, è stata sottoposto ad emotrasfusione di due sacche di sangue intero. Di tale circostanza è stata fornita prova nella cartella clinica della degenza ospedaliera allegata al fascicolo di parte, che costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, documento con valore probatorio privilegiato, in quanto le attestazioni ivi contenute, redatte da azienda ospedaliera pubblica o ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. civ., n. 25568/2011; Cass. civ., n. 7201/2003).
5.2.b. A fronte dei numerosi rilievi critici mossi sul punto dal Ministero appellante, che ha evidenziato lacune ed errori di valutazione commessi dal primo ausiliario tecnico, avuto riguardo, altresì, alla delicatezza delle questioni mediche e giuridiche sottese alla lite, questa Corte ha ritenuto necessario disporre il rinnovo della C.T.U. medico-legale, officiando dell'incarico il dott. dottore di ricerca in Immunologia Persona_2
Clinica e Dirigente Responsabile dell . Parte_2
Allo stesso, il Collegio, con ordinanza del 07.05.2024, affidava il compito di rispondere al seguente quesito:
“Accerti il CTU se tra la malattia denunciata da e le CP_1 trasfusioni di sangue somministrate nel 1960 sussista un rapporto di causalità, secondo criterio di certezza o elevata probabilità, avuto riguardo anche ai rilievi critici sollevati dal nell'atto di Parte_1 appello con riferimento agli interventi chirurgici subiti dalla negli CP_1 anni successivi (ricostruzione cuffia dei rotatori nell'anno 2004 e parto eutocico negli anni 1979 e 1984.” Il consulente, all'esito dell'approfondito esame della documentazione versata in atti, ha osservato che: “È certo e documentato, invece, che nell'anno 1960 la SI.ra all'età di 5 anni circa fu CP_1
5 sottoposta a due emotrasfusioni, ovvero molto tempo prima che fosse identificato il virus responsabile dell'epatite C (identificato circa trent'anni dopo nel 1989/1990). La ricorrente fu trasfusa con sacche di sangue intero in epoca in cui il sangue per emotrasfusione derivava in massima parte da pool di molti donatori occasionali e non era certamente sottoposto a screening specifici per il virus dell'epatite C, a quell'epoca non ancora conosciuto.” A partire da tali premesse, ha evidenziato il dott. che: “Le sacche Per_2 di sangue trasfuse alla SI.ra non hanno mai avuto CP_1 riscontri relativi ad eventuali successivi controlli per il virus HCV effettuati sui donatori, rimasti quindi sostanzialmente sconosciuti, anche quando i test di rilevazione del virus HCV si resero poi effettivamente disponibili.
Tale dato documentale è certo e risulta ben codificato e non è mai stato contestato dal .” Parte_1
Ha ricordato “che nel periodo in cui la SI.ra fu CP_1 sottoposta a emotrasfusioni, le prassi comuni in materia di sterilizzazione della strumentazione sanitaria, della sala operatoria ed in generale degli ambienti ospedalieri non erano ancora puntuali ed organizzate, così come lo sono ora, con ogni logica conseguenza in ordine alla potenziale incidenza, in termini di efficienza causale, di tali aspetti organizzativi sull'insorgenza della patologia infettiva contagiosa. Mentre allo stato attuale il rischio di contagio da sacche di sangue e da contagio intraospedaliero per rischio biologico è praticamente quasi nullo, all'epoca dei fatti di causa (1960) gli ospedali e le case di cura non avevano l'obbligo di monitorare l'insorgenza di microorganismi virali e/o batterici e di redigere e divulgare linee guida aziendali e direttive per controllare ed evitare l'insorgenza di tali agenti patogeni in pazienti ed operatori sanitari così come avviene oggi (Mele, 2001; Sernia, 2008; Cortese, 2011; Gruppo di studio PHASE 2001). …Trascorsi diversi anni da quel ricovero con somministrazione di emotrasfusioni, a seguito di controlli ematochimici effettuati nel 2015, durante un altro ricovero ospedaliero l'appellata riscontrava, tra l'altro, la positività all'anticorpo anti-virus dell'epatite C, SInificando tale positività che la paziente in passato era già stata infettata con il virus HCV (mentre la positività nel siero dell'HCV- RNA SInifica che l'infezione da virus HCV è ancora attiva e che la paziente contagiata presenta nel suo siero copie dell'antigene virale HCV)”. Riportava, inoltre, nell'elaborato peritale, i criteri medico-legali di causalità seguiti nella ricostruzione anamnestica:
“a. criterio cronologico: il lasso di tempo trascorso tra il possibile contagio con virus HCV ed il riscontro dell'infezione da virus HCV appare compatibile con una relazione causale nel periodo di latenza in cui il virus epatitico HCV abbia potuto esercitare la sua persistente azione infiammatoria-tossica sul fegato. Il riscontro della sieroconversione e 6 quindi della positività all'anticorpo HCV e della comparsa della crioglobulinemia è compatibile con un'epatite da virus HCV lungolatente da contagio intraospedaliero post-trasfusionale. È nozione comune che l'epatite cronica C possa decorrere cronicamente per anni o decenni in modo del tutto asintomatico o paucisintomatico, ovvero talvolta presentare anche segni clinici che mediamente e variamente distribuiti sono caratterizzati da astenia generalizzata, dispepsia, dolori addominali e marcato rialzo delle transaminasi. Una delle principali caratteristiche della malattia è l'evoluzione subdola verso la cirrosi, che può avvenire in assenza non soltanto di sintomatologia ma anche di importante e persistente alterazione dei livelli di enzimi transaminasi. Tipica dell'epatite cronica C, infatti, è proprio l'elevazione episodica degli indici di necrosi: i periodi di ipertransaminasemia sono spesso intervallati da periodi lunghi (anche mesi o anni) di normalizzazione (pur in presenza del virus e dei danni epatici che rimangono misconosciuti per anni). Va infine ricordato che, secondo consolidate evidenze medico-scientifiche, temibili complicanze a lungo termine dell'epatite cronica C (anche cronica-latente) sono proprio lo sviluppo di una crioglobulinemia e l'insorgenza di un tumore epatico primitivo (epatocarcinoma). Nel caso in esame il lungo tempo di latenza tra le trasfusioni (subite nel 1960) e il primo rilievo documentato dell'epatopatia cronica con crioglobulinemia (2015) rinviene dalla naturale evoluzione clinica propria della epatopatia che, così come abbiamo sopra rappresentato, decorre in gran parte dei casi in modo cronico, subdolo ed asintomatico. b) criterio topografico: il contagio con il virus dell'epatite HCV avrebbe potuto determinare un'epatite HCV correlata;
pertanto, è da ritenersi sussistente il criterio topografico essendovi la massima corrispondenza tra la sede di azione del fattore lesivo (virus epatitico) e la sede anatomica di manifestazione della malattia (epatite); c) criterio di idoneità qualitativa e quantitativa: valuta l'idoneità di un'azione lesiva a produrre una malattia. La trasfusione di una sola sacca di sangue (in genere pari a circa 250-300 cc di sangue intero, potenzialmente infettato con il virus epatitico HCV (ove la sacca non fosse stata sottoposta ai necessari test diagnostici virologici preventivi, come nel caso concreto in esame) potrebbe ritenersi causa idonea a produrre una lesione epatica acuta in quanto è mezzo dotato di potenziale idoneità lesiva, efficiente e determinante per provocare il contagio con il virus epatitico HCV prodotto nei soggetti sottoposti ad emotrasfusione;
d) criterio modale: le modalità d'azione della causa (trasfusione di sangue intravenoso diretto) potrebbero essere compatibili con la gravità e le modalità di comparsa degli effetti dell'epatopatia prodotta;
e) criterio della continuità fenomenica: si realizza quando, a livello clinico/documentale, non vi è un'interruzione tra l'azione lesiva e la comparsa della malattia, considerando anche l'intervallo di tempo più o 7 meno lungo trascorso. Il riscontro della positività all'anticorpo anti-HCV è compatibile con un'epatite da virus HCV post-trasfusionale; f) il criterio di esclusione di altre cause: nel caso de quo si possono escludere altre fonti di contagio ed altri possibili fattori eziologici efficienti a produrre l'evento (epatite virale) rispetto alle emotrasfusioni che andrebbero considerate in maniera percentuale maggioritaria. Le uniche prove documentali acclarate in corso di causa sanitarie sono infatti le documentate terapie trasfusionali, talché conducono a valutare le stesse procedure trasfusionali che la SI.ra ebbe a subire durante CP_1 quel ricovero ospedaliero nel 1960 come preponderante causa potenziale di contagio.” Riscontrava puntualmente le osservazioni mosse dal consulente di parte del , Dott. ssa sostenendo che: Parte_1 Persona_3
“In definitiva la consulente del non è stata in grado di Parte_1 documentare quanto da lei prospettato in ordine alle altre possibili cause di contagio. Pur tenuto in debita stima quanto osservato dal Ministero della Salute si ritiene che non siano emerse ragionevoli motivazioni cliniche e medico-legali per modificare le nostre valutazioni già espresse nella bozza di CTU, le cui conclusioni sono state formulate sulla base di solidi dati tecnici emergenti sul piano clinico-documentale e su robusti cardini scientificamente comprovati.
Considerato che non sono stati forniti ulteriori elementi documentali sanitari di rilievo e che nella storia clinica della SI.ra non CP_1 sono intervenute prove di ulteriori noxae potenzialmente induttive dell'epatopatia HCV correlata;
secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non” nel caso concreto può ammettersi nesso causale tra la malattia epatica virale da HCV rilevata sulla SI.ra e le trasfusioni di sangue da CP_1 lei subite nel 1960”. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Svolta la discussione diagnostica e le considerazioni medico-legali, possiamo rispondere ai quesiti propostici dalla Corte ed affermare che:
✓ L'accertamento tecnico sanitario ha evidenziato che la SI.ra
è affetta da: “Epatopatia cronica da virus HCV” CP_1
L'epatopatia è risultata associata a crioglobulinemia.
✓ Alla luce del criterio probabilistico del “più probabile che non” esiste un rapporto di elevata probabilità di nesso causale tra le trasfusioni di sangue subite nel 1960 e l'infezione da virus HCV contratta dalla SI.ra
. CP_1
✓ La malattia epatica produce il diritto all'indennizzo nella misura corrispondente alla VIII categoria, di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981. Infermità e danno sono ascrivibili con decorrenza dal febbraio 2015.
✓ Alla SI.ra può essere riconosciuta la CP_1
8 corresponsione degli emolumenti indennitari previsti dalla Legge n. 210 del 25.02.1992.” Deve, inoltre, darsi atto che tali argomentate conclusioni medico-legali, in modo sintomatico, non risultano specificamente confutate in modo ulteriore dal . Parte_1
5.2.c. Giova, infine, evidenziare che, in materia di danni conseguenti a contagio infettivo da HCV (epatite C), HBV (epatite B) e HIV (AIDS) contratto per effetto di trasfusioni e/o somministrazioni di sangue ed emoderivati, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
“per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” secondo la regola della c.d. causalità adeguata o regolarità causale (Corte di Cassazione, SS.UU., nn. 576 e 581 del 2008; Cass. civ., Sez. III, 20.04.2012, n. 6275; Cass. civ. n. 23059 del 30.10.2009; Cass. civ. n. 22894 del 11.11.2005; Cass. civ. n. 632 del 21.1.2000; Cass. civ. n. 11287 del 16.11.1993). Il rapporto di causalità tra condotta del e fatto lesivo è, invero, Parte_1 disciplinato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, temperati dal criterio della “regolarità causale”, stante la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi. Mentre, infatti, nel processo penale vale la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige quella della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Dunque, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità per attività sanitaria, diversa ma affine all'oggetto della presente controversia, in applicazione di siffatto principio della c.d. causalità adeguata o regolarità causale, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - a una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, è sufficiente, ai fini della sussistenza del rapporto causale fra condotta del e danno, un Parte_1 nesso anche soltanto probabilistico fra l'una e l'altro, soprattutto ove non siano configurabili serie causali alternative. In altri termini, nelle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, prese in considerazione dalla Legge n. 210/1992, la particolare natura del contagio e l'andamento lungamente asintomatico dell'infezione impongono, onde garantire l'effettività della tutela, che il rapporto di causalità sia accertato su base probabilistica, in termini di ragionevolezza. 9 La ricorrenza di un siffatto rapporto tra infezione epatica da virus HCV e trasfusioni ematiche può essere ragionevolmente affermata, nel caso di mancata identificazione dei donatori, sulla base della storia clinica e delle notizie anamnestiche acquisite, soprattutto qualora non emergano, concretamente, altre vie di trasmissione del virus e risultino soddisfatti, in modo SInificativo, tutti gli altri criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso eziologico tra trasfusione ematica e danno epatico. Nella fattispecie de qua, contrariamente a quanto eccepito dal Parte_1 appellante, il lungo lasso di tempo trascorso tra il trattamento emotrasfusionale e la diagnosi dell'infezione, unitamente alla mancata previsione, all'epoca in cui fu eseguito l'intervento chirurgico, dell'obbligo di tracciabilità delle trasfusioni e di indagini sui donatori, non può dirsi di per sé sufficiente a escludere la probabilità del contagio da virus HCV. Invero, per quel che attiene al criterio cronologico, un intervallo temporale documentato di 55 anni (dal 1960 al 2015) tra il presumibile contagio da HCV e la documentata positività all'HCV (con successiva diagnosi di epatite cronica HCV correlata) deve ritenersi compatibile e congruo con la storia naturale della suddetta patologia. Inoltre, eventi trasfusionali risalenti nel tempo, rispetto ai quali non risulta possibile pervenire alla conoscenza dello stato sierologico dei donatori del sangue trasfuso al paziente, costituiscono un concreto rischio di infezione, come statuito dalla Suprema Corte, secondo cui le trasfusioni non tracciate rappresentano in astratto e con maggiore probabilità un veicolo di contagio (Cass. civile, Sez. III, 25.03.2016, n. 5961: il principio, affermato in tema di responsabilità aquiliana per risarcimento danni, ma comunque applicabile anche in caso di indennizzo ex L. 210/1992, è richiamato da Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 29766 del 2020). Dunque, la ragionevole probabilità dell'evento lesivo sussiste anche nelle ipotesi di trasfusioni non tracciate dall'Amministrazione Sanitaria, alle quali, pertanto, ben può essere ricondotta causalmente la infermità diagnosticata a carico del paziente. In conseguenza, raccordando ora gli esiti degli accertamenti in fatto acquisiti con i surrichiamati principi di diritto, pare alla Corte evidente che, nella fattispecie, sussiste ragionevole certezza (per compatibilità dei tempi di latenza e delle stesse procedure di rilevazione dell'infezione, con la patologia accertata;
in una secondo i noti criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenologica, di esclusione di altra causa e di idoneità lesiva quali-quantitativa) quanto alla sussistenza del nesso causale di cui si è detto sopra. 5.3. Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento della seconda doglianza, con la quale l'appellante lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevato che quest'ultimo ha auspicato la riforma delle spese di lite riconosciute in primo grado solamente quale diretta conseguenza della sperata riforma del merito della domanda. 10 6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione. 7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020). Le spese della disposta C.T.U. medico-legale, liquidate come da separato decreto, graveranno definitivamente sul per le Parte_1 medesime ragioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 05.04.2023 dal , nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1676/2022 emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 05.10.2022, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 4.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli Avv. ti Donata Di Meo e Ferdinando Fanelli;
pone definitivamente le spese di CTU a carico del;
dichiara la sussistenza dei Parte_1 presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, addì 6 maggio 2025. Il Presidente
Dott. ssa Manuela Saracino
Il ConSIliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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