Corte d'Appello Bari, sentenza 10/05/2025, n. 568
CA
Sentenza 10 maggio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, presieduta dalla Dott.ssa Manuela Saracino. Le parti coinvolte sono un Ministero e un cittadino, il quale ha richiesto il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992 per danni derivanti da epatopatia cronica HCV, sostenendo che la malattia fosse conseguente a emotrasfusioni ricevute nel 1960. Il Ministero, appellante, ha contestato la decisione di primo grado, sostenendo che non fosse stato dimostrato un nesso causale tra le trasfusioni e la patologia, evidenziando la possibilità di altri fattori di rischio.

La Corte ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha argomentato che, secondo la giurisprudenza, per il riconoscimento dell'indennizzo è sufficiente dimostrare un nesso causale basato su probabilità scientifica. La Corte ha ritenuto che le emotrasfusioni del 1960, avvenute prima dell'introduzione di controlli virologici, rappresentassero un rischio concreto di contagio. Inoltre, ha sottolineato che il lungo intervallo temporale tra le trasfusioni e la diagnosi non escludeva la possibilità di un contagio post-trasfusionale, confermando così il diritto all'indennizzo nella misura richiesta.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 10/05/2025, n. 568
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 568
    Data del deposito : 10 maggio 2025

    Testo completo