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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 238/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE APPELLANTE
e
Controparte_1
CONVENUTO APPELLATO
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 16.09 innanzi al dott. Giacomo Rota, sono comparsi:
Per il Di Parte_1
il comandante Anna Bonanno che insiste nell'appello. Pt_1
Per l'avv. Ortisi Piero che chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Rota
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di Appello promossa
DA
Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Dello Stato di Pt_1 P.IVA_1
Catania, elettivamente domiciliato in Via Vecchia Ognina n. 149 in Catania
RICORRENTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ortisi Controparte_1 C.F._1
Piero, elettivamente domiciliato in Via Carceri Vecchie n. 44 in Pt_1
CONVENUTO APPELLATO
Oggetto: impugnazione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 2 di 12 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello azionato dal
[...]
di avverso la sentenza Controparte_2 Pt_1
n. 737/18, emessa dal Giudice di Pace di , che ha disposto l'annullamento Pt_1
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 82/2017, datata 19.01.2017, con la quale l'Autorità procedente aveva ingiunto ex art. 8 della Legge 689/81 a
, nella duplice qualità di Comandante del motoCI Controparte_1
nonché di obbligato in solido quale legale rappresentante Parte_2
della società armatrice, il pagamento della sanzione amministrativa pari ad Euro
2.200,00, oltre le spese di notifica, per i motivi in fatto che di seguito si premettono.
In data 27.04.2016, a seguito di accertamenti d'ufficio presso la Capitaneria di
Porto di , è emerso che a bordo dell'unità da pesca denominata SR 2373 Pt_1
ON , ormeggiata presso la banchina n. 8 del Molo Zanagora Parte_2
del Porto Grande di , erano stati eseguiti lavori di straordinaria Pt_1
manutenzione che avevano modificato la struttura dello scafo, il tutto in mancanza di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima come prescritto dalla disciplina di settore: in particolare è stata riscontrata la realizzazione di un ponte a scalino con relativo taglio del ponte di coperta e realizzazione di apertura sulla murata dello scafo.
L'accertamento del fatto oggetto di contestazione scaturiva da verifiche d'ufficio volte a verificare la reale esecuzione dei suddetti lavori a bordo del motopesca denominato “ : è stata infatti richiesta all'Organismo Parte_2
tecnico “Bureau Veritas” la documentazione attinente la visita condotta a bordo al fine della verifica delle opere svolte all'interno dello scafo, l'ultima delle quali è stata inoltrata il 20.05.2017, è stato poi disposto l'incrocio di dati in possesso pagina 3 di 12 dell'amministrazione procedente e, a seguito di tale attività istruttoria, in data
30.05.2016 è stato elevato il processo verbale sanzionatorio per le violazioni normative del caso.
Gli operanti, infatti, hanno proceduto in data 30.05.2016 ad elevare a carico di due processi verbali di contestazione di illeciti amministrativi Controparte_1
per la violazione dell'art. 15 del Regolamento di polizia marittima e portuale del porto di e degli approdi minori del Circondario marittimo di Siracusa, Pt_1
approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 del 16.10.2007 dalla di , articolo che prescrive che a) "A bordo dei Parte_1 Pt_1
pescherecci ormeggiati lungo le banchine operative sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che comunque non limitino l'efficienza dell'unità e non contrastino con la sicurezza portuale"; b) "Lavori diversi da quelli di cui al comma 1 possono essere eseguiti solo presso cantieri navali ovvero eccezionalmente all'ormeggio a seguito di autorizzazione rilasciata dalla
di , previa presentazione di motivata e documentata Parte_1 Pt_1
istanza"; c) "Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il nulla osta della
Capitaneria di Porto di e della Dogana"; tale violazione è sanzionata sia Pt_1
dall'art. 1219, primo comma, del Codice della Navigazione che prescrive che
"Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51, 00 a euro 516, 00 ", sia dall'art. 1174, primo comma, dello stesso Codice che prevede, per le violazioni di norme regolamentari vigenti nei porti, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile da Euro 1.032 00 ad Euro 6.197 00.
Alla notifica dei suddetti processi verbali di contestazione è seguita l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 82/2017 ritualmente impugnata dal avanti al CP_1
pagina 4 di 12 Giudice di Pace di : a fondamento del ricorso il ha dedotto la Pt_1 CP_1
nullità dell'ordinanza in quanto non vi era stata contestazione immediata dell'asserito illecito e, quanto al merito, la insussistenza della condotta contestata posto che i lavori asseritamente svolti non avevano carattere di straordinaria manutenzione della barca e non necessitavano di alcuna autorizzazione ad opera della . Parte_1
Costituitasi la di , la causa ha visto l'escussione dei Parte_1 Pt_1
due testi indicati dall'Autorità convenuta ed è stata caratterizzata dal fatto che quest'ultima ha, in ben tre udienze successive a far data da quella del 27 febbraio
2018, avanzato al decidente richiesta di autorizzazione alla produzione di verbale di S.I.T. rese in sede di procedimento penale, tra l'altro, dal ricorrente , CP_1
senza che il Giudice di Pace abbia mai detto alcunché sia in udienza che al momento della redazione della sentenza oggetto dell'odierno appello.
All'esito del giudizio è stata emessa dal Giudice di Pace di Siracusa la sentenza n.
737/18 che ha disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n.
82/2017 sul presupposto della mancata prova del fatto che gli asseriti lavori di natura straordinaria fossero stati effettuati allorché la barca si trovava ormeggiata in porto, avendo i due testi riferito di non avere accertato direttamente la natura e l'entità delle opere svolte sullo scafo e di non avere visto chi ed in quale occasione di tempo e di luogo le avesse realizzate, non potendosi piuttosto escludere che tali opere fossero state effettuate prima che la barca era stata ormeggiata in porto dal febbraio al maggio del 2016.
Ha interposto appello avverso la sentenza n. 737/18 il
[...]
di facendo leva su due Controparte_2 Pt_1
ordini di argomentazioni, la prima costituita dalla richiesta di una diversa valutazione della prova orale escussa in giudizio e la seconda basata sulla omessa pagina 5 di 12 considerazione, ad opera del decidente, del verbale di S.I.T. di cui era stata chiesta, sia pur invano, la produzione in giudizio, per avere il Giudice di Pace completamente glissato sul punto ed omessa alcuna statuizione di accoglimento o di rigetto dell'istanza.
Si è costituito in appello contestando il merito delle avverse Controparte_1
pretese ed instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza n.
737/18 emessa dal Giudice di Pace di : in via preliminare il ha Pt_1 CP_1
eccepito la nullità insanabile della notifica del ricorso in appello in quanto erroneamente effettuata non alle parti presso il procuratore costituito nel domicilio eletto ma al procuratore delle parti con un unico atto notificato, ad onta della duplicità di parti che egli rappresentava, nonché la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. stante la mancata indicazione delle parti della sentenza che si intendevano appellare e delle modifiche richieste al suo contenuto.
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria orale la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione odierna.
Questi i fatti di causa, reputa il Tribunale di dovere accogliere l'appello azionato dal di Controparte_2 Pt_1
e di dovere riformare la sentenza n. 737/18, emessa dal Giudice di Pace di
, per i motivi di seguito evidenziati. Pt_1
Vanno preliminarmente vagliate le due eccezioni in rito sollevate dalla difesa di parte appellata che ha sollevato la mancata rituale instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica del gravame ad opera del appellante e la CP_2
inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei profili di impugnazione dedotti: entrambe le censure si palesano infondate.
Quanto alla asserita inesistenza della notifica per avere il appellante CP_2
notificato il gravame al , nella sua duplice veste di Comandante del CP_1
pagina 6 di 12 motoCI ON e di obbligato in solido quale legale Parte_2
rappresentante della società armatrice, con un unico atto, la giurisprudenza del
Suprema Collegio ha affermato, con sentenza n. 10386 del 12/05/2011, che “La notifica all'unico difensore di più parti di un unico atto di appello non è nulla e non determina l'inammissibilità del gravame, giacché quest'ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l'effettività del contraddittorio”: il Tribunale condivide pienamente tale principio che fa prevalere la sostanza su profili meramente formali che, nella presente sede, non risultano neppure violati posto che la parte appellata risulta unica, nella persona di , sia pur Controparte_1
rivestente la duplice veste sopra menzionata, senza comunque sottacere come l'appellato sia stato messo comunque nelle condizioni di difendersi al CP_1
meglio anche se destinatario di un'unica copia del ricorso in appello.
Quanto all'invocata declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei profili di impugnazione dedotti, essa è del pari da disattendere in quanto il appellante ha dedotto due specifiche doglianze relative alla CP_2
diversa valutazione della prova orale escussa in prime cure ed all'omessa autorizzazione alla produzione di un documento che lo stesso ha CP_2
ritenuto determinante ai fini del decidere, doglianze che concernono il complessivo contenuto del deciso e che non possono essere ritenute genericamente prospettate.
Passando al merito della pretesa, ciò che va precipuamente sceverato attiene al se si sia o meno concretizzato il fatto il cui accertamento ha dato la stura all'adozione dell'ordinanza ingiunzione oggetto del contendere, vale a dire se i lavori svolti all'interno dell'imbarcazione avessero o meno natura di straordinarietà tali da necessitare, ex art. 15, secondo comma, del Regolamento di polizia marittima e pagina 7 di 12 portuale del porto di del 16.10.2007, di autorizzazione della Pt_1 Parte_1
, e se tali lavori fossero stati realizzati o meno durante il periodo di fermo
[...]
dell'imbarcazione in porto dal febbraio al maggio del 2016. Per dare risposta a tali interrogativi occorre però capire che sorte abbia la più volte invocata in prime cure richiesta di produzione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, rese in seno ad un procedimento penale, richiesta avanzata per la prima volta dal appellante all'udienza del 27 febbraio 2018 che non ha mai meritato CP_2
cenno alcuno ad opera del Giudice di Pace: l'ostensione di tali verbali, per la verità, è stata sollecitata anche dalla difesa del il quale però ha ricevuto CP_1
risposta negativa stante la pendenza del procedimento penale e la segretezza degli atti che lo contraddistingue, salvo poi essere tali verbali stati oggetto di richiesta di acquisizione financo all'ultima udienza di precisazione conclusioni allorché il rappresentante del convenuto in prime cure ha richiamato la memoria CP_2
conclusiva con le conclusioni ivi rassegnate e i verbali di causa sì da reiterarne l'autorizzazione all'acquisizione. Con la costituzione nel presente grado il ha chiesto l'autorizzazione alla produzione del verbale S.I.T. cui la CP_2
difesa del ha opposto un netto rifiuto in quanto ritenuta produzione CP_1
inammissibile perché tardiva.
Reputa questo Giudice che tale produzione possa essere ammessa nella presente sede in conformità ai principi che regolano il rito del lavoro cui è assoggettata la presente controversia d'appello e che così si esprimono: “Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se
pagina 8 di 12 i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova”
(Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019); “Nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare
l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo”.
(Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019); “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2,
c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative piste probatorie emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018);
“Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato”
(Sentenza n. 26117 del 19/12/2016); nel caso in esame il verbale contenente le pagina 9 di 12 S.I.T., che costituisce documento indispensabile ai fini della decisione della lite, si
è formato in data successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie in primo grado posto che esso si è reso disponibile alle parti dopo la conclusione della fase delle indagini preliminari e, ad ogni modo, può ben essere acquisito per la prima volta nel giudizio di appello allorché, come nel caso in esame, sia stato ritualmente prodotto agli atti e sia stato oggetto di espressa richiesta di acquisizione.
Una volta acquisiti agli atti di causa, tali verbali si rivelano materiale probatorio rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti posti alla base della contestazione effettuata ai danni del ed alla conferma della legittimità dell'ordinanza CP_1
ingiunzione impugnata atteso che dalle dichiarazioni ivi riportate, proferite non soltanto dallo stesso ma anche da tecnici di organi indipendenti che, CP_1
pertanto, non avevano interesse alcuno a riferire circostanze non vere agli inquirenti, emerge non soltanto che i lavori di straordinaria manutenzione sono stati effettivamente effettuati all'interno dell'imbarcazione del ma anche CP_1
che tali lavori sono stati realizzati nella metà di aprile 2016, allorché la barca era ormeggiata in posto, in assenza di alcuna autorizzazione ad opera dei pubblici poteri.
Da tali dichiarazioni è emerso che:
1) i lavori effettuati sullo scafo concernevano la riduzione della lunghezza dell'imbarcazione e non erano ancora ultimati alla data del 12 aprile 2016
(informatore , ispettore del registro navale Bureau Veritas); Persona_1
2) i lavori sono stati effettuati verso il 15 aprile del 2016, come riferisce lo stesso il quale ha altresì precisato, quanto alla fattura di essi, che “Ho Controparte_1
accorciato la coperta. È stato creato un ripostiglio a prua di vetroresina, sotto la coperta e lateralmente ci sono due scarichi, sempre sotto la coperta, a circa 30 centimetri dalla linea di galleggiamento”;
pagina 10 di 12 3) il Maestro d'ascia ha affermato, quanto ai lavori effettuati Testimone_1
all'interno dell'imbarcazione, che “Ho realizzato un ponte a scalino. È un pozzo catena ubicato a prua del ponte di coperta principale, munito di scarichi laterali per il deflusso dell'acqua”; questi ha ricevuto l'incarico per effettuare i lavori dal il 17 o il 18 aprile e li ha realizzato il sabato e la domenica successivi CP_1
allorchè la barca era ormeggiata nel porto di . Pt_1
Le risultanze sopra riportate, costituenti fonti di prova di straordinaria importanza ai fini della soluzione della lite attesi sia il disinteresse degli informatori nel proferire le circostanze, sia la natura confessoria delle stesse dichiarazioni del
, sia infine le modalità di acquisizione delle dichiarazioni avanti ad ufficiali CP_1
di polizia giudiziaria, chiudono il cerchio e confermano sia la bontà dell'accertamento contenuto nel verbale di contestazione poi trasfuso nell'ordinanza ingiunzione, sia la legittimità del provvedimento impugnato nella presente sede, non avendo mai informato l'Autorità Marittima in Controparte_1
merito all'intenzione di effettuare lavori agli ormeggi, tanto che solo a seguito della richiesta dello stesso di sottoporre l'unità a visita ai fini della ristazzatura nazionale, a seguito di lavori di ammodernamento, si è potuto venire a conoscenza delle modifiche effettuate a bordo del CI ON : tali Parte_2
lavori avrebbero necessitato dell'autorizzazione prescritta nel regolamento sopra menzionato che, al contrario, non è mai stata data dall'autorità procedente.
In definitiva la sentenza n. 737 del 2018 emessa dal Giudice di Pace di va Pt_1
riformata ed il gravame del parte appellante va accolto, con conseguente CP_2
rigetto del ricorso azionato in prime cure da e conferma della Controparte_1
legittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 82/2017 datata 19.01.2017: le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a carico di nella misura di cui al dispositivo. Controparte_1
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice d'Appello, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello azionato dal
[...]
di ed in riforma della sentenza Controparte_2 Pt_1
n. 737 del 2018 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa, rigetta il ricorso azionato in primo grado da;
Controparte_1
2. Condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio in favore del Controparte_2
di , spese liquidate quanto al primo grado di
[...] Pt_1
giudizio in Euro 1.265,00 per compenso di avvocato e quanto al grado di appello in Euro 1.701,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 15 gennaio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rota
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE APPELLANTE
e
Controparte_1
CONVENUTO APPELLATO
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 16.09 innanzi al dott. Giacomo Rota, sono comparsi:
Per il Di Parte_1
il comandante Anna Bonanno che insiste nell'appello. Pt_1
Per l'avv. Ortisi Piero che chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Rota
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di Appello promossa
DA
Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Dello Stato di Pt_1 P.IVA_1
Catania, elettivamente domiciliato in Via Vecchia Ognina n. 149 in Catania
RICORRENTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ortisi Controparte_1 C.F._1
Piero, elettivamente domiciliato in Via Carceri Vecchie n. 44 in Pt_1
CONVENUTO APPELLATO
Oggetto: impugnazione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 2 di 12 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello azionato dal
[...]
di avverso la sentenza Controparte_2 Pt_1
n. 737/18, emessa dal Giudice di Pace di , che ha disposto l'annullamento Pt_1
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 82/2017, datata 19.01.2017, con la quale l'Autorità procedente aveva ingiunto ex art. 8 della Legge 689/81 a
, nella duplice qualità di Comandante del motoCI Controparte_1
nonché di obbligato in solido quale legale rappresentante Parte_2
della società armatrice, il pagamento della sanzione amministrativa pari ad Euro
2.200,00, oltre le spese di notifica, per i motivi in fatto che di seguito si premettono.
In data 27.04.2016, a seguito di accertamenti d'ufficio presso la Capitaneria di
Porto di , è emerso che a bordo dell'unità da pesca denominata SR 2373 Pt_1
ON , ormeggiata presso la banchina n. 8 del Molo Zanagora Parte_2
del Porto Grande di , erano stati eseguiti lavori di straordinaria Pt_1
manutenzione che avevano modificato la struttura dello scafo, il tutto in mancanza di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima come prescritto dalla disciplina di settore: in particolare è stata riscontrata la realizzazione di un ponte a scalino con relativo taglio del ponte di coperta e realizzazione di apertura sulla murata dello scafo.
L'accertamento del fatto oggetto di contestazione scaturiva da verifiche d'ufficio volte a verificare la reale esecuzione dei suddetti lavori a bordo del motopesca denominato “ : è stata infatti richiesta all'Organismo Parte_2
tecnico “Bureau Veritas” la documentazione attinente la visita condotta a bordo al fine della verifica delle opere svolte all'interno dello scafo, l'ultima delle quali è stata inoltrata il 20.05.2017, è stato poi disposto l'incrocio di dati in possesso pagina 3 di 12 dell'amministrazione procedente e, a seguito di tale attività istruttoria, in data
30.05.2016 è stato elevato il processo verbale sanzionatorio per le violazioni normative del caso.
Gli operanti, infatti, hanno proceduto in data 30.05.2016 ad elevare a carico di due processi verbali di contestazione di illeciti amministrativi Controparte_1
per la violazione dell'art. 15 del Regolamento di polizia marittima e portuale del porto di e degli approdi minori del Circondario marittimo di Siracusa, Pt_1
approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 del 16.10.2007 dalla di , articolo che prescrive che a) "A bordo dei Parte_1 Pt_1
pescherecci ormeggiati lungo le banchine operative sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che comunque non limitino l'efficienza dell'unità e non contrastino con la sicurezza portuale"; b) "Lavori diversi da quelli di cui al comma 1 possono essere eseguiti solo presso cantieri navali ovvero eccezionalmente all'ormeggio a seguito di autorizzazione rilasciata dalla
di , previa presentazione di motivata e documentata Parte_1 Pt_1
istanza"; c) "Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il nulla osta della
Capitaneria di Porto di e della Dogana"; tale violazione è sanzionata sia Pt_1
dall'art. 1219, primo comma, del Codice della Navigazione che prescrive che
"Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51, 00 a euro 516, 00 ", sia dall'art. 1174, primo comma, dello stesso Codice che prevede, per le violazioni di norme regolamentari vigenti nei porti, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile da Euro 1.032 00 ad Euro 6.197 00.
Alla notifica dei suddetti processi verbali di contestazione è seguita l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 82/2017 ritualmente impugnata dal avanti al CP_1
pagina 4 di 12 Giudice di Pace di : a fondamento del ricorso il ha dedotto la Pt_1 CP_1
nullità dell'ordinanza in quanto non vi era stata contestazione immediata dell'asserito illecito e, quanto al merito, la insussistenza della condotta contestata posto che i lavori asseritamente svolti non avevano carattere di straordinaria manutenzione della barca e non necessitavano di alcuna autorizzazione ad opera della . Parte_1
Costituitasi la di , la causa ha visto l'escussione dei Parte_1 Pt_1
due testi indicati dall'Autorità convenuta ed è stata caratterizzata dal fatto che quest'ultima ha, in ben tre udienze successive a far data da quella del 27 febbraio
2018, avanzato al decidente richiesta di autorizzazione alla produzione di verbale di S.I.T. rese in sede di procedimento penale, tra l'altro, dal ricorrente , CP_1
senza che il Giudice di Pace abbia mai detto alcunché sia in udienza che al momento della redazione della sentenza oggetto dell'odierno appello.
All'esito del giudizio è stata emessa dal Giudice di Pace di Siracusa la sentenza n.
737/18 che ha disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n.
82/2017 sul presupposto della mancata prova del fatto che gli asseriti lavori di natura straordinaria fossero stati effettuati allorché la barca si trovava ormeggiata in porto, avendo i due testi riferito di non avere accertato direttamente la natura e l'entità delle opere svolte sullo scafo e di non avere visto chi ed in quale occasione di tempo e di luogo le avesse realizzate, non potendosi piuttosto escludere che tali opere fossero state effettuate prima che la barca era stata ormeggiata in porto dal febbraio al maggio del 2016.
Ha interposto appello avverso la sentenza n. 737/18 il
[...]
di facendo leva su due Controparte_2 Pt_1
ordini di argomentazioni, la prima costituita dalla richiesta di una diversa valutazione della prova orale escussa in giudizio e la seconda basata sulla omessa pagina 5 di 12 considerazione, ad opera del decidente, del verbale di S.I.T. di cui era stata chiesta, sia pur invano, la produzione in giudizio, per avere il Giudice di Pace completamente glissato sul punto ed omessa alcuna statuizione di accoglimento o di rigetto dell'istanza.
Si è costituito in appello contestando il merito delle avverse Controparte_1
pretese ed instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza n.
737/18 emessa dal Giudice di Pace di : in via preliminare il ha Pt_1 CP_1
eccepito la nullità insanabile della notifica del ricorso in appello in quanto erroneamente effettuata non alle parti presso il procuratore costituito nel domicilio eletto ma al procuratore delle parti con un unico atto notificato, ad onta della duplicità di parti che egli rappresentava, nonché la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. stante la mancata indicazione delle parti della sentenza che si intendevano appellare e delle modifiche richieste al suo contenuto.
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria orale la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione odierna.
Questi i fatti di causa, reputa il Tribunale di dovere accogliere l'appello azionato dal di Controparte_2 Pt_1
e di dovere riformare la sentenza n. 737/18, emessa dal Giudice di Pace di
, per i motivi di seguito evidenziati. Pt_1
Vanno preliminarmente vagliate le due eccezioni in rito sollevate dalla difesa di parte appellata che ha sollevato la mancata rituale instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica del gravame ad opera del appellante e la CP_2
inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei profili di impugnazione dedotti: entrambe le censure si palesano infondate.
Quanto alla asserita inesistenza della notifica per avere il appellante CP_2
notificato il gravame al , nella sua duplice veste di Comandante del CP_1
pagina 6 di 12 motoCI ON e di obbligato in solido quale legale Parte_2
rappresentante della società armatrice, con un unico atto, la giurisprudenza del
Suprema Collegio ha affermato, con sentenza n. 10386 del 12/05/2011, che “La notifica all'unico difensore di più parti di un unico atto di appello non è nulla e non determina l'inammissibilità del gravame, giacché quest'ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l'effettività del contraddittorio”: il Tribunale condivide pienamente tale principio che fa prevalere la sostanza su profili meramente formali che, nella presente sede, non risultano neppure violati posto che la parte appellata risulta unica, nella persona di , sia pur Controparte_1
rivestente la duplice veste sopra menzionata, senza comunque sottacere come l'appellato sia stato messo comunque nelle condizioni di difendersi al CP_1
meglio anche se destinatario di un'unica copia del ricorso in appello.
Quanto all'invocata declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei profili di impugnazione dedotti, essa è del pari da disattendere in quanto il appellante ha dedotto due specifiche doglianze relative alla CP_2
diversa valutazione della prova orale escussa in prime cure ed all'omessa autorizzazione alla produzione di un documento che lo stesso ha CP_2
ritenuto determinante ai fini del decidere, doglianze che concernono il complessivo contenuto del deciso e che non possono essere ritenute genericamente prospettate.
Passando al merito della pretesa, ciò che va precipuamente sceverato attiene al se si sia o meno concretizzato il fatto il cui accertamento ha dato la stura all'adozione dell'ordinanza ingiunzione oggetto del contendere, vale a dire se i lavori svolti all'interno dell'imbarcazione avessero o meno natura di straordinarietà tali da necessitare, ex art. 15, secondo comma, del Regolamento di polizia marittima e pagina 7 di 12 portuale del porto di del 16.10.2007, di autorizzazione della Pt_1 Parte_1
, e se tali lavori fossero stati realizzati o meno durante il periodo di fermo
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dell'imbarcazione in porto dal febbraio al maggio del 2016. Per dare risposta a tali interrogativi occorre però capire che sorte abbia la più volte invocata in prime cure richiesta di produzione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, rese in seno ad un procedimento penale, richiesta avanzata per la prima volta dal appellante all'udienza del 27 febbraio 2018 che non ha mai meritato CP_2
cenno alcuno ad opera del Giudice di Pace: l'ostensione di tali verbali, per la verità, è stata sollecitata anche dalla difesa del il quale però ha ricevuto CP_1
risposta negativa stante la pendenza del procedimento penale e la segretezza degli atti che lo contraddistingue, salvo poi essere tali verbali stati oggetto di richiesta di acquisizione financo all'ultima udienza di precisazione conclusioni allorché il rappresentante del convenuto in prime cure ha richiamato la memoria CP_2
conclusiva con le conclusioni ivi rassegnate e i verbali di causa sì da reiterarne l'autorizzazione all'acquisizione. Con la costituzione nel presente grado il ha chiesto l'autorizzazione alla produzione del verbale S.I.T. cui la CP_2
difesa del ha opposto un netto rifiuto in quanto ritenuta produzione CP_1
inammissibile perché tardiva.
Reputa questo Giudice che tale produzione possa essere ammessa nella presente sede in conformità ai principi che regolano il rito del lavoro cui è assoggettata la presente controversia d'appello e che così si esprimono: “Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se
pagina 8 di 12 i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova”
(Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019); “Nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare
l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo”.
(Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019); “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2,
c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative piste probatorie emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018);
“Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato”
(Sentenza n. 26117 del 19/12/2016); nel caso in esame il verbale contenente le pagina 9 di 12 S.I.T., che costituisce documento indispensabile ai fini della decisione della lite, si
è formato in data successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie in primo grado posto che esso si è reso disponibile alle parti dopo la conclusione della fase delle indagini preliminari e, ad ogni modo, può ben essere acquisito per la prima volta nel giudizio di appello allorché, come nel caso in esame, sia stato ritualmente prodotto agli atti e sia stato oggetto di espressa richiesta di acquisizione.
Una volta acquisiti agli atti di causa, tali verbali si rivelano materiale probatorio rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti posti alla base della contestazione effettuata ai danni del ed alla conferma della legittimità dell'ordinanza CP_1
ingiunzione impugnata atteso che dalle dichiarazioni ivi riportate, proferite non soltanto dallo stesso ma anche da tecnici di organi indipendenti che, CP_1
pertanto, non avevano interesse alcuno a riferire circostanze non vere agli inquirenti, emerge non soltanto che i lavori di straordinaria manutenzione sono stati effettivamente effettuati all'interno dell'imbarcazione del ma anche CP_1
che tali lavori sono stati realizzati nella metà di aprile 2016, allorché la barca era ormeggiata in posto, in assenza di alcuna autorizzazione ad opera dei pubblici poteri.
Da tali dichiarazioni è emerso che:
1) i lavori effettuati sullo scafo concernevano la riduzione della lunghezza dell'imbarcazione e non erano ancora ultimati alla data del 12 aprile 2016
(informatore , ispettore del registro navale Bureau Veritas); Persona_1
2) i lavori sono stati effettuati verso il 15 aprile del 2016, come riferisce lo stesso il quale ha altresì precisato, quanto alla fattura di essi, che “Ho Controparte_1
accorciato la coperta. È stato creato un ripostiglio a prua di vetroresina, sotto la coperta e lateralmente ci sono due scarichi, sempre sotto la coperta, a circa 30 centimetri dalla linea di galleggiamento”;
pagina 10 di 12 3) il Maestro d'ascia ha affermato, quanto ai lavori effettuati Testimone_1
all'interno dell'imbarcazione, che “Ho realizzato un ponte a scalino. È un pozzo catena ubicato a prua del ponte di coperta principale, munito di scarichi laterali per il deflusso dell'acqua”; questi ha ricevuto l'incarico per effettuare i lavori dal il 17 o il 18 aprile e li ha realizzato il sabato e la domenica successivi CP_1
allorchè la barca era ormeggiata nel porto di . Pt_1
Le risultanze sopra riportate, costituenti fonti di prova di straordinaria importanza ai fini della soluzione della lite attesi sia il disinteresse degli informatori nel proferire le circostanze, sia la natura confessoria delle stesse dichiarazioni del
, sia infine le modalità di acquisizione delle dichiarazioni avanti ad ufficiali CP_1
di polizia giudiziaria, chiudono il cerchio e confermano sia la bontà dell'accertamento contenuto nel verbale di contestazione poi trasfuso nell'ordinanza ingiunzione, sia la legittimità del provvedimento impugnato nella presente sede, non avendo mai informato l'Autorità Marittima in Controparte_1
merito all'intenzione di effettuare lavori agli ormeggi, tanto che solo a seguito della richiesta dello stesso di sottoporre l'unità a visita ai fini della ristazzatura nazionale, a seguito di lavori di ammodernamento, si è potuto venire a conoscenza delle modifiche effettuate a bordo del CI ON : tali Parte_2
lavori avrebbero necessitato dell'autorizzazione prescritta nel regolamento sopra menzionato che, al contrario, non è mai stata data dall'autorità procedente.
In definitiva la sentenza n. 737 del 2018 emessa dal Giudice di Pace di va Pt_1
riformata ed il gravame del parte appellante va accolto, con conseguente CP_2
rigetto del ricorso azionato in prime cure da e conferma della Controparte_1
legittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 82/2017 datata 19.01.2017: le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a carico di nella misura di cui al dispositivo. Controparte_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice d'Appello, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello azionato dal
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di ed in riforma della sentenza Controparte_2 Pt_1
n. 737 del 2018 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa, rigetta il ricorso azionato in primo grado da;
Controparte_1
2. Condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio in favore del Controparte_2
di , spese liquidate quanto al primo grado di
[...] Pt_1
giudizio in Euro 1.265,00 per compenso di avvocato e quanto al grado di appello in Euro 1.701,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 15 gennaio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rota
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