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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore -
- Dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il 16.2.2021 e contraddistinta dal n.
470/2021, iscritto al n. 759/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
TRA
(codice fiscale Parte_1
), con sede in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli, 27, costituitasi in P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Guglielmo Ara (codice fiscale ); C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
( (codice
[...] CP_2
fiscale ), con sede in Afragola (NA) alla Contrada Leutrek snc, costituitasi P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli art. 83 comma 3° c.p.c., dagli
Avv.ti Raffaella Crispino (codice fiscale ) e Vincenzo Cirillo C.F._2
(codice fiscale ); C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 28.2.2020, il Controparte_1
” (nel prosieguo per comodità , in qualità di struttura socio-sanitaria
[...] CP_2
privata accreditata presso il S.S.R. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti la branca di medicina fisica e riabilitativa (c.d. riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78) nel territorio dell' , chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento in suo favore Parte_2 della somma di € 746.985,51 a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie erogate nel 2019, nonché gli interessi legali al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al soddisfo.
A sostegno delle ragioni creditorie la ricorrente depositava il contratto stipulato il
31.7.2018 e le seguenti fatture: n. 75 del 30.11.2019 relativa alle prestazioni erogate nel mese di novembre 2019; n.76 del 30.11.2019, relativa al saldo pari al 5% delle prestazioni erogate nel terzo trimestre 2019 e già pagate per il 95%; n. 81 del 31.12.2019 relativa alle prestazioni erogate nel mese di dicembre 2019; n. 82 del 31 dicembre 2019 relativa al saldo del 5% delle prestazioni erogate nel quarto trimestre 2019.
Il Tribunale di Napoli Nord emetteva il decreto ingiuntivo n. 1601/2020 in data
24.4.2020 per l'importo richiesto, oltre “interessi legali al tasso previsto ex articolo quattro e 5, comma uno, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, numero 231, a far tempo dalla data delle singole fatture fino alla effettiva corresponsione”.
Il predetto decreto veniva notificato il 13.5.2020.
Parte Proponeva opposizione l' con atto di citazione notificato il 29.6.2020, evidenziando che una parte della somma ingiunta non era dovuta perché già pagata e un'altra parte non era dovuta in ragione del superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto.
Chiedeva che l'opposizione fosse ritenuta ammissibile, benché proposta oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sussistendo cause di forza
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
maggiore da individuarsi nella circostanza che l' aveva violato l'art. 9, n. 3 del CP_2 contratto (secondo il quale “il saldo mensile pari al 5% oltre IVA se dovuta, sarà fatturato nel modo seguente: entro il 31 maggio per le fatture del primo trimestre (gennaio- febbraio - marzo, entro il 31 agosto per le fatture relative al secondo trimestre (aprile - maggio- giugno) entro il 30 novembre per le fatture relative al terzo trimestre ( luglio – agosto – settembre); entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le fatture relative al quarto trimestre (ottobre, novembre - dicembre). Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro 60 giorni dalla data della fattura”) depositando “il ricorso monitorio prima ancora che scadessero i termini stabiliti dal contratto per il pagamento dei saldi relativi alle fatture emesse nel quarto trimestre del 2019.
Le fatture nn. 75 e 81, oggetto di ricorso sono, infatti, riferite alle prestazioni eseguite nei mesi di novembre e dicembre 2019 e, pertanto, esse dovevano essere (eventualmente) saldate entro il 28/02/2020 e, comunque, previa presentazione delle richieste note credito, ai sensi del n. 6 dell'art. 9.
Invero, il ricorso monitorio è stato iscritto a ruolo il 05/02/2020, quindi più di venti giorni prima del termine contrattuale sopra indicato.
Ad ogni modo, gli atti predisposti (ed i provvedimenti conseguenziali) dall' Pt_1
opponente e depositati alla valutazione di codesto Tribunale sono stati adottati in date assolutamente incompatibili con i termini concessi dal Giudice adìto per la proposizione della dovuta opposizione.
Invero, se l'opposta avesse atteso lo spirare almeno dei termini contrattuali di liquidazione dei saldi, non solo avrebbe ridotto la pretesa al solo “non” dovuto, ma, tra il deposito del ricorso, il suo accoglimento ed il termine concesso dal giudice per
l'opposizione, avrebbe consentito all di poter, con la dovuta dovizia e Parte_1
con maggiore concretezza documentale, rispettare i termini processuali (sempre rispettati in tutto il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e non solo)
e non affannarsi nella ricerca documentale e nella predisposizione degli atti di specifica competenza, enormemente sollecitati dalla notifica del ricorso in discussione.
A ciò si aggiunga l'enorme carico di lavoro eccezionale ed imprevedibile creatosi con gli adempimenti conseguenti alle previsioni di cui all'art. 83 comma 7 lett. h D.L. 18/2020 che ha onerato l'attuale procuratore, oltre del già gravoso carico di lavoro ordinario, anche di predisporre oltre 60 ordinanze di trattazione scritta delle cause pendenti nel
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
periodo decorrente dalla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, con tempi celerissimi
e modalità assolutamente eterogenee, con conseguenze facilmente immaginabili”.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - Revocare, in ogni caso, il d.i. opposto;
- Dichiarare il diritto dell opponente di recuperare Pt_1 le somme spontaneamente pagate all'opposta, in costanza di contratto, al fine di far rientrare la spesa sostenuta, nell'ambito del tetto finanziato - Condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva, con comparsa depositata il 5.8.2020, l' che resisteva CP_2 all'opposizione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, poiché notificata oltre il termine di 40 giorni fissato dall'art. 641 c.p.c.e l'insussistenza delle cause di forza maggiore previste dall'art. 650 c.p.c.; nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione; infine chiedeva, in caso di accoglimento dell'opposizione, che il compenso venisse riconosciuto almeno ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Con sentenza n. 470/2021, il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “dichiara inammissibile l'opposizione proposta, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 641 cpc. e, per
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1601/2020 reso dal Tribunale di Napoli Nord il 24/04/20 di cui ne dichiara l'esecutività, mandando alla cancelleria per l'apposizione della relativa formula. - Condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.005,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA se dovute come per legge”.
In particolare, il Tribunale osservava che: “la “forza maggiore” addotta dall'opponente l' , infatti, riconducibile all'...affanno della ricerca Parte_2 documentale dovuto alla notifica del ricorso prima della presunta scadenza contrattuale”
e l'eccessivo carico di lavoro…, non può essere ricondotta alla causa imprevista ed imprevedibile di “forza maggiore” che l'art. 650 c.p.c. configura come elemento decisivo per addurre la disciplinata tardività, essendo essa facilmente riconducibile ad una mera condotta colposa del professionista o, come nel caso di specie, conseguenza della Part gestione ed organizzazione degli uffici preposti al servizio dell' opponente. Tal che è da escludersi, nel giudizio di cui trattasi, che gli eventi narrati dall'opponente potessero qualificarsi “forza maggiore” non essendo caratterizzati da un impedimento oggettivo imprevedibile e quindi non imputabile a carico dell'opponente (solo da ultimo Cass. Civ.
n. 6213/2020)”.
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
Part 22.2.2021, l' lamentando - con un unico motivo rubricato “omessa e insufficiente motivazione. Omessa valutazione di prove documentali. Violazione degli art. 112, 115,
116 c.p.c., 2697 c.c.” - l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale dichiarato inammissibile l'opposizione, sostenendo invece che sussistevano i presupposti per l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. Ha evidenziato che il giudice di prime cure non aveva correttamente valutato le giustificazioni addotte, rigettandole con una motivazione meramente apparente e limitandosi ad “estrapolare una sola frase, resa nell'ambito di un ragionamento logico/difensivo di ben più ampio respiro (“affanno della ricerca documentale dovuto alla notifica del ricorso prima della presunta scadenza contrattuale” e l'eccessivo carico di lavoro… “), dimostrando di essersi limitato nella sua decisione ad una pedissequa riproposizione acritica delle lamentele di parte appellata, senza alcun compiuto ragionamento sul complessivo costrutto difensivo che aveva portato alla richiesta dell'appellante, ma anzi richiamando precedente giurisprudenziale che, a contrario, ben poteva assurgere a circostanza dirimente positivamente per l' la proposta istanza”. Pt_1
Ha quindi riproposto le difese nel merito svolte nel giudizio di primo grado ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
Revocare e/o annullare l'impugnata sentenza, accogliere i motivi di opposizione e, per
l'effetto, revocare il d.i. opposto con condanna di parte opposta/appellata alle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 6.4.2022 si è costituita l' che ha resistito ai CP_2
Parte motivi di doglianza formulati dall' deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza.
All'udienza del 1° ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ordinari ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo chiare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Parte Le censure mosse dall' non sono condivisibili per due ordini di motivi.
Da un lato non è vero che la sentenza di primo grado è solo apparentemente Parte motivata, dal momento che il Tribunale ha chiarito che le ragioni addotte dall
(difficoltà di reperire documenti, eccessivo carico di lavoro del difensore, notifica del ricorso prima delle presunte scadenze previste dal contratto per i pagamenti) non potevano essere ricondotte al concetto di forza maggiore rilevante ai fini dell'art. 650
c.p.c., non costituendo impedimenti di tipo oggettivo.
In secondo luogo, quand'anche la sentenza fi primo grado fosse stata solo apparentemente motivata, tale circostanza, in considerazione della natura dell'appello, non determinerebbe l'accoglimento dell'impugnazione, giacché sarebbe comunque necessario valutare in questa sede le giustificazioni addotte per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Orbene, è evidente che le stesse, sopra riportate per intero, sono del tutto irrilevanti.
L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c. è ammissibile quando l'opponente dimostra che, per irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore, non ha avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e perciò non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione o – a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 120/1976 – quando, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non ha potuto proporre opposizione tempestivamente per caso fortuito o forza maggiore.
Parte Esclusa la prima ipotesi – non avendo l' dedotto di non aver avuto conoscenza del decreto – occorre solo esaminare se vi siano state circostanze tali da impedire che l'ente potesse proporre opposizione in tempo utile, tenendo presente che “la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria” (cfr., ex multis, Cass. 17922/2019).
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(già Prima sezione civile bis)
Orbene, non si comprende davvero come la violazione da parte della creditrice dei termini contrattuali per richiedere il pagamento (art. 9 del contratto) possa aver impedito
Parte all' di proporre tempestivamente opposizione;
l'eventuale documentazione necessaria ai fini difensivi – solo menzionata e non specificamente indicata dall'odierna appellante - avrebbe potuto essere prodotta in un secondo momento (e, se formata successivamente, anche oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c.).
Né appare rilevante il carico di lavoro del difensore che, a suo dire, nel periodo in questione, per effetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 7 lett. h d.l. 18/2020, doveva
“predisporre oltre 60 ordinanze di trattazione scritta delle cause pendenti nel periodo decorrente dalla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, con tempi celerissimi e modalità assolutamente eterogenee, con conseguenze facilmente immaginabili”. È evidente che si tratta di un impedimento – peraltro neppure dimostrato – riconducibile all'organizzazione del lavoro del difensore (e che all'epoca riguardò tutti gli studi legali) che certamente non ha i caratteri dell'assolutezza e dell'oggettività.
Infine, del tutto irrilevante appare anche il generico riferimento allo stato di emergenza derivante dall'epidemia di Covid 19 dal momento che – una volta terminato il periodo di sospensione dei termini processuali stabilito dalla legge – tale circostanza non può giustificare la violazione del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.
Per tutto quanto esposto, l'appello va dunque rigettato.
3. In considerazione del rigetto dell'appello, l' va condannata Parte_2 al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell' i compensi CP_2
vanno liquidati in base alla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022), tenendo conto del valore della controversia (scaglione da €
520.000,01 a € 1.0000,00) nei seguenti importi:
fase di studio: € 3.000
fase introduttiva: € 2.000
fase istruttoria: € 4.000
fase decisoria: € 5.000.
In considerazione della manifesta infondatezza dell'appello, ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento in favore della controparte di € 3.000; è ravvisabile infatti un comportamento
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Parte gravemente colposo dell' che ha proposto la presente impugnazione senza alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, dal momento che le caratteristiche dell'impedimento che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., consente la proposizione dell'opposizione tardiva, come delineati dalla giurisprudenza riportata, sono del tutto incompatibili con le giustificazioni addotte dall'appellante.
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 470/2021, pubblicata il 16.2.2021 dal Parte_2
Tribunale di Napoli Nord:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore del Parte_2 [...]
di , delle Controparte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 14.000 per compenso professionale ed € 2.100 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori, Avv.ti Raffaella Crispino e Vincenzo Cirillo (per la quota del 50% ciascuno);
3. condanna l' al pagamento, in favore del Parte_2 [...]
, Controparte_1 dell'importo di € 3.000, ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c.;
4. dà atto dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, 14 gennaio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore -
- Dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il 16.2.2021 e contraddistinta dal n.
470/2021, iscritto al n. 759/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
TRA
(codice fiscale Parte_1
), con sede in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli, 27, costituitasi in P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Guglielmo Ara (codice fiscale ); C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
( (codice
[...] CP_2
fiscale ), con sede in Afragola (NA) alla Contrada Leutrek snc, costituitasi P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli art. 83 comma 3° c.p.c., dagli
Avv.ti Raffaella Crispino (codice fiscale ) e Vincenzo Cirillo C.F._2
(codice fiscale ); C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 28.2.2020, il Controparte_1
” (nel prosieguo per comodità , in qualità di struttura socio-sanitaria
[...] CP_2
privata accreditata presso il S.S.R. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti la branca di medicina fisica e riabilitativa (c.d. riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78) nel territorio dell' , chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento in suo favore Parte_2 della somma di € 746.985,51 a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie erogate nel 2019, nonché gli interessi legali al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al soddisfo.
A sostegno delle ragioni creditorie la ricorrente depositava il contratto stipulato il
31.7.2018 e le seguenti fatture: n. 75 del 30.11.2019 relativa alle prestazioni erogate nel mese di novembre 2019; n.76 del 30.11.2019, relativa al saldo pari al 5% delle prestazioni erogate nel terzo trimestre 2019 e già pagate per il 95%; n. 81 del 31.12.2019 relativa alle prestazioni erogate nel mese di dicembre 2019; n. 82 del 31 dicembre 2019 relativa al saldo del 5% delle prestazioni erogate nel quarto trimestre 2019.
Il Tribunale di Napoli Nord emetteva il decreto ingiuntivo n. 1601/2020 in data
24.4.2020 per l'importo richiesto, oltre “interessi legali al tasso previsto ex articolo quattro e 5, comma uno, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, numero 231, a far tempo dalla data delle singole fatture fino alla effettiva corresponsione”.
Il predetto decreto veniva notificato il 13.5.2020.
Parte Proponeva opposizione l' con atto di citazione notificato il 29.6.2020, evidenziando che una parte della somma ingiunta non era dovuta perché già pagata e un'altra parte non era dovuta in ragione del superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto.
Chiedeva che l'opposizione fosse ritenuta ammissibile, benché proposta oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sussistendo cause di forza
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
maggiore da individuarsi nella circostanza che l' aveva violato l'art. 9, n. 3 del CP_2 contratto (secondo il quale “il saldo mensile pari al 5% oltre IVA se dovuta, sarà fatturato nel modo seguente: entro il 31 maggio per le fatture del primo trimestre (gennaio- febbraio - marzo, entro il 31 agosto per le fatture relative al secondo trimestre (aprile - maggio- giugno) entro il 30 novembre per le fatture relative al terzo trimestre ( luglio – agosto – settembre); entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le fatture relative al quarto trimestre (ottobre, novembre - dicembre). Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro 60 giorni dalla data della fattura”) depositando “il ricorso monitorio prima ancora che scadessero i termini stabiliti dal contratto per il pagamento dei saldi relativi alle fatture emesse nel quarto trimestre del 2019.
Le fatture nn. 75 e 81, oggetto di ricorso sono, infatti, riferite alle prestazioni eseguite nei mesi di novembre e dicembre 2019 e, pertanto, esse dovevano essere (eventualmente) saldate entro il 28/02/2020 e, comunque, previa presentazione delle richieste note credito, ai sensi del n. 6 dell'art. 9.
Invero, il ricorso monitorio è stato iscritto a ruolo il 05/02/2020, quindi più di venti giorni prima del termine contrattuale sopra indicato.
Ad ogni modo, gli atti predisposti (ed i provvedimenti conseguenziali) dall' Pt_1
opponente e depositati alla valutazione di codesto Tribunale sono stati adottati in date assolutamente incompatibili con i termini concessi dal Giudice adìto per la proposizione della dovuta opposizione.
Invero, se l'opposta avesse atteso lo spirare almeno dei termini contrattuali di liquidazione dei saldi, non solo avrebbe ridotto la pretesa al solo “non” dovuto, ma, tra il deposito del ricorso, il suo accoglimento ed il termine concesso dal giudice per
l'opposizione, avrebbe consentito all di poter, con la dovuta dovizia e Parte_1
con maggiore concretezza documentale, rispettare i termini processuali (sempre rispettati in tutto il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e non solo)
e non affannarsi nella ricerca documentale e nella predisposizione degli atti di specifica competenza, enormemente sollecitati dalla notifica del ricorso in discussione.
A ciò si aggiunga l'enorme carico di lavoro eccezionale ed imprevedibile creatosi con gli adempimenti conseguenti alle previsioni di cui all'art. 83 comma 7 lett. h D.L. 18/2020 che ha onerato l'attuale procuratore, oltre del già gravoso carico di lavoro ordinario, anche di predisporre oltre 60 ordinanze di trattazione scritta delle cause pendenti nel
_______________________________________________________________________ n. 759/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
periodo decorrente dalla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, con tempi celerissimi
e modalità assolutamente eterogenee, con conseguenze facilmente immaginabili”.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - Revocare, in ogni caso, il d.i. opposto;
- Dichiarare il diritto dell opponente di recuperare Pt_1 le somme spontaneamente pagate all'opposta, in costanza di contratto, al fine di far rientrare la spesa sostenuta, nell'ambito del tetto finanziato - Condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva, con comparsa depositata il 5.8.2020, l' che resisteva CP_2 all'opposizione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, poiché notificata oltre il termine di 40 giorni fissato dall'art. 641 c.p.c.e l'insussistenza delle cause di forza maggiore previste dall'art. 650 c.p.c.; nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione; infine chiedeva, in caso di accoglimento dell'opposizione, che il compenso venisse riconosciuto almeno ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Con sentenza n. 470/2021, il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “dichiara inammissibile l'opposizione proposta, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 641 cpc. e, per
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1601/2020 reso dal Tribunale di Napoli Nord il 24/04/20 di cui ne dichiara l'esecutività, mandando alla cancelleria per l'apposizione della relativa formula. - Condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.005,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA se dovute come per legge”.
In particolare, il Tribunale osservava che: “la “forza maggiore” addotta dall'opponente l' , infatti, riconducibile all'...affanno della ricerca Parte_2 documentale dovuto alla notifica del ricorso prima della presunta scadenza contrattuale”
e l'eccessivo carico di lavoro…, non può essere ricondotta alla causa imprevista ed imprevedibile di “forza maggiore” che l'art. 650 c.p.c. configura come elemento decisivo per addurre la disciplinata tardività, essendo essa facilmente riconducibile ad una mera condotta colposa del professionista o, come nel caso di specie, conseguenza della Part gestione ed organizzazione degli uffici preposti al servizio dell' opponente. Tal che è da escludersi, nel giudizio di cui trattasi, che gli eventi narrati dall'opponente potessero qualificarsi “forza maggiore” non essendo caratterizzati da un impedimento oggettivo imprevedibile e quindi non imputabile a carico dell'opponente (solo da ultimo Cass. Civ.
n. 6213/2020)”.
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(già Prima sezione civile bis)
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
Part 22.2.2021, l' lamentando - con un unico motivo rubricato “omessa e insufficiente motivazione. Omessa valutazione di prove documentali. Violazione degli art. 112, 115,
116 c.p.c., 2697 c.c.” - l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale dichiarato inammissibile l'opposizione, sostenendo invece che sussistevano i presupposti per l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. Ha evidenziato che il giudice di prime cure non aveva correttamente valutato le giustificazioni addotte, rigettandole con una motivazione meramente apparente e limitandosi ad “estrapolare una sola frase, resa nell'ambito di un ragionamento logico/difensivo di ben più ampio respiro (“affanno della ricerca documentale dovuto alla notifica del ricorso prima della presunta scadenza contrattuale” e l'eccessivo carico di lavoro… “), dimostrando di essersi limitato nella sua decisione ad una pedissequa riproposizione acritica delle lamentele di parte appellata, senza alcun compiuto ragionamento sul complessivo costrutto difensivo che aveva portato alla richiesta dell'appellante, ma anzi richiamando precedente giurisprudenziale che, a contrario, ben poteva assurgere a circostanza dirimente positivamente per l' la proposta istanza”. Pt_1
Ha quindi riproposto le difese nel merito svolte nel giudizio di primo grado ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
Revocare e/o annullare l'impugnata sentenza, accogliere i motivi di opposizione e, per
l'effetto, revocare il d.i. opposto con condanna di parte opposta/appellata alle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 6.4.2022 si è costituita l' che ha resistito ai CP_2
Parte motivi di doglianza formulati dall' deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza.
All'udienza del 1° ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ordinari ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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(già Prima sezione civile bis)
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo chiare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Parte Le censure mosse dall' non sono condivisibili per due ordini di motivi.
Da un lato non è vero che la sentenza di primo grado è solo apparentemente Parte motivata, dal momento che il Tribunale ha chiarito che le ragioni addotte dall
(difficoltà di reperire documenti, eccessivo carico di lavoro del difensore, notifica del ricorso prima delle presunte scadenze previste dal contratto per i pagamenti) non potevano essere ricondotte al concetto di forza maggiore rilevante ai fini dell'art. 650
c.p.c., non costituendo impedimenti di tipo oggettivo.
In secondo luogo, quand'anche la sentenza fi primo grado fosse stata solo apparentemente motivata, tale circostanza, in considerazione della natura dell'appello, non determinerebbe l'accoglimento dell'impugnazione, giacché sarebbe comunque necessario valutare in questa sede le giustificazioni addotte per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Orbene, è evidente che le stesse, sopra riportate per intero, sono del tutto irrilevanti.
L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c. è ammissibile quando l'opponente dimostra che, per irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore, non ha avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e perciò non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione o – a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 120/1976 – quando, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non ha potuto proporre opposizione tempestivamente per caso fortuito o forza maggiore.
Parte Esclusa la prima ipotesi – non avendo l' dedotto di non aver avuto conoscenza del decreto – occorre solo esaminare se vi siano state circostanze tali da impedire che l'ente potesse proporre opposizione in tempo utile, tenendo presente che “la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria” (cfr., ex multis, Cass. 17922/2019).
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(già Prima sezione civile bis)
Orbene, non si comprende davvero come la violazione da parte della creditrice dei termini contrattuali per richiedere il pagamento (art. 9 del contratto) possa aver impedito
Parte all' di proporre tempestivamente opposizione;
l'eventuale documentazione necessaria ai fini difensivi – solo menzionata e non specificamente indicata dall'odierna appellante - avrebbe potuto essere prodotta in un secondo momento (e, se formata successivamente, anche oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c.).
Né appare rilevante il carico di lavoro del difensore che, a suo dire, nel periodo in questione, per effetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 7 lett. h d.l. 18/2020, doveva
“predisporre oltre 60 ordinanze di trattazione scritta delle cause pendenti nel periodo decorrente dalla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, con tempi celerissimi e modalità assolutamente eterogenee, con conseguenze facilmente immaginabili”. È evidente che si tratta di un impedimento – peraltro neppure dimostrato – riconducibile all'organizzazione del lavoro del difensore (e che all'epoca riguardò tutti gli studi legali) che certamente non ha i caratteri dell'assolutezza e dell'oggettività.
Infine, del tutto irrilevante appare anche il generico riferimento allo stato di emergenza derivante dall'epidemia di Covid 19 dal momento che – una volta terminato il periodo di sospensione dei termini processuali stabilito dalla legge – tale circostanza non può giustificare la violazione del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.
Per tutto quanto esposto, l'appello va dunque rigettato.
3. In considerazione del rigetto dell'appello, l' va condannata Parte_2 al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell' i compensi CP_2
vanno liquidati in base alla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022), tenendo conto del valore della controversia (scaglione da €
520.000,01 a € 1.0000,00) nei seguenti importi:
fase di studio: € 3.000
fase introduttiva: € 2.000
fase istruttoria: € 4.000
fase decisoria: € 5.000.
In considerazione della manifesta infondatezza dell'appello, ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento in favore della controparte di € 3.000; è ravvisabile infatti un comportamento
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(già Prima sezione civile bis)
Parte gravemente colposo dell' che ha proposto la presente impugnazione senza alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, dal momento che le caratteristiche dell'impedimento che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., consente la proposizione dell'opposizione tardiva, come delineati dalla giurisprudenza riportata, sono del tutto incompatibili con le giustificazioni addotte dall'appellante.
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 470/2021, pubblicata il 16.2.2021 dal Parte_2
Tribunale di Napoli Nord:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore del Parte_2 [...]
di , delle Controparte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 14.000 per compenso professionale ed € 2.100 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori, Avv.ti Raffaella Crispino e Vincenzo Cirillo (per la quota del 50% ciascuno);
3. condanna l' al pagamento, in favore del Parte_2 [...]
, Controparte_1 dell'importo di € 3.000, ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c.;
4. dà atto dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, 14 gennaio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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