TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8792/2025 RG, introdotta da
(OM (RM), 15/10/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE PA AN;
(OM (RM), 23/06/1970), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE PA AN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 21/05/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) la casa coniugale sita in Roma Via San Casciano dei Bagni n.34
rimarrà definitivamente assegnata alla sig.ra e il marito Parte_1
si impegna ad allontanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla comparizione
avanti il Presidente del Tribunale asportando tutti i suoi effetti personali;
3) il sig. si impegna a contribuire al mantenimento del CP_1
figlio nella misura di €.300,00 mensili dal mese di novembre 2025, Per_1
oltre Istat a decorrere dal mese di gennaio 2027, da corrispondersi alla sig.ra
entro il giorno 5 di ciascun mese a decorrere dal mese Parte_1
di comparizione avanti il Presidente del Tribunale nonché le spese
straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative nella misura del 50%
dietro presentazione delle relative ricevute di spesa;
4) il figlio viene affidato congiuntamente ai ricorrenti con Per_1
collocazione presso l'abitazione coniugale affidata alla sig.ra Parte_1
; il padre potrà avere e tenere con sé il figlio quando vorrà
[...] Per_1
con preavviso alla madre e compatibilmente con le esigenze anche
scolastiche del figlio;
il padre potrà avere e tenere con sé il figlio durante il
periodo estivo (luglio-agosto) per un periodo consecutivo di 15 giorni con
congruo preavviso alla madre da comunicarsi entro il giorno 31 maggio di
ciascun anno;
il padre potrà avere e tenere con sé il figlio durante le festività
natalizie per un periodo consecutivo di 5 giorni ad anni alterni o durante il Natale (dal 24 dicembre al 30 dicembre) o il Capodanno (dal 31 dicembre al
5 gennaio);
5) Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi si danno
reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8792/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OM (RM), 15/10/1972) e OM (RM),
[...] CP_1
23/06/1970) relativamente al matrimonio contratto in AN Laziale in data
21/05/2000, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
AN Laziale al n. 56, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa NI AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8792/2025 RG, introdotta da
(OM (RM), 15/10/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE PA AN;
(OM (RM), 23/06/1970), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE PA AN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 21/05/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) la casa coniugale sita in Roma Via San Casciano dei Bagni n.34
rimarrà definitivamente assegnata alla sig.ra e il marito Parte_1
si impegna ad allontanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla comparizione
avanti il Presidente del Tribunale asportando tutti i suoi effetti personali;
3) il sig. si impegna a contribuire al mantenimento del CP_1
figlio nella misura di €.300,00 mensili dal mese di novembre 2025, Per_1
oltre Istat a decorrere dal mese di gennaio 2027, da corrispondersi alla sig.ra
entro il giorno 5 di ciascun mese a decorrere dal mese Parte_1
di comparizione avanti il Presidente del Tribunale nonché le spese
straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative nella misura del 50%
dietro presentazione delle relative ricevute di spesa;
4) il figlio viene affidato congiuntamente ai ricorrenti con Per_1
collocazione presso l'abitazione coniugale affidata alla sig.ra Parte_1
; il padre potrà avere e tenere con sé il figlio quando vorrà
[...] Per_1
con preavviso alla madre e compatibilmente con le esigenze anche
scolastiche del figlio;
il padre potrà avere e tenere con sé il figlio durante il
periodo estivo (luglio-agosto) per un periodo consecutivo di 15 giorni con
congruo preavviso alla madre da comunicarsi entro il giorno 31 maggio di
ciascun anno;
il padre potrà avere e tenere con sé il figlio durante le festività
natalizie per un periodo consecutivo di 5 giorni ad anni alterni o durante il Natale (dal 24 dicembre al 30 dicembre) o il Capodanno (dal 31 dicembre al
5 gennaio);
5) Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi si danno
reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8792/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OM (RM), 15/10/1972) e OM (RM),
[...] CP_1
23/06/1970) relativamente al matrimonio contratto in AN Laziale in data
21/05/2000, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
AN Laziale al n. 56, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa NI AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi