CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2575/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Filippo Bruno, Michela Mazier e Nicola Nardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via dell'Agnello 6/1 giusta procura speciale alle liti in atti
appellante
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Livio CP_1 P.IVA_2
Caprile ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Giovanna Zamuner, in Via
Giovanni Cattaneo 43 – 20013 Magenta giusta procura speciale alle liti in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, adversis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata n. 6470/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 24.7.2023, depositata in cancelleria in data 24.7.2023 e notificata in data 26.7.2023,
I- respingere la domanda attorea dichiarando il difetto di legittimazione attiva della
; CP_1
II- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti della conchiudente, applicare il limite di responsabilità vettoriale previsto dall'art.1696, 2° comma cod. civ. e, conseguentemente, limitare la condanna alla somma limite risultante dall'applicazione della citata normativa;
III- conseguentemente condannare la a restituire alla conchiudente le CP_1
somme pagate in esecuzione della sentenza n. 6470/2023 emessa dal Tribunale di
Milano, e precisamente Euro 6.301,27 per sorte capitale, interessi ed ulteriori Euro
4.944,19 per spese processuali, somme tutte maggiorate degli interessi legali dalla data di pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per CP_1
pagina 2 di 10 ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello svolto dalla poiché palesemente infondato in fatto ed in diritto per i Parte_1
motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 6470/2023 pubblicata in data 24/07/2023.
Vinte le spese di entrambi i gradi”.
In ogni caso condannarsi la convenuta al rimborso degli onorari, diritti e rimborso forfettario delle spese generali occorse nella presente causa, nonché al pagamento degli interessi ex D.L.gs n. 231/2002.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Milano nei confronti di al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per lo smarrimento della merce trasportata e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.436,82, oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva che:
- la società TE S.r.l. aveva venduto alla un collo contenente Parte_2
prodotti estetici del peso complessivo di 10,00 Kg e del valore di circa € 7.369,91;
- TE aveva incaricato la in qualità di società di logistica di Parte_3
magazzino, di gestire il trasporto del suddetto collo dal deposito sito in Parte_3
Bologna, fino a Milano, dove aveva sede la società destinataria della merce;
- la merce non era mai giunta a destino, in quanto era stata consegnata ad errato destinatario e non era recuperabile;
pagina 3 di 10 - TE, nella sua qualità di proprietaria e venditrice della merce smarrita, a causa dell'errata consegna
- aveva emesso nota di accredito nei confronti di Parte_2
- , quale compagnia assicuratrice di TE, aveva emesso atto di quietanza del valore di € 5.436,82 in favore della propria assicurata e si era surrogata nei diritti della società venditrice della merce.
Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di , in quanto titolare del diritto al risarcimento dei danni CP_1
era esclusivamente la destinataria della merce, Parte_2
Nel merito deduceva il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine ai danni lamentati e comunque l'applicabilità del limite di risarcimento di cui alle condizioni generali di contratto e di responsabilità vettoriale ex art. 1696 c.c.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, condannava a pagare a parte attrice l'importo di € 5.436,82, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da in quanto la merce trasportata non era Parte_1
mai giunta a destino e dagli di causa non risultava alcuna richiesta rivolta direttamente dal destinatario al vettore , per la riconsegna della merce. Parte_2 Parte_1
Riteneva pertanto che in tal caso – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - in assenza di un'espressa richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, il mittente-venditore TE fosse rimasto titolare del diritto all'indennizzo assicurativo e quindi del diritto al risarcimento del danno.
pagina 4 di 10 Ciò premesso, nel merito osservava che le prove documentali in atti dimostravano l'affidamento della merce al vettore e la mancata riconsegna al destinatario, con conseguente insorgere della responsabilità ex recepto in capo a . Parte_1
Parte convenuta, gravata della prova liberatoria richiesta dall'art. 1693 c.c. per la perdita del carico, non aveva però fornito alcuna esimente della propria responsabilità.
Di conseguenza, accertato l'inadempimento di agli obblighi relativi Parte_1
alla consegna della merce trasportata per conto della TE e la conseguente responsabilità per la perdita della stessa, quantificava il danno in misura corrispondente CP_ all'importo liquidato da al proprio assicurato.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Parte_1
seguito esaminati e ha chiesto, in sua integrale riforma, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
ha resistito al gravame concludendo per l'integrale conferma della sentenza CP_1
impugnata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 dicembre 2024 e decisa nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha CP_ riconosciuto la legittimazione attiva di , lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i principi che disciplinano il caso di specie. pagina 5 di 10 L'appellante osserva in particolare che nel giudizio di primo grado la convenuta aveva puntualmente dimostrato che la società aveva contestato la mancata consegna Parte_2
del collo, che inizialmente risultava regolarmente consegnatole, aderendo in tal modo al contratto di trasporto ex art. 1689 c.c.
Parte_ Deduce a conferma di quanto sopra che aveva prodotto gli scambi di corrispondenza tra le parti in cui si legge che “il destinatario non ha ricevuto il materiale e chiede pertanto il rimborso del valore” (v. doc. 6).
Parte_ Sostiene, di conseguenza, che la legittimazione a far valere nei confronti di i diritti derivanti dal contratto di trasporto si sarebbero trasferiti in capo alla destinataria della merce, Parte_2
Il motivo è infondato.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Giudice di prime cure, nell'ambito del contratto di trasporto le limitazioni in materia di legittimazione attiva sono volte ad evitare che al vettore possano essere indirizzate richieste di danni sia dal mittente che dal destinatario, sicché “la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario o al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro” (così Cass. sentenze nn. 2400/2010 e 19286/14).
Tale indirizzo ha trovato conferma nella pronuncia della Suprema Corte n. 10780/2021 che ha ritenuto “consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel senso che “la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario o al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro
(per tutte v. Cass. 01.12.2010 n. 24400; tra le più recenti, Cass. ord. n. 28/11/2019 n.
31067, ove altri riferimenti)”. pagina 6 di 10 Nel caso in esame è pacifico tra le parti che la merce trasportata non è giunta a destino;
né risulta dagli atti di causa la presenza di una richiesta di riconsegna rivolta direttamente dal destinatario al vettore, : infatti l'unico Parte_2 Parte_1
elemento di prova offerto da parte appellante è rappresentato da una missiva del 26 gennaio 2021 con la quale (la società incaricata della logistica e magazzino Parte_3
Parte_ per conto di TE, mittente venditore) comunicava a quanto segue: “abbiamo provveduto ad informare il ns. cliente su quanto accaduto, molto arrabbiato soprattutto per la risposta tardiva, confermando che il destinatario non ha ricevuto il materiale.
Pertanto, chiede il rimborso a valore. Trattandosi di un errore gravissimo, che prevede
l'addebito a valore, dopo aver ricevuto la nota di addebito e Vs. conferma, procederemo
a fatturarvi pari importo per disconoscimento firma destinatario” (doc. 6 fascicolo parte convenuta).
Orbene, dalla comunicazione in esame non si evince che il destinatario abbia mai formulato richiesta di consegna della merce al vettore;
con tale missiva, infatti,
[...]
Parte_ ha soltanto rappresentato a che la sua cliente TE (la mittente/venditrice Pt_3
della merce) domandava al vettore il rimborso del valore della merce, in quanto il destinatario non aveva ricevuto il materiale.
Ed infatti, come si evince dalla documentazione prodotta, TE aveva immediatamente provveduto a stornare la fattura di vendita della merce tramite l'emissione di una nota di credito a favore della destinataria/acquirente (così CP_2
doc. 8) con la dicitura “per merce smarrita”.
Da ciò si evince che lo smarrimento del collo ha recato pregiudizio unicamente nella sfera patrimoniale del mittente, che ha provveduto a restituire all'acquirente il prezzo versato per la merce smarrita mediante l'emissione della relativa nota di credito.
Per tali motivi merita senz'altro conferma la pronuncia di primo grado, laddove ha affermato che, nel caso in esame, l'unico soggetto legittimato a far valere la domanda di pagina 7 di 10 risarcimento dei danni nei confronti del vettore è il mittente della merce, nella cui sfera patrimoniale si è prodotto il danno.
CP_ Conseguentemente, considerato che ha versato l'indennizzo assicurativo alla mittente/venditrice, deve ritenersi che del tutto legittimamente la compagnia assicuratrice è subentrata nei diritti che aveva il proprio assicurato nei confronti del responsabile civile.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ravvisato la colpa grave del vettore per lo smarrimento della merce trasportata, deducendo che nel caso in esame mancava non solo la prova, ma anche la stessa allegazione di un fatto o circostanza tale da integrare la colpa grave del vettore nella causazione dell'ammanco alle merci.
Il motivo è infondato.
Invero, per quanto riguarda la responsabilità per la perdita della merce trasportata, occorre osservare che l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità, che può essere superata soltanto dalla prova che il danno è stato cagionato da un evento, positivamente identificato, estraneo al vettore e a lui non imputabile.
Nel caso di specie parte appellata, gravata del relativo onere probatorio, non ha provato la sussistenza di alcuna esimente di responsabilità in quanto la stessa convenuta ha Parte_ riconosciuto nei suoi atti difensivi che “la ha pertanto attivato le ricerche presso la sede ed i magazzini della zona e, dalle indagini effettuate, è emerso che il collo risultava consegnato ad un diverso destinatario e purtroppo non era più recuperabile” (così pag.
7 comparsa di risposta primo grado), senza tuttavia individuare quando e a chi era stata consegnata la merce affidatagli e la ragione per cui non fosse stato possibile ottenerne la restituzione.
pagina 8 di 10 Pertanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, “ciò dimostra, in via presuntiva, che l'organizzazione predisposta nell'occasione dal vettore si è rivelata priva anche di quella elementare diligenza, idonea a permettergli, almeno, di individuare il tragitto seguito dalla spedizione”; sicché deve essere riconosciuta la responsabilità per colpa grave del vettore, con conseguente inapplicabilità della disciplina relativa alle limitazioni di responsabilità.
Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6470/2023, pubblicata il 24 luglio 2023 che, per l'effetto, conferma;
CP_ condanna l'appellante a rifondere ad le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, pagina 9 di 10 a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'11 dicembre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2575/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Filippo Bruno, Michela Mazier e Nicola Nardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via dell'Agnello 6/1 giusta procura speciale alle liti in atti
appellante
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Livio CP_1 P.IVA_2
Caprile ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Giovanna Zamuner, in Via
Giovanni Cattaneo 43 – 20013 Magenta giusta procura speciale alle liti in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, adversis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata n. 6470/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 24.7.2023, depositata in cancelleria in data 24.7.2023 e notificata in data 26.7.2023,
I- respingere la domanda attorea dichiarando il difetto di legittimazione attiva della
; CP_1
II- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti della conchiudente, applicare il limite di responsabilità vettoriale previsto dall'art.1696, 2° comma cod. civ. e, conseguentemente, limitare la condanna alla somma limite risultante dall'applicazione della citata normativa;
III- conseguentemente condannare la a restituire alla conchiudente le CP_1
somme pagate in esecuzione della sentenza n. 6470/2023 emessa dal Tribunale di
Milano, e precisamente Euro 6.301,27 per sorte capitale, interessi ed ulteriori Euro
4.944,19 per spese processuali, somme tutte maggiorate degli interessi legali dalla data di pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per CP_1
pagina 2 di 10 ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello svolto dalla poiché palesemente infondato in fatto ed in diritto per i Parte_1
motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 6470/2023 pubblicata in data 24/07/2023.
Vinte le spese di entrambi i gradi”.
In ogni caso condannarsi la convenuta al rimborso degli onorari, diritti e rimborso forfettario delle spese generali occorse nella presente causa, nonché al pagamento degli interessi ex D.L.gs n. 231/2002.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Milano nei confronti di al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per lo smarrimento della merce trasportata e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.436,82, oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva che:
- la società TE S.r.l. aveva venduto alla un collo contenente Parte_2
prodotti estetici del peso complessivo di 10,00 Kg e del valore di circa € 7.369,91;
- TE aveva incaricato la in qualità di società di logistica di Parte_3
magazzino, di gestire il trasporto del suddetto collo dal deposito sito in Parte_3
Bologna, fino a Milano, dove aveva sede la società destinataria della merce;
- la merce non era mai giunta a destino, in quanto era stata consegnata ad errato destinatario e non era recuperabile;
pagina 3 di 10 - TE, nella sua qualità di proprietaria e venditrice della merce smarrita, a causa dell'errata consegna
- aveva emesso nota di accredito nei confronti di Parte_2
- , quale compagnia assicuratrice di TE, aveva emesso atto di quietanza del valore di € 5.436,82 in favore della propria assicurata e si era surrogata nei diritti della società venditrice della merce.
Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di , in quanto titolare del diritto al risarcimento dei danni CP_1
era esclusivamente la destinataria della merce, Parte_2
Nel merito deduceva il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine ai danni lamentati e comunque l'applicabilità del limite di risarcimento di cui alle condizioni generali di contratto e di responsabilità vettoriale ex art. 1696 c.c.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, condannava a pagare a parte attrice l'importo di € 5.436,82, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da in quanto la merce trasportata non era Parte_1
mai giunta a destino e dagli di causa non risultava alcuna richiesta rivolta direttamente dal destinatario al vettore , per la riconsegna della merce. Parte_2 Parte_1
Riteneva pertanto che in tal caso – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - in assenza di un'espressa richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, il mittente-venditore TE fosse rimasto titolare del diritto all'indennizzo assicurativo e quindi del diritto al risarcimento del danno.
pagina 4 di 10 Ciò premesso, nel merito osservava che le prove documentali in atti dimostravano l'affidamento della merce al vettore e la mancata riconsegna al destinatario, con conseguente insorgere della responsabilità ex recepto in capo a . Parte_1
Parte convenuta, gravata della prova liberatoria richiesta dall'art. 1693 c.c. per la perdita del carico, non aveva però fornito alcuna esimente della propria responsabilità.
Di conseguenza, accertato l'inadempimento di agli obblighi relativi Parte_1
alla consegna della merce trasportata per conto della TE e la conseguente responsabilità per la perdita della stessa, quantificava il danno in misura corrispondente CP_ all'importo liquidato da al proprio assicurato.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Parte_1
seguito esaminati e ha chiesto, in sua integrale riforma, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
ha resistito al gravame concludendo per l'integrale conferma della sentenza CP_1
impugnata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 dicembre 2024 e decisa nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha CP_ riconosciuto la legittimazione attiva di , lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i principi che disciplinano il caso di specie. pagina 5 di 10 L'appellante osserva in particolare che nel giudizio di primo grado la convenuta aveva puntualmente dimostrato che la società aveva contestato la mancata consegna Parte_2
del collo, che inizialmente risultava regolarmente consegnatole, aderendo in tal modo al contratto di trasporto ex art. 1689 c.c.
Parte_ Deduce a conferma di quanto sopra che aveva prodotto gli scambi di corrispondenza tra le parti in cui si legge che “il destinatario non ha ricevuto il materiale e chiede pertanto il rimborso del valore” (v. doc. 6).
Parte_ Sostiene, di conseguenza, che la legittimazione a far valere nei confronti di i diritti derivanti dal contratto di trasporto si sarebbero trasferiti in capo alla destinataria della merce, Parte_2
Il motivo è infondato.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Giudice di prime cure, nell'ambito del contratto di trasporto le limitazioni in materia di legittimazione attiva sono volte ad evitare che al vettore possano essere indirizzate richieste di danni sia dal mittente che dal destinatario, sicché “la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario o al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro” (così Cass. sentenze nn. 2400/2010 e 19286/14).
Tale indirizzo ha trovato conferma nella pronuncia della Suprema Corte n. 10780/2021 che ha ritenuto “consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel senso che “la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario o al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro
(per tutte v. Cass. 01.12.2010 n. 24400; tra le più recenti, Cass. ord. n. 28/11/2019 n.
31067, ove altri riferimenti)”. pagina 6 di 10 Nel caso in esame è pacifico tra le parti che la merce trasportata non è giunta a destino;
né risulta dagli atti di causa la presenza di una richiesta di riconsegna rivolta direttamente dal destinatario al vettore, : infatti l'unico Parte_2 Parte_1
elemento di prova offerto da parte appellante è rappresentato da una missiva del 26 gennaio 2021 con la quale (la società incaricata della logistica e magazzino Parte_3
Parte_ per conto di TE, mittente venditore) comunicava a quanto segue: “abbiamo provveduto ad informare il ns. cliente su quanto accaduto, molto arrabbiato soprattutto per la risposta tardiva, confermando che il destinatario non ha ricevuto il materiale.
Pertanto, chiede il rimborso a valore. Trattandosi di un errore gravissimo, che prevede
l'addebito a valore, dopo aver ricevuto la nota di addebito e Vs. conferma, procederemo
a fatturarvi pari importo per disconoscimento firma destinatario” (doc. 6 fascicolo parte convenuta).
Orbene, dalla comunicazione in esame non si evince che il destinatario abbia mai formulato richiesta di consegna della merce al vettore;
con tale missiva, infatti,
[...]
Parte_ ha soltanto rappresentato a che la sua cliente TE (la mittente/venditrice Pt_3
della merce) domandava al vettore il rimborso del valore della merce, in quanto il destinatario non aveva ricevuto il materiale.
Ed infatti, come si evince dalla documentazione prodotta, TE aveva immediatamente provveduto a stornare la fattura di vendita della merce tramite l'emissione di una nota di credito a favore della destinataria/acquirente (così CP_2
doc. 8) con la dicitura “per merce smarrita”.
Da ciò si evince che lo smarrimento del collo ha recato pregiudizio unicamente nella sfera patrimoniale del mittente, che ha provveduto a restituire all'acquirente il prezzo versato per la merce smarrita mediante l'emissione della relativa nota di credito.
Per tali motivi merita senz'altro conferma la pronuncia di primo grado, laddove ha affermato che, nel caso in esame, l'unico soggetto legittimato a far valere la domanda di pagina 7 di 10 risarcimento dei danni nei confronti del vettore è il mittente della merce, nella cui sfera patrimoniale si è prodotto il danno.
CP_ Conseguentemente, considerato che ha versato l'indennizzo assicurativo alla mittente/venditrice, deve ritenersi che del tutto legittimamente la compagnia assicuratrice è subentrata nei diritti che aveva il proprio assicurato nei confronti del responsabile civile.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ravvisato la colpa grave del vettore per lo smarrimento della merce trasportata, deducendo che nel caso in esame mancava non solo la prova, ma anche la stessa allegazione di un fatto o circostanza tale da integrare la colpa grave del vettore nella causazione dell'ammanco alle merci.
Il motivo è infondato.
Invero, per quanto riguarda la responsabilità per la perdita della merce trasportata, occorre osservare che l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità, che può essere superata soltanto dalla prova che il danno è stato cagionato da un evento, positivamente identificato, estraneo al vettore e a lui non imputabile.
Nel caso di specie parte appellata, gravata del relativo onere probatorio, non ha provato la sussistenza di alcuna esimente di responsabilità in quanto la stessa convenuta ha Parte_ riconosciuto nei suoi atti difensivi che “la ha pertanto attivato le ricerche presso la sede ed i magazzini della zona e, dalle indagini effettuate, è emerso che il collo risultava consegnato ad un diverso destinatario e purtroppo non era più recuperabile” (così pag.
7 comparsa di risposta primo grado), senza tuttavia individuare quando e a chi era stata consegnata la merce affidatagli e la ragione per cui non fosse stato possibile ottenerne la restituzione.
pagina 8 di 10 Pertanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, “ciò dimostra, in via presuntiva, che l'organizzazione predisposta nell'occasione dal vettore si è rivelata priva anche di quella elementare diligenza, idonea a permettergli, almeno, di individuare il tragitto seguito dalla spedizione”; sicché deve essere riconosciuta la responsabilità per colpa grave del vettore, con conseguente inapplicabilità della disciplina relativa alle limitazioni di responsabilità.
Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6470/2023, pubblicata il 24 luglio 2023 che, per l'effetto, conferma;
CP_ condanna l'appellante a rifondere ad le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, pagina 9 di 10 a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'11 dicembre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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