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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5395/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/11/1956), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
INNAMORATI LORETTA;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 04/09/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PERTICAROLI ROBERTA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 Controparte_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile a Roma in data 21/09/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, n. 01368, p. 1, s. 03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita in Roma, via Minucio Felice n. 5, di proprietà del marito, resta allo stesso assegnata con tutto quanto in essa contenuto e la sig.ra Controparte_1 se ne è già allontanata il 30 settembre 2024, asportando indumenti ed effetti di uso personale, nonché il mobilio di cui al separato elenco sottoscritto dalle parti, e sposterà la propria residenza dalla casa coniugale nei tempi tecnici strettamente necessari.
3) Sotto il profilo economico – patrimoniale i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1 a titolo di definizione una tantum in unica soluzione l'importo di € 70.000,00
[...]
(euro settantamila/00) che verrà corrisposto con le seguenti modalità: a) quanto ad € 15.000,00 (quindicimila/00) già corrisposti tramite bonifico bancario il 3 maggio 2024; b) quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) già corrisposti tramite bonifico bancario contestualmente al rilascio da parte della sig.ra della casa Controparte_1 coniugale;
c) quanto al saldo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio. Per_
4) Il padre provvederà a contribuire in via esclusiva al mantenimento della figlia , maggiorenne non autonoma economicamente, versando direttamente alla stessa l'assegno mensile di € 800,00, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, nonché provvedendo a tutte le spese straordinarie che le saranno necessarie, fino a quando la figlia non raggiungerà l'indipendenza economica.
5) Le spese legali restano di competenza di ciascun coniuge per il proprio avvocato”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione o che afferiscono al futuro divorzio La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio RG 5395/2024:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
28/11/1956) e (ROMA (RM), 04/09/1973), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio a Roma in data 21/09/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, n. 01368, p. 1, s. 03), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5395/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/11/1956), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
INNAMORATI LORETTA;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 04/09/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PERTICAROLI ROBERTA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 Controparte_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile a Roma in data 21/09/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, n. 01368, p. 1, s. 03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita in Roma, via Minucio Felice n. 5, di proprietà del marito, resta allo stesso assegnata con tutto quanto in essa contenuto e la sig.ra Controparte_1 se ne è già allontanata il 30 settembre 2024, asportando indumenti ed effetti di uso personale, nonché il mobilio di cui al separato elenco sottoscritto dalle parti, e sposterà la propria residenza dalla casa coniugale nei tempi tecnici strettamente necessari.
3) Sotto il profilo economico – patrimoniale i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1 a titolo di definizione una tantum in unica soluzione l'importo di € 70.000,00
[...]
(euro settantamila/00) che verrà corrisposto con le seguenti modalità: a) quanto ad € 15.000,00 (quindicimila/00) già corrisposti tramite bonifico bancario il 3 maggio 2024; b) quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) già corrisposti tramite bonifico bancario contestualmente al rilascio da parte della sig.ra della casa Controparte_1 coniugale;
c) quanto al saldo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio. Per_
4) Il padre provvederà a contribuire in via esclusiva al mantenimento della figlia , maggiorenne non autonoma economicamente, versando direttamente alla stessa l'assegno mensile di € 800,00, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, nonché provvedendo a tutte le spese straordinarie che le saranno necessarie, fino a quando la figlia non raggiungerà l'indipendenza economica.
5) Le spese legali restano di competenza di ciascun coniuge per il proprio avvocato”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione o che afferiscono al futuro divorzio La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio RG 5395/2024:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
28/11/1956) e (ROMA (RM), 04/09/1973), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio a Roma in data 21/09/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, n. 01368, p. 1, s. 03), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi