Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 336/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), anche in proprio Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 tutti in qualità di eredi dell'originario ricorrente Parte_5
(C.F. ) C.F._5 con l'Avv. Sinigaglia, presso lo Studio della quale in Crema, Via XX Settembre n. 86, sono elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1 con l'Avv. Mari, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Direzione
Territoriale INAIL di Mantova e Cremona in Mantova, via Pietro Nenni n. 4
- RESISTENTE - Oggetto: Malattia professionale. All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2022, ha Parte_5 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale e nel merito:
A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata dal sig. Parte_5 nel periodo dal 1993 al 2002 è conseguita all'istante la malattia
[...] professionale denunciata, meritevole di tutela assicurativa per una menomazione
B) Condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione CP_1 economica ex Dlgs.38/2000 con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo
C) Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con memoria ex art. 302 c.p.c. depositata in data 23 settembre 2022, si sono costituiti in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e rispettivamente moglie e figli del Parte_3 Parte_4 ricorrente e in qualità di eredi dello stesso, dando atto del decesso del congiunto in data 11 agosto 2022 e precisando le conclusioni nei seguenti termini:
“A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata dal sig. Parte_5 nel periodo dal 1993 al 2002 è conseguita all'istante la malattia
[...] professionale denunciata, meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per l'effetto,
B) Condannare l' a corrispondere, al pagamento in favore al pagamento CP_1 in favore dei sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quali eredi ex lege del defunto sig. Parte_4 Parte_5
dei ratei arretrati della rendita da malattia professionale dalla data
[...] della maturazione del diritto fino alla morte dello stesso, con gli interessi legali e la rivalutazione sulle somme arretrate dal giorno del riconoscimento del diritto al saldo effettivo, nonché condannare l al pagamento della rendita ai superstiti CP_1 ex art. 85 T.U. e l'assegno funerario al coniuge con gli Parte_1 interessi legali e la rivalutazione sui singoli ratei maturati e maturandi dal giorno del riconoscimento della rendita fino al saldo effettivo;
C) Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l' Controparte_1
, opponendo l'improcedibilità della
[...] domanda di costituzione della rendita ai superstiti e contestando, nel merito, la fondatezza delle avversarie pretese, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis e per i motivi esposti in narrativa:
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o la nullità o comunque l'improcedibilità della domanda di costituzione di rendita a
2 superstiti svolta da contro per non essere stata Parte_1 CP_1 proposta la relativa domanda in sede amministrativa e/o esperito tutti i rimedi previsti in via amministrativa relativamente alla domanda di rendita ai superstiti con le conseguenze di legge.
- in via principale di merito, rigettare tutte le domande attoree nonché degli intervenuti in prosecuzione perché infondate e/o non provate.
- in subordine, nel caso di riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata ad dal sig. condannare l' al CP_1 Parte_5 CP_1 pagamento in favore degli eredi del medesimo, pro quota, dei ratei di rendita spettanti in vita al sig. dovuti per il periodo di tempo Parte_5 intercorrente tra la data della domanda amministrativa ad ed la data di CP_1 decesso del sig. considerati non dovuti e/o comunque Parte_5 prescritti eventuali diritti precedenti alla domanda amministrativa.
- Sempre in via subordinata, e nel caso di riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata ad dal sig. dichiarare CP_1 Parte_5 la compensazione delle spese di lite per non essere stato messo in grado l'Istituto di pronunciarsi favorevolmente al ricorrente nella fase amministrativa per totale carenza di documentazione probatoria”.
Istruita la causa mediante assunzione delle prove orali richieste ed espletata la
CTU medico-legale, all'udienza del 25 marzo 2025, esaurita la discussione, il nuovo
Giudice designato ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. A fondamento del ricorso, – al quale, come Parte_5 precisato in premessa, sono succeduti gli odierni ricorrenti - ha esposto di avere svolto plurime attività lavorative dal 1972 al 2019, prestando servizio alle dipendenze di diverse aziende.
In particolare, ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_2
dal 1993 al 2002, con mansioni di spolpatura della carne presso varie
[...] aziende di macellazione dal lunedì al venerdì. Durante il sabato, invece, si sarebbe occupato di attività di pulizia ordinaria presso la ditta (ora Controparte_3 [...]
), specializzata nella produzione e lavorazione di rame, presso la quale CP_4 avrebbe svolto anche lavori di pulizia straordinaria nel periodo di agosto, in concomitanza con lo spegnimento dei forni, raschiando e raccogliendo i residui di lavorazione presenti sulle pareti dei forni e delle vasche di raffreddamento dei pezzi;
3 in tali occasioni, egli avrebbe operato manualmente o con una spatola, raccogliendo i resti con scope e pale, per poi procedere con il lavaggio a mezzo di idropulitrici, sempre senza utilizzare dispositivi di protezione individuale.
Ha dedotto, altresì, che dalla relazione del 21 giugno 2019 effettuata dalla U.O.
Medicina del lavoro della ASST Cremona, impegnata in attività di sorveglianza sanitaria su 30 lavoratori dell'odierna Ditta “ ”, era emerso che i CP_4 lavoratori della “ sarebbero stati esposti all'amianto, che veniva Controparte_3 utilizzato come coibentante o isolante;
la medesima relazione, poi, aveva affermato in modo certo l'esposizione professionale di all'inalazione Parte_5 di fibre di amianto. Ha affermato, infine, che nel caso di specie ricorrerebbero anche l'adeguatezza lesiva dell'esposizione – essendo il mesotelioma una malattia dose indipendente - e il periodo di latenza tipico del morbo, in uno con l'eziologia professionale, “ritenendosi che l'attività su descritta abbia, quanto meno, concorso nella genesi del mesotelioma, non riscontrandosi altre attività extra lavorative che abbiano esposto il ricorrente al rischio di contrarre la malattia” (pag. 3 ricorso).
Svolte tali premesse, ha riferito di avere presentato domanda amministrativa di riconoscimento della malattia professionale, respinta anche con collegiale discorde del 20.11.2021, che aveva confermato il rigetto per assenza di documentazione attestante l'esposizione al rischio specifico idoneo a cagionare il morbo.
Con il presente giudizio, pertanto, richiamando la correlazione tra la patologia sofferta - mesotelioma pleurico - e l'esposizione all'amianto, nonché le valutazioni della relazione medico-legale di parte, ha chiesto la condanna dell'istituto al pagamento della prestazione economica ex D. Lgs. 38/2000, considerando un grado di invalidità permanente dell'80%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo.
Come già chiarito, poi, a seguito del decesso del ricorrente, in data 11 agosto 2022, si sono costituiti in giudizio gli eredi, come sopra generalizzati, “facendo proprie tutte le conclusioni già rassegnate dalla loro dante causa” e precisando che “la domanda, essendo volta alla richiesta della rendita spettante al defunto Sig. dovrà, CP_1 Parte_5 tuttavia, intendersi dovuta fino alla data della morte di quest'ultimo; tuttavia, l'esponente
, già coniuge del defunto, anche per ragioni di economica processuale, intende Parte_1
4 chiedere in questa sede altresì il riconoscimento iure proprio della rendita ai superstiti ex art. 85
D.lgs. 1124/65 nonché l'assegno funerario”.
*** * ***
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
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2.1 Preliminarmente, appare doveroso rammentare, sotto un profilo di ordine generale, che, all'esito dell'intervento operato dalla Corte Costituzionale n. 179/1988 sulla portata sostanziale dell'art. 3 del DPR n. 1124/1965, in materia di malattie professionali sussiste, nell'ordinamento interno, un sistema “misto”, che distingue, in punto di disciplina applicabile e di riparto degli oneri probatori, le patologie – e le lavorazioni - individuate nelle tabelle allegate al Testo Unico da quelle che, benché estranee all'elenco, presentino comunque una derivazione eziologica lavorativa.
In dettaglio, la Cassazione ha ormai chiarito, per quanto qui rileva, che in presenza delle c.d. malattie tabellate “al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella)”; resta ferma, naturalmente, la possibilità per l' di “provare una diagnosi differenziale, CP_1 ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi;
ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella;
non potendo essere sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente” (Cass. lav., ord. n. 13024/2017). In particolare, si è chiarito che “il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore” (Cass. n. 39751/2021).
È, dunque, alla luce di tali premesse che deve essere esaminato il caso concreto.
5 *
2.2 Procedendo con ordine, il ricorrente aveva riferito che, nel periodo alle dipendenze della , egli era stato adibito anche alla pulizia Controparte_2 ordinaria presso la “ nelle giornate di sabato, nonché alla pulizia Controparte_3 straordinaria dei forni nel mese di agosto, con raschiatura e raccolta manuale dei residui di lavorazione presenti sulle pareti di forni e nelle vasche di raffreddamento e pulitura degli stessi con le idropulitrici, senza dispositivi di protezione individuale.
Aveva prodotto, inoltre, la Relazione del 21.06.2019 (cfr. doc. 3 ricorrente), da cui emerge che l'UOOM dell'ASST Cremona aveva assunto in sorveglianza sanitaria “30 lavoratori della (già denominata )”, “accertando” che Controparte_4 Controparte_3
l'amianto era “presente nell'azienda come coibentante/isolante” e osservando che “da quanto riferito dalla moglie del Sig. non risultano altre possibili esposizioni extraprofessionali, Parte_5 familiari o ambientali ad amianto” (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Sennonché, al netto di tale valutazione, non aveva Parte_5 fornito alcuna documentazione da cui inferire l'effettiva presenza di amianto aerodisperso negli ambienti della da lui frequentati. Controparte_3
Per tali ragioni, all'udienza del 12 giugno 2023, si è proceduto con l'esame dei due testi indicati dalla difesa attorea, entrambi colleghi di Parte_5 presso la e impiegati presso la . Controparte_2 Parte_6
Di questi, il teste ha riscontrato la ricostruzione offerta in ricorso, Tes_1 dichiarando: “Confermo che il signor come me, durante la settimana prestava lavoro Parte_5 per la presso varie aziende di macellazione, mentre il sabato sia io che lui Controparte_2 lavoravamo presso la . Preciso che per qualche annetto il signor Parte_6 Parte_5 prestava la propria attività presso la ditta Continua anche durante la settimana. A volte CP_3 lavorava per quella ditta anche tutta la settimana. Confermo che il signor lavorava Parte_5 presso la ditta anche nel mese di agosto per le pulizie straordinarie. Io e il signor Controparte_3 presso la ditta Colata non avevamo mansioni precise. Ci occupavamo, ad Parte_5 CP_3 esempio, di sistemare i bancali di legno e raccoglievamo la polvere di rame. Il fine settimana pulivamo sempre i forni perché erano spenti, e anche le vasche di raffreddamento. La pulizia dei forni e delle vasche la facevamo con scopa e palette. A volte era necessario raschiare le pareti sia dei forni che delle vasche perché si formava una crosta. La raschiatura non era sempre necessaria, direi che lo facevamo ogni quindici giorni. Non utilizzavamo idropulitrici, usavamo il Nel mese di agosto, CP_5
6 visto che la era chiusa, facevamo le pulizie generali di tutti i macchinari e di Parte_6 tutti i forni e le vasche, raschiandoli con le spatole. I forni erano quattro, uno, quello dove venivano posizionate le lastre di rame, era enorme, poi c'erano tre forni meno grandi nel reparto trafileria. Le vasche non erano tante, alcune erano piccole. Quando pulivamo i forni e le vasche non indossavamo mascherine o altro”.
Parzialmente differenti sono state, invece, le dichiarazioni del teste Tes_2 che ha riferito: “Io lavoravo presso la ditta tutta la settimana, invece
[...] Controparte_3 il signor ci veniva sempre il sabato;
a volte veniva anche alcuni giorni durante la
Parte_5 settimana e, se c'era bisogno, anche tutta la settimana. Inoltre, il signor veniva anche
Parte_5 in agosto. Il signor presso la ditta faceva un po' di tutto e si
Parte_5 Controparte_3 occupava, come me, di aggiustare i bancali di legno e fare le pulizie. Le vasche e i forni venivano CP puliti solo in agosto e a Natale quando la si fermava. Noi, compreso il signor in
Parte_5 agosto pulivamo le vasche utilizzando il a volte c'era bisogno di raschiare le incrostazioni CP_5 lasciate dall'acqua; i forni non li pulivamo noi, non entravamo nei forni, c'era una ditta esterna che se ne occupava. Noi pulivamo solo la piattaforma che era piena di polvere di rame, e la pulivamo sia di sabato che in agosto. In agosto, come ho già detto, pulivamo anche le vasche. Quando facevamo le pulizie avevamo le mascherine. In tanti non la mettevano. Io la mettevo e anche il signor la usava”. Il teste, quindi, ha negato la pulizia dei forni, che sarebbe stata
Parte_5 affidata a una ditta esterna, e ha affermato che il ricorrente avrebbe utilizzato le mascherine;
ha, invece, confermato la raschiatura delle incrostazioni e la pulizia delle vasche e della piattaforma.
Dunque, i testi hanno dichiarato, pur se con le differenze appena evidenziate, che effettuava lavorazioni di pulizia presso alcuni dei Parte_5 macchinari presenti presso la procedendo anche alla Parte_6 raschiatura delle superfici e alla raccolta delle polveri di rame;
nulla, invece, hanno riferito sulla presenza di coperture o rivestimenti di amianto all'interno dell'azienda.
Né, al riguardo, alcuna informazione utile può essere ricavata dalla CTU medico- legale disposta in corso di causa, in quanto il consulente nominato, dr. ha Per_1 concluso che “alla luce di queste informazioni non è possibile affermare l'esistenza di un nesso di causalità/concausalità tra l'esposizione lavorativa e il mesotelioma pleurico da cui era affetto il
. Parte_5
7 Per quanto rileva, infatti, il CTU ha esposto di avere richiesto l'accesso “alla documentazione del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Cremona (ATS
Valpadana) e per formulare i seguenti quesiti: “1. se il signor rientrava Parte_5 tra i lavoratori inseriti nel registro dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto individuati all'interno della ditta ex;
2. quali sono stati i criteri di inclusione CP_4 Controparte_3 nel registro dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;
3. se, dalle valutazioni dello SPSAL, vi erano mansioni/attività/postazioni specifiche presso la ditta (ora ditta Controparte_3 [...]
come potenzialmente esponenti alla sostanza in esame (Amianto)”. CP_4
Tali richieste, quindi, sono state così riscontrate dall'Ente: “1. Non risulta agli atti di questo Servizio, alcuna iscrizione nel Registro Ex Esposti all'amianto del soggetto in questione.
2. L'iscrizione nel Registro ex esposti all'amianto avviene o con ricerca attiva dei casi, oppure su segnalazione da parte di altri soggetti (es. ), in relazione all'attività Controparte_6 svolta in aziende o settori nei quali vi sia stata presenza di rischio da esposizione all'amianto. Nel caso del Sig. non risulta pervenuta alcuna segnalazione per l'inserimento nel Registro, Parte_5 ma agli atti della scrivente è disponibile unicamente la documentazione relativa all'indagine per
Malattia Professionale, di cui alla relazione trasmessa alla Procura della Repubblica con Prot. n.
55475/20 del 25/08/2020.
3. Si rimanda alla descrizione contenuta nella citata relazione del Dr. della Persona_2
U.O.S. PSAL del Distretto di Cremona, trasmessa alla Procura della Repubblica con Prot. n.
55475/20 del 25/08/2020”.
Su tali premesse, quindi, il CTU ha correttamente indagato la presenza del fattore di rischio, evidenziando, anche dopo la richiesta di integrazione, che: “… appare evidente che l'inserimento del gruppo dei lavoratori della in un programma di sorveglianza Controparte_3 potrebbe essere legato all'individuazione di uno o più casi nella popolazione della ditta stessa (che nulla ci dice sulle precedenti esposizioni degli stessi) verosimilmente ricondotti a una o più mansioni specifiche (gruppo omogeneo) ed all'incerta – nel senso di non certa - individuazione di una fonte di disseminazione nell'ambiente di lavoro di tale gruppo di materiali pericolosi … La genesi della segnalazione è incerta come pure la modalità d'indagine successiva. E' certo che non Parte_5 rientra nel gruppo dei sorvegliati;
è ignota quale sarebbe stata l'attività possibile fonte di esposizione;
è certo che l'amianto poteva e potrebbe essere ancora presente in azienda stante il massiccio uso che si
è fatto della sostanza fino al 1992. Più verosimilmente nelle coperture e in pannelli e pareti isolanti.
8 Risulta poco credibile che con l'amianto fossero rivestite le pareti del forno fusorio (refrattario normalmente non contenente amianto) e delle vasche di raffreddamento (composte all'esterno di carburo di silicio e all'interno di mattone di alluminato di silicio). Tutto ciò premesso ad avviso dello scrivente non è possibile affermare secondo un criterio scientifico che l'esposizione all'amianto responsabile del mesotelioma del Sig. sia da ricondurre all'attività svolta presso la ditta Parte_5
sia per l'esistenza di innumerevoli altre potenziali fonti espositive, sia per CP_4
l'impossibilità di determinare quali compiti e operazioni sarebbero state responsabili sulla base di documentazione attendibile.
L'esistenza all'interno di tale azienda di un gruppo di sorvegliati quali ex-esposti (a cui il non appartiene) non può essere considerata prova di esposizione.” Parte_5
Tali affermazioni meritano senz'altro di essere condivise, in quanto appaiono adeguatamente argomentate sotto il profilo tecnico-scientifico e logico-giuridico, essendo corroborate da idonei richiami alla letteratura medico-legale di riferimento e partendo dal presupposto – conforme al quadro probatorio risultante dalla documentazione prodotta – del difetto di prova dell'esposizione del lavoratore all'agente patogeno. Del resto, non può trascurarsi che la relazione dell'U.O. di Medicina del
Lavoro di Cremona (doc. 3, fascicolo ricorrente) aveva ritenuto “la patologia neoplastica pleurica … di eziologia professionale certa” sulla base del mero dato della sottoposizione di
30 lavoratori della a sorveglianza sanitaria per esposizione ad Controparte_4 amianto, “in quanto tale materiale era presente nell'azienda come coibentante isolante”. Tuttavia, appare evidente come tale affermazione non sia fondata su una valutazione dello stato dei luoghi e non consenta di affermare in alcun modo la sicura presenza di fibre di amianto aerodisperse all'interno nei locali frequentati dall'originario ricorrente o nell'ambito delle lavorazioni dal medesimo svolte.
A ciò si aggiunga che, dal momento che nella propria relazione il CTU aveva precisato di non avere potuto esaminare la relazione del Dr. della Persona_2
U.O.S. PSAL del Distretto di Cremona, trasmessa alla Procura della Repubblica con
Prot. n. 55475/20 del 25/08/2020, il Tribunale, a fronte del quadro probatorio complessivamente emerso e della peculiare disciplina applicabile alla malattia tabellata in questione, ne ha disposto, anche ex art. 421 c.p.c., l'acquisizione.
Sennonché, neppure tale relazione, tempestivamente depositata nel fascicolo telematico in data 24.1.2025, ha suffragato la tesi attorea, attestando, anzi, che:
9 - il non aveva mai prestato servizio presso contesti lavorativi il cui Parte_5 ciclo produttivo prevedesse l'utilizzo o manipolazione di amianto;
- i materiali presenti presso il – comunque non specificamente Parte_7 indagato ai fini di causa – erano a matrice compatta e con un indice potenziale di rilascio molto contenuto;
- i materiali presenti presso la “ avevano indice di rilascio Controparte_3 variabile e non conoscibile, di talché l'ipotesi della dispersione di fibre di amianto eventualmente rilasciate dai materiali di interesse e poi sollevate nell'attività di spazzamento1, ritenuta la “più suggestiva … ancorché a basse-bassissime concentrazioni”, risultava comunque espressa in termini dubitativi e presuntivi e non supportata da alcun ragionevole accertamento;
- rimane “improbabile” che il rivestimento del forno fusorio contenesse amianto;
- “v'è da dubitare che l'attività di disincrostazione manuale delle vasche di raffreddamento delle scorie, come pure quella di sabbiatura, comportasse, in qualche misura, esposizione ad amianto”;
- appare “estremamente aleatoria” l'individuazione di un'esposizione al rischio in assenza di ulteriori segnalazioni.
Poiché, pertanto, nessuno dei molteplici elementi probatori acquisiti (le testimonianze raccolte, la CTU e la relazione del dr. è riuscito a dimostrare con Per_2 ragionevole probabilità la presenza di amianto aerodisperso nelle zone di attività del ricorrente -
e, quindi, l'esposizione al rischio lavorativo o a una lavorazione nociva - non ricorrono i presupposti per l'operatività, nel caso di specie, della presunzione eziologica legale.
*
Per tutte le ragioni esposte, in definitiva, non è stata provata la riconducibilità - nemmeno in misura concorrente - della patologia oncologica sofferta dal ricorrente a una noxa lavorativa, rimasta totalmente indimostrata.
Ciò determina, inevitabilmente, il rigetto di tutte le domande proposte con l'atto introduttivo e dagli eredi e aventi causa, in quanto tutte relative a tutele logicamente dipendenti dall'accertamento positivo dell'origine lavorativa della malattia.
*** * ***
10 3. Non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti, in solido, devono essere condannati alla loro rifusione in favore del convenuto, secondo la liquidazione operata in dispositivo in ragione della complessità e del valore della controversia;
anche le spese di CTU, liquidate con decreto del 21.1.2025 e provvisoriamente poste a carico dell' , vanno definitivamente poste a carico dei ricorrenti in solido. CP_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Considerata la complessità della controversia, riserva a 60 giorni la motivazione.
*
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni altra domanda o eccezione, rigetta le domande dei ricorrenti;
condanna i ricorrenti a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in €
3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico dei ricorrenti le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento del 21 gennaio 2025.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 25 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Attività comunque riferita come episodica dallo stesso lavoratore, limitata ai forni e alle vasche secondo il teste ed eseguita con mascherina secondo il teste Tes_1 Tes_2