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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4736/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TELESI ALESSIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FINOTTO ELISA ( ) VIALE MONTEGRAPPA 64 31100 TREVISO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE MONTE GRAPPA 64 31100 TREVISO, presso il difensore avv.
TELESI ALESSIA
RICORRENTE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI MATTIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv.
ZUCCHINI MATTIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente chiede e conclude:
“Ogni contraria istanza, eccezione, produzione, deduzione e conclusione reietta, Voglia l'Ill.mo Signor
Giudice, per le ragioni tutte di cui agli atti:
pagina 1 di 10 NEL MERITO:
A) accertato e dichiarato che si è resa gravemente inadempiente delle obbligazioni Controparte_1 assunte nei confronti della signora con il contratto “Biutecs Contratto Exclusif Fornitur Parte_1
Tecnoscosmesi” del 29.06.2023 per aver consegnato il macchinario “Criolipolisi” gravato da vizi e difetti che lo hanno reso inidoneo all'uso, nonché per non aver mai consegnato il macchinario
”Ozoxy”;
B) conseguentemente, accertato e dichiarato che con la sottoscrizione dei tre contratti “Biutecs
Collaborazione Nutrizione”, “Biutecs Contratto Exclusif Fornitur Tecnoscosmesi” e “Biutecs Exclusif
+ Tecnocosmesi”, conclusi tra la signora e in data 29.06.2023, si è Parte_1 Controparte_1 instaurato tra le parti un unitario ed inscindibile rapporto di collaborazione, accertate e dichiarare che, per le ragioni tutte di cui in narrativa, per effetto dell'inadempimento avverso con riferimento al contratto “Biutecs Contratto Exclusif Fornitur Tecnoscosmesi”, è venuto meno l'unitario rapporto di collaborazione tra le parti e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento di
dei tre contratti “Biutecs Collaborazione Nutrizione”, “Biutecs Contratto Exclusif Controparte_1
Fornitur Tecnoscosmesi” e “Biutecs Exclusif + Tecnocosmesi”;
C) per l'effetto condannare alla restituzione in favore della signora della Controparte_1 Parte_1 somma da quest'ultima versata di complessivi € 12.859,60, nonché al pagamento in favore dell'ricorrente della somma di € 5.300,00 così come dovuta in forza della scrittura privata conclusa tra le parti in data 29.08.2023 oltre rivalutazione ed interessi dal dì dei singoli pagamenti al saldo o della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
D) nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenesse sussistente il grave inadempimento di ai fini della dichiarazione di risoluzione dei contratti conclusi tra le parti, accertarsi e Controparte_1 dichiararsi l'ingiustificato arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. di a danno della Controparte_1 signora , quantomeno per la somma di € 12.859,60, nonché di € 5.300,00 così come Parte_1 dovuta in forza della scrittura privata conclusa tra le parti in data 29.08.2023, per avere CP_1 incassato la somma di € 12.859,60 e non versato alla signora la somma di € 5.300,00,
[...] Pt_1 senza consegnare alla ricorrente dei macchinari oggetto di contratto idonei e funzionanti, o per la diversa maggiore somma che verrà determinata in corso di causa. Oltre a interessi e rivalutazione dal
29.08.2023 al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze come da separata nota spese.”
pagina 2 di 10 Parte resistente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- previa remissione della causa in istruttoria e ammissione del capitolato testimoniale formulato in sede di comparsa di costituzione e risposta;
- respingere siccome infondate in fatto e diritto le domande svolte dalla ricorrente per i motivi esposti in atti, con vittoria di spese.
Salvis iuribus.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 parte ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accettare il grave inadempimento di cui si era resa responsabile nell'ambito del rapporto Controparte_1 commerciale contrassegnato dalla conclusione di tre contratti: “Biutecs Collaborazione Nutrizione” avente ad oggetto la predisposizione e la vendita di pacchetti di piani nutrizionali, “Biutecs Contratto
Exclusif Fornitur Tecnoscosmesi” avente ad oggetto la fornitura di due dispositivi da utilizzare per i trattamenti corpo denominati “Ozoxy” e “Criolipolisi” e “Biutecs Exclusif + Tecnocosmesi” per la somministrazione dei suddetti trattamenti.
In particolare, parte ricorrente si doleva del fatto che, a seguito delle giornate di open day organizzate presso il proprio centro estetico durante le quali erano stati sottoscritti una serie di abbonamenti da parte delle clienti per usufruire dei servizi offerti in collaborazione con la quest'ultima Controparte_1 per due volte consegnava il macchinario “Criolipolisi” inutilizzabile per la presenza di gravi vizi e difetti e ometteva la consegna del dispositivo ad ozono e ossigeno “Ozony”, così impedendole di eseguire i trattamenti richiesti dalle clienti e costringendola a proporre servizi sostitutivi a proprie spese.
In conseguenza dell'inadempimento posto in essere dalla la ricorrente chiedeva la Controparte_1 risoluzione di tutti e tre i contratti in ragione dell'unitarietà del rapporto di collaborazione nonchè la condanna della alla restituzione della somma da quest'ultima versata pari a complessivi Controparte_1
€ 12.859,60, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.300,00 dovuta in forza della scrittura privata conclusa tra le parti in data 29.08.2023.
In subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'ingiustificato arricchimento di ai sensi Controparte_1 dell'art. 2041 c.c. per avere quest'ultima, senza giusta causa, ricevuto la somma di € 12.859,60 e non corrisposto quella di € 5.300,00.
pagina 3 di 10 Si costituiva tempestivamente parte resistente, contestando l'inadempimento dedotto da parte ricorrente e assumendo la correttezza e buona fede del proprio comportamento.
In particolare, parte resistente confermava di aver ritirato in garanzia l'apparecchiatura due Parte_2 volte (in data 13.10.2023 e poi in data 3.11.2023), di aver provveduto in occasione del secondo intervento di assistenza tecnica a sostituire la scheda madre del macchinario, ma di non aver potuto riconsegnarlo in data 27.11.2023 stante il rifiuto della ricorrente di ricevere la consegna.
Con riguardo alla mancata consegna del dispositivo parte resistente deduceva che il ritardo era Pt_3 stato determinato dall'indicazione sul modulo contrattuale di un'apparecchiatura diversa da quella effettivamente selezionata dall'ricorrente, ma che, una volta avvedutasi dell'errore, aveva provveduto celermente a mettere in produzione il macchinario. Deduceva di avere tentato la consegna anche di tale macchinario in data 27.11.2023 con rifiuto alla ricezione da parte della ricorrente.
Più in generale parte resistente esponeva che nessun addebito poteva esserle mosso, avendo provveduto tempestivamente ad eseguire gli interventi in garanzia ed essendosi attivata senza ritardi per risolvere il disguido verificatosi con riguardo al modello Ozoxy.
Argomentava, in ogni caso, che le condotte inadempienti addebitatele dall'ricorrente giammai potevano considerarsi di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. con conseguente insussistenza delle condizioni per la risoluzione del contratto.
Contestava, infine, la richiesta di parte ricorrente di esigere il pagamento della somma di € 5.300,00 non trattandosi di provvigione dovuta in forza della sottoscrizione degli abbonamenti presso il centro estetico, ma consistendo in un compenso maturabile dalla ricorrente con l'erogazione dei trattamenti.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 25.6.2024, Giudice riteneva superflue ai fini della decisione le prove articolate dalle parti.
All'udienza del 8.7.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma
4 c.p.c.
Sui fatti di causa
Dalle rappresentazioni proposte dalle parti risulta pacifica la ricostruzione del fatto che ha dato origine alla presente controversia,
pagina 4 di 10 E', infatti, pacifico oltre che documentato che la ricorrente abbia sottoscritto nel giugno- luglio 2023 con tre contratti e segnatamente il contratto “Biutecs Exclusif – i dispositivi” avente ad CP_1 oggetto la fornitura di una apparecchiatura modello “Criolipolisi” e di una apparecchiatura “Oxoxy”
(doc. 1 di parte convenuta), il contratto “Biutecs Exclusif – i servizi” avente ad oggetto il rapporto di collaborazione per la somministrazione dei trattamenti agli abbonati da parte della ricorrente (doc. 2 di parte convenuta) e il contratto “Collaborazione nutrizione centro estetico” avente ad oggetto una implementazione della collaborazione anche nell'ambito della predisposizione e vendita di piani nutrizionali (doc. 3 di parte convenuta ).
In data 28.8.2023 le parti stipulavano un accordo integrativo avente relativo ad aspetti economici del rapporto (vedi all. 7 di parte ricorrente).
Risulta, poi, sostanzialmente non contestato che la convenuta abbia consegnato il macchinario in data 14.9.2023 e che questo sia poi risultato malfunzionante. Parte_2
Risulta altresì pacifico che la abbia effettuato sul macchinario un primo Controparte_1 Parte_2 intervento in garanzia e che poco dopo la restituzione dell'apparecchio avvenuta in data 13.10.2023, il dispositivo mostrasse nuovamente malfunzionamenti, che ne determinavano nuovamente il prelievo in data 20.10.2023 da parte della convenuta medesima.
Nelle more, la ricorrente con l'invio, a mezzo avvocato, di una pec manifestava in data 7.11.2023, alla resistente la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale e rifiutava, quindi, la consegna del macchinario nonché del che era tentata in data 27.11.2023 (vedi doc.ti 6 e 7 di Parte_2 Pt_3 parte convenuta).
Sull'inadempimento della resistente
Le questioni sulle quali le parti controvertono sono, pertanto, meramente di diritto.
Si tratta, infatti, di stabilire se, alla luce dei fatti rappresentanti e dei documenti prodotti, sia configurabile un inadempimento in capo alla società resistente, se tale inadempimento sia rilevante ai fini della pronuncia di risoluzione e, nel caso, se la risoluzione possa interessare tutti e tre i contratti stipulati dalle parti, in quanto funzionalmente collegati tra loro.
Quando al primo dei profili da esaminare ovverosia la sussistenza di un inadempimento in capo alla occorre preliminarmente considerare che il contratto “Biutecs Contratto Exclusif Controparte_1
Fornitur Tecnoscosmesi” prevede un'obbligazione cumulativa avente ad oggetto la fornitura di due distinti beni: il macchinario e il dispositivo con la conseguenza che il convenuto si Parte_2 Pt_3 libera dell'obbligazione con l'esatto adempimento di entrambe le prestazioni. pagina 5 di 10 Da quanto emerso dagli atti possono evidenziarsi profili di non esatto adempimento in capo al resistente con riguardo ad entrambe le forniture.
Il macchinario Criolipolisi, infatti, consegnato la prima volta in data 14.9.2023, solo dopo tre trattamenti estetici presentava malfunzionamenti in quanto due manipoli (A e B) dei quattro di cui era dotato l'apparecchio si accendevano, ma non cambiavano temperatura. A seguito della segnalazione del difetto da parte dell'ricorrente in data 11.10.2023, il macchinario era prelevato dalla in Controparte_1 data 13.10.2023 e riconsegnato in data 20.10.2023. Dopo aver tentato di eseguire un nuovo trattamento, la ricorrente si avvedeva nuovamente di un ulteriore difetto, in quanto questa volta il manipolo B non si accendeva neppure. La convenuta ha dato atto di avere provveduto nuovamente al ritiro del macchinario in data 3.11.2023 , sostituendo la scheda madre proprio al fine di evitare ogni ulteriore contestazione e di averlo messo tempestivamente a disposizione dell'attrice il successivo 27.11.2023, che tuttavia nonostante i solleciti non provvedeva a ritirare il macchinario.
Con riguardo al dispositivo risulta pacifico, per stessa ammissione di parte resistente, il ritardo Pt_3 nella consegna causato da un disguido nella selezione del prodotto in fase di ordinativo. Tale macchinario, infatti, era messo in produzione solo a fine settembre ovverosia a distanza di due mesi dalla sottoscrizione del contratto e solo dopo che la ricorrente con mail del 21.9.2023 chiedeva informazioni sulle tempistiche di consegna. Del macchinario, infine, era tentata la consegna da parte della resistente solo a fine novembre ovverosia a distanza di quattro mesi dalla conclusione del contratto oltre il termine di 90 giorni previsto contrattualmente al punto 7.1.
Ciò premesso occorre, tuttavia, chiedersi se tali condotte possano effettivamente giustificare una pronuncia di risoluzione anche del solo contratto di compravendita, tenuto conto che tale valutazione non involge solo l'esame della gravità dei singoli inadempimenti ma implica altresì di considerare che la fornitura in questione si inserisce in un più ampio assetto d'interessi posto in essere dalle parti con la sottoscrizione dei contratti.
Occorre, infatti, ricordare, come chiarito dalla giurisprudenza che “In tema di contratti, il principio, sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione”. (Cass. Sez. 3, 28/06/2010, n. 15363, Rv. 613983 - 01). pagina 6 di 10 Si ritiene, pertanto, utile esaminare prima l'entità dei singoli inadempimenti per poi valutarli alla luce del complessivo rapporto contrattuale sorto tra le parti.
Nel caso di specie, dai documenti versati in atti e dalle prospettazioni fattuali delle parti,
l'inadempimento posto in essere dalla resistente, come innanzi descritto, pare di scarsa importanza e non idoneo, quindi, a legittimare la risoluzione né del contratto di vendita dei macchinari né del contratto di somministrazione dei trattamenti né tantomeno del contratto di consulenza nutrizionale.
Depongono, infatti, nel senso di considerare non grave l'inadempimento della resistente molteplici indici fattuali.
Innanzitutto, con riguardo al malfunzionamento del macchinario si ritiene possibile Parte_2 valutare la gravità dell'inadempimento secondo gli indici dell'inidoneità all'uso cui la cosa venduta è destinata e dell'apprezzabile diminuzione di valore di cui all'art. 1490 c.c. Ebbene, come emerge dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente (vedasi in particolare lo scambio di corrispondenza contenuto nel doc. 9 parte ricorrente), malgrado il pacifico malfunzionamento dei manipoli A e B e poi del solo manipolo B, non pare contestato che il macchinario fosse, seppur probabilmente in modo meno performante, comunque utilizzabile disponendo di ulteriori due manipoli. In tal senso lascia deporre lo scambio di corrispondenza prodotto dalla ricorrente col documento n. 9 allegato all'atto introduttivo nel quale è possibile apprezzare come alla specifica domanda del referente “E' un manipolo Controparte_1 in particolare che non va o tutta la macchina?” la ricorrente abbia risposto “Non funzionano solo i manipoli A e B” ed ancora il riscontro del referente “Capito. L'open facciamolo domani Controparte_1 con gli altri due”; ancora nella mail inviata in pari data 11.10.2023 al centro assistenza, la ricorrente riferisce del malfunzionamento e chiede che venga eseguito il ritiro da venerdì, avendo il giorno dopo
(giovedì) l'open day nel corso del quale spera di poter utilizzare il macchinario con gli altri manipoli
Peraltro la convenuta ha allegato senza sul punto ricevere contraria confutazione che la ricorrente non abbia neppure attivato il servizio contrattualmente previsto di consegna di un muletto sostitutivo , che avrebbe consentito la continuità dell'attività lavorativa della ricorrente.
Alla luce di tali risultanze, deve pertanto escludersi che il difetto riscontrato nel macchinario abbia eliso la funzionalità del bene al punto da renderlo completamente inidoneo all'uso cui Parte_2
è destinato, tenuto altresì conto del breve periodo occorrente per i necessari ripristini effettuati dalla convenuta in garanzia.
pagina 7 di 10 Occorre, peraltro, considerare che nessuna diversa prova è stata fornita dalla ricorrente in particolare sulle eventuali conseguenze in concreto prodotte dal mancato utilizzo del macchinario in contestazione.
La stessa, infatti, si è limitata ad allegare di aver dovuto somministrare alle clienti che avevano sottoscritto l'abbonamento (peraltro ne risultano agli atti solo 2) trattamenti corpo sostitutivi a proprie esclusive spese, senza tuttavia documentare o altrimenti dimostrare tale assunto.
Con riguardo al macchinario sebbene in questo caso il ritardo sia pacifico, tuttavia, in assenza Pt_3 della prova che fosse pattuito un termine essenziale per la consegna e non risultando dimostrate conseguenze pregiudizievoli subite dall'ricorrente in ragione del ritardato adempimento, deve escludersi che il ritardo di per sé solo possa essere causa di risoluzione del contratto. In tal senso si esprime, infatti, la giurisprudenza secondo la quale “Nella vendita di cose mobili, laddove non trovi applicazione l'art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato”. (Cass. Sez. 2, 06/04/2022, n. 11126, Rv. 664417 - 01).
Deve, inoltre, considerarsi, sempre sul piano delle possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dagli inadempimenti contestati a parte resistente, come su 17 abbonamenti sottoscritti in occasione degli open day presso il centro estetico 15 attenessero esclusivamente al servizio di consulenza nutrizionale e solo 2 ai trattamenti richiedenti l'impiego del macchinario criolipolisi e nessun abbonamento implicasse l'impiego del macchinario ozoxy.
Occorre, inoltre, valorizzare la condotta improntata a buona fede di parte resistente che, malgrado non sia riuscita subito a soddisfare l'interesse della ricorrente, si è comunque prontamente attivata per risolvere le problematiche emerse sia provvedendo tempestivamente al ritiro e alla manutenzione del macchinario malfunzionante sia cercando di riparare all'errore di compilazione dell'ordinativo, mandando in produzione l'altro macchinario.
pagina 8 di 10 Infine, come anticipato, nell'apprezzare l'entità dell'inadempimento posto in essere da parte resistente occorre, certamente, tenere conto anche del più ampio contesto negoziale nel quale dette condotte si collocano. Pare, infatti, doveroso evidenziare che le forniture di cui si contesta l'inadempimento non costituiscono le uniche prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, ma si inseriscono in un più ampio assetto negoziale voluto dalle parti. Volendosi indagare la comune intenzione avuta dalle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., emerge che, quantomeno con riguardo ai due contratti “Biutecs Contratto Exclusif
Fornitur Tecnoscosmesi” relativo alla fornitura dei macchinari e “Biutecs Exclusif + Tecnocosmesi” relativo all'erogazione dei servizi, le parti non abbiano inteso limitare il loro rapporto alla compravendita di macchinari per trattamenti estetici, ma abbiano voluto avviare una collaborazione più articolata connotata da una pluralità di prestazioni reciproche: l'erogazione di trattamenti estetici mediante l'impiego di specifici macchinari forniti dalla resistente, il procacciamento di clienti mediante l'organizzazione di open day e l'erogazione di servizi di formazione e marketing. Alla luce di questo composito rapporto commerciale, si ridimensione la gravità dell'inadempimento posto in essere da parte resistente, specialmente se si considera che il punto 2.1. del contratto “Biutecs Exclusif +
Tecnocosmesi” ha fissato in 48 mesi (4 anni) dalla sottoscrizione, la durata del rapporto di collaborazione.
Ne consegue che, essendosi le divergenze verificati in un momento iniziale del rapporto contrattuale e potendo essere verosimilmente ricomposte, stante l'attivazione in tal senso di parte resistente, tenuto conto della durata quadriennale della collaborazione avviata, la volontà manifestata dall'ricorrente di sciogliere tutti e tre i contratti, durante il periodo in cui il macchinario si trovava in garanzia, appare precipitosa e non conforme a correttezza e buona fede avuto anche riguardo allo scopo effettivamente perseguito dalle parti con la sottoscrizione dei contratti e l'avvio della collaborazione commerciale.
In conclusione, esclusa la sussistenza di un grave inadempimento imputabile alla convenuta, la domanda di risoluzione contrattuale in esame va rigettata.
Sulla domanda ex art. 2041
Non può neppure accogliersi la domanda proposta in via subordinata con riguardo al supposto ingiustificato arricchimento della resistente ai danni dell'ricorrente, stante la natura strettamente residuale dell'azione in parola.
Difetta, infatti, nel caso di specie, il presupposto indispensabile per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. ovverosia l'assenza di una giusta causa quale fonte dell'arricchimento.
pagina 9 di 10 Per consolidata giurisprudenza, infatti, “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale” (per tutte Cass. Sez. 3, 30/04/2025, n. 11337, Rv. 674667 - 01).
Nel caso di specie, la corresponsione della somma da parte dell'ricorrente in favore della resistente è avvenuta in forza di un vincolo contrattuale, difettando dunque i presupposti per ritenere configurabile un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Sulle spese di lite
La condanna alle spese segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte che si liquidano complessivamente in € 3.387,00 per compensi così calcolati: scaglione di riferimento da € 5.201 a 26.000, fase di studio liquidata secondo valore medio pari a € 919,00 fase introduttiva liquidata secondo valore medio pari a € 777,00, fase istruttoria liquidata secondo valore minimo, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria, pari a
€ 840,00 e fase decisionale liquidata secondo valore minimo attesa la definizione semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di una sola note conclusionale, pari a € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna altresì parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente Parte_1 Controparte_1
€ 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a.
Bologna, 24/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4736/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TELESI ALESSIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FINOTTO ELISA ( ) VIALE MONTEGRAPPA 64 31100 TREVISO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE MONTE GRAPPA 64 31100 TREVISO, presso il difensore avv.
TELESI ALESSIA
RICORRENTE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI MATTIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv.
ZUCCHINI MATTIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente chiede e conclude:
“Ogni contraria istanza, eccezione, produzione, deduzione e conclusione reietta, Voglia l'Ill.mo Signor
Giudice, per le ragioni tutte di cui agli atti:
pagina 1 di 10 NEL MERITO:
A) accertato e dichiarato che si è resa gravemente inadempiente delle obbligazioni Controparte_1 assunte nei confronti della signora con il contratto “Biutecs Contratto Exclusif Fornitur Parte_1
Tecnoscosmesi” del 29.06.2023 per aver consegnato il macchinario “Criolipolisi” gravato da vizi e difetti che lo hanno reso inidoneo all'uso, nonché per non aver mai consegnato il macchinario
”Ozoxy”;
B) conseguentemente, accertato e dichiarato che con la sottoscrizione dei tre contratti “Biutecs
Collaborazione Nutrizione”, “Biutecs Contratto Exclusif Fornitur Tecnoscosmesi” e “Biutecs Exclusif
+ Tecnocosmesi”, conclusi tra la signora e in data 29.06.2023, si è Parte_1 Controparte_1 instaurato tra le parti un unitario ed inscindibile rapporto di collaborazione, accertate e dichiarare che, per le ragioni tutte di cui in narrativa, per effetto dell'inadempimento avverso con riferimento al contratto “Biutecs Contratto Exclusif Fornitur Tecnoscosmesi”, è venuto meno l'unitario rapporto di collaborazione tra le parti e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento di
dei tre contratti “Biutecs Collaborazione Nutrizione”, “Biutecs Contratto Exclusif Controparte_1
Fornitur Tecnoscosmesi” e “Biutecs Exclusif + Tecnocosmesi”;
C) per l'effetto condannare alla restituzione in favore della signora della Controparte_1 Parte_1 somma da quest'ultima versata di complessivi € 12.859,60, nonché al pagamento in favore dell'ricorrente della somma di € 5.300,00 così come dovuta in forza della scrittura privata conclusa tra le parti in data 29.08.2023 oltre rivalutazione ed interessi dal dì dei singoli pagamenti al saldo o della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
D) nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenesse sussistente il grave inadempimento di ai fini della dichiarazione di risoluzione dei contratti conclusi tra le parti, accertarsi e Controparte_1 dichiararsi l'ingiustificato arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. di a danno della Controparte_1 signora , quantomeno per la somma di € 12.859,60, nonché di € 5.300,00 così come Parte_1 dovuta in forza della scrittura privata conclusa tra le parti in data 29.08.2023, per avere CP_1 incassato la somma di € 12.859,60 e non versato alla signora la somma di € 5.300,00,
[...] Pt_1 senza consegnare alla ricorrente dei macchinari oggetto di contratto idonei e funzionanti, o per la diversa maggiore somma che verrà determinata in corso di causa. Oltre a interessi e rivalutazione dal
29.08.2023 al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze come da separata nota spese.”
pagina 2 di 10 Parte resistente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- previa remissione della causa in istruttoria e ammissione del capitolato testimoniale formulato in sede di comparsa di costituzione e risposta;
- respingere siccome infondate in fatto e diritto le domande svolte dalla ricorrente per i motivi esposti in atti, con vittoria di spese.
Salvis iuribus.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 parte ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accettare il grave inadempimento di cui si era resa responsabile nell'ambito del rapporto Controparte_1 commerciale contrassegnato dalla conclusione di tre contratti: “Biutecs Collaborazione Nutrizione” avente ad oggetto la predisposizione e la vendita di pacchetti di piani nutrizionali, “Biutecs Contratto
Exclusif Fornitur Tecnoscosmesi” avente ad oggetto la fornitura di due dispositivi da utilizzare per i trattamenti corpo denominati “Ozoxy” e “Criolipolisi” e “Biutecs Exclusif + Tecnocosmesi” per la somministrazione dei suddetti trattamenti.
In particolare, parte ricorrente si doleva del fatto che, a seguito delle giornate di open day organizzate presso il proprio centro estetico durante le quali erano stati sottoscritti una serie di abbonamenti da parte delle clienti per usufruire dei servizi offerti in collaborazione con la quest'ultima Controparte_1 per due volte consegnava il macchinario “Criolipolisi” inutilizzabile per la presenza di gravi vizi e difetti e ometteva la consegna del dispositivo ad ozono e ossigeno “Ozony”, così impedendole di eseguire i trattamenti richiesti dalle clienti e costringendola a proporre servizi sostitutivi a proprie spese.
In conseguenza dell'inadempimento posto in essere dalla la ricorrente chiedeva la Controparte_1 risoluzione di tutti e tre i contratti in ragione dell'unitarietà del rapporto di collaborazione nonchè la condanna della alla restituzione della somma da quest'ultima versata pari a complessivi Controparte_1
€ 12.859,60, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.300,00 dovuta in forza della scrittura privata conclusa tra le parti in data 29.08.2023.
In subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'ingiustificato arricchimento di ai sensi Controparte_1 dell'art. 2041 c.c. per avere quest'ultima, senza giusta causa, ricevuto la somma di € 12.859,60 e non corrisposto quella di € 5.300,00.
pagina 3 di 10 Si costituiva tempestivamente parte resistente, contestando l'inadempimento dedotto da parte ricorrente e assumendo la correttezza e buona fede del proprio comportamento.
In particolare, parte resistente confermava di aver ritirato in garanzia l'apparecchiatura due Parte_2 volte (in data 13.10.2023 e poi in data 3.11.2023), di aver provveduto in occasione del secondo intervento di assistenza tecnica a sostituire la scheda madre del macchinario, ma di non aver potuto riconsegnarlo in data 27.11.2023 stante il rifiuto della ricorrente di ricevere la consegna.
Con riguardo alla mancata consegna del dispositivo parte resistente deduceva che il ritardo era Pt_3 stato determinato dall'indicazione sul modulo contrattuale di un'apparecchiatura diversa da quella effettivamente selezionata dall'ricorrente, ma che, una volta avvedutasi dell'errore, aveva provveduto celermente a mettere in produzione il macchinario. Deduceva di avere tentato la consegna anche di tale macchinario in data 27.11.2023 con rifiuto alla ricezione da parte della ricorrente.
Più in generale parte resistente esponeva che nessun addebito poteva esserle mosso, avendo provveduto tempestivamente ad eseguire gli interventi in garanzia ed essendosi attivata senza ritardi per risolvere il disguido verificatosi con riguardo al modello Ozoxy.
Argomentava, in ogni caso, che le condotte inadempienti addebitatele dall'ricorrente giammai potevano considerarsi di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. con conseguente insussistenza delle condizioni per la risoluzione del contratto.
Contestava, infine, la richiesta di parte ricorrente di esigere il pagamento della somma di € 5.300,00 non trattandosi di provvigione dovuta in forza della sottoscrizione degli abbonamenti presso il centro estetico, ma consistendo in un compenso maturabile dalla ricorrente con l'erogazione dei trattamenti.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 25.6.2024, Giudice riteneva superflue ai fini della decisione le prove articolate dalle parti.
All'udienza del 8.7.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma
4 c.p.c.
Sui fatti di causa
Dalle rappresentazioni proposte dalle parti risulta pacifica la ricostruzione del fatto che ha dato origine alla presente controversia,
pagina 4 di 10 E', infatti, pacifico oltre che documentato che la ricorrente abbia sottoscritto nel giugno- luglio 2023 con tre contratti e segnatamente il contratto “Biutecs Exclusif – i dispositivi” avente ad CP_1 oggetto la fornitura di una apparecchiatura modello “Criolipolisi” e di una apparecchiatura “Oxoxy”
(doc. 1 di parte convenuta), il contratto “Biutecs Exclusif – i servizi” avente ad oggetto il rapporto di collaborazione per la somministrazione dei trattamenti agli abbonati da parte della ricorrente (doc. 2 di parte convenuta) e il contratto “Collaborazione nutrizione centro estetico” avente ad oggetto una implementazione della collaborazione anche nell'ambito della predisposizione e vendita di piani nutrizionali (doc. 3 di parte convenuta ).
In data 28.8.2023 le parti stipulavano un accordo integrativo avente relativo ad aspetti economici del rapporto (vedi all. 7 di parte ricorrente).
Risulta, poi, sostanzialmente non contestato che la convenuta abbia consegnato il macchinario in data 14.9.2023 e che questo sia poi risultato malfunzionante. Parte_2
Risulta altresì pacifico che la abbia effettuato sul macchinario un primo Controparte_1 Parte_2 intervento in garanzia e che poco dopo la restituzione dell'apparecchio avvenuta in data 13.10.2023, il dispositivo mostrasse nuovamente malfunzionamenti, che ne determinavano nuovamente il prelievo in data 20.10.2023 da parte della convenuta medesima.
Nelle more, la ricorrente con l'invio, a mezzo avvocato, di una pec manifestava in data 7.11.2023, alla resistente la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale e rifiutava, quindi, la consegna del macchinario nonché del che era tentata in data 27.11.2023 (vedi doc.ti 6 e 7 di Parte_2 Pt_3 parte convenuta).
Sull'inadempimento della resistente
Le questioni sulle quali le parti controvertono sono, pertanto, meramente di diritto.
Si tratta, infatti, di stabilire se, alla luce dei fatti rappresentanti e dei documenti prodotti, sia configurabile un inadempimento in capo alla società resistente, se tale inadempimento sia rilevante ai fini della pronuncia di risoluzione e, nel caso, se la risoluzione possa interessare tutti e tre i contratti stipulati dalle parti, in quanto funzionalmente collegati tra loro.
Quando al primo dei profili da esaminare ovverosia la sussistenza di un inadempimento in capo alla occorre preliminarmente considerare che il contratto “Biutecs Contratto Exclusif Controparte_1
Fornitur Tecnoscosmesi” prevede un'obbligazione cumulativa avente ad oggetto la fornitura di due distinti beni: il macchinario e il dispositivo con la conseguenza che il convenuto si Parte_2 Pt_3 libera dell'obbligazione con l'esatto adempimento di entrambe le prestazioni. pagina 5 di 10 Da quanto emerso dagli atti possono evidenziarsi profili di non esatto adempimento in capo al resistente con riguardo ad entrambe le forniture.
Il macchinario Criolipolisi, infatti, consegnato la prima volta in data 14.9.2023, solo dopo tre trattamenti estetici presentava malfunzionamenti in quanto due manipoli (A e B) dei quattro di cui era dotato l'apparecchio si accendevano, ma non cambiavano temperatura. A seguito della segnalazione del difetto da parte dell'ricorrente in data 11.10.2023, il macchinario era prelevato dalla in Controparte_1 data 13.10.2023 e riconsegnato in data 20.10.2023. Dopo aver tentato di eseguire un nuovo trattamento, la ricorrente si avvedeva nuovamente di un ulteriore difetto, in quanto questa volta il manipolo B non si accendeva neppure. La convenuta ha dato atto di avere provveduto nuovamente al ritiro del macchinario in data 3.11.2023 , sostituendo la scheda madre proprio al fine di evitare ogni ulteriore contestazione e di averlo messo tempestivamente a disposizione dell'attrice il successivo 27.11.2023, che tuttavia nonostante i solleciti non provvedeva a ritirare il macchinario.
Con riguardo al dispositivo risulta pacifico, per stessa ammissione di parte resistente, il ritardo Pt_3 nella consegna causato da un disguido nella selezione del prodotto in fase di ordinativo. Tale macchinario, infatti, era messo in produzione solo a fine settembre ovverosia a distanza di due mesi dalla sottoscrizione del contratto e solo dopo che la ricorrente con mail del 21.9.2023 chiedeva informazioni sulle tempistiche di consegna. Del macchinario, infine, era tentata la consegna da parte della resistente solo a fine novembre ovverosia a distanza di quattro mesi dalla conclusione del contratto oltre il termine di 90 giorni previsto contrattualmente al punto 7.1.
Ciò premesso occorre, tuttavia, chiedersi se tali condotte possano effettivamente giustificare una pronuncia di risoluzione anche del solo contratto di compravendita, tenuto conto che tale valutazione non involge solo l'esame della gravità dei singoli inadempimenti ma implica altresì di considerare che la fornitura in questione si inserisce in un più ampio assetto d'interessi posto in essere dalle parti con la sottoscrizione dei contratti.
Occorre, infatti, ricordare, come chiarito dalla giurisprudenza che “In tema di contratti, il principio, sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione”. (Cass. Sez. 3, 28/06/2010, n. 15363, Rv. 613983 - 01). pagina 6 di 10 Si ritiene, pertanto, utile esaminare prima l'entità dei singoli inadempimenti per poi valutarli alla luce del complessivo rapporto contrattuale sorto tra le parti.
Nel caso di specie, dai documenti versati in atti e dalle prospettazioni fattuali delle parti,
l'inadempimento posto in essere dalla resistente, come innanzi descritto, pare di scarsa importanza e non idoneo, quindi, a legittimare la risoluzione né del contratto di vendita dei macchinari né del contratto di somministrazione dei trattamenti né tantomeno del contratto di consulenza nutrizionale.
Depongono, infatti, nel senso di considerare non grave l'inadempimento della resistente molteplici indici fattuali.
Innanzitutto, con riguardo al malfunzionamento del macchinario si ritiene possibile Parte_2 valutare la gravità dell'inadempimento secondo gli indici dell'inidoneità all'uso cui la cosa venduta è destinata e dell'apprezzabile diminuzione di valore di cui all'art. 1490 c.c. Ebbene, come emerge dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente (vedasi in particolare lo scambio di corrispondenza contenuto nel doc. 9 parte ricorrente), malgrado il pacifico malfunzionamento dei manipoli A e B e poi del solo manipolo B, non pare contestato che il macchinario fosse, seppur probabilmente in modo meno performante, comunque utilizzabile disponendo di ulteriori due manipoli. In tal senso lascia deporre lo scambio di corrispondenza prodotto dalla ricorrente col documento n. 9 allegato all'atto introduttivo nel quale è possibile apprezzare come alla specifica domanda del referente “E' un manipolo Controparte_1 in particolare che non va o tutta la macchina?” la ricorrente abbia risposto “Non funzionano solo i manipoli A e B” ed ancora il riscontro del referente “Capito. L'open facciamolo domani Controparte_1 con gli altri due”; ancora nella mail inviata in pari data 11.10.2023 al centro assistenza, la ricorrente riferisce del malfunzionamento e chiede che venga eseguito il ritiro da venerdì, avendo il giorno dopo
(giovedì) l'open day nel corso del quale spera di poter utilizzare il macchinario con gli altri manipoli
Peraltro la convenuta ha allegato senza sul punto ricevere contraria confutazione che la ricorrente non abbia neppure attivato il servizio contrattualmente previsto di consegna di un muletto sostitutivo , che avrebbe consentito la continuità dell'attività lavorativa della ricorrente.
Alla luce di tali risultanze, deve pertanto escludersi che il difetto riscontrato nel macchinario abbia eliso la funzionalità del bene al punto da renderlo completamente inidoneo all'uso cui Parte_2
è destinato, tenuto altresì conto del breve periodo occorrente per i necessari ripristini effettuati dalla convenuta in garanzia.
pagina 7 di 10 Occorre, peraltro, considerare che nessuna diversa prova è stata fornita dalla ricorrente in particolare sulle eventuali conseguenze in concreto prodotte dal mancato utilizzo del macchinario in contestazione.
La stessa, infatti, si è limitata ad allegare di aver dovuto somministrare alle clienti che avevano sottoscritto l'abbonamento (peraltro ne risultano agli atti solo 2) trattamenti corpo sostitutivi a proprie esclusive spese, senza tuttavia documentare o altrimenti dimostrare tale assunto.
Con riguardo al macchinario sebbene in questo caso il ritardo sia pacifico, tuttavia, in assenza Pt_3 della prova che fosse pattuito un termine essenziale per la consegna e non risultando dimostrate conseguenze pregiudizievoli subite dall'ricorrente in ragione del ritardato adempimento, deve escludersi che il ritardo di per sé solo possa essere causa di risoluzione del contratto. In tal senso si esprime, infatti, la giurisprudenza secondo la quale “Nella vendita di cose mobili, laddove non trovi applicazione l'art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato”. (Cass. Sez. 2, 06/04/2022, n. 11126, Rv. 664417 - 01).
Deve, inoltre, considerarsi, sempre sul piano delle possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dagli inadempimenti contestati a parte resistente, come su 17 abbonamenti sottoscritti in occasione degli open day presso il centro estetico 15 attenessero esclusivamente al servizio di consulenza nutrizionale e solo 2 ai trattamenti richiedenti l'impiego del macchinario criolipolisi e nessun abbonamento implicasse l'impiego del macchinario ozoxy.
Occorre, inoltre, valorizzare la condotta improntata a buona fede di parte resistente che, malgrado non sia riuscita subito a soddisfare l'interesse della ricorrente, si è comunque prontamente attivata per risolvere le problematiche emerse sia provvedendo tempestivamente al ritiro e alla manutenzione del macchinario malfunzionante sia cercando di riparare all'errore di compilazione dell'ordinativo, mandando in produzione l'altro macchinario.
pagina 8 di 10 Infine, come anticipato, nell'apprezzare l'entità dell'inadempimento posto in essere da parte resistente occorre, certamente, tenere conto anche del più ampio contesto negoziale nel quale dette condotte si collocano. Pare, infatti, doveroso evidenziare che le forniture di cui si contesta l'inadempimento non costituiscono le uniche prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, ma si inseriscono in un più ampio assetto negoziale voluto dalle parti. Volendosi indagare la comune intenzione avuta dalle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., emerge che, quantomeno con riguardo ai due contratti “Biutecs Contratto Exclusif
Fornitur Tecnoscosmesi” relativo alla fornitura dei macchinari e “Biutecs Exclusif + Tecnocosmesi” relativo all'erogazione dei servizi, le parti non abbiano inteso limitare il loro rapporto alla compravendita di macchinari per trattamenti estetici, ma abbiano voluto avviare una collaborazione più articolata connotata da una pluralità di prestazioni reciproche: l'erogazione di trattamenti estetici mediante l'impiego di specifici macchinari forniti dalla resistente, il procacciamento di clienti mediante l'organizzazione di open day e l'erogazione di servizi di formazione e marketing. Alla luce di questo composito rapporto commerciale, si ridimensione la gravità dell'inadempimento posto in essere da parte resistente, specialmente se si considera che il punto 2.1. del contratto “Biutecs Exclusif +
Tecnocosmesi” ha fissato in 48 mesi (4 anni) dalla sottoscrizione, la durata del rapporto di collaborazione.
Ne consegue che, essendosi le divergenze verificati in un momento iniziale del rapporto contrattuale e potendo essere verosimilmente ricomposte, stante l'attivazione in tal senso di parte resistente, tenuto conto della durata quadriennale della collaborazione avviata, la volontà manifestata dall'ricorrente di sciogliere tutti e tre i contratti, durante il periodo in cui il macchinario si trovava in garanzia, appare precipitosa e non conforme a correttezza e buona fede avuto anche riguardo allo scopo effettivamente perseguito dalle parti con la sottoscrizione dei contratti e l'avvio della collaborazione commerciale.
In conclusione, esclusa la sussistenza di un grave inadempimento imputabile alla convenuta, la domanda di risoluzione contrattuale in esame va rigettata.
Sulla domanda ex art. 2041
Non può neppure accogliersi la domanda proposta in via subordinata con riguardo al supposto ingiustificato arricchimento della resistente ai danni dell'ricorrente, stante la natura strettamente residuale dell'azione in parola.
Difetta, infatti, nel caso di specie, il presupposto indispensabile per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. ovverosia l'assenza di una giusta causa quale fonte dell'arricchimento.
pagina 9 di 10 Per consolidata giurisprudenza, infatti, “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale” (per tutte Cass. Sez. 3, 30/04/2025, n. 11337, Rv. 674667 - 01).
Nel caso di specie, la corresponsione della somma da parte dell'ricorrente in favore della resistente è avvenuta in forza di un vincolo contrattuale, difettando dunque i presupposti per ritenere configurabile un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Sulle spese di lite
La condanna alle spese segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte che si liquidano complessivamente in € 3.387,00 per compensi così calcolati: scaglione di riferimento da € 5.201 a 26.000, fase di studio liquidata secondo valore medio pari a € 919,00 fase introduttiva liquidata secondo valore medio pari a € 777,00, fase istruttoria liquidata secondo valore minimo, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria, pari a
€ 840,00 e fase decisionale liquidata secondo valore minimo attesa la definizione semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di una sola note conclusionale, pari a € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna altresì parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente Parte_1 Controparte_1
€ 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a.
Bologna, 24/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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