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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5858/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Ilaria Montinaro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da avv. Federica Montanaro,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 5858/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che Parte_1 dall'unione con la parte convenuta sono nati i figli Persona_1
(Pescara, 04/04/2014) e (Tricase, 08/09/2019). Persona_2
Ha allegato che, cessata la convivenza con la parte convenuta, ha chiesto ospitalità alla propria madre sino al reperimento di un'altra abitazione nella quale trasferirsi insieme ai figli.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; b) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) la percezione in via esclusiva e per intero dell'A.U.U. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
12/09/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- Con successivo atto di costituzione del nuovo difensore depositato il 09/10/2024, la parte attrice ha integrato le allegazioni prospettate nell'atto introduttivo, lamentando la condotta autoritaria di controparte e la sua tendenza ad esautorare la figura genitoriale materna. Ha, altresì, precisato di non condividerne il metodo educativo dell'altro genitore, troppo permissivo soprattutto circa l'uso dei dispositivi elettronici da parte del figlio
. Ha riferito che quest'ultimo avrebbe delle difficoltà comportamentali Per_1
e di apprendimento certificate, precisando che la controparte si rifiuterebbe di prestare il consenso alla ripresa di un percorso psicologico già avviato in passato. Ha dedotto la mancata contribuzione dell'altro genitore al mantenimento dei figli, riferendo che costui si limiterebbe a sostenere i costi di locazione dell'abitazione familiare.
Ha allegato di svolgere un lavoro precario e saltuario e di provvedere in via esclusiva al mantenimento della prole, potendo contare soltanto sul sostegno economico della propria madre.
2 R.G. 5858/2024
Si è, infine, dichiarata disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione volto all'eliminazione della conflittualità in essere tra le parti.
Ha, dunque, integrato le domande originariamente formulate domandando: i) disporsi un percorso di mediazione in favore delle parti;
ii)
l'assegnazione della casa familiare a sé, con permanenza dell'obbligo di versamento del canone di locazione in capo alla controparte, ovvero, in subordine, l'autorizzazione a trasferire altrove la propria residenza unitamente a quella dei minori;
iii) l'autorizzazione alla ripresa di un percorso psicologico in favore di . Per_1
1.4.- La parte si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha preliminarmente rappresentato di aver, a sua volta, adito il Tribunale con ricorso avente il medesimo oggetto (6817/2024 R.G.)
e nell'ambito del quale il giudice delegato avrebbe richiesto un'inchiesta sociale agli enti competenti circa le condizioni di vita dei minori e le loro relazioni con entrambi i rami genitoriali.
Ha riferito che avrebbe intrapreso, in passato, un percorso Per_1 psicologico per presunta diagnosi di ADHD, di fatto mai diagnosticata. Ha allegato che la parte attrice assumerebbe, nei confronti del minore, condotte aggressive sia verbalmente sia psicologicamente sia fisicamente, sottoponendolo a forme di maltrattamento tali da acuire i disturbi già in essere.
Ha esposto che le parti avrebbero concordemente individuato un nuovo terapeuta per la ripresa del percorso psicologico interrotto e che, su consiglio di tale professionista, avrebbero intrapreso sia un percorso in favore di sia un percorso di supporto alla genitorialità. Per_1
Ha negato l'omessa contribuzione al mantenimento dei figli, riferendo di occuparsi dell'accudimento degli stessi.
Ha precisato di essere attualmente privo di occupazione e di percepire la relativa indennità per una durata di 95 giorni. Quanto alla controparte, ha dedotto che costei svolgerebbe due lavori.
3 R.G. 5858/2024
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, la riunione al presente procedimento di quello successivamente incardinato, recante n. 6817/2024
R.G.; b) nel merito, l'affidamento esclusivo della prole con collocamento prevalente presso di sé ovvero, in subordine e all'esito dei percorsi eventualmente disposti nonché all'esito di apposita c.t.u., l'affidamento condiviso;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole nella misura ritenuta di giusitizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 18/12/2024).
1.5.- In occasione dell'udienza del 20/01/2025, all'esito dell'ascolto delle parti e alla luce del riferito buon andamento del percorso terapeutico volontariamente intrapreso dalle stesse, il giudice delegato ha disposto un rinvio, congiuntamente richiesto dai rispettivi procuratori, al fine di sperimentare un bonario componimento della lite. Ha, altresì, incaricato i servizi competenti di prendere in carico il nucleo familiare per gli opportuni interventi.
1.6.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/05/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa al fine di regolare l'esercizio della loro responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) i figli minori della coppia (Pescara, Persona_1
04/04/2014) e (Tricase, 08/09/2019) Persona_2 resteranno affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e saranno collocati ai meri fini anagrafici presso il padre;
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) i minori trascorreranno: a) in maniera alternata presso ciascun genitore dal lunedì (dall'ora di uscita da scuola) al lunedì
4 R.G. 5858/2024
successivo (sino all'ora di entrata a scuola); resta fermo il diritto dell'altro genitore di incontrare i minori per 3 volte a settimana
(indicativamente martedì, giovedì e sabato) per circa due ore e di sentire telefonicamente i figli ogni volta che lo voglia;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il
24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo con la madre e il
25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua con il padre, alternando l'anno successivo le ricorrenze di spettanza;
c) nel periodo feriale presso ciascun genitore per 15 giorni consecutivi
- eventualmente da suddividere in periodi più brevi – nei mesi in cui i genitori prenderanno le ferie alla luce dei lavori stagionali degli stessi, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore presso il festeggiato;
e) il giorno di compleanno dei figli sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
4) le parti si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative e di quelle della prole;
si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
5) le parti, alla luce dell'attuale situazione lavorativa e familiare di
, concordano sul fatto che non sia necessario CP_1 prevedere alcun assegno perequativo per il mantenimento dei figli ma che entrambi vi provvederanno secondo le rispettive risorse ed il proprio lavoro domestico;
6) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di
Lecce;
7) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in pari misura dai genitori;
5 R.G. 5858/2024
8) i genitori si impegnano a proseguire nei percorsi di sostegno già avviati in favore loro e dei figli.
Il giudice delegato ha disposto la riunione al presente procedimento di quello distinto al n. 6817/2024 R.G. e ha provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate. Ha, infine, disposto un rinvio, congiuntamente richiesto dalle parti, al fine di monitorare l'andamento dei tempi paritari di permanenza e saggiare la loro rispondenza agli interessi della prole.
1.7.- In occasione dell'udienza del 02/12/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolare consensualmente l'esercizio della loro responsabilità genitoriale nei confronti della prole alle condizioni concordate in occasione dell'udienza del 26/05/2025.
Il giudice delegato ha provveduto a norma dell'art. 473 bis.23 c.p.c. in conformità e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.8.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 17/02/2025).
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
Ciò è desumibile, tra l'altro, dall'affievolirsi della conflittualità tra i genitori e dall'evoluzione positiva del percorso di parental training intrapreso con la psicoterapeuta concordemente individuata dalle parti.
Quest'ultima ha evidenziato un miglioramento nella gestione delle dinamiche familiari, favorito dall'impegno personale di entrambi i genitori,
e ha rilevato un quadro di maggior equilibrio psicologico, sia nei genitori sia nel minore . Inoltre, secondo quanto dichiarato dalle parti in udienza, Per_1
i minori manifestano una maggiore serenità, traendo beneficio dalla flessibilità dei rapporti familiari e dal collocamento con tempi paritari sperimentato dalla diade genitoriale. Tale assetto gestionale appare confacente all'interesse dei minori, i quali in tal modo possono coltivare un rapporto significativo e continuativo con entrambi i genitori.
6 R.G. 5858/2024
Alla luce della situazione economico-patrimoniale dei genitori, di fatto paritaria, e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, appaiono rispondere all'interesse della prole le condizioni di contribuzione economica concordate. Non ricorrono, infatti, esigenze perequative della situazione reddituale dei genitori tali da imporre la previsione di contributi indiretti, a carico di uno dei genitori, per il mantenimento dei figli.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5858/2024 R.G. introdotto con ricorso del
12/09/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 26/05/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 19/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH DE IA TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5858/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Ilaria Montinaro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da avv. Federica Montanaro,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 5858/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che Parte_1 dall'unione con la parte convenuta sono nati i figli Persona_1
(Pescara, 04/04/2014) e (Tricase, 08/09/2019). Persona_2
Ha allegato che, cessata la convivenza con la parte convenuta, ha chiesto ospitalità alla propria madre sino al reperimento di un'altra abitazione nella quale trasferirsi insieme ai figli.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; b) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) la percezione in via esclusiva e per intero dell'A.U.U. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
12/09/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- Con successivo atto di costituzione del nuovo difensore depositato il 09/10/2024, la parte attrice ha integrato le allegazioni prospettate nell'atto introduttivo, lamentando la condotta autoritaria di controparte e la sua tendenza ad esautorare la figura genitoriale materna. Ha, altresì, precisato di non condividerne il metodo educativo dell'altro genitore, troppo permissivo soprattutto circa l'uso dei dispositivi elettronici da parte del figlio
. Ha riferito che quest'ultimo avrebbe delle difficoltà comportamentali Per_1
e di apprendimento certificate, precisando che la controparte si rifiuterebbe di prestare il consenso alla ripresa di un percorso psicologico già avviato in passato. Ha dedotto la mancata contribuzione dell'altro genitore al mantenimento dei figli, riferendo che costui si limiterebbe a sostenere i costi di locazione dell'abitazione familiare.
Ha allegato di svolgere un lavoro precario e saltuario e di provvedere in via esclusiva al mantenimento della prole, potendo contare soltanto sul sostegno economico della propria madre.
2 R.G. 5858/2024
Si è, infine, dichiarata disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione volto all'eliminazione della conflittualità in essere tra le parti.
Ha, dunque, integrato le domande originariamente formulate domandando: i) disporsi un percorso di mediazione in favore delle parti;
ii)
l'assegnazione della casa familiare a sé, con permanenza dell'obbligo di versamento del canone di locazione in capo alla controparte, ovvero, in subordine, l'autorizzazione a trasferire altrove la propria residenza unitamente a quella dei minori;
iii) l'autorizzazione alla ripresa di un percorso psicologico in favore di . Per_1
1.4.- La parte si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha preliminarmente rappresentato di aver, a sua volta, adito il Tribunale con ricorso avente il medesimo oggetto (6817/2024 R.G.)
e nell'ambito del quale il giudice delegato avrebbe richiesto un'inchiesta sociale agli enti competenti circa le condizioni di vita dei minori e le loro relazioni con entrambi i rami genitoriali.
Ha riferito che avrebbe intrapreso, in passato, un percorso Per_1 psicologico per presunta diagnosi di ADHD, di fatto mai diagnosticata. Ha allegato che la parte attrice assumerebbe, nei confronti del minore, condotte aggressive sia verbalmente sia psicologicamente sia fisicamente, sottoponendolo a forme di maltrattamento tali da acuire i disturbi già in essere.
Ha esposto che le parti avrebbero concordemente individuato un nuovo terapeuta per la ripresa del percorso psicologico interrotto e che, su consiglio di tale professionista, avrebbero intrapreso sia un percorso in favore di sia un percorso di supporto alla genitorialità. Per_1
Ha negato l'omessa contribuzione al mantenimento dei figli, riferendo di occuparsi dell'accudimento degli stessi.
Ha precisato di essere attualmente privo di occupazione e di percepire la relativa indennità per una durata di 95 giorni. Quanto alla controparte, ha dedotto che costei svolgerebbe due lavori.
3 R.G. 5858/2024
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, la riunione al presente procedimento di quello successivamente incardinato, recante n. 6817/2024
R.G.; b) nel merito, l'affidamento esclusivo della prole con collocamento prevalente presso di sé ovvero, in subordine e all'esito dei percorsi eventualmente disposti nonché all'esito di apposita c.t.u., l'affidamento condiviso;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole nella misura ritenuta di giusitizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 18/12/2024).
1.5.- In occasione dell'udienza del 20/01/2025, all'esito dell'ascolto delle parti e alla luce del riferito buon andamento del percorso terapeutico volontariamente intrapreso dalle stesse, il giudice delegato ha disposto un rinvio, congiuntamente richiesto dai rispettivi procuratori, al fine di sperimentare un bonario componimento della lite. Ha, altresì, incaricato i servizi competenti di prendere in carico il nucleo familiare per gli opportuni interventi.
1.6.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/05/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa al fine di regolare l'esercizio della loro responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) i figli minori della coppia (Pescara, Persona_1
04/04/2014) e (Tricase, 08/09/2019) Persona_2 resteranno affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e saranno collocati ai meri fini anagrafici presso il padre;
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) i minori trascorreranno: a) in maniera alternata presso ciascun genitore dal lunedì (dall'ora di uscita da scuola) al lunedì
4 R.G. 5858/2024
successivo (sino all'ora di entrata a scuola); resta fermo il diritto dell'altro genitore di incontrare i minori per 3 volte a settimana
(indicativamente martedì, giovedì e sabato) per circa due ore e di sentire telefonicamente i figli ogni volta che lo voglia;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il
24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo con la madre e il
25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua con il padre, alternando l'anno successivo le ricorrenze di spettanza;
c) nel periodo feriale presso ciascun genitore per 15 giorni consecutivi
- eventualmente da suddividere in periodi più brevi – nei mesi in cui i genitori prenderanno le ferie alla luce dei lavori stagionali degli stessi, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore presso il festeggiato;
e) il giorno di compleanno dei figli sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
4) le parti si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative e di quelle della prole;
si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
5) le parti, alla luce dell'attuale situazione lavorativa e familiare di
, concordano sul fatto che non sia necessario CP_1 prevedere alcun assegno perequativo per il mantenimento dei figli ma che entrambi vi provvederanno secondo le rispettive risorse ed il proprio lavoro domestico;
6) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di
Lecce;
7) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in pari misura dai genitori;
5 R.G. 5858/2024
8) i genitori si impegnano a proseguire nei percorsi di sostegno già avviati in favore loro e dei figli.
Il giudice delegato ha disposto la riunione al presente procedimento di quello distinto al n. 6817/2024 R.G. e ha provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate. Ha, infine, disposto un rinvio, congiuntamente richiesto dalle parti, al fine di monitorare l'andamento dei tempi paritari di permanenza e saggiare la loro rispondenza agli interessi della prole.
1.7.- In occasione dell'udienza del 02/12/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolare consensualmente l'esercizio della loro responsabilità genitoriale nei confronti della prole alle condizioni concordate in occasione dell'udienza del 26/05/2025.
Il giudice delegato ha provveduto a norma dell'art. 473 bis.23 c.p.c. in conformità e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.8.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 17/02/2025).
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
Ciò è desumibile, tra l'altro, dall'affievolirsi della conflittualità tra i genitori e dall'evoluzione positiva del percorso di parental training intrapreso con la psicoterapeuta concordemente individuata dalle parti.
Quest'ultima ha evidenziato un miglioramento nella gestione delle dinamiche familiari, favorito dall'impegno personale di entrambi i genitori,
e ha rilevato un quadro di maggior equilibrio psicologico, sia nei genitori sia nel minore . Inoltre, secondo quanto dichiarato dalle parti in udienza, Per_1
i minori manifestano una maggiore serenità, traendo beneficio dalla flessibilità dei rapporti familiari e dal collocamento con tempi paritari sperimentato dalla diade genitoriale. Tale assetto gestionale appare confacente all'interesse dei minori, i quali in tal modo possono coltivare un rapporto significativo e continuativo con entrambi i genitori.
6 R.G. 5858/2024
Alla luce della situazione economico-patrimoniale dei genitori, di fatto paritaria, e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, appaiono rispondere all'interesse della prole le condizioni di contribuzione economica concordate. Non ricorrono, infatti, esigenze perequative della situazione reddituale dei genitori tali da imporre la previsione di contributi indiretti, a carico di uno dei genitori, per il mantenimento dei figli.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5858/2024 R.G. introdotto con ricorso del
12/09/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 26/05/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 19/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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