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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1915/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Izzo ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
-, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHE'
– Controparte_3
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.04.2022 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 371 2022 00012291 47 000, notificato a mezzo pec il 10.03.2022, per un importo di € 74.615,45 per il mancato pagamento di contributi e sanzioni relativi al periodo dal
Pag. 1 di 5 CP_ 01/2013 al 10/2017, emesso in ragione del verbale ispettivo nr. 2017007122 del 05.01.2018 con cui è stata accertata la seguente inadempienza: per alcuni lavoratori era stato sistematicamente ridotto il numero di ore/giornate di lavoro rispetto a quelle previste dal ccnl di categoria e tale minore orario di lavoro, riportato in busta paga come assenza giustificata, aveva determinato l'assoggettamento a contribuzione di un imponibile previdenziale inferiore a quello previsto con conseguente omissione contributiva e assicurativa (liquidazione di premi inferiori a quelli dovuti).
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, richiamato l'art. 1 L. 389/1989 nonché il ccnl per le imprese di pulizie del 31.05.2011, che la base imponibile non va calcolata sulla retribuzione fissa mensile, avendo pertanto calcolato correttamente le retribuzioni sulla scorta delle ore e giornate effettivamente lavorate.
Ha concluso chiedendo di annullare l'avviso di addebito opposto e dichiarare illegittima la pretesa CP_ avanzata dall' in relazione al verbale ispettivo sotteso. In subordine, rideterminare le minori somme con nomina di ctu contabile. Il tutto con vittoria di spese di lite. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha insistito per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Co CP_ Nonostante la regolarità della notifica telematica, la Società Cartolarizzazione dei crediti non si è costituita (cfr. notifica pec nel fasc. tel.).
Letti gli atti, ritenuto il carattere documentale della controversia, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della società di cartolarizzazione dei crediti CP_
in quanto, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita né è comparsa in udienza a mezzo del proprio procuratore.
L'opposizione di merito, ex art. 24 d. lgs 46/99 è tempestiva atteso che la domanda giudiziale risulta depositata in data 07.04.2022 ovvero entro i quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta a mezzo pec in data 19.03.2022.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento delle modalità di calcolo dell'imponibile da assoggettare a contribuzione.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, oramai granitica sul punto, in fattispecie peraltro analoga alla presente, ha chiarito che «La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione
Pag. 2 di 5 concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro». (Cass., nr. 16859/2020; Cass., nr. 15120/2019).
Più specificamente nella citata pronuncia si legge quanto segue: «Secondo la giurisprudenza di questa
Corte che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n.
389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. 9. Tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l' orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore. 10. E difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. 11. Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze" 12. Nel settore dell'edilizia, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in I. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione – con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del
04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n. 4690 del 18/2/2019). In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n.
21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del 24/01/2006) 13. La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta
Pag. 3 di 5 nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. 14. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare
l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. 15. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). In tal senso , e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, dev'essere rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del
03/10/2018. 16. Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato. 17. La soluzione adottata nel caso dalla Corte territoriale è dunque conforme a diritto, considerato che
l'esenzione dall'obbligo contributivo era nel caso sostenuta dal datore di lavoro sulla base della necessità di adeguare la contribuzione alla prestazione effettivamente resa, nella ritenuta inesistenza di un "minimale mensile" di riferimento, senza specificazione della derivazione delle assenze (che si riferivano determinate sia da calo di lavoro sia da necessità personali dei lavoratori) da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione».
Ebbene, nel caso di specie, come in quello esaminato dalla Suprema Corte, nulla di specifico l'azienda attrice ha dedotto sulla natura delle assenze, definendole meramente “assenze giustificate” accordate ai lavoratori su richiesta telefonica della mattina, senza minimamente chiarire se le stesse fossero o meno riconducibili alle ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione).
La genericità dei capitoli di prova al riguardo articolati e le omesse deduzioni e allegazioni nel senso suddetto hanno reso inammissibile e superflua la prova per testi richiesta in ricorso.
Va evidenziato, inoltre, che è inconferente rispetto al caso in esame il richiamo operato da parte ricorrente all'art. 1 della L. 389/1989; parte istante ha sostenuto la correttezza del calcolo dell'imponibile contributivo in quanto è stata applicata la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa a livello nazionale, e precisamente il CCNL settore di pulizia, che all'art.21 condiziona la retribuzione dovuta non all'orario di lavoro previsto settimanalmente bensì in relazione all'orario effettivamente disimpegnato . Ne deriverebbe che alcuna maggiore contribuzione sarebbe dovuta per
Pag. 4 di 5 orari di lavoro inferiori alla previsione collettiva. Tale previsione è rafforzata dall'art.29 del d.l. 23 giugno 1995 nr. 224, secondo cui il datore di lavoro è obbligato a riconoscere ai propri dipendenti con un versamento agli istituti previdenziali una contribuzione ragguagliata alle misure della retribuzione definite a livello nazionale dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa con esclusione delle assenze per malattia, per infortuni, per scioperi, sospensione o riduzione dell'attività.
E, tuttavia, tale norma concerne la retribuzione imponibile per i dipendenti del settore edile, mentre la odierna società opera nel settore delle imprese di pulizia ed in tale ambito non è previsto alcun esonero dalla contribuzione collettiva in relazione alla contribuzione minima dovuta in relazione all'orario di lavoro stabilito settimanalmente a prescindere da eventi che incidono sulla concreta prestazione lavorativa resa nel periodo in considerazione (cfr. Corte di Appello di Napoli del
04.10.2023, note di trattazione scritta . CP_1
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri aggiornati di cui al DM 55/2014, espunta la fase istruttoria. La complessità della questione giuridica esaminata costituisce motivo di legge per compensarle della metà.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa della metà le spese del giudizio e condanna la società ricorrente al pagamento del residuo che liquida in € 2.100,00, oltre accessori se per legge dovuti.
SI COMUNICHI
Nola, 27.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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