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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3501/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3501/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Sandra Parte_1 C.F._1
Albertini
E
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura CP_1 C.F._2
Bonora
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
In data 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/12/2024 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 05/09/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n.
197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Aulla (MS) il giorno 27 settembre 2014 e di esser dalla loro unione nato in [...] in [...] [...] il figlio . Persona_1
Con provvedimento in data 6/9/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13/11/2024, successivamente rinviata alla data del
3.12.2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 3.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, con la precisazione che in relazione alla condizione di cui al punto 10) del ricorso le parti hanno precisato che l'assegnazione della casa familiare alla signora sarà temporanea fino a Pt_1 quando non verrà costituito nel suo interesse l'usufrutto vitalizio e dunque nelle more del trasferimento immobiliare previsto tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Aulla (MS) di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Aulla (MS) il giorno 27 settembre 2014 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 16 Parte 1 Anno 2014)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore, è affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le questioni
3 di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando il figlio sarà presso lo stesso.
3) il figlio minore manterrà la sua residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, secondo le sue esigenze lavorative e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi di e comunque Per_1 dei suoi desideri, almeno due giorni alla settimana.
Durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà alternativamente il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre e il primo dell'anno con un genitore e l'epifania con l'altro. La Pasqua, Pasquetta e le altre festività verranno trascorse dal figlio alternativamente con ciascun genitore.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
4) Le spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (comprese anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, gite scolastiche e mensa scolastica), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) ed abbigliamento per i cambi di stagione (previa concertazione della relativa somma), necessarie per il figlio verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le Linee Contr Guida del 2017. Allo scopo le parti indicano di seguito i loro indirizzi mail
– Parte_1 Email_1
L'assegno unico familiare sarà Email_2 Email_3 percepito dalla SI.ra , a cui pertanto il SI. sin da ora Parte_1 CP_1 rinuncia in favore della SI.ra . Parte_1
5) I genitori a titolo di mantenimento ordinario del figlio cederanno allo stesso, previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, le rispettive quote pro indiviso della nuda proprietà della casa familiare sita in Rosignano Marittimo (LI),
Via Gaetano Filangeri n. 19 contraddistinta al Catasto dei Fabbricati di detto
Comune al foglio 74, particella 727, sub 6, graffato alla particella 1385 sub 1, cat.
A/2, cl 3,vani 4,RC euro 526,79, sib 2, cat C/6,cl5, m 25,RG euro 63,27. A seguito di tale cessione il figlio diviene nudo proprietario dell'intero Persona_2 immobile.
6) Il SI. inoltre, a definizione dei rapporti economici tra le parti, si CP_1 impegna a cedere alla SI.ra la propria quota parte indivisa, pari al Parte_1
50% (1/2) del diritto di usufrutto vitalizio dello stesso immobile costituente la casa familiare posta in Rosignano Marittimo (LI), Via Gaetano Filangeri n. 19 contraddistinta al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 74, particella
727, sub 6, graffato alla particella 1385 sub 1, cat. A/2, cl 3,vani 4,RC euro 526,79, sub 2, cat C/6,cl 5, m 25,R.C. euro 63,27. A seguito di tale cessione la SI.ra Pt_1
diviene usufruttuaria a vita dell'intero immobile.
[...]
7) Le spese relative al trasferimento immobiliare in favore del figlio e la costituzione del diritto di usufrutto saranno a carico della SI.ra ., Parte_1 che se le assume.
4 8) Il rogito notarile dei trasferimenti immobiliari di cui al punto 5) del presente atto verrà effettuato entro 90 giorni dal deposito della sentenza di separazione da notaio scelto dalla SI.ra . Pt_1
9) i signori e dichiarano che le pattuizioni di cui al CP_1 Parte_1 punto 5) 6)7)8) del presente atto sono essenziali e funzionali, come ogni altra condizione, alla definizione non contenziosa della crisi familiare e chiedono pertanto i benefici fiscali per il componimento non contenzioso e l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 l. 6 marzo 1987, n.74;
10) La casa familiare, con tutto quanto l'arreda e correda, viene assegnata alla
SI.ra , quale genitore convivente con il figlio minore. Il SI. SI. Parte_1 si trasferirà nel garage della casa familiare sino al 30 settembre 2024, dopo CP_1 di ché andrà ad abitare altrove, lasciando, il garage e la casa liberi dai propri beni personali.
11)La SI.ra consegnerà al marito gli oggetti e mobili di antiquariato Pt_1 presenti nella casa familiare;
12) L'autovettura Citroen BE targata EH800TM di proprietà della SI.ra resterà alla SI.ra ; come il ciclomotore PI AL targato XB2Z4W Pt_1 Pt_1
13) Il motoveicolo Honda SH 300 targato DJ91829 di proprietà del SI. CP_1 resterà al SI. CP_1
14) Le parti dichiarano che, adempiuti gli obblighi di cui alla condizione n. 5 del presente atto, non hanno nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo ed eccezione, anche in relazione al pregresso stato di comunione legale;
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3501/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Sandra Parte_1 C.F._1
Albertini
E
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura CP_1 C.F._2
Bonora
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
In data 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/12/2024 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 05/09/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n.
197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Aulla (MS) il giorno 27 settembre 2014 e di esser dalla loro unione nato in [...] in [...] [...] il figlio . Persona_1
Con provvedimento in data 6/9/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13/11/2024, successivamente rinviata alla data del
3.12.2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 3.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, con la precisazione che in relazione alla condizione di cui al punto 10) del ricorso le parti hanno precisato che l'assegnazione della casa familiare alla signora sarà temporanea fino a Pt_1 quando non verrà costituito nel suo interesse l'usufrutto vitalizio e dunque nelle more del trasferimento immobiliare previsto tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Aulla (MS) di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Aulla (MS) il giorno 27 settembre 2014 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 16 Parte 1 Anno 2014)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore, è affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le questioni
3 di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando il figlio sarà presso lo stesso.
3) il figlio minore manterrà la sua residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, secondo le sue esigenze lavorative e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi di e comunque Per_1 dei suoi desideri, almeno due giorni alla settimana.
Durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà alternativamente il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre e il primo dell'anno con un genitore e l'epifania con l'altro. La Pasqua, Pasquetta e le altre festività verranno trascorse dal figlio alternativamente con ciascun genitore.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
4) Le spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (comprese anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, gite scolastiche e mensa scolastica), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) ed abbigliamento per i cambi di stagione (previa concertazione della relativa somma), necessarie per il figlio verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le Linee Contr Guida del 2017. Allo scopo le parti indicano di seguito i loro indirizzi mail
– Parte_1 Email_1
L'assegno unico familiare sarà Email_2 Email_3 percepito dalla SI.ra , a cui pertanto il SI. sin da ora Parte_1 CP_1 rinuncia in favore della SI.ra . Parte_1
5) I genitori a titolo di mantenimento ordinario del figlio cederanno allo stesso, previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, le rispettive quote pro indiviso della nuda proprietà della casa familiare sita in Rosignano Marittimo (LI),
Via Gaetano Filangeri n. 19 contraddistinta al Catasto dei Fabbricati di detto
Comune al foglio 74, particella 727, sub 6, graffato alla particella 1385 sub 1, cat.
A/2, cl 3,vani 4,RC euro 526,79, sib 2, cat C/6,cl5, m 25,RG euro 63,27. A seguito di tale cessione il figlio diviene nudo proprietario dell'intero Persona_2 immobile.
6) Il SI. inoltre, a definizione dei rapporti economici tra le parti, si CP_1 impegna a cedere alla SI.ra la propria quota parte indivisa, pari al Parte_1
50% (1/2) del diritto di usufrutto vitalizio dello stesso immobile costituente la casa familiare posta in Rosignano Marittimo (LI), Via Gaetano Filangeri n. 19 contraddistinta al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 74, particella
727, sub 6, graffato alla particella 1385 sub 1, cat. A/2, cl 3,vani 4,RC euro 526,79, sub 2, cat C/6,cl 5, m 25,R.C. euro 63,27. A seguito di tale cessione la SI.ra Pt_1
diviene usufruttuaria a vita dell'intero immobile.
[...]
7) Le spese relative al trasferimento immobiliare in favore del figlio e la costituzione del diritto di usufrutto saranno a carico della SI.ra ., Parte_1 che se le assume.
4 8) Il rogito notarile dei trasferimenti immobiliari di cui al punto 5) del presente atto verrà effettuato entro 90 giorni dal deposito della sentenza di separazione da notaio scelto dalla SI.ra . Pt_1
9) i signori e dichiarano che le pattuizioni di cui al CP_1 Parte_1 punto 5) 6)7)8) del presente atto sono essenziali e funzionali, come ogni altra condizione, alla definizione non contenziosa della crisi familiare e chiedono pertanto i benefici fiscali per il componimento non contenzioso e l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 l. 6 marzo 1987, n.74;
10) La casa familiare, con tutto quanto l'arreda e correda, viene assegnata alla
SI.ra , quale genitore convivente con il figlio minore. Il SI. SI. Parte_1 si trasferirà nel garage della casa familiare sino al 30 settembre 2024, dopo CP_1 di ché andrà ad abitare altrove, lasciando, il garage e la casa liberi dai propri beni personali.
11)La SI.ra consegnerà al marito gli oggetti e mobili di antiquariato Pt_1 presenti nella casa familiare;
12) L'autovettura Citroen BE targata EH800TM di proprietà della SI.ra resterà alla SI.ra ; come il ciclomotore PI AL targato XB2Z4W Pt_1 Pt_1
13) Il motoveicolo Honda SH 300 targato DJ91829 di proprietà del SI. CP_1 resterà al SI. CP_1
14) Le parti dichiarano che, adempiuti gli obblighi di cui alla condizione n. 5 del presente atto, non hanno nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo ed eccezione, anche in relazione al pregresso stato di comunione legale;
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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