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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/25
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 58/25, promossa da:
(C.F.: , nata a [...] - DE) il 6.03.2001, Parte_1 C.F._1 residente in [...]al Mare (CH), alla C.da Piane n. 7/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Barba, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: autorizzazione al mutamento di sesso.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.07.25, parte attrice ha concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. nata nel 2001, nubile e senza figli, ha chiesto all'adito Tribunale l'autorizzazione Persona_1
a sottoporsi agli interventi medico chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari (da femminili a maschili), nonché l'autorizzazione a procedere alla rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso (da femminile a maschile) e del nome (da ” a Persona_1 Per_2
).
[...]
A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto di avere una conclamata disforia di genere e di avere intrapreso da tempo, di conseguenza, l'assunzione di farmaci ormonali;
a sostegno di tali assunti, ha prodotto documentazione sanitaria relativa alla diagnosi di disforia di genere ed alle terapie ormonali di cui sopra.
2. Il processo, ritualmente instaurato con la vocatio in ius della locale Procura della Repubblica (non comparsa), si è articolato nella fase di trattazione e nell'espletamento di una CTU psichiatrica sulla persona dell'attrice, sino a giungere alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le domande avanzate da parte attrice sono fondate, per le ragioni di seguito esposte.
A. Sui presupposti per l'autorizzazione al mutamento di sesso e alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso a.1 In applicazione dell'articolo 2 della Costituzione, “nell'alveo dei diritti inviolabili della persona va ricondotto sia il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale - da ritenersi fattore di estrinsecazione della personalità che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere per dovere di solidarietà sociale - sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, essendo la pagina 2 di 11 sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto” (Trib. Milano, sez. I, sent. 01/03/2018, n.
2491; cfr. anche Corte Costituzionale, sent. 13/07/2017, n.185; Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
Nel medesimo alveo costituzionale deve essere ricondotto “il diritto alla identità di genere, da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico” (Trib. Milano, sez. I, sent. 01/03/2018, n. 2491; cfr. anche
Corte Costituzionale, sent. 13/07/2017, n.185; Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
a.2 Ai sensi dell'art. 31 (“Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”) del
D. Lgs. 1/9/2011, n. 150: “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (I comma). “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3” (IV comma). “Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro” (V comma) “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo […]” (VI comma).
a.3 L'attuale impianto normativo tutela, quindi, “la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere”, la quale, a sua volta, “trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (Corte Cost., sent.
13/07/2017, n.185; Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
In particolare, “sebbene l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e "vissuto" costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia - in un quadro di «irriducibile varietà delle situazioni soggettive» (Corte Cost. sentenza n.
221 del 2015) - è stato individuato affidando al giudice, nell'ambito di un giudizio cui partecipa anche pagina 3 di 11 il pubblico ministero, l'accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere” (Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
a.4 Inoltre, “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” (Cass. Sez.1,
Sentenza numero 15138 del 20/07/2015; Corte Costituzionale, sent. 13/07/2017, n.185; Corte
Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
Il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari “non costituisce, infatti, prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Costituzionale con sent. n. 221 del 21.10.2015); in altri termini, “la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, postula un mutamento di sesso effettivo e compiuto, il cui raggiungimento non richiede indefettibilmente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali”
(Trib. Milano, sez. I, sent. 01/03/2018, n. 2491).
a.5 È in ogni caso necessario, come detto, “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato” (Corte
Costituzionale, sent. 13/07/2017, n.185; Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015; Cass. Sez.1,
Sentenza numero 15138 del 20/07/2015).
Deve quindi emergere che la domanda dell'interessato “non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo ed oggettivamente suscettibili di variare nel tempo, tale essendo il significato del richiamo ai requisiti di inequivocabilità e irreversibilità del passaggio evocati sia dalla Corte costituzionale, sia della Corte di cassazione, nelle sentenze sopra citate” (Trib. Milano, sez. I, sent. 01/03/2018, n. 2491).
Invero, “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza pagina 4 di 11 dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass.
Sez.1, Sentenza numero 15138 del 20/07/2015).
B. Sulle risultanze emerse nel processo in ordine alla transizione dell'identità di genere dell'attore b.1 Alla luce dei principi giuridici disciplinanti la fattispecie, si è proceduto, nel corso del processo, all'espletamento, sulla persona dell'attrice, di una consulenza tecnica specialistica, a mezzo del Dott.
(Medico Psichiatra), il quale ha ricevuto l'incarico di “accertare l'avvenuta Persona_3 acquisizione o meno, da parte del ricorrente, di una nuova identità di genere, connotata dalla serietà ed univocità del percorso scelto e dalla compiutezza dell'approdo finale”; nella ordinanza di conferimento dell'incarico, il Giudice ha altresì evidenziato come “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15138 del
20/07/2015)”.
b.2 L'Ausiliario del Giudice, all'esito di una indagine analitica e circostanziata, effettuata sia attraverso colloquio e test psicodiagnostici con l'interessata, sia sulla base delle risultanze della documentazione sanitaria in atti (relazione della dott.ssa del Centro Aliseo – salute inclusiva del 5.07.24; Persona_4 relazione della dott.ssa dell'U.O.C. Servizio Psichiatrico Universitario dell'ASL Persona_5
1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila del 4.12.24; certificazione della terapia seguita dalla paziente per l'assunzione di ormoni maschili dell'ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila del 4.12.24; certificazione della terapia seguita per l'assunzione di ormoni maschili dell' Parte_2 del 5.02.25), ha evidenziato, per quanto d'interesse, quanto segue:
[...]
“[…] Sono state acquisite, dai contenuti degli atti e dal colloquio effettuato, informazioni riguardanti il passato e il contesto familiare ed ambientale della sig.ra Pt_1
[…] Le capacità di astrazione, cioè le competenze idonee a far fronte alle sollecitazioni ambientali, a fare generalizzazioni e a formulare opinioni personali, sono apparse indenni. L'affettività, intesa come tono dell'umore che accompagna il comportamento e la relazione, era stata congrua alla pagina 5 di 11 condizione personale. Non erano presenti sintomi di derealizzazione o depersonalizzazione.
L'identità di genere psicosessuale di tipo maschile, durante il colloquio, è risultata delineata.
[…] La finalità della consulenza è stata quella di verificare lo stato psicosessuale della richiedente;
si è accertata la sussistenza di un transessualismo, nel caso specifico da femmina a maschio (FtM).
Gli strumenti principali a tale scopo sono stati la valutazione della documentazione medica prodotta e il colloquio clinico;
le tecniche utilizzate sono state fondate su riferimenti teorici e su presupposti scientifici (cfr. Ortner S.B., Whitehead H., 2000; e Al., 2014). Per definire l'avvenuta Persona_6 acquisizione di una nuova identità di genere sono stati approfonditi i passaggi più significativi del percorso personale e le esperienze di vita vissute. È stato verificato anche se, e in quale misura,
l'attuale condizione sessuale ha arrecato e arreca alla ricorrente un disagio psichico. Si è cercato, inoltre, di accertare la fondatezza e l'irreversibilità dell'orientamento sessuale perseguito, escludendo condizioni di altra origine, come la presenza di travestitismo, intersessualità, ermafroditismo, omosessualità, transessualismo secondario, oltre che patologie psicotiche, quadri schizofrenici o altri disturbi della identità sessuale (cfr. DE D., 2005). La valutazione ha riguardato contestualmente i percorsi già avvenuti nella vita pregressa, ma anche quelli che, con il cambiamento di genere, si intendono progettare per il futuro.
[…] La propria collocazione è stata razionalizzata prima come una omosessualità, poi come una asessualità, ma senza raggiungere l'equilibrio. Solo con l'identificarsi come “ragazzo” la periziata ha trovato una serenità interiore mai provata prima. Con il raggiungimento della maggiore età ha così programmato e affrontato il percorso psicologico, quello medico-endocrinologico e ha intrapreso la richiesta legale di riattribuzione del genere sessuale. Rispetto al trattamento psicoterapeutico, percorso che ha anticipato i trattamenti ormonali, ha effettuato nel tempo sia i colloqui con la psicologa della scuola, sia con la psicoterapeuta dell'Associazione che si occupa specificatamente della transizione, quindi con la psichiatra della ASL. Il trattamento sanitario svolto
è stato certificato da un centro specialistico di struttura pubblica con comprovata esperienza nell'ambito della transizione di genere;
sono stati utilizzati i protocolli endocrinologici previsti. I cambiamenti somatici, dovuti a tali cure ormonali intrapresi da alcuni mesi, sarebbero già fonte di percezioni soggettivamente positive.
pagina 6 di 11 […] Solo la definitiva presa di coscienza di identificarsi psicologicamente e socialmente nel gender maschile ha stabilizzato l'equilibrio emotivo, rendendo la collocazione attuale quella più affine al percepito identitario sessuale. Raggiunto tale obiettivo, il percorso che ne è seguito in questi ultimi anni è stato una sequenza di iniziative prima psicologiche, per il raggiungimento dell'equilibrio emotivo, poi medicoendocrinologiche, per le trasformazioni corporee ormono-correlate e, infine, giuridiche, per il cambio anagrafico di sesso.
LE CONDIZIONI DI DISAGIO MENTALE ASSOCIATO AL SESSO BIOLOGICO SESSUALE
Nell'approfondimento svolto si è accertata, nella storia della periziata, la presenza di una disforia, o incongruenza, di genere, intesa come vissuto di disadattamento rispetto al proprio sesso biologico. Il riferimento scientifico di un tale stato mentale è connesso alla diagnosi di Disforia di genere
(American Psychiatric Association, 2014). Nel colloquio effettuato è stata evidente e ben descritta, la presenza di un disagio psicologico dovuto al non riconoscersi nel sesso biologico assegnato alla nascita. Dal racconto, il disagio legato alla propria sessualità è una presenza che risale alla prima infanzia. È opportuno precisare che la Disforia di genere non dovrebbe essere più considerata come una forma di patologia psichiatrica. Infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella più recente Classificazione internazionale delle malattie (OMS, 2018), ha incluso l'incongruenza di genere dal novero dei Disturbi mentali a quello dei Disturbi della salute sessuale, di fatto non considerando patologica la condizione di transessualismo.
PERCORSO SVOLTO E RISULTATI RAGGIUNTI
Il percorso interiore effettuato dalla attrice è stato frutto di un lavoro avvenuto nel tempo. Ella ha inizialmente letto e interpretato le percezioni di tipo affettivo-relazionale sperimentate nell'adolescenza. Acquisita la coscienza della propria identità nel contesto sociale, in continuità con la propria storia pregressa, si è collocata esteriormente e socialmente sempre di più nel genere maschile. In altri termini, l'identità di genere maschile è sempre stata presente. Nel periodo adolescenziale è divenuta fonte di disagio relazionale e di qui la scelta di dover definire la collocazione identitaria sessuale anche nel contesto di vita. Il soggettivo percorso psichico descritto, effettuato negli anni e la recente assunzione della terapia ormonale, hanno completato la percezione identitaria, rendendo esplicito un vissuto che precedentemente era prevalentemente inconscio.
Durante gli atti peritali, infatti, è parso palese che la sig.ra per l'identità di genere Pt_1 pagina 7 di 11 percepita di tipo maschile sin dalla infanzia, si presenti e si relazioni nei rapporti interpersonali come un ragazzo. Oggi l'identità di genere maschile si è consolidata come una indiscussa certezza. Il percorso giuridico in atto, successivo all'accesso ai trattamenti di riaffermazione di genere, completerebbe l'iter, lasciando nel passato “ , per divenire definitivamente “ . In Pt_1 Per_2 conclusione, sia dall'aspetto esteriore, ma anche dalle relazioni affettive intraprese, l'iter attuato dalla sig.ra sono indicativi di un percorso compiuto con una collocazione egosintonica nel Pt_1 genere sessuale maschile.
b.3 All'esito delle considerazioni e valutazioni summenzionate, il CTU, incaricato di “accertare l'avvenuta acquisizione o meno, da parte del ricorrente, di una nuova identità di genere, connotata dalla serietà ed univocità del percorso scelto e dalla compiutezza dell'approdo finale”, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“[…], valutata la documentazione nel fascicolo, effettuato ogni opportuno accertamento riferito alla identità di genere, al quesito posto dal Magistrato riguardante la periziata conferma Parte_1 quanto riportato nella stesura inviata alle parti e risponde: - che il percorso psichico è già avvenuto;
- che i trattamenti ormonali sono assunti;
- che il soggetto ha una identità di genere di tipo maschile;
- che tale identità si è consolidata da tempo e pertanto è da ritenersi stabile.” […] “Gli elementi valorizzati nella motivazione delle conclusioni sono: – la percezione soggettiva dell'identità di genere in senso maschile;
– la presenza di una fisicità dagli esteriori connotati androgini;
- un abbigliamento indossato e un taglio di capelli indicativi dell'aspetto esteriore di un ragazzo;
– l'instaurare relazioni nel ruolo proprio del maschio;
- l'utilizzo del genere maschile nel riferirsi alla propria persona;
-
l'essere da anni denominata e socialmente conosciuta con il nome di “ ; - l'aver effettuato un Per_2 percorso interiore di definizione della propria condizione di genere, percorso attuato sia in forma personale che con il supporto di uno specialista;
- l'assunzione da alcuni mesi la terapia ormonale mascolinizzante prescritta da un centro specialistico;
- il consolidamento della scelta di identità sessuale di tipo maschile che è datato nel tempo e che è pertanto da considerarsi compiuto e prevedibilmente non reversibile.”
b.4 Inoltre, parte attrice ha manifestato personalmente, anche davanti al Giudice Istruttore – nel corso della propria audizione - ferma e consapevole volontà di sottoporsi al summenzionato intervento chirurgico ed a rettificazione anagrafica. pagina 8 di 11 C. Conclusioni
La considerazione dell'avvenuto accertamento giudiziale della effettività ed irreversibilità della disforia di genere della parte attrice, unitamente alla accertata piena capacità di quest'ultima di esprimere e motivare la propria ferma volontà di essere , consentono di ritenere che il diritto Per_2 alla salute della stessa (inteso, si ripete, non solo come mera funzionalità fisica, ma come benessere psico-fisico e il suo diritto all'identità sessuale considerato, anche, come diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale e di vedersi riconosciuto dalla società e dall'ordinamento il sesso corrispondente alla propria realtà psicosomatica) possa trovare tutela solo attraverso il ricorso ad una rettificazione chirurgica e anagrafica che appaiono essere, oggi, l'unica strada per potere contribuire a garantire o, quantomeno, a migliorare il benessere psichico-sociale ed “identitario” del richiedente (cfr. in termini Trib. Roma, sent. dell'11.3.11, cit.).
Pertanto, in forza dell'intervenuto, rigoroso, accertamento giudiziale della sussistenza, nella persona dell'attrice, delle condizioni psichiche/psicologiche e di disforia di genere, comprovanti la serietà, univocità e non transitorietà, ma definitività dell'intento, le domande devono essere accolte.
D. Sulla disciplina delle spese di lite
Nulla sulle spese di lite, stante la natura non contenziosa della controversia, ad eccezione delle spese di
CTU che, essendo questa stata espletata nell'interesse dell'attrice, devono essere poste a carico della stessa, con anticipazione a carico dell'Erario, sino alla persistenza delle condizioni di legge, ex art. 134
d.P.R. n. 115 del 2002 (Corte Cost., sent. n. 217 del 01.10.2019).
*****
Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili della parte attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle persone riportati nella sentenza.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al RG n. 58/25, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento delle domande dell'attrice
AUTORIZZA
l'attrice, al passaggio in giudicato della presente sentenza, a sottoporsi agli interventi medico chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari.
AUTORIZZA
l'attrice, al passaggio in giudicato della presente sentenza, a procedere alla rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e del nome, nel senso che l'indicazione sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile” e che il nome ” deve essere corretto in “ ”. Parte_1 Persona_2
Per l'effetto
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle rettificazioni anagrafiche di cui al capo del dispositivo che precede.
PONE le spese della CTU, come già liquidate, a carico definitivo dell'attrice (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), con conseguente anticipazione delle stesse a carico dell'Erario, ex art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle persone riportati nella presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.7.25. pagina 10 di 11 Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Chieti, 20.7.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 58/25, promossa da:
(C.F.: , nata a [...] - DE) il 6.03.2001, Parte_1 C.F._1 residente in [...]al Mare (CH), alla C.da Piane n. 7/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Barba, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: autorizzazione al mutamento di sesso.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.07.25, parte attrice ha concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. nata nel 2001, nubile e senza figli, ha chiesto all'adito Tribunale l'autorizzazione Persona_1
a sottoporsi agli interventi medico chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari (da femminili a maschili), nonché l'autorizzazione a procedere alla rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso (da femminile a maschile) e del nome (da ” a Persona_1 Per_2
).
[...]
A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto di avere una conclamata disforia di genere e di avere intrapreso da tempo, di conseguenza, l'assunzione di farmaci ormonali;
a sostegno di tali assunti, ha prodotto documentazione sanitaria relativa alla diagnosi di disforia di genere ed alle terapie ormonali di cui sopra.
2. Il processo, ritualmente instaurato con la vocatio in ius della locale Procura della Repubblica (non comparsa), si è articolato nella fase di trattazione e nell'espletamento di una CTU psichiatrica sulla persona dell'attrice, sino a giungere alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le domande avanzate da parte attrice sono fondate, per le ragioni di seguito esposte.
A. Sui presupposti per l'autorizzazione al mutamento di sesso e alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso a.1 In applicazione dell'articolo 2 della Costituzione, “nell'alveo dei diritti inviolabili della persona va ricondotto sia il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale - da ritenersi fattore di estrinsecazione della personalità che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere per dovere di solidarietà sociale - sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, essendo la pagina 2 di 11 sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto” (Trib. Milano, sez. I, sent. 01/03/2018, n.
2491; cfr. anche Corte Costituzionale, sent. 13/07/2017, n.185; Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
Nel medesimo alveo costituzionale deve essere ricondotto “il diritto alla identità di genere, da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico” (Trib. Milano, sez. I, sent. 01/03/2018, n. 2491; cfr. anche
Corte Costituzionale, sent. 13/07/2017, n.185; Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
a.2 Ai sensi dell'art. 31 (“Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”) del
D. Lgs. 1/9/2011, n. 150: “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (I comma). “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3” (IV comma). “Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro” (V comma) “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo […]” (VI comma).
a.3 L'attuale impianto normativo tutela, quindi, “la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere”, la quale, a sua volta, “trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (Corte Cost., sent.
13/07/2017, n.185; Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
In particolare, “sebbene l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e "vissuto" costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia - in un quadro di «irriducibile varietà delle situazioni soggettive» (Corte Cost. sentenza n.
221 del 2015) - è stato individuato affidando al giudice, nell'ambito di un giudizio cui partecipa anche pagina 3 di 11 il pubblico ministero, l'accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere” (Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
a.4 Inoltre, “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” (Cass. Sez.1,
Sentenza numero 15138 del 20/07/2015; Corte Costituzionale, sent. 13/07/2017, n.185; Corte
Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015).
Il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari “non costituisce, infatti, prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Costituzionale con sent. n. 221 del 21.10.2015); in altri termini, “la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, postula un mutamento di sesso effettivo e compiuto, il cui raggiungimento non richiede indefettibilmente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali”
(Trib. Milano, sez. I, sent. 01/03/2018, n. 2491).
a.5 È in ogni caso necessario, come detto, “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato” (Corte
Costituzionale, sent. 13/07/2017, n.185; Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2015; Cass. Sez.1,
Sentenza numero 15138 del 20/07/2015).
Deve quindi emergere che la domanda dell'interessato “non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo ed oggettivamente suscettibili di variare nel tempo, tale essendo il significato del richiamo ai requisiti di inequivocabilità e irreversibilità del passaggio evocati sia dalla Corte costituzionale, sia della Corte di cassazione, nelle sentenze sopra citate” (Trib. Milano, sez. I, sent. 01/03/2018, n. 2491).
Invero, “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza pagina 4 di 11 dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass.
Sez.1, Sentenza numero 15138 del 20/07/2015).
B. Sulle risultanze emerse nel processo in ordine alla transizione dell'identità di genere dell'attore b.1 Alla luce dei principi giuridici disciplinanti la fattispecie, si è proceduto, nel corso del processo, all'espletamento, sulla persona dell'attrice, di una consulenza tecnica specialistica, a mezzo del Dott.
(Medico Psichiatra), il quale ha ricevuto l'incarico di “accertare l'avvenuta Persona_3 acquisizione o meno, da parte del ricorrente, di una nuova identità di genere, connotata dalla serietà ed univocità del percorso scelto e dalla compiutezza dell'approdo finale”; nella ordinanza di conferimento dell'incarico, il Giudice ha altresì evidenziato come “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15138 del
20/07/2015)”.
b.2 L'Ausiliario del Giudice, all'esito di una indagine analitica e circostanziata, effettuata sia attraverso colloquio e test psicodiagnostici con l'interessata, sia sulla base delle risultanze della documentazione sanitaria in atti (relazione della dott.ssa del Centro Aliseo – salute inclusiva del 5.07.24; Persona_4 relazione della dott.ssa dell'U.O.C. Servizio Psichiatrico Universitario dell'ASL Persona_5
1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila del 4.12.24; certificazione della terapia seguita dalla paziente per l'assunzione di ormoni maschili dell'ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila del 4.12.24; certificazione della terapia seguita per l'assunzione di ormoni maschili dell' Parte_2 del 5.02.25), ha evidenziato, per quanto d'interesse, quanto segue:
[...]
“[…] Sono state acquisite, dai contenuti degli atti e dal colloquio effettuato, informazioni riguardanti il passato e il contesto familiare ed ambientale della sig.ra Pt_1
[…] Le capacità di astrazione, cioè le competenze idonee a far fronte alle sollecitazioni ambientali, a fare generalizzazioni e a formulare opinioni personali, sono apparse indenni. L'affettività, intesa come tono dell'umore che accompagna il comportamento e la relazione, era stata congrua alla pagina 5 di 11 condizione personale. Non erano presenti sintomi di derealizzazione o depersonalizzazione.
L'identità di genere psicosessuale di tipo maschile, durante il colloquio, è risultata delineata.
[…] La finalità della consulenza è stata quella di verificare lo stato psicosessuale della richiedente;
si è accertata la sussistenza di un transessualismo, nel caso specifico da femmina a maschio (FtM).
Gli strumenti principali a tale scopo sono stati la valutazione della documentazione medica prodotta e il colloquio clinico;
le tecniche utilizzate sono state fondate su riferimenti teorici e su presupposti scientifici (cfr. Ortner S.B., Whitehead H., 2000; e Al., 2014). Per definire l'avvenuta Persona_6 acquisizione di una nuova identità di genere sono stati approfonditi i passaggi più significativi del percorso personale e le esperienze di vita vissute. È stato verificato anche se, e in quale misura,
l'attuale condizione sessuale ha arrecato e arreca alla ricorrente un disagio psichico. Si è cercato, inoltre, di accertare la fondatezza e l'irreversibilità dell'orientamento sessuale perseguito, escludendo condizioni di altra origine, come la presenza di travestitismo, intersessualità, ermafroditismo, omosessualità, transessualismo secondario, oltre che patologie psicotiche, quadri schizofrenici o altri disturbi della identità sessuale (cfr. DE D., 2005). La valutazione ha riguardato contestualmente i percorsi già avvenuti nella vita pregressa, ma anche quelli che, con il cambiamento di genere, si intendono progettare per il futuro.
[…] La propria collocazione è stata razionalizzata prima come una omosessualità, poi come una asessualità, ma senza raggiungere l'equilibrio. Solo con l'identificarsi come “ragazzo” la periziata ha trovato una serenità interiore mai provata prima. Con il raggiungimento della maggiore età ha così programmato e affrontato il percorso psicologico, quello medico-endocrinologico e ha intrapreso la richiesta legale di riattribuzione del genere sessuale. Rispetto al trattamento psicoterapeutico, percorso che ha anticipato i trattamenti ormonali, ha effettuato nel tempo sia i colloqui con la psicologa della scuola, sia con la psicoterapeuta dell'Associazione che si occupa specificatamente della transizione, quindi con la psichiatra della ASL. Il trattamento sanitario svolto
è stato certificato da un centro specialistico di struttura pubblica con comprovata esperienza nell'ambito della transizione di genere;
sono stati utilizzati i protocolli endocrinologici previsti. I cambiamenti somatici, dovuti a tali cure ormonali intrapresi da alcuni mesi, sarebbero già fonte di percezioni soggettivamente positive.
pagina 6 di 11 […] Solo la definitiva presa di coscienza di identificarsi psicologicamente e socialmente nel gender maschile ha stabilizzato l'equilibrio emotivo, rendendo la collocazione attuale quella più affine al percepito identitario sessuale. Raggiunto tale obiettivo, il percorso che ne è seguito in questi ultimi anni è stato una sequenza di iniziative prima psicologiche, per il raggiungimento dell'equilibrio emotivo, poi medicoendocrinologiche, per le trasformazioni corporee ormono-correlate e, infine, giuridiche, per il cambio anagrafico di sesso.
LE CONDIZIONI DI DISAGIO MENTALE ASSOCIATO AL SESSO BIOLOGICO SESSUALE
Nell'approfondimento svolto si è accertata, nella storia della periziata, la presenza di una disforia, o incongruenza, di genere, intesa come vissuto di disadattamento rispetto al proprio sesso biologico. Il riferimento scientifico di un tale stato mentale è connesso alla diagnosi di Disforia di genere
(American Psychiatric Association, 2014). Nel colloquio effettuato è stata evidente e ben descritta, la presenza di un disagio psicologico dovuto al non riconoscersi nel sesso biologico assegnato alla nascita. Dal racconto, il disagio legato alla propria sessualità è una presenza che risale alla prima infanzia. È opportuno precisare che la Disforia di genere non dovrebbe essere più considerata come una forma di patologia psichiatrica. Infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella più recente Classificazione internazionale delle malattie (OMS, 2018), ha incluso l'incongruenza di genere dal novero dei Disturbi mentali a quello dei Disturbi della salute sessuale, di fatto non considerando patologica la condizione di transessualismo.
PERCORSO SVOLTO E RISULTATI RAGGIUNTI
Il percorso interiore effettuato dalla attrice è stato frutto di un lavoro avvenuto nel tempo. Ella ha inizialmente letto e interpretato le percezioni di tipo affettivo-relazionale sperimentate nell'adolescenza. Acquisita la coscienza della propria identità nel contesto sociale, in continuità con la propria storia pregressa, si è collocata esteriormente e socialmente sempre di più nel genere maschile. In altri termini, l'identità di genere maschile è sempre stata presente. Nel periodo adolescenziale è divenuta fonte di disagio relazionale e di qui la scelta di dover definire la collocazione identitaria sessuale anche nel contesto di vita. Il soggettivo percorso psichico descritto, effettuato negli anni e la recente assunzione della terapia ormonale, hanno completato la percezione identitaria, rendendo esplicito un vissuto che precedentemente era prevalentemente inconscio.
Durante gli atti peritali, infatti, è parso palese che la sig.ra per l'identità di genere Pt_1 pagina 7 di 11 percepita di tipo maschile sin dalla infanzia, si presenti e si relazioni nei rapporti interpersonali come un ragazzo. Oggi l'identità di genere maschile si è consolidata come una indiscussa certezza. Il percorso giuridico in atto, successivo all'accesso ai trattamenti di riaffermazione di genere, completerebbe l'iter, lasciando nel passato “ , per divenire definitivamente “ . In Pt_1 Per_2 conclusione, sia dall'aspetto esteriore, ma anche dalle relazioni affettive intraprese, l'iter attuato dalla sig.ra sono indicativi di un percorso compiuto con una collocazione egosintonica nel Pt_1 genere sessuale maschile.
b.3 All'esito delle considerazioni e valutazioni summenzionate, il CTU, incaricato di “accertare l'avvenuta acquisizione o meno, da parte del ricorrente, di una nuova identità di genere, connotata dalla serietà ed univocità del percorso scelto e dalla compiutezza dell'approdo finale”, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“[…], valutata la documentazione nel fascicolo, effettuato ogni opportuno accertamento riferito alla identità di genere, al quesito posto dal Magistrato riguardante la periziata conferma Parte_1 quanto riportato nella stesura inviata alle parti e risponde: - che il percorso psichico è già avvenuto;
- che i trattamenti ormonali sono assunti;
- che il soggetto ha una identità di genere di tipo maschile;
- che tale identità si è consolidata da tempo e pertanto è da ritenersi stabile.” […] “Gli elementi valorizzati nella motivazione delle conclusioni sono: – la percezione soggettiva dell'identità di genere in senso maschile;
– la presenza di una fisicità dagli esteriori connotati androgini;
- un abbigliamento indossato e un taglio di capelli indicativi dell'aspetto esteriore di un ragazzo;
– l'instaurare relazioni nel ruolo proprio del maschio;
- l'utilizzo del genere maschile nel riferirsi alla propria persona;
-
l'essere da anni denominata e socialmente conosciuta con il nome di “ ; - l'aver effettuato un Per_2 percorso interiore di definizione della propria condizione di genere, percorso attuato sia in forma personale che con il supporto di uno specialista;
- l'assunzione da alcuni mesi la terapia ormonale mascolinizzante prescritta da un centro specialistico;
- il consolidamento della scelta di identità sessuale di tipo maschile che è datato nel tempo e che è pertanto da considerarsi compiuto e prevedibilmente non reversibile.”
b.4 Inoltre, parte attrice ha manifestato personalmente, anche davanti al Giudice Istruttore – nel corso della propria audizione - ferma e consapevole volontà di sottoporsi al summenzionato intervento chirurgico ed a rettificazione anagrafica. pagina 8 di 11 C. Conclusioni
La considerazione dell'avvenuto accertamento giudiziale della effettività ed irreversibilità della disforia di genere della parte attrice, unitamente alla accertata piena capacità di quest'ultima di esprimere e motivare la propria ferma volontà di essere , consentono di ritenere che il diritto Per_2 alla salute della stessa (inteso, si ripete, non solo come mera funzionalità fisica, ma come benessere psico-fisico e il suo diritto all'identità sessuale considerato, anche, come diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale e di vedersi riconosciuto dalla società e dall'ordinamento il sesso corrispondente alla propria realtà psicosomatica) possa trovare tutela solo attraverso il ricorso ad una rettificazione chirurgica e anagrafica che appaiono essere, oggi, l'unica strada per potere contribuire a garantire o, quantomeno, a migliorare il benessere psichico-sociale ed “identitario” del richiedente (cfr. in termini Trib. Roma, sent. dell'11.3.11, cit.).
Pertanto, in forza dell'intervenuto, rigoroso, accertamento giudiziale della sussistenza, nella persona dell'attrice, delle condizioni psichiche/psicologiche e di disforia di genere, comprovanti la serietà, univocità e non transitorietà, ma definitività dell'intento, le domande devono essere accolte.
D. Sulla disciplina delle spese di lite
Nulla sulle spese di lite, stante la natura non contenziosa della controversia, ad eccezione delle spese di
CTU che, essendo questa stata espletata nell'interesse dell'attrice, devono essere poste a carico della stessa, con anticipazione a carico dell'Erario, sino alla persistenza delle condizioni di legge, ex art. 134
d.P.R. n. 115 del 2002 (Corte Cost., sent. n. 217 del 01.10.2019).
*****
Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili della parte attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle persone riportati nella sentenza.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al RG n. 58/25, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento delle domande dell'attrice
AUTORIZZA
l'attrice, al passaggio in giudicato della presente sentenza, a sottoporsi agli interventi medico chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari.
AUTORIZZA
l'attrice, al passaggio in giudicato della presente sentenza, a procedere alla rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e del nome, nel senso che l'indicazione sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile” e che il nome ” deve essere corretto in “ ”. Parte_1 Persona_2
Per l'effetto
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle rettificazioni anagrafiche di cui al capo del dispositivo che precede.
PONE le spese della CTU, come già liquidate, a carico definitivo dell'attrice (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), con conseguente anticipazione delle stesse a carico dell'Erario, ex art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle persone riportati nella presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.7.25. pagina 10 di 11 Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Chieti, 20.7.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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