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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 7 /2025 R.G.L. promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocata Maria Braggion presso il cui studio è domiciliato in
Torino Via Monfalcone 109 come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
( C.F. Controparte_1
) - corrente in Roma, in persona del suo Presidente P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avvocati Tommaso Parisi e Franca Borla in forza di procura generale ad lites del il 22.3.2024 (rep.37875 / 7313),
a rogito dott. Notaio in Roma elettivamente Persona_1 domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via
Arcivescovado 9 - presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' CP_1
APPELLATO
Oggetto: applicazione convenzione Italia-Bulgaria su doppia imposizione fiscale.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 07.01.2025
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 05.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Torino Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, l . CP_1
Ha rammentato di essersi trasferito in Bulgaria fin dal mese di aprile
2014, “formalizzando la propria stabile residenza in quello Stato a mezzo concessione di permesso di soggiorno a lungo termine (…) successivamente trasformato in permesso di soggiorno permanente dal 1° aprile 2021”, di essere titolare di pensione VOCOM con decorrenza 1 settembre 2015, di essere iscritto all'AIRE dal 13 maggio 2016, di aver richiesto ed ottenuto – a sensi della
Convenzione bilaterale sulla doppia imposizione fiscale - l'esenzione dalla imposizione fiscale italiana, con decorrenza 1° gennaio 2017, e di aver poi ricevuto la comunicazione del provvedimento di revoca del 28 aprile 2023, vanamente impugnato con pec del 12.7.2023.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto “alla esenzione fiscale della pensione erogata dall' CP_1 descritta in premessa, in forza della Convenzione Italia – Bulgaria convertita nella legge 29.11.1990 n. 389 e per l'effetto annullare / disapplicare il provvedimento 28 aprile 2023 emesso dall' sede CP_1 di Collegno con cui l'Ente ha disposto la riliquidazione della pensione revocando la detassazione a suo tempo riconosciuta”, considerato che:
- la revoca dell'esenzione dall'imposizione fiscale non è motivata e
“considerando che nulla è mutato nella situazione di fatto, regolarmente documentata dal ricorrente con le attestazioni di cui ai doc. 9/11 – ossia che egli è in possesso della residenza fiscale in
Bulgaria - non è dato comprendere le ragioni per le quali l'Ente abbia
2 inopinatamente applicato la doppia tassazione, disapplicando del pari le disposizioni della Convenzione attualmente in vigore”;
- ai fini dell'imposizione fiscale nello Stato italiano, il cittadino italiano che sia iscritto all' AIRE deve avere stabilito in Italia -nel periodo di imposta –il proprio domicilio, inteso come sede principale dei propri affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, invece “il ricorrente (i) non possiede immobili in Italia e non ne ha neppure la disponibilità a titolo gratuito od oneroso;
(ii) non possiede partecipazioni ad alcun titolo in qualità di socio / rappresentante legale in società / imprese con sede in Italia;
(iii) non consegue in
Italia alcun reddito -eccezion fatta per la pensione –che risulti dai modelli 770 dei sostituti di imposta;
(iv) è divorziato e non ha stabili relazioni sentimentali nel nostro paese, ma al contrario dal mese di aprile 2014 convive stabilmente in Bulgaria con la signora Parte_2
, presso la casa di proprietà di quest'ultima”;
[...]
- “pare del tutto evidente che l'Ente nel caso di specie abbia seguito un procedimento interpretativo palesemente errato, sia dal punto di vista letterale (confondendo istituti giuridici ben distinti, quali la nazionalità e la cittadinanza), sia dal punto di vista sistematico e teleologico, immotivatamente disapplicando la Convenzione medesima, al fine di sottoporre a tassazione in Italia i redditi del ricorrente, che sono soggetti a tassazione in Bulgaria, e così applicando il regime di doppia tassazione”,
-il ricorrente risiede ed ha la residenza fiscale in Bulgaria, percepisce una pensione maturata per il servizio prestato in favore di aziende private italiane e quindi, a sensi dell'art. 16 della Convenzione, deve essere assoggettato soltanto all'imposizione fiscale dello Stato in cui risiede;
- “la pretesa dell'Ente convenuto di necessità che l'esenzione dalla tassazione italiana a favore di quella bulgara sia legata alla
3 sussistenza della cittadinanza in quest'ultimo Paese non è condivisibile, in quanto un soggetto che non abbia la cittadinanza in alcuno dei due Stati sarebbe esentato dal pagamento delle imposte in ciascuno di essi! Si tenga anche presente che la Convenzione di cui si tratta venne sottoscritta quando in Bulgaria vigeva il regime comunista, a sensi del quale era impossibile per chiunque non fosse nato in [...] assumervi la nazionalità o anche solo la cittadinanza”;
- “l'art. 4 del modello OCSE che è richiamato nella maggior parte delle convenzioni concluse dall'Italia, dispone che ai fini dell'applicazione della convenzione, l'espressione residente in uno
Stato contraente designa ogni persona che in virtù della legislazione di detto Stato è assoggettata a imposta nello Stato medesimo”;
- “l'art. 53 della Costituzione italiana dispone che tutti i cittadini
(anche gli apolidi e gli stranieri) che risiedono in Italia (quanto al concetto di residenza si rimanda al capo n. 3 che precede) hanno il dovere di pagare le imposte. Non è chi non veda che il ricorrente non risiede in Italia, Stato in cui nonha interessi, ma risiede stabilmente in
Bulgaria, dove è considerato residente fiscale, ossia è assoggettato alla legislazione fiscale di quel Paese e pertanto non può essere destinatario dell'obbligo costituzionale che è all'evidenza rivolto a chiunque risieda in Italia, a prescindere dalla sua nazionalità / cittadinanza”;
-la tesi dell' non è conforme al diritto europeo: “il CP_1
Regolamento CE n. 883/2004 del parlamento europeo e del
Consiglio in data 29.4.2004 sancisce infatti che le pensioni devono essere soggette alla legislazione di un singolo Stato membro –e non di due doppiamente –e precisamente dello Stato di residenza”.
L' si è costituito in giudizio eccependo il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice ordinario e difendendo nel merito la
4 legittimità del proprio operato, asserendo di aver dato applicazione alle previsioni della Convenzione Italia-Bulgaria.
All'udienza del 09.07.2024 il Tribunale, all'esito della discussione, disattesa l'eccezione di giurisdizione, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.1906/2024)
, resiste l , nel costituirsi nel presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio.
All'udienza del 15.05.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il Tribunale ha respinto il ricorso sull'assunto per cui possono godere del regime di esenzione in Italia della relativa imposizione fiscale, ai sensi della Convenzione italo-bulgara del 21/09/1988 (intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito), esclusivamente i pensionati che possano allegare alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.
Fonda il suo appello la difesa del Signor contestando: 1) Parte_1
l'interpretazione dell'articolo 1, comma 2, della Convenzione Italia-
Bulgaria data dal primo Giudice anche in relazione alla insufficiente motivazione della sentenza in punto applicazione dell'art 31 del
Trattato di Vienna;
2) l'omessa/insufficiente motivazione in punto applicabilità del Regolamento Europeo n.883/2004 alla fattispecie oggetto di causa;
3) l'omessa motivazione in punto applicabilità del regolamento CE N.883/2004.
2.
Secondo questo Collegio, tuttavia, l'appello non può essere accolto ritenendo dare continuità ad un recente arresto di questa Corte
5 Territoriale (sentenza n.503/2024) la cui parte motiva si riporta:
“3.1. Nell'opera interpretativa della Convenzione italo-bulgara in rassegna occorre innanzitutto prendere oggettivamente atto di un uso quantomeno stravagante del lessico giuridico (tipico, peraltro, del linguaggio delle convenzioni internazionali ove l'esatta fedeltà traduttiva all'Urtext non sempre è garantita), con particolare riferimento al termine “residenza”.
Si nota, infatti, come all'art. 1, co. 2, lett. b), l'espressione «residente di uno
Stato contraente» venga associata al possesso della «nazionalità bulgara»
e come, pertanto, venga attribuita al concetto di “residenza” un'accezione, per così dire, atecnica: essa, cioè, non corrisponde alla residenza in senso proprio e tecnico – ossia, sulla falsariga dell'art. 43, co. 2, c.c. (mutuato, ai fini fiscali, dall'art. 2, co. 2, d.P.R. n. 917/86), al luogo «in cui la persona ha la dimora abituale» – e finisce perciò con il coincidere con la “cittadinanza”.
Pur nella consapevolezza che il termine “nazionalità”, semanticamente parlando, è diverso da quello di “cittadinanza”, si ritiene nondimeno che, trattandosi di un testo normativo, è bene che ai termini ivi usati sia attribuito, appunto, un coerente significato giuridico;
la parola “nazionalità”, invero, non ha un significato propriamente giuridico ma, semmai, 'pre- giuridico', riguardando l'appartenenza di una persona a una certa comunità condividente determinati valori religiosi, linguistici, storico-culturali, ecc.; è allora corretto replicare la (e adeguarsi alla) regola 'pragmatica' seguita dal primo Giudice, per cui «non può ritenersi che gli stipulanti abbiano voluto far riferimento ad un concetto evanescente come l'appartenenza ad un popolo o ad un gruppo avente la stessa origine, o avente storia e tradizioni comuni, o avente un legame storico - culturale con la nazione di riferimento
(espressione che sua volta identifica un gruppo di persone che presentano comunanza di radici storiche, culturali, tradizioni, valori, lingua, religione, usi, costumi, etc.). La Convenzione (che utilizzava il termine “nazionalità” nella sua accezione giuridica) necessariamente stabiliva un requisito da accertarsi in modo univoco, e non in base a valutazioni che si prestavano ad interpretazioni soggettive» (sentenza, pag. 5).
Non pare, dunque, residuare molto spazio ermeneutico innanzi a un termine – “cittadinanza” – che non può avere altro significato che quello ad
6 esso attribuibile sulla base del senso comune delle parole e che non può riduttivamente coincidere con quello di “residenza”. Il Collegio, perciò, aderisce all'insegnamento della Suprema Corte che non lascia dubbi di sorta e per cui «l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la
Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in
Bulgaria o che è ivi registrata». Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara» (Cass. n.
21697/23; sottolineature dell'estensore).
D'altra parte, il criterio d'interpretazione letterale (pur non essendo l'unico ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Vienna) è comunque quello prioritario ed è in sé sufficiente;
e che tale sia l'interpretazione corretta è confortato anche dalle autorità tributarie dello stesso Stato bulgaro, che – nella risposta del 10/12/2018 (in tempi, dunque, non sospetti) sub doc. n. 9 di parte appellata – avevano già chiarito (ex art. 31, co. 4, della
Convenzione di Vienna) che la Convenzione italo-bulgara «prevede che per la Bulgaria risulta residente fiscale ogni persona fisica che ha la cittadinanza bulgara» (sottolineatura dell'estensore).
3.2. Non è fondata neppure l'ulteriore questione, su cui l'appellante si è diffuso, riguardante l'interpretazione “combinata” degli artt. 16 e 17, co. 2, lett. b), eminentemente dedicati alla materia pensionistica.
È vero, come si è visto, che l'art. 1, co. 2, lett. b), collega la “residenza” alla
“cittadinanza” (nel senso che questa incorpora l'altra e vi si sovrappone), ma è poi la stessa Convenzione a tenere distinti i due concetti, là dove, all'art. 17, co. 2, lett. b), stabilisce che le pensioni corrisposte da enti pubblici italiani siano imponibili soltanto in Italia e possano eventualmente esserlo in Bulgaria solo a condizione che «il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità»; e la cosa appare tanto più strana se
7 si considera che tale disposizione è espressamente posta in deroga a quella di cui all'art. 16, ove si stabilisce che le pensioni private (come quella percepita da “omissis”), al contrario di quelle pubbliche, «pagate ad un residente di uno Stato contraente […] sono imponibili soltanto in questo
Stato», senza alcun accenno al possesso della nazionalità. Pertanto, il combinato disposto degli artt. 1, co. 2, lett. b), e 16 equiparerebbe il trattamento impositivo delle pensioni private e di quelle pubbliche, privando di senso l'esplicita formula di salvezza, riguardo alle prime, relativa all'art. 17, co. 2, lett. b), sicché due situazioni diverse verrebbero disciplinate, irragionevolmente, in maniera identica.
Si tratta, in verità, di un'antinomia solo apparente, che si risolve interpretando l'art. 17, co. 2, lett. b), alla luce della preliminare distinzione, quanto al concetto di «residente di uno Stato contraente», posta dall'art. 1, co. 2, tra Italia e Bulgaria: mentre per quest'ultima, come si è detto,
“residenza” si accompagna a “cittadinanza”, non altrettanto vale per l'Italia, per cui, in generale, non si prevede il requisito della cittadinanza. Dunque, per evitare la doppia imposizione sulle pensioni private ex art. 16, basta per l'Italia la residenza fiscale (mentre per la Bulgaria, come si è detto, necessita anche la cittadinanza), mentre per quelle pubbliche necessita
(non solo per la Bulgaria, ma) anche per l'Italia il possesso della cittadinanza.
Come dire: al cittadino bulgaro titolare di pensione privata che vuole godere dell'imposizione in Italia basta la residenza fiscale;
al cittadino italiano titolare di pensione privata che vuole godere dell'imposizione in Bulgaria serve anche la cittadinanza. In caso, invece, di pensione pubblica, residenza e cittadinanza dell'altro Paese contraente devono essere possedute tanto dal cittadino bulgaro in Italia, quanto (a maggior ragione) dal cittadino italiano in Bulgaria.
In questo modo, non viene messa in discussione la diversità di trattamento normativo tra le pensioni private e quelle pubbliche (cosa che ha un suo senso, essendo queste ultime intimamente connesse allo Stato erogatore)
e, soprattutto, si evita che l'operazione ermeneutica contrasti con l'ordinamento eurounionale (dato che la materia della fiscalità diretta non
8 costituisce settore di immediata competenza dei trattati europei, ma dei singoli Stati membri) e «porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole» secondo la premura ex art. 32, lett. b), della Convenzione di
Vienna.
4. Per tutte le suesposte ragioni – che assorbono ogni altra doglianza
(compresa la questione, subordinata, del presunto eccesso di potere dell e l'impugnazione incidentale condizionata – l'appello va CP_1 rigettato”.
3.
A tutto ciò si deve solo aggiungere che non è nemmeno ravvisabile un contrasto con l'art 53 Costituzione stante che “…l'art. 23 t.u.i.r. stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti “si considerano prodotti nel territorio dello Stato (…) se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti” una serie di redditi tra cui “le pensioni, gli assegni” (comma 2 lett. a)
e che dunque la pensione del ricorrente deve essere assoggettata a imposta nel nostro Paese.
Vanno respinte anche tutte le obiezioni concernenti l'incompatibilità della Convenzione italo – bulgara con il diritto europeo, in quanto del tutto generiche e la cui portata non è dato cogliere.
Inoltre, priva del benché minimo fondamento risulta l'allusione alla discriminazione. Posto che questa consiste in un trattamento non paritario con un effetto pregiudizievole per chi la subisce, sulla base di un fattore discriminatorio espressamente previsto dalla legge ma la parte appellante non indica specificamente nessuno di detti elementi.
Infine, si deve rilevare che il riferimento al Regolamento (CE) N.
883/2004 è irrilevante, poiché, come previsto dall'art. 8 del medesimo “il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri”.
9 Mentre la Convenzione applicabile al presente caso non riguarda la sicurezza sociale, bensì l'imposizione fiscale, che è tutt'altra materia.
Non sussiste, pertanto, alla luce di quanto sopra, la necessità di rimessione alla Corte di Giustizia UE al fine di ottenere pronuncia pregiudiziale sulla interpretazione delle norme oggetto di causa.
3.
Le difficoltà interpretative poste dalla presente controversia e la presenza di giurisprudenza di merito non univoca legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado, residuando a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R.
n. 115/02.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 15.5.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
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