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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il tribunale di Pordenone in composizione collegiale delle persone di:
dott. Rodolfo Piccin presidente e relatore dott.ssa Maria Paola Costa giudice dott. Antonio Albenzio giudice geom. BARBUI esperto geom. BOZZETTO esperto definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1510/2024 R.G.
promossa da:
1. , (CF , nato/a a TO RE (VE) il Parte_1 C.F._1
28/04/1954; difeso/a e rappresentato/a dall'avv. PAGNUCCO ALESSIO
) e dall'avv. MUSSATO PIETRO ( ) VIA DANTE N.4 C.F._2 C.F._3
33100 UDINE , giusto mandato dimesso telematicamente;
2. , (CF , nato/a a TO RE (VE) il Parte_2 C.F._4
18/11/1952; difeso/a e rappresentato/a dall'avv. PAGNUCCO ALESSIO
) e dall'avv. MUSSATO PIETRO ( ) VIA DANTE N.4 C.F._2 C.F._3
33100 UDINE, giusto mandato dimesso telematicamente;
3. , (CF ), nato/a a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) il Parte_3 C.F._5
07/11/1968; difeso/a e rappresentato/a dall'avv. PAGNUCCO ALESSIO
) e dall'avv. MUSSATO PIETRO ( ) VIA DANTE N.4 C.F._2 C.F._3
33100 UDINE;
, giusto mandato dimesso telematicamente,
ricorrenti
contro
:
1. , (CF ), nato/a a SAN VITO AL TAGLIAMENTO Parte_4 C.F._6
(PN) il 08/03/1993, difeso/a e rappresentato/a dall'avv. SILVESTRI FRANCESCO
) e dall'avv. , giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._7
1 2. , (CF ), nato/a a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) Parte_5 C.F._8 il 12/05/1964, difeso/a e rappresentato/a dall'avv. SILVESTRI FRANCESCO
) e dall'avv. , giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._7
resistenti;
all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato mediate lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
sulle seguenti conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso depositato telematicamente il 6.08.2024 e alla memoria integrativa del 20.02.2025;
sulle seguenti conclusioni dei resistenti: come da comparsa depositato telematicamente il 14.10.2024;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 agosto 2024, , e Parte_1 Parte_2 [...]
richiedevano che il tribunale di Pordenone accertasse la natura di comodato del Parte_3 contratto sottoscritto il 1° agosto 2012 da defunto padre dei ricorrenti, con il Persona_1 PO ex filio , figlio di , avente a oggetto i fondi Parte_4 Parte_5 catastalmente censiti al Comune di Pravisdomini (PN), foglio 4, mapp. nn. 25, 26, 63, 78, 90, 110, 112, 160 e 253 per totali ha. 5.58.35, e il manufatto insistente sul mappale n. 253 sub.2, cat. D/10; nonché del contratto sottoscritto fra le medesime parti il 28 febbraio 2013, avente a oggetto l'ulteriore fondo censito in Catasto al Comune di Cinto Caomaggiore (VE), foglio 14, mapp. n. 30; di conseguenza, i ricorrenti istavano affinché il tribunale condannasse il comodatario Parte_4
all'immediato rilascio degli immobili predetti.
[...]
Costituitisi in giudizio, e resistevano alle domande Parte_4 Parte_5 avversarie, richiedendo in via riconvenzionale che fosse accertata la natura di contratto di affitto agrario dei contratti di cui sopra e, di conseguenza, fosse riconosciuto al resistente Parte_4
la corresponsione dell'indennizzo per le migliorie apportate ai fondi, per il corrispettivo
[...] indicato di € 156.941,40 o diversa somma di giustizia.
All'udienza del 26 novembre 2024 il tribunale, su istanza dei resistenti, assumeva la testimonianza di e;
all'udienza del 20 marzo 2025 il tribunale, Testimone_1 Tes_2 sulle conclusioni in epigrafe trascritte pronunciava sentenza dando lettura di separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con contratto sottoscritto il 1° agosto 2012 e scadenza pattizia al 31 dicembre 2022,
[...] concedeva in affitto (così testualmente all'art. 1) al PO ex filio Persona_1 Parte_4
gli immobili colà analiticamente descritti, per il corrispettivo di € 200,00 annui, da
[...] versarsi entro l'11 novembre (così all'art. 3) e cioè al termine di ciascuna annata agraria.
Le parti inoltre prevedevano che fosse consentito “[…] al conduttore di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie del fondo affittato, e qualsivoglia opera rivolta al miglioramento e/o qualificazione delle produzioni del fondo;
è altresì consentito al conduttore procedere a nuovi impianti arborei e di vigneti, estirpi e reimpianti e tutte le opere non agricole;
il conduttore ha autorizzazione a richiedere i benefici di legge per eventuali opere di miglioramento fondiario di ogni genere” (così all'art. 6).
La sottoscrizione del contratto in esame si inscrive nel contesto per il quale con atto pubblico del 5 luglio 2012 per rogito n. 12669 del notaio di Fontanafredda (PN), il nonno Per_2 aveva ceduto la propria azienda agricola al PO (doc. n. 6 Persona_1 Parte_4 dei resistenti): l'unico tra i famigliari, come espressamente ammesso dai ricorrenti, che dimostrasse interesse all'attività agricola esercitata dall'ascendente: “[…] si segnala che la parte concedente ( ) in sede di stipula interveniva anche a nome degli altri comproprietari, Persona_1
i quali non essendo interessati alla coltivazione dei terreni accettarono che il padre li concedesse al PO ( ) affinché li potesse coltivare. Infatti, le odierne ricorrenti si sono da Parte_4 sempre occupate nella vita di altro, lasciando al padre sig. la piena gestione dei Persona_1 fondi d'interesse e tollerando ogni scelta dello stesso inerente alla conduzione dei terreni” (così in ricorso, p. 2, secondo e terzo paragrafo della parte denominata In fatto); “[…] in seguito al decesso (di avvenuto il 21 aprile 2018, n.d.r.), gli eredi del de cuius consentivano al sig. Persona_1 [...]
di procedere alla conduzione dei terreni oggetto di causa per mera tolleranza, Parte_4 stante il perdurare della condizione iniziale di non interesse alla coltivazione dei fondi da parte delle ricorrenti” (così in ricorso, p. 3, quarto paragrafo).
È circostanza non contestata che, conformemente alla previsione pattizia, Parte_4
ha apportato migliorie ai fondi, reimpiantando i vigneti già presenti e ponendone a
[...] dimora di ulteriori, come del resto suffragato dalle dichiarazioni vitivinicole dimesse dal resistente (doc. n. 3) e dal teste , nella parte in cui all'udienza del 26 novembre 2024 ha Testimone_1 ricordato, per scienza diretta, che aveva allo scopo acquistato dei diritti di Parte_4 reimpianto dalla Sicilia.
Quanto al versamento del corrispettivo annuale, il teste all'udienza del 26 Tes_2 novembre 2024 ha ricordato che, nella sua qualità di impiegato del Centro di Assistenza Agricola di Pordenone sino all'anno 2017, era a diretta conoscenza del fatto che inseriva nella Persona_1 sua dichiarazione dei redditi il canone percepito, ancorché il teste nulla sapesse sulle modalità di pagamento dello stesso, se cioè in denaro o in natura.
Sul pagamento del canone in natura, riferita da per averla appresa da Testimone_1
, correttamente i resistenti hanno eccepito l'irrilevanza di quanto in parte Parte_4
3 qua riportato dal teste poiché in tema di valore probatorio delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha sta il giudizio, cosicché la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14030 del 25/01/2024 (dep. 21/05/2024), ALLIANZ S.P.A. contro , non massimata;
Sez. 6-1, ordinanza n. 3137 del 18/01/2016 CP_1
(dep. 17/02/2016), contro non massimata;
Cass. Sez. 1, Parte_6 Controparte_2
03/04/2007, n. 8358, Rv. 596022 – 01).
Ciò nonostante, in ogni caso ha ricordato, per diretta apprensione, che Testimone_1 si recava, unitamente al PO , presso gli uffici dell'Associazione Liberi Persona_1 Parte_4
Agricoltori, ove il teste era impiegato almeno sino all'anno 2017, e il nonno nell'occasione consegnava la ricevuta di pagamento del canone, aggiungendo: “[…] Non ricordo l'importo né il mezzo di pagamento. Ricordo che il sig. era preoccupato che tale reddito potesse incidere sul Per_1 suo trattamento pensionistico”.
Comunque sia avvenuto il pagamento del canone – se, cioè, in denaro o in natura -, ritiene il tribunale, secondo il giudizio di ragionevolezza, che abbia indicato nella sua Persona_1 dichiarazione annuale dei redditi la percezione della pigione in quanto circostanza veritiera: non vi è infatti alcun motivo logico per sostenere che il concedente abbia esposto una voce di reddito non fruito, scontando una maggior imposta non dovuta.
Assumono le ricorrenti che il corrispettivo del contratto datato 1° agosto 2012 è talmente vile, avuto riguardo al valore dei fondi determinato dai VAM - Valori Agricoli Medi - per la provincia di Pordenone, Comune di Pravisdomini nell'anno 2012, pari a € 55.000,00/Ha, da farne intendere la chiara natura di contratto di comodato.
Al riguardo, si richiama il principio per il quale, al fine di qualificare come comodato o locazione o affitto il contratto avente ad oggetto un fondo rustico, rilevano la gratuità o onerosità del contratto, che devono valutarsi avuto riguardo alla causa del contratto stesso, intesa come funzione economico-sociale che il contratto medesimo è destinato obiettivamente ad adempiere;
in particolare, causa tipica del contratto agrario è quella di costituire o gestire una impresa agraria su fondo altrui – ciò che è accaduto nel caso in decisione, posto che il 5 luglio 2012 Parte_4
ha rilevato l'azienda agricola del nonno -, e tale causa resta estranea al
[...] Persona_1 contratto di comodato avente ad oggetto un fondo rustico, anche nel caso in cui si tratti di comodato modale avente ad oggetto una cosa produttiva, all'interno del quale il comodatario non
4 si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga anche un'attività di gestione. (Cass. Sez. 3, 20/08/2003, n. 12216, Rv. 566029 - 01).
Pacifico quanto precede, si osserva che l'art. 6 del contratto del 1° agosto 2012 abilitava il PO a riconvertire porzione dei fondi da seminativo a vigneto e a rinovare i sesti d'impianto preesistenti e cioè all'esecuzione di opere pacificamente realizzate e di notoria rilevanza economica: in siffatto congegno causale, le reciproche prestazioni sono interdipendenti, essendo l'una (dazione in godimento del terreno) causa dell'altra (incremento della produttività del fondo), inconciliabile con la gratuità del comodato.
Se pur vero che per tali migliorie il PO sarebbe stato rimborsato, come previsto all'art. 2 del contratto del 1° agosto 2012, esse hanno richiesto un investimento economico il cui ritorno era atteso dopo dieci anni e, peraltro, nei limiti di cui all'art. 17 l, 3 maggio 1982, n. 203 (“[…] indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato”.
Ciò posto, ne consegue che il contratto sottoscritto il 1° agosto 2012 ha natura di affitto di fondo rustico, la cui naturale durata è di quindici anni, non essendo stato stipulato con assistenza delle associazioni di categoria ex art. 45 l. n. 203/1982, giungendo così a scadenza il 10 novembre 2027.
Tale data è stata dai resistenti espressamente prevista anche per il contratto di data 28 febbraio 2013 e per tale riconvenzionale domanda va individuata.
L'affittuario , inoltre, potrà richiedere l'indennità per le migliorie solo Parte_4 alla cessazione del rapporto, come previsto dall'art. 17, comma 2, ultimo periodo, l. n. 203/1982.
La reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta atteso il carico del ruolo dell'estensore.
P.Q.M.
il tribunale di Pordenone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così
provvede
1. rigetta le domande proposte dalle parti ricorrenti;
5 2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle parti resistenti, accerta la natura di affittanza agraria dei contratti impugnati;
3. per l'effetto, accerta e dichiara che la scadenza dei predetti contratti è fissata per il 10 novembre 2027;
4. rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5. compensa le spese;
6. indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pordenone, il 20 marzo 2025
Il presidente e relatore dott. Rodolfo Piccin
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