Art. 1.
Gli ufficiali della Guardia di finanza che siano cessati per eta' dal servizio permanente anteriormente al 1 gennaio 1950 e che alla data stessa non avevano superato i limiti di eta' previsti per il proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60 , hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge previsti.
Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano promozioni nell'ausiliaria o nella riserva con anzianita' anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di eta' previsti dalla legge 9 febbraio 1952> n. 60, nel grado rivestito
all'atto del collocamento nell'ausiliaria, o nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza e' effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.
Gli ufficiali della Guardia di finanza che siano cessati per eta' dal servizio permanente anteriormente al 1 gennaio 1950 e che alla data stessa non avevano superato i limiti di eta' previsti per il proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60 , hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge previsti.
Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano promozioni nell'ausiliaria o nella riserva con anzianita' anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di eta' previsti dalla legge 9 febbraio 1952> n. 60, nel grado rivestito
all'atto del collocamento nell'ausiliaria, o nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza e' effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.