Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza collegiale 14 maggio 2021
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 20/04/2022, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2022
N. 01596/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2019, proposto da
IZ IA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Potenza, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Angela IA Buccoliero, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Fazio in Lecce, Piazzetta Montale, n. 2;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 58, notificata in data 11 settembre 2019, con la quale il Comune di Taranto, ingiungeva alla sig.ra IZ IA il pagamento di una sanzione amministrativa pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), in applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis del d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q- bis della legge n. 164/2014;
- del provvedimento n. 69 del 25 giugno 2013, Reg. Cond. Ed. prot. 98398, asseritamente non conosciuto, con il quale il Comune di Taranto rigettava l’istanza di condono edilizio prot. n. 15, presentata in data 31 gennaio 2004 dalla Sig.ra IZ IA, ai sensi della legge regionale pugliese n. 28 del 23 dicembre 2003 e ss.mm.ii. e della legge n. 326/2003;
- dell’ordinanza di demolizione n. 61 del 28 luglio 2015, asseritamente non conosciuta, per le opere di cui al richiamato rigetto n. 69/2013;
- del verbale prot. n. 89893, redatto in data 4 giugno 2016, non conosciuto;
- della comunicazione prot. n. 11123 del 24 gennaio 2019, non conosciuta;
- di ogni altro atto, provvedimento preliminare, preordinato, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa IA Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO E DIRITTO
1. - La ricorrente espone:
- che << In data 22.05.2000, …con atto a rogito del Notaio Frascolla del 22 maggio 2000, acquisiva la proprietà dell’immobile composto da una villetta, con area pertinenziale circostante, riportata in catasto al foglio 280, particella 73, zona censuaria 3, categoria A/7m in Taranto al Viale Jonio n. 407 (di seguito “immobile” )>>;
- che << In data 31.01.04, …presentava all’ufficio condono edilizio del Comune di Taranto, domanda di condono ex legge regionale nr. 28/2013 per opere edilizie, preesistenti al proprio acquisto, consistenti in “trasformazione di un ripostiglio in vano cucina e realizzazione di un box auto, di pertinenza dell’unità immobiliare, ad uso civile abitazione” >>;
- che, << Decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono, ritenuto perfezionato il silenzio assenso sulla stessa, in assenza di alcun provvedimento di diniego del Comune di Taranto, in data 28.5.2007, la ricorrente cedeva la proprietà di detto “immobile”, nello stato di fatto e di diritto, giusta atto a rogito del Notaio Mobilio rep. 247 racc. 191 >>;
- che << In data 11.09.2019, decorsi oltre dodici anni dall’intervenuta compravendita, il Comune di Taranto notificava alla ricorrente l’ordinanza d’ingiunzione nr. 58 per il pagamento di una sanzione amministrativa pari a euro 20.000 (ventimila), in applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del dpr n. 380/01 smi art. 31, comma 4-bis, comma introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis, legge 164 del 2014 >>;
- che, “ In virtù della suddetta notifica, la ricorrente veniva, per la prima volta, a conoscenza dei provvedimenti, qui congiuntamente impugnati, ovvero:
- del provvedimento n. 69 del 25.06.2013, Reg. Cond. Ed. prot. 98398, con il quale si rigettava l’istanza di condono edilizio prot. n. 15, presentata in data 31.01.2004;
- del provvedimento n. 61 del 28.07.2015, con il quale si ordinava, alla sig.ra IZ IA, la demolizione delle opere di cui al richiamato rigetto nr. 69/2013;
- del verbale prot. nr. 89893, redatto in data 04.06.2016 e della comunicazione prot. nr. 11123 del 24.01.2019 ”;
- che, “ Constatata la non conoscenza degli atti suindicati, la ricorrente, con istanza del 3 ottobre 2019, formulava accesso agli atti al fine di acquisire copia della documentazione sottesa all’ordinanza d’ingiunzione qui impugnata, con riserva di motivi aggiunti ”.
1.1 - Con ricorso notificato in data 11 novembre 2019 e depositato il 6 dicembre 2019, la ricorrente impugna, quindi:
- l’ordinanza n. 58/2019, con la quale il Comune di Taranto le ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis del d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q- bis della legge n. 164/2014;
- il provvedimento n. 69 del 25 giugno 2013, Reg. Cond. Ed. prot. n. 98398, asseritamente non conosciuto, con il quale il Comune di Taranto ha rigettato l’istanza di condono edilizio prot. n. 15, presentata in data 31 gennaio 2004, ai sensi della legge regionale pugliese n. 28 del 23 dicembre 2003 e ss.mm.ii. e della legge n. 326/2003;
- l’ordinanza di demolizione n. 61 del 28 luglio 2015, asseritamente non conosciuta, per le opere di cui al richiamato rigetto n. 69/2013;
- il verbale prot. n. 89893, redatto in data 4 giugno 2016;
- la comunicazione prot. n. 11123 del 24 gennaio 2019;
- ogni altro atto, provvedimento preliminare, preordinato, connesso o conseguenziale.
1.3 - A sostegno dell’impugnazione interposta formula le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 10 e 10-bis della legge 241/1990 e violazione del giusto procedimento rispetto alla posizione specifica della ricorrente - Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001 e del giusto procedimento - Illegittimità dell’ordinanza per mancata valutazione dei presupposti fattuali, per errata e/o mancata applicazione dell’art. 31 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001;
2) Nullità delle notifiche dei provvedimenti n. 69 del 25 giugno 2013 e n. 61 del 28 luglio 2015 - Erronea valutazione dei fatti e presupposizione - Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria e motivazione.
1.4 - Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’odierno ricorso e chiedendone la reiezione.
1.5 - Parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
1.6 - Con ordinanza 14 maggio 2021, n. 726, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Taranto, “ e segnatamente:
- una dettagliata relazione di chiarimenti, a firma del competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale, che illustri, in particolare, specificamente, anche all’esito di apposito sopralluogo:
a) l’esatta consistenza dell’unità immobiliare di cui ai gravati provvedimenti comunali (identificata al N.C.E.U. al Foglio di Mappa n. 280, particella n. 73, sub 15);
b) l’esatta consistenza dell’immobile oggetto del suddetto contratto di compravendita del 28 maggio 2007 (identificato al Catasto al Foglio n. 280, particella n. 73);
c) la coincidenza o meno (totale o parziale) dei manufatti edilizi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- copia autentica della pertinente documentazione, ivi incluse le pertinenti ispezioni ipotecarie dell’Agenzia delle Entrate e la domanda di condono edilizio presentata nel 2004 ”.
A seguito della menzionata ordinanza istruttoria n. 726/2021, il Comune di Taranto in data 4 agosto 2021 ha depositato in giudizio documentazione.
1.7 - All’udienza pubblica del 15 dicembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il Collegio rileva che la documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Taranto il 4 agosto 2021 non è sufficiente ai fini della disposta istruttoria, in quanto il civico Ente si è limitato al deposito degli atti procedimentali e dei provvedimenti, senza, però, fornire i chiarimenti specificamente richiesti: pertanto, la causa non risulta ancora matura per la decisione, permanendo la necessità di disporre appositi accertamenti istruttori a carico del Comune di Taranto.
2.1 - Osserva nuovamente questa Sezione che la ricorrente deduce di avere trasferito la proprietà dell’immobile con atto notarile di compravendita del 28 maggio 2007, trascritto il 30 maggio 2007, con “ l’immediata immissione in possesso ” a favore dell’acquirente (quest’ultimo non destinatario dell’ordinanza di rimozione dei manufatti edilizi in questione); assume, quindi, essenzialmente, che, avendo perso << la qualità sia di proprietario che di “possessore” dell’immobile >>, non avrebbe potuto essere destinataria né dell’ordinanza di demolizione, né della conseguente ordinanza di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Il Comune di Taranto resistente, invece, afferma, sulla scorta della relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del 18 novembre 2019 (laddove specificamente “ Si evidenzia che agli atti depositati presso questa direzione non risulta documentazione attestante la vendita dell’immobile ad altri soggetti ”), che la ricorrente risulta formalmente proprietaria dell’immobile in questione.
2.2 - Osserva ancora, a questo punto, il Collegio:
- che i gravati provvedimenti del Comune di Taranto (ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria n. 58 del 2019, diniego di condono edilizio n. 69 del 25 giugno 2013, ordinanza di demolizione n. 61 del 2015) si riferiscono a manufatti edilizi (“ l’avvenuta trasformazione di un ripostiglio in vano cucina e la realizzazione di un box auto ”) di pertinenza dell’unità immobiliare ad uso civile abitazione, ubicata nel Comune di Taranto, viale Jonio n. 407, identificata al N.C.E.U., Foglio di mappa n. 280, particella n. 73, sub 15;
- che l’esibito atto di compravendita del 28 maggio 2007 ha ad oggetto il trasferimento di villetta composta di tre vani e accessori, con area pertinenziale circostante, in Taranto al Viale Jonio, n. 407, piano terra, riportata in Catasto al Foglio n. 280, particella n. 73, precisando, poi, che la parte venditrice, Signora IZ IA, dichiara, “ che l’immobile alienato è porzione di fabbricato edificato in epoca antecedente al primo settembre 1967 ”;
- che l’ispezione ipotecaria dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Taranto del 21 marzo 2020, depositata da parte ricorrente agli atti di causa il 21 marzo 2020, si riferisce all’atto notarile di compravendita del 28 maggio 2007, per l’immobile al Viale Jonio, n. 407, piano terra, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio n. 280, particella n. 73.
2.3 - Ciò posto, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre nuovamente incombenti istruttori a carico del Comune di Taranto, e segnatamente:
- una dettagliata relazione di chiarimenti, a firma del competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale, che illustri, in particolare, specificamente, anche all’esito di apposito sopralluogo:
a) l’esatta consistenza dell’unità immobiliare di cui ai gravati provvedimenti comunali (identificata al N.C.E.U. al Foglio di Mappa n. 280, particella n. 73, sub 15);
b) l’esatta consistenza dell’immobile oggetto del suddetto contratto di compravendita del 28 maggio 2007 (identificato al Catasto al Foglio n. 280, particella n. 73);
c) la coincidenza o meno (totale o parziale) dei manufatti edilizi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- copia autentica della pertinente documentazione, ivi incluse le pertinenti ispezioni ipotecarie dell’Agenzia delle Entrate e la domanda di condono edilizio presentata nel 2004.
A tale adempimento istruttorio il Comune di Taranto dovrà provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla successiva udienza pubblica, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Taranto di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
IA Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO