Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1228/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ALLOCATI NERINO e RAFFAELE Parte_1
LUCA, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
ROMANO ANNATONINA, come da procura in atti,
RESISTENTE OGGETTO: conguaglio annuale ore lavorative e conseguenti differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/01/2024 parte ricorrente esponeva di essere dipendente della a far data dal 18.11.2016, con mansioni di Controparte_1 operatore socio assistenziale e con inquadramento nel III livello di cui al CCNL servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi. Deduceva: che la società convenuta eroga ai propri dipendenti il trattamento retributivo nella misura fissa di 173 ore mensili, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con indicazione in busta paga delle ore retribuite superiori a quelle effettivamente lavorate nella colonna “ competenze” e con indicazione delle ore retribuite in misura inferiore a quelle effettivamente lavorate nella colonna “trattenute”, nonché con l'indicazione dell'importo a debito o a credito del lavoratore alla voce
“conguaglio ore mese”; che, in virtù di tale sistema di retribuzione e della previsione di cui all'art. 31 del CCNL, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, non danno luogo a compensi per lavoro straordinario o supplementare sino a concorrenza degli orari da compensare e che, nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, l'azienda datrice di lavoro provvede a calcolare ed erogare sotto la voce “conguaglio ore anno” il compenso per le ore straordinarie prestate, una volta applicata la compensazione predetta.
2) condannare la alla refusione delle spese Controparte_1 di lite, oltre r.s.g. 15% ed accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”. Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva tempestivamente la società convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepiva, preliminarmente, la propria natura di società in house del la qual Controparte_2 ha comportato la revisione del modello retributivo per conformarlo alle disposizioni normative di settore ispirate dall'esigenza del contenimento dei costi della retribuzione Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della avversa pretesa perché riferita all'applicazione di una norma di contrattazione collettiva – art. 31 - non applicabile nel caso di specie;
che non risulta lo svolgimento di orario di lavoro straordinario e che non risulta la prova dell'assunto attoreo circa un “conguaglio ore” annuale sempre favorevole al lavoratore;
che, in ogni caso, la mancata erogazione dell'emolumento in esame, anche ove corrisposto e poi disdettato, non sarebbe lesiva del principio di adeguatezza della retribuzione, sancito dall'art. 36 Cost. Concludeva per il rigetto del ricorso. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato, ritenendo questo giudice condivisibili le argomentazioni già espresse in vari precedenti della Sezione (vedi, fra gli altri, sentenza n. 3308/2020 pubbl. il 09/09/2020 dott.ssa M. V. Ciaramella;
sentenza n. 2321/2020 dott.ssa A. Bonfiglio). Deve, invero, rilevarsi che dalle risultanze istruttorie documentali risulta accertato che parte ricorrente, come gli altri dipendenti della convenuta, viene retribuita mensilmente in relazione a 173 ore, quale orario contrattuale, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con la contabilizzazione, mese per mese, in busta paga sotto la voce “conguaglio ore mese”, delle ore lavorate in più, indicate nella colonna
“trattenute”, ovvero delle ore lavorate in meno, nella colonna “competenze” e con una compensazione tra le ore “trattenute” e le ore “competenze, a fine anno, con erogazione della somma risultante dovuta sotto la voce “conguaglio ore anno” nella busta paga del mese di gennaio dell'anno di riferimento della compensazione. Tali circostanze risultano invero dalle risultanze delle buste paga in atti, da cui si evince che la retribuzione mensile risulta calcolata ed erogata in relazione al numero di ore di lavoro ordinario, contrattualmente previste, di 173 ore mensili e con indicazione delle ore lavorate in meno o in più rispetto a tale numero di ore nelle colonne “competenze” e “trattenute” e alla voce “conguaglio ore mese” senza alcuna decurtazione o maggiorazione per gli importi ivi indicati. Risulta, inoltre, l'erogazione degli importi a titolo di “conguaglio ore anno”, corrispondente alla compensazione degli importi di cui ai conguagli mensili tra
“trattenute” e “competenze” per come riportato nella busta paga di gennaio 2016 e non anche in quella di gennaio degli anni dal 2017 in poi. Ritiene il tribunale che il sistema adottato dalla convenuta abbia, in sostanza, previsto una “banca oraria” per ciascun dipendente per il computo di ore lavorate in più o in meno rispetto a quelle mensile, con una compensazione su base annua. Dalle risultanze istruttorie di cui sopra si evince, del resto, che il lavoratore ha effettivamente prestato la propria attività per il numero di ore risultanti in busta paga, anche per le voci
“conguaglio ore mese”, per tutti i periodi oggetto di causa- anni 2017- 2022 - e che tale numero di ore ha superato, in relazione al periodo annuale, il numero di ore considerato ordinario alla stregua delle disposizioni di cui al CCNL di settore, pacificamente applicato dalla convenuta. Risulta, del resto, non contestato da parte resistente il mancato pagamento di quanto dovuto per le ore eccedenti, risultanti dalla compensazione per gli anni in esame. Prive di pregio appaiono, poi, le deduzioni di parte resistente a giustificazione del mancato pagamento del dovuto. Circa la dedotta natura di società in house della ricorrente, deve essere evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti ha assunto natura privatistica e non di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ancorché privatizzato, come reso evidente dall'applicazione del CCNL di chiara matrice privatistica. Va, in proposito, evidenziato che l'organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l'ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello, come avviene appunto per le società per azioni, non risultando in espressa contraddizione vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche. La Corte Costituzione ha, del resto, negato che lo scopo perseguito dalle società commerciali affidatarie di servizi pubblici, scopo capace di configurare questi soggetti sul piano economico – funzionale, come longa manus degli enti pubblici, possa portare ad una identificazione dei regimi di assunzione e di trattamento dei lavoratori dipendenti (Corte Cost. 23 luglio 2013 n. 227).
La disciplina normativa interna vincolistica che ha dettato disposizioni per disciplinare le procedure di assunzione nonché il trattamento del personale dipendente delle società in house ha, del resto, portata eccezionale e come tale suscettibile di interpretazione assolutamente non estensiva, e, nel caso in esame, non appare adeguatamente allegata nè provata la sussistenza dei presupposti operativi di tale normativa, tenuto conto che la convenuta ha natura privatistica ed opera in regime di diritto privato con riguardo ai rapporti con i propri dipendenti per propria determinazione e che l'oggetto di causa concerne l'applicazione di istituti concernenti il trattamento retributivo principale, non riconducibili alle disposizioni vincolistiche. Deve, del resto, evidenziarsi che dal complessivo quadro istruttorio acquisito risulta che la prestazione di lavoro del ricorrente, con le modalità orarie accertate, è stata disposta dall'azienda datrice di lavoro che, pertanto, almeno implicitamente, ha autorizzato lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche oltre l'orario di lavoro ordinario. Il compenso retributivo in esame risulta, inoltre, collegato sinallagmaticamente all'esecuzione della prestazione lavorativa e pertanto deve ritenersi irrilevante la deduzione di parte resistente circa la mancata violazione del principio di adeguatezza di cui all'art. 36 Cost. per il mancato pagamento del compenso medesimo. Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire l'importo retributivo per le ore lavorate e non retribuite per come risultanti dalle buste paga in atti, con condanna della resistente al pagamento del compenso dovuto a tale titolo, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi attorei, che appaiono congrui rispetto alle disposizioni del CCNL di settore e delle stesse buste paga circa l'importo della retribuzione oraria e della maggiorazione applicata. Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €. 588,16, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara diritto del ricorrente a percepire l'importo retributivo per le ore lavorate e non retribuite per gli anni 2017- 2022, con la condanna della società resistente al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, della somma complessiva di euro 588,16, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo;
b) condanna la società resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 550,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. c) Si comunichi
Così deciso in data 22/01/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori