Art. 6.
Sono abrogati l'art. 10, n. 1, della legge sul Consiglio di Stato, e l'art. 13 della legge sul Contenzioso amministrativo, allegato E, alla legge 20 marzo 1865, nonche' la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, n. 3780, ed ogni altra disposizione sulla materia.
E' del pari abrogato l' art. 43 della legge del 14 agosto 1862, n. 800 .
I ricorsi per annullamento, di che nel n. 3 dell'art. 3, devono presentarsi nel temine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Mancini.
Sono abrogati l'art. 10, n. 1, della legge sul Consiglio di Stato, e l'art. 13 della legge sul Contenzioso amministrativo, allegato E, alla legge 20 marzo 1865, nonche' la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, n. 3780, ed ogni altra disposizione sulla materia.
E' del pari abrogato l' art. 43 della legge del 14 agosto 1862, n. 800 .
I ricorsi per annullamento, di che nel n. 3 dell'art. 3, devono presentarsi nel temine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Mancini.