TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9308 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SAVANELLI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PUCA ANNUNZIATA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 20.05.2024, le parti Parte_1
e chiedevano pronunziarsi la cessazione
[...] Controparte_1
degli effetti civili in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 03/06/2021 (atto n.61, parte I s., sez. S, reg. Atti Matrimonio anno 2021) una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dalla loro unione nascevano i figli: Persona_1
1 (nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), Persona_2 Per_3
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il 14
[...] Persona_4
Dicembre 2022). Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza cartolare di comparizione delle parti in data 11.04.2025.
I procuratori delle parti, con note di udienza depositate in data 10.4.2025 per l'udienza cartolare dell'11.4.2025, rappresentavano il venir meno della volontà delle parti di procedere al divorzio congiunto, alle condizioni originariamente pattuite ovvero ed eventualmente concordemente modificate, la senza alcuna motivazione giustificativa del CP_1
ripensamento ed il come conseguenza dell'altrui dissenso, preferendo entrambi una Pt_1
definizione giudiziale delle condizioni accessorie della pronuncia divorzile.
A fronte della revoca bilaterale del consenso a procedere al divorzio congiunto alle condizioni pattuite, al Collegio non resta che prenderne atto e pronunciare l'estinzione del presente giudizio, limitatamente alla domanda cumulata di divorzio.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio, limitamente alla domanda cumulata di divorzio;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
2