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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2032/2018 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GOVERNATORI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO 12/A 62012 CIVITANOVA MARCHE ITALIA, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PERTICARA' ALESSANDRA e dall'avv. TASSO PIERFRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA REGINA MARGHERITA 133 62018 PORTO POTENZA PICENA, presso il primo difensore;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. ; CP_2 P.IVA_2 assistito dall'avv. SOAVE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Macerata, v. Morbiducci n. 53, presso avv. Paolo Carnevali;
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Infondata, e quindi da respingersi, la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti del e per essa della assicurativa Controparte_3 Controparte_4 dell'ente comunale-, per i danni subiti in seguito al sinistro occorso in il 24.07.2016 CP_1 alle ore 10.15 circa in Via Verdi, in corrispondenza dell'incrocio con Via Roma, allorquando l'attore, alla guida dal motociclo Kawasaki Versus tg. EG00249, provenendo dalla strada secondaria di Via Verdi si fermava allo stop per concedere la dovuta precedenza ai veicoli circolanti nella strada principale di Via Roma, per poi immettersi in detta strada;
quando, ancora fermo sulla sede stradale allo stop “… perdeva aderenza con il piede destro cosicchè il motociclo iniziava ad inclinarsi verso il piano viabile”; cercava l'attore di evitare che il motociclo rovinasse al suolo trattenendolo con entrambe le mani finchè “… esausto per lo sforzo profuso…” perdeva la presa e “… per effetto del ritorno elastico del braccio… ” impattava violentemente il gomito destro contro il palo di una struttura metallica di sostegno all'insegna pubblicitaria “Torresetti” collocata al margine del lato destro della carreggiata. L'impatto del gomito provocava la caduta dell'attore che, persi i sensi e caduto in terra, veniva condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale civile di
Macerata dove veniva diagnosticata “fattura dell'olecrano del gomito destro”, lesioni trattate il
27.07.2018, in regime di ricovero, con riduzione e sintesi con fili e cerchiaggio metallici;
l'attore veniva dimesso il 29.07.2018 previa “immobilizzazione dell'arto superiore destro con doccia gessata e gomitiera” rimosso il 28.03.2017 con prognosi fino al 31.05.2017 per un totale di
221giorni.
1.1 – Deducendo la responsabilità esclusiva dell'ente Comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
(oppure ai sensi 2043 c.c. non è chiaro) chiede il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non nell'importo complessivo di euro 79.552,40, che precisa (sebbene la proposta sommatoria non risulti esatta) in euro 3.430,00 per ITP al 100% (giorni 35 per euro 98,00), euro 4.410,00 per
ITP al 75% (giorni 60 per euro 73,50), euro 1.617,00 per ITP al 50% (giorni 50 per euro 49,00), euro 1.029,00 per ITP al 25% (giorni 42 per euro 24,50), euro 46.566,00 per IP al 16% (con euro
3.371,23 per ciascun punto di danno non patrimoniale), euro 20.023,00 a titolo di personalizzazione del danno (43% del biologico), oltre euro 5.68,40 per spese mediche documentate ed euro 488,00 per CTP.
pagina 2 di 5 2 - Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta amministrazione sollevata sul presupposto della proprietà privata dell'insegna pubblicitaria.
2.1 - Nonostante l'insegna pubblicitaria fosse incontestatamente di proprietà della
Torresetti, permane in capo all'Ente Comunale -in quanto ente pubblico proprietario della strada luogo del sinistro ed anche del suolo ove è stato infisso il cartello- il governo dei mezzi pubblicitari ivi istallati. L'ente comunale è infatti titolare del potere di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1999 da leggersi in combinato disposto con quelle di cui al D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”: tale controllo è finalizzato ad evitare che l'istallazione dei mezzi pubblicitari lungo la careggiata possa produrre danni alla circolazione dei veicoli.
2.2 - Neppure l'anteriorità dell'installazione dell'insegna pubblicitaria (1976) rispetto a quella dell'entrata in vigore del codice della strada (1999) esclude il governo dell'ente proprietario della strada;
al più potrebbe ritenersi la concorrente responsabilità del proprietario del cartello per non essersi adeguato alle norme successivamente entrate in vigore.
3 - In fatto, incontestata la dinamica del sinistro come descritta al punto 1, coerente, peraltro, con quanto emerso dall'espletata istruttoria. Il teste all'udienza del Testimone_1
21.01.2021, dopo aver precisato di aver assistito al sinistro poiché si trovava a percorrere nelle circostanze di luogo e di tempo dedotte dall'attore Via Verdi immediatamente dietro al motociclo, descrive di aver visto che “il motociclista […] ha perso l'equilibrio ed è andato giù sulla destra, era fermo ed è andato giù verso destra, è andato proprio sopra l'insegna pubblicitaria che era sulla destra, al margine della strada, io ho visto che è andato a sbattere contro questa insegna”. A domanda, inoltre, precisa che “ho fatto caso a lui [ndr. al motociclista] quando era già fermo, l'ho visto fermo e subito dopo cadere”.
3.1 - Incontestate le condizioni meteorologiche al momento dell'incidente. Nonostante non rappresentata dall'attore in citazione, nella descrizione del fatto dallo stesso fornita in occasione della denuncia del sinistro al Comune di , evidenziava che “a causa del fondo CP_1 sdrucciolevole per pioggia, la moto si inclinava sul lato destro” (cfr. raccomandata del 16.01.2017 all. 4 della comparsa). Conferma si rinviene nel verbale redatto dalla Polizia stradale intervenuta sul posto (cfr. all. 11), ove viene indicato come “bagnato” lo stato del fondo stradale.
pagina 3 di 5 4 - In diritto, indipendentemente dalla prova del danno raggiunta in questa sede dall'espletata CT (IP al 16%; ITT di 5 giorni;
ITP di 70 giorni al 75%; ITP di 70 giorni al 50%; ITP di 80 giorni al 25%; ITP di 86 giorni al 15%), va premesso che per la sussistenza della invocata responsabilità è necessario che si configuri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre a nulla rileva ai fini della esclusione della responsabilità del custode la di lui condotta e l'osservanza o meno di obblighi di vigilanza.
4.1 - Nel caso di specie, pur essendo l'insegna pubblicitaria fattore eziologico dell'evento dannoso, questo è stato determinato da un fatto esterno fortuito consistito nella condotta del danneggiato della perdita aderenza del piede destro sul manto stradale, sdrucciolevole, a causa delle condizioni meteorologiche nel giorno del sinistro.
Il comportamento imperito del danneggiato (che da fermo perde l'equilibrio sul piede di appoggio), imprevedibile ed eccezionale, è stato l'unico elemento determinante l'evento dannoso: in quanto tale, essendo completamente estraneo alla sfera di controllo del custode, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato.
4.2 -Va pure evidenziata l'imprudenza del danneggiato, il quale pur consapevole delle avverse condizioni metereologiche e del conseguente stato del manto stradale ometteva di adottare le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto a tali circostanze.
5 -
Per questi motivi
, senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa in vigilando del custode, va esclusa la responsabilità semioggettiva dell'Ente Comunale e per l'effetto va respinta la domanda risarcitoria.
6 - A maggior ragione andrebbe respinta la domanda nel caso in cui dovesse farsi ricorso alla imputabilità ex art. 2043 c.c.: il nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa della amministrazione (mancata vigilanza e successiva mancata rimozione dell'insegna pubblicitaria istallata in violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n.285/1999 come specificato dal D.P.R. n.
495/1992), risulta certamente interrotto dalla condotta imperita ed imprudente del danneggiato in quanto tale imprevedibile da parte dell'ente comunale;
irrilevante quindi l'accertamento compiuto in merito dal CT, dr. del seguente tenore letterale: “nel caso in questione non Persona_1 appaiono emergere elementi di dubbio in merito alla sussistenza del nesso causale fra l'evento lesivo del giorno 24.07,16 e le lesioni sofferte e diagnosticate nell'immediatezza dell'evento lesivo, essendo soddisfatti il criterio dell'idoneità lesiva, quello topografico, nonché quello cronologico. Il giudizio del sanitario verte sulla compatibilità delle lesioni dell'attore con la pagina 4 di 5 descritta dinamica del sinistro e non invece sulla correlazione tra l'evento dannoso e la condotta omissiva colposa dell'amministrazione o dell'intervento di circostanze interruttive del nesso di causalità giuridica.
7 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza, incluse quelle di CT e quelle dell'assicuratore , costituitosi nel presente giudizio a seguito dell'autorizzata chiamata in CP_2 garanzia dall'assicurato ente comunale.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti,
RESPINGE la domanda risarcitoria proposta da in relazione al sinistro stradale Parte_1 del 24.07.2016 in , e per l'effetto CONDANNA a sostenere le CP_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in favore in euro 10.000,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cap, iva come per legge e rimborso spese vive documentate;
e liquida in favore della in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso forfettario 15%, cap, iva come per legge oltre rimborso spese vive documentate.
Macerata, 22 gennaio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2032/2018 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GOVERNATORI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO 12/A 62012 CIVITANOVA MARCHE ITALIA, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PERTICARA' ALESSANDRA e dall'avv. TASSO PIERFRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA REGINA MARGHERITA 133 62018 PORTO POTENZA PICENA, presso il primo difensore;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. ; CP_2 P.IVA_2 assistito dall'avv. SOAVE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Macerata, v. Morbiducci n. 53, presso avv. Paolo Carnevali;
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Infondata, e quindi da respingersi, la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti del e per essa della assicurativa Controparte_3 Controparte_4 dell'ente comunale-, per i danni subiti in seguito al sinistro occorso in il 24.07.2016 CP_1 alle ore 10.15 circa in Via Verdi, in corrispondenza dell'incrocio con Via Roma, allorquando l'attore, alla guida dal motociclo Kawasaki Versus tg. EG00249, provenendo dalla strada secondaria di Via Verdi si fermava allo stop per concedere la dovuta precedenza ai veicoli circolanti nella strada principale di Via Roma, per poi immettersi in detta strada;
quando, ancora fermo sulla sede stradale allo stop “… perdeva aderenza con il piede destro cosicchè il motociclo iniziava ad inclinarsi verso il piano viabile”; cercava l'attore di evitare che il motociclo rovinasse al suolo trattenendolo con entrambe le mani finchè “… esausto per lo sforzo profuso…” perdeva la presa e “… per effetto del ritorno elastico del braccio… ” impattava violentemente il gomito destro contro il palo di una struttura metallica di sostegno all'insegna pubblicitaria “Torresetti” collocata al margine del lato destro della carreggiata. L'impatto del gomito provocava la caduta dell'attore che, persi i sensi e caduto in terra, veniva condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale civile di
Macerata dove veniva diagnosticata “fattura dell'olecrano del gomito destro”, lesioni trattate il
27.07.2018, in regime di ricovero, con riduzione e sintesi con fili e cerchiaggio metallici;
l'attore veniva dimesso il 29.07.2018 previa “immobilizzazione dell'arto superiore destro con doccia gessata e gomitiera” rimosso il 28.03.2017 con prognosi fino al 31.05.2017 per un totale di
221giorni.
1.1 – Deducendo la responsabilità esclusiva dell'ente Comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
(oppure ai sensi 2043 c.c. non è chiaro) chiede il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non nell'importo complessivo di euro 79.552,40, che precisa (sebbene la proposta sommatoria non risulti esatta) in euro 3.430,00 per ITP al 100% (giorni 35 per euro 98,00), euro 4.410,00 per
ITP al 75% (giorni 60 per euro 73,50), euro 1.617,00 per ITP al 50% (giorni 50 per euro 49,00), euro 1.029,00 per ITP al 25% (giorni 42 per euro 24,50), euro 46.566,00 per IP al 16% (con euro
3.371,23 per ciascun punto di danno non patrimoniale), euro 20.023,00 a titolo di personalizzazione del danno (43% del biologico), oltre euro 5.68,40 per spese mediche documentate ed euro 488,00 per CTP.
pagina 2 di 5 2 - Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta amministrazione sollevata sul presupposto della proprietà privata dell'insegna pubblicitaria.
2.1 - Nonostante l'insegna pubblicitaria fosse incontestatamente di proprietà della
Torresetti, permane in capo all'Ente Comunale -in quanto ente pubblico proprietario della strada luogo del sinistro ed anche del suolo ove è stato infisso il cartello- il governo dei mezzi pubblicitari ivi istallati. L'ente comunale è infatti titolare del potere di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1999 da leggersi in combinato disposto con quelle di cui al D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”: tale controllo è finalizzato ad evitare che l'istallazione dei mezzi pubblicitari lungo la careggiata possa produrre danni alla circolazione dei veicoli.
2.2 - Neppure l'anteriorità dell'installazione dell'insegna pubblicitaria (1976) rispetto a quella dell'entrata in vigore del codice della strada (1999) esclude il governo dell'ente proprietario della strada;
al più potrebbe ritenersi la concorrente responsabilità del proprietario del cartello per non essersi adeguato alle norme successivamente entrate in vigore.
3 - In fatto, incontestata la dinamica del sinistro come descritta al punto 1, coerente, peraltro, con quanto emerso dall'espletata istruttoria. Il teste all'udienza del Testimone_1
21.01.2021, dopo aver precisato di aver assistito al sinistro poiché si trovava a percorrere nelle circostanze di luogo e di tempo dedotte dall'attore Via Verdi immediatamente dietro al motociclo, descrive di aver visto che “il motociclista […] ha perso l'equilibrio ed è andato giù sulla destra, era fermo ed è andato giù verso destra, è andato proprio sopra l'insegna pubblicitaria che era sulla destra, al margine della strada, io ho visto che è andato a sbattere contro questa insegna”. A domanda, inoltre, precisa che “ho fatto caso a lui [ndr. al motociclista] quando era già fermo, l'ho visto fermo e subito dopo cadere”.
3.1 - Incontestate le condizioni meteorologiche al momento dell'incidente. Nonostante non rappresentata dall'attore in citazione, nella descrizione del fatto dallo stesso fornita in occasione della denuncia del sinistro al Comune di , evidenziava che “a causa del fondo CP_1 sdrucciolevole per pioggia, la moto si inclinava sul lato destro” (cfr. raccomandata del 16.01.2017 all. 4 della comparsa). Conferma si rinviene nel verbale redatto dalla Polizia stradale intervenuta sul posto (cfr. all. 11), ove viene indicato come “bagnato” lo stato del fondo stradale.
pagina 3 di 5 4 - In diritto, indipendentemente dalla prova del danno raggiunta in questa sede dall'espletata CT (IP al 16%; ITT di 5 giorni;
ITP di 70 giorni al 75%; ITP di 70 giorni al 50%; ITP di 80 giorni al 25%; ITP di 86 giorni al 15%), va premesso che per la sussistenza della invocata responsabilità è necessario che si configuri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre a nulla rileva ai fini della esclusione della responsabilità del custode la di lui condotta e l'osservanza o meno di obblighi di vigilanza.
4.1 - Nel caso di specie, pur essendo l'insegna pubblicitaria fattore eziologico dell'evento dannoso, questo è stato determinato da un fatto esterno fortuito consistito nella condotta del danneggiato della perdita aderenza del piede destro sul manto stradale, sdrucciolevole, a causa delle condizioni meteorologiche nel giorno del sinistro.
Il comportamento imperito del danneggiato (che da fermo perde l'equilibrio sul piede di appoggio), imprevedibile ed eccezionale, è stato l'unico elemento determinante l'evento dannoso: in quanto tale, essendo completamente estraneo alla sfera di controllo del custode, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato.
4.2 -Va pure evidenziata l'imprudenza del danneggiato, il quale pur consapevole delle avverse condizioni metereologiche e del conseguente stato del manto stradale ometteva di adottare le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto a tali circostanze.
5 -
Per questi motivi
, senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa in vigilando del custode, va esclusa la responsabilità semioggettiva dell'Ente Comunale e per l'effetto va respinta la domanda risarcitoria.
6 - A maggior ragione andrebbe respinta la domanda nel caso in cui dovesse farsi ricorso alla imputabilità ex art. 2043 c.c.: il nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa della amministrazione (mancata vigilanza e successiva mancata rimozione dell'insegna pubblicitaria istallata in violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n.285/1999 come specificato dal D.P.R. n.
495/1992), risulta certamente interrotto dalla condotta imperita ed imprudente del danneggiato in quanto tale imprevedibile da parte dell'ente comunale;
irrilevante quindi l'accertamento compiuto in merito dal CT, dr. del seguente tenore letterale: “nel caso in questione non Persona_1 appaiono emergere elementi di dubbio in merito alla sussistenza del nesso causale fra l'evento lesivo del giorno 24.07,16 e le lesioni sofferte e diagnosticate nell'immediatezza dell'evento lesivo, essendo soddisfatti il criterio dell'idoneità lesiva, quello topografico, nonché quello cronologico. Il giudizio del sanitario verte sulla compatibilità delle lesioni dell'attore con la pagina 4 di 5 descritta dinamica del sinistro e non invece sulla correlazione tra l'evento dannoso e la condotta omissiva colposa dell'amministrazione o dell'intervento di circostanze interruttive del nesso di causalità giuridica.
7 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza, incluse quelle di CT e quelle dell'assicuratore , costituitosi nel presente giudizio a seguito dell'autorizzata chiamata in CP_2 garanzia dall'assicurato ente comunale.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti,
RESPINGE la domanda risarcitoria proposta da in relazione al sinistro stradale Parte_1 del 24.07.2016 in , e per l'effetto CONDANNA a sostenere le CP_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in favore in euro 10.000,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cap, iva come per legge e rimborso spese vive documentate;
e liquida in favore della in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso forfettario 15%, cap, iva come per legge oltre rimborso spese vive documentate.
Macerata, 22 gennaio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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