Sentenza 14 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/2018, n. 32515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32515 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2018 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorsoricorso proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del titolare dell'Area territoriale Lombardia Sud ed Emilia Romagna, sig. LF CI, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Carlo Eruzzi, con domicilio eletto in Roma, Via Nazionale n. 204, presso lo studio dell'Avv. Luca Zitiello
- ricorrente -
contro
GA TO NN
- intimato -
e sul ricorso proposto da GA TO NN, rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Antonucci e dall'Avv. Roberto Vassalle, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Corso Trieste n. 87 - con troricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. — intimata — avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 73/12 depositata il 23 gennaio 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2018 dal Consigliere Carlo De Chiara;
udito per la ricorrente l'Avv. Ludovica D'OSRTUNI, per delega;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avv. Arturo ANTONUCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata ZENO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento o, in subordine, il rigetto del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. Il sig. GI EG IM convenne davanti al Tribunale di Mantova la Banca Agricola Mantovana s.p.a., chiedendo accertarsi il saldo effettivo del suo conto corrente, considerata la nullità di clausole illegittime relative al calcolo degli interessi, e dichiararsi la nullità degli acquisti di titoli da lui effettuati tramite la banca (titoli dati contestualmente in pegno alla banca stessa e poi da questa venduti per sanare l'apparente scoperto del conto), con le conseguenti restituzioni e risarcimento del danno. Il Tribunale accolse la domanda rettificando il saldo del conto corrente da un passivo di C 151.909,76 a un attivo di C 73.447,65 e dichiarando la nullità degli acquisti di titoli, con conseguente diritto dell'attore alla restituzione di C 119.017,68, pari alla differenza tra le somme impiegate nell'acquisto dei titoli stessi e le somme (complessivamente C 44.313,51) incassate per cedole e dividendi. La Corte d'appello di Brescia, adita con gravame principale della banca e incidentale del cliente, ha respinto quest'ultimo ed ha accolto parzialmente il primo. Più precisamente, ha accolto la richiesta di rettifica di un errore commesso dal Tribunale nel computo delle reciproche restituzioni tra le parti in conseguenza della dichiarata nullità degli investimenti finanziari ed ha, pertanto, addebitato al sig. EG IM anche le somme incassate con la vendita forzosa dei titoli, condannandolo pertanto a restituire alla banca la somma di C 15.383,94, oltre interessi, pari alla differenza tra la somma ricavata dal realizzo dei titoli, più quella corrispondente alle cedole e dividendi riscossi, e l'esborso a suo tempo effettuato dall'investitore per l'acquisto dei medesimi titoli, espressamente confermando nel resto la sentenza di primo grado. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., subentrata alla Banca Agricola Mantovana s.p.a. a seguito di incorporazione già nel corso del giudizio di appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il sig. EG IM ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale con un solo motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I tre motivi del ricorso principale, con i quali si denuncia rispettivamente vizio di motivazione, ultrapetizione, e omissione di pronuncia, tendono tutti alla declaratoria che la banca ricorrente è debitrice nei confronti del controricorrente, operate le debite compensazioni tra le reciproche partite di dare e avere, della somma di C 58.063,71, avendo essa diritto di ripetere, in ragione della dichiarata nullità degli investimenti finanziari del sig. EG IM, il netto ricavo della vendita forzosa dei titoli e i frutti (cedole e dividendi) prodotti dagli stessi.
1.1. I motivi sono inammissibili perché la sentenza impugnata non dispone nulla di diverso, e dunque difetta l'interesse a ricorrere. Nell'accogliere parzialmente il gravame principale, infatti, la sentenza dispone, appunto, l'accredito alla banca - in sede di reciproche restituzioni conseguenti alla nullità degli investimenti - delle somme ricavate dalla vendita forzosa dei titoli (complessivamente C 134.401,61) e delle cedole e dividendi incassati dall'investitore (complessivamente C 44.313,51), accertando conseguentemente un saldo di tali reciproche restituzioni (all'investitore spettando il rimborso della sola somma investita) favorevole alla banca per C 15.383.94. Tenuto conto che la Corte d'appello ha espressamente fatto salvo quanto disposto, per H resto dalla sentenza di primo grado, e che quest'ultima aveva accertato il saldo del conto corrente in C 73.447,65 a favore del correntista, dalla compensazione di tali partite di segno opposto - che è un effetto legale dell'accertamento e liquidazione delle partite stesse, onde non abbisogna di espresso provvedimento del giudice - deriva appunto un saldo favorevole al sig. EG IM di C (73.447,65 - 15.383,94 =) 58.063,71, ossia la stessa somma indicata dalla ricorrente.
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia l'ultrapetizione consistente nell'avere la Corte d'appello preso in considerazione la domanda della banca di rimborso delle somme realizzate con la liquidazione dei titoli, quale conseguenza della nullità del loro acquisto: domanda formulata soltanto in grado di appello, ma non in primo grado, avendo la banca in quella sede limitato le proprie pretese restitutorie, conseguenti alla eventuale nullità degli acquisti predetti, al solo ammontare delle cedole e dividendi incassati dal cliente.
2.1. Il motivo è infondato. Si legge infatti a pag. 26 della comparsa di costituzione della banca nel giudizio di primo grado: «... Ne consegue che, in ipotesi di declaratoria di nullità dei contratti di acquisto degli strumenti finanziari di cui è giudizio (il cui netto ricavo è stato utilizzato dalla banca per ripianare il saldo debitore figurante sul conto corrente n. 33039), si renderà necessario procedere alla compensazione delle somme dovute dalla banca a titolo di indebito con quelle dovute dal EG IM a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 33039, nonché con le somme dal medesimo percepite a titolo di dividendi e cedole maturati sugli strumenti finanziari e delle quali la banca convenuta ne domanda la restituzione». La menzione dell'accredito in favore del correntista del netto ricavo della vendita dei titoli a ripianamento del saldo debitore del conto corrente, rende trasparente la richiesta della banca di considerare, in sede di compensazione, il saldo debitore del conto depurandolo dall'accredito al correntista del netto ricavo della liquidazione dei titoli.
3. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va respinto. Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consi