TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 15382/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. RELLA Parte_1
GIUSEPPE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, previa disapplicazione dell'art. 1 della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, prof.ssa Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 tramite la “Carta elettronica dei Docenti” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1 CP_2
p.t. all'esecuzione in forma specifica per l'importo di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito sino
1 alla concreta attribuzione. 2) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, prof.ssa
[...]
, ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per Parte_1 lesione del diritto all'aggiornamento professionale e per l'effetto condannare il in Controparte_1 persona del p.t. al pagamento dell'importo di € 500,00 o CP_2 del diverso importo ritenuto di giustizia;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento in favore dei sottoscritti procuratori legali dichiaratisi antistatari.”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
2 (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 15382/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. RELLA Parte_1
GIUSEPPE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, previa disapplicazione dell'art. 1 della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, prof.ssa Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 tramite la “Carta elettronica dei Docenti” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1 CP_2
p.t. all'esecuzione in forma specifica per l'importo di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito sino
1 alla concreta attribuzione. 2) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, prof.ssa
[...]
, ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per Parte_1 lesione del diritto all'aggiornamento professionale e per l'effetto condannare il in Controparte_1 persona del p.t. al pagamento dell'importo di € 500,00 o CP_2 del diverso importo ritenuto di giustizia;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento in favore dei sottoscritti procuratori legali dichiaratisi antistatari.”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
2 (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
3