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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, la seguente sentenza tra
, rappresentata e difesa dall' avvocato Parte_1
Romina Pitoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Terni, via Roma 114, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in CP_1
via Bramante n. 13, rappresento e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti resistente
Con il ricorso depositato in data 12 maggio 2023 la ricorrente in epigrafe conveniva, avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, l' in CP_1 persona del direttore pro tempore e ha chiesto “in via principale condannare, previo accertamento, l' di Terni a corrispondere in Controparte_2 favore della Sigra il TFR dovuto come risultante dal Decreto Parte_1
Ingiuntivo non opposto munito di formula esecutiva per euro per euro 63.823,65 al lordo - in luogo del datore di lavoro inadempiente e gravante sul Fondo di
Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 2 della L. n. 297 del
1982 - previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di diniego emanato dall in sede amministrativa il 28 febbraio 2023 in ragione della mancata CP_1
produzione all'Istituto, unitamente alla domanda di accesso al Fondo, di copia del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, oltre interessi come per legge. Con condanna al pagamento delle spese legali, da distrarsi;
-in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo
Tribunale ritenga comunque necessario, ai fini dell'ammissione e dell'accoglimento della domanda della ricorrente di liquidazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia per il TFR, il decreto di reiezione dell'istanza CP_1
di fallimento della , oggi inattiva, ovvero la reiezione Controparte_3 dell'istanza di liquidazione giudiziale dell'impresa, Voglia sospendere il presente procedimento in attesa della decisione del Tribunale di Napoli sull'istanza di liquidazione giudiziale nuovamente promossa dalla Sigra e per Pt_1
l'effetto, in esito al provvedimento di reiezione dell'istanza di liquidazione giudiziale, condannare, previo accertamento, l' di Controparte_2
Terni a corrispondere in favore della Sigra il TFR dovuto Parte_1
come risultante dal Decreto Ingiuntivo non opposto munito di formula esecutiva per euro per euro 63.823,65 al lordo - in luogo del datore di lavoro inadempiente e gravante sul Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 2 della L. n. 297 del 1982 , con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
A fondamento del ricorso deduceva che di aver presentato in data 30.9.2021, domanda di accesso al Fondo di garanzia come esecuzione individuale per ottenere la liquidazione del TFR (63.824,00 Euro) e dei crediti da lavoro
(3.312,00 Euro) non erogati dal datore di lavoro in liquidazione;
CP_3 che in data 11.4.2022, le domande venivano respinte dall'Ufficio in quanto, nonostante la richiesta di integrazione documentale effettuata, non era stato prodotto il decreto di reiezione dell'istanza di fallimento dell'azienda datrice di lavoro;
che successivamente reiterava la domanda di accesso al Fondo di garanzia producendo provvedimento con il quale, in data 12.10.2022, il tribunale di Napoli dichiarava l'improcedibilità del ricorso, dopo aver rilevato che “allo stato è interdetta la prosecuzione della procedura fallimentare”, nonché, nonché documentazione da cui risultava la rinuncia da parte della al concordato CP_3 preventivo. Deduceva di aver nuovamente presentato al tribunale di Napoli istanza per la liquidazione giudiziale della udienza fissata al 23 maggio CP_3
2023 (cfr. all. 9 al ricorso, istanza e decreto fissazione udienza); che nelle more, in altro procedimento giudiziale, il tribunale di Napoli con provvedimento datato
26 aprile 2023 dichiarava cessati gli effetti delle misure protettive e cautelari concesse e prorogate alla DI (cfr. all. 1 0al ricorso); che nell'ambito dell'ulteriore procedura promossa presso il tribunale di Napoli emergeva che la società , oggi inattiva, non era in grado di far fronte al Controparte_3 pagamento di quanto richiesto (cfr.all. 11 al ricorso); che ella aveva, altresì, presentato ricorso al Comitato Provinciale (cfr. all. 13al ricorso), per CP_1 ottenere l'annullamento del provvedimento di reiezione del 23 febbraio 2023
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
chiedendo in via preliminare dichiarare il ricorso e/o la domanda inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile;
nel merito rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza, atteso l'avvenuto pagamento del TFR, i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse come concordemente richiesto dai procuratori delle parti possono essere integralmente compensate.
PQM
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2.compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Terni, 24 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, la seguente sentenza tra
, rappresentata e difesa dall' avvocato Parte_1
Romina Pitoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Terni, via Roma 114, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in CP_1
via Bramante n. 13, rappresento e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti resistente
Con il ricorso depositato in data 12 maggio 2023 la ricorrente in epigrafe conveniva, avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, l' in CP_1 persona del direttore pro tempore e ha chiesto “in via principale condannare, previo accertamento, l' di Terni a corrispondere in Controparte_2 favore della Sigra il TFR dovuto come risultante dal Decreto Parte_1
Ingiuntivo non opposto munito di formula esecutiva per euro per euro 63.823,65 al lordo - in luogo del datore di lavoro inadempiente e gravante sul Fondo di
Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 2 della L. n. 297 del
1982 - previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di diniego emanato dall in sede amministrativa il 28 febbraio 2023 in ragione della mancata CP_1
produzione all'Istituto, unitamente alla domanda di accesso al Fondo, di copia del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, oltre interessi come per legge. Con condanna al pagamento delle spese legali, da distrarsi;
-in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo
Tribunale ritenga comunque necessario, ai fini dell'ammissione e dell'accoglimento della domanda della ricorrente di liquidazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia per il TFR, il decreto di reiezione dell'istanza CP_1
di fallimento della , oggi inattiva, ovvero la reiezione Controparte_3 dell'istanza di liquidazione giudiziale dell'impresa, Voglia sospendere il presente procedimento in attesa della decisione del Tribunale di Napoli sull'istanza di liquidazione giudiziale nuovamente promossa dalla Sigra e per Pt_1
l'effetto, in esito al provvedimento di reiezione dell'istanza di liquidazione giudiziale, condannare, previo accertamento, l' di Controparte_2
Terni a corrispondere in favore della Sigra il TFR dovuto Parte_1
come risultante dal Decreto Ingiuntivo non opposto munito di formula esecutiva per euro per euro 63.823,65 al lordo - in luogo del datore di lavoro inadempiente e gravante sul Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 2 della L. n. 297 del 1982 , con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
A fondamento del ricorso deduceva che di aver presentato in data 30.9.2021, domanda di accesso al Fondo di garanzia come esecuzione individuale per ottenere la liquidazione del TFR (63.824,00 Euro) e dei crediti da lavoro
(3.312,00 Euro) non erogati dal datore di lavoro in liquidazione;
CP_3 che in data 11.4.2022, le domande venivano respinte dall'Ufficio in quanto, nonostante la richiesta di integrazione documentale effettuata, non era stato prodotto il decreto di reiezione dell'istanza di fallimento dell'azienda datrice di lavoro;
che successivamente reiterava la domanda di accesso al Fondo di garanzia producendo provvedimento con il quale, in data 12.10.2022, il tribunale di Napoli dichiarava l'improcedibilità del ricorso, dopo aver rilevato che “allo stato è interdetta la prosecuzione della procedura fallimentare”, nonché, nonché documentazione da cui risultava la rinuncia da parte della al concordato CP_3 preventivo. Deduceva di aver nuovamente presentato al tribunale di Napoli istanza per la liquidazione giudiziale della udienza fissata al 23 maggio CP_3
2023 (cfr. all. 9 al ricorso, istanza e decreto fissazione udienza); che nelle more, in altro procedimento giudiziale, il tribunale di Napoli con provvedimento datato
26 aprile 2023 dichiarava cessati gli effetti delle misure protettive e cautelari concesse e prorogate alla DI (cfr. all. 1 0al ricorso); che nell'ambito dell'ulteriore procedura promossa presso il tribunale di Napoli emergeva che la società , oggi inattiva, non era in grado di far fronte al Controparte_3 pagamento di quanto richiesto (cfr.all. 11 al ricorso); che ella aveva, altresì, presentato ricorso al Comitato Provinciale (cfr. all. 13al ricorso), per CP_1 ottenere l'annullamento del provvedimento di reiezione del 23 febbraio 2023
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
chiedendo in via preliminare dichiarare il ricorso e/o la domanda inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile;
nel merito rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza, atteso l'avvenuto pagamento del TFR, i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse come concordemente richiesto dai procuratori delle parti possono essere integralmente compensate.
PQM
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2.compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Terni, 24 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi