Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art 12 7 ter c.p.c,, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 23575/'23 del ruolo generale
T R A
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Angelica Pianese e Rossella Cibelli, presso il cui studio in Villaricca (NA) al Corso Italia 461, elett.te domicilia
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pamela Maietta, presso il cui studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47., elett.te domicilia
NONCHE'
, in persona del leg rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura CP_2 notarile, dall'avv. A. di Stefano, domiciliato come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto, n data 28.11.2023, comunicazione preventiva di fermo
1
Il ricorso va respinto. Va preliminarmente osservato che risulta documentata dall' la rituale CP_2 notifica dell'avviso di addebito impugnato, effettuata in data 17.8.2022 (cfr documentazione prodotta dall' ) a familiare convivente, da ritenersi CP_2 acquisito agli atti ex art 421 c.p.c. in ragione della tardività della costituzione di parte. L'opposizione diretta a far valere la prescrizione maturata prima della notifica della cartella è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40 dalla notifica del titolo. Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una comunicazione preventiva di fermo relativa alla somma indicata nell'avviso impugnato;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. Resta perciò da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione. Nella specie l'avviso di addebito è stato notificato in data 17.8.2022. Alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo, in data 28.11.2023, non risultava dunque maturata prescrizione delle poste azionate. Il ricorso va dunque respinto. In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti, si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese
Napoli, 10.1.2025 Il Giudice dr Manuela Fontana
2 3