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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 01/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 377/2025 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 11.12.1970 e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nato alla Spezia il 18.02.1964, entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Buondonno e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 25.02.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia il giorno 28.11.1992
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1992, numero 290, parte
II, serie A); che dall'unione sono nati due figli, (il 10.05.1993) e (il 26.01.1999); che Per_1 Per_2 in data 22.11.2019 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- nessuna previsione di assegno di mantenimento a favore dei figli, ormai autonomi ed economicamente autosufficienti;
- nessuna previsione di assegno perequativo di contributo al mantenimento a favore di un coniuge nei confronti dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti. Spese legali compensate”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia il giorno Parte_2
28.11.1992 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1992, numero 290, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 27.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani