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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2402 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023,
trattenuta in decisione con ordinanza in data 14.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Pelagotti (C.F. ) ed elettivamente domiciliato nello studio C.F._2
di quest'ultimo sito in Pontedera (PI) corso Matteotti n. 13
APPELLANTE
e
p.i. - rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 P.IVA_1
atti, dall'avv. Luca Mancini (CF ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo sito in Firenze via Squarcialupi n. 2
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti costituite: Come da note scritte depositate rispettivamente il 18.9.2024
(quanto all'appellante) e il 16.9.2024 (quanto alla Compagnia appellata).
*****************************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2021 conveniva e la Parte_1 CP_2
dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera onde sentirli condannare, in solido Controparte_1
tra loro, al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti, dalla vettura Mercedes GLC tg.
FG564WT di sua proprietà, in conseguenza dell'evento verificatosi il 28 febbraio 2021, alle ore 17,30
circa, in Pontedera.
Assumeva, l'attore, che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava facendo ritorno al parcheggio di piazza Berlinguer, ubicato nel suddetto Comune, ove aveva parcheggiato la propria autovettura, si era accorto che il veicolo Suzuki SW targato FG564WT, di proprietà del convenuto
, era appoggiato, con la parte anteriore, alla fiancata sinistra della Mercedes sopra CP_2
indicata, tra il parafango e la portiera, con conseguente danneggiamento di tale veicolo.
A detta del , dietro consiglio dei Carabinieri immediatamente contattati telefonicamente ma Pt_1
non intervenuti in loco, erano stati da lui effettuati i rilievi fotografici dell'accaduto.
Egli aveva quindi avanzato, nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e della Compagnia
di assicurazione dello stesso, richiesta di rimborso delle spese di riparazione della vettura nonché dei costi di noleggio della vettura sostitutiva, oltre che delle spese legali stragiudiziali. L'attore dava atto, nel contempo, di aver inviato, alla Compagnia assicuratrice e all'allora legale del convenuto, proposte conciliative con allegata documentazione fotografica (docc. 11, 12, 13, 15, 16,
18), e di aver tentato invano di raggiungere una composizione amichevole della controversia.
Si costituiva la contestando la fondatezza delle richieste attoree e Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: -accertare e dichiarare l'improcedibilità
della domanda ivi avanzata per violazione delle norme regolatrici l'invito a stipulare convenzione di
negoziazione assistita. Nel merito, in via principale -respingere le domande attoree perché infondate
in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via di mero subordine: -nella
denegata e non creduta ipotesi nella quale si ritenga la tesi attorea fondata, ripartire la
responsabilità del sinistro di cui è causa tra i soggetti coinvolti secondo il disposto di cui all'art.
2054, comma 2, c.c. -accogliere la domanda attorea nei limiti del danno che dovesse risultare
effettivamente provato. In via istruttoria: -rigettare la prova testimoniale domandata da controparte;
-disporsi CTU tecnico-estimativa atta ad accertare la coerenza e la compatibilità tra i danni
lamentati dall'attore e la dinamica affacciata e la quantificazione degli stessi;
Con espressa riserva
di ulteriori deduzioni ed eccezioni nonché di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed
ogni altra richiesta nella memoria di cui ai concedendi termini ex art. 320 c.p.c. Con vittoria di spese
di lite, IVA, CPA, come per legge.”.
La Compagnia convenuta evidenziava, in particolare, che in data 12.03.2021 l' Controparte_3
a ministero dell'avv. Giovanni Pelagotti, le aveva trasmesso, in qualità di cessionaria del
[...]
credito vantato da , richiesta risarcimento danni e di messa in mora, e che essa Parte_1
Compagnia aveva dato immediato avvio alla pratica inerente al sinistro denunciato.
Tuttavia, stante la carenza di elementi probatori a supporto della domanda risarcitoria e in considerazione della denuncia-querela presentata da , che di fatto aveva negato la CP_2
verificazione dell'accaduto, aveva ritenuto di dover disattendere la richiesta inoltratale. Si costituiva, altresì, , il quale chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, negando CP_2
l'esistenza stessa del sinistro: il tutto nei termini meglio puntualizzati in comparsa di costituzione e risposta.
La causa veniva quindi istruita a mezzo delle prove testimoniali richieste da parte attrice e, in esito all'espletamento dell'istruttoria orale, veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 110/2023, depositata in Cancelleria in data 19.6.2023, il Giudice di Pace rigettava integralmente la domanda di parte attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti convenute.
Avverso detta sentenza, notificata il 3.7.2023 interponeva tempestivo appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.07.2023, , chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, giudice designando, alla luce dei
dispiegati motivi di appello, in riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 110/2023, nella
causa iscritta al n. 1077/21 R.G., emessa dal Giudice di Pace di Pontedera d.ssa I. Parte_2
depositata in Cancelleria il giorno 19 giugno 2023, e notificata il giorno 03 luglio 2023, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
sig. , nella sua qualità di proprietario del veicolo Suzuki SW targato EH214ST, nella CP_2
causazione del sinistro stradale di cui è processo e, per l'effetto, condannarlo per le causali di cui in
narrativa, in solido con la compagnia in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, nella sua qualità di garante per la RCA, ciascuno per i rispettivi titoli, al pagamento in
favore del signor , ed a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali, della Parte_1
somma di €. 1.795,00=, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia
all'esito della espletanda istruttoria. -Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro
sino alla notifica del presente atto, e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo nella misura
prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.c. - Con vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado, attribuendoli ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo, e
condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a carico dei convenuti.
Mentre , pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di appello, non si costituiva e ne CP_2
veniva, pertanto, dichiarata la contumacia, si costituiva, di contro, la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di
ragione e/o di legge:-Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 110/2023 del Giudice di Pace di Pontedera in quanto infondato in
[...]
fatto ed in diritto e comunque inammissibile, per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente
confermare totalmente il provvedimento impugnato;
In ogni caso: per tutte le motivazioni meglio
dedotte in narrativa, rigettare le domande tutte di parte appellante, poiché infondate in fatto ed in
diritto e accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: -accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda ivi avanzata per violazione delle norme regolatrici l'invito a
stipulare convenzione di negoziazione assistita. Nel merito, in via principale -respingere le domande
attoree perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via di
mero subordine: -nella denegata e non creduta ipotesi nella quale si ritenga la tesi attorea fondata,
ripartire la responsabilità del sinistro di cui è causa tra i soggetti coinvolti secondo il disposto di cui
all'art. 2054, comma 2, c.c. -accogliere la domanda attorea nei limiti del danno che dovesse risultare
effettivamente provato. In via istruttoria: -rigettare la prova testimoniale domandata da controparte;
-disporsi CTU tecnico-estimativa atta ad accertare la coerenza e la compatibilità tra i danni
lamentati dall'attore e la dinamica affacciata e la quantificazione degli stessi;
Con espressa riserva
di ulteriori deduzioni ed eccezioni nonché di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed
ogni altra richiesta nella memoria di cui ai concedendi termini ex art. 320 c.p.c.
All'udienza del 14.12.2023, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva rinviata,
per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.9.2024, in esito alla quale -tenutasi in forma cartolare- la causa medesima veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MERITO DELLA LITE E MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'appellante, con la proposta impugnazione, lamenta ingiustizia e l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE CON CONSEGUENTE VIZIO
DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2043 E SS. C.C.).;
2) MANCATA PRONUNCIA SULLA SPESA PER NOLEGGIO VETTURA SOSTITUTIVA;
3) MANCATA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RIMBORSO DELLA SPESA DI
ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE;
4) MANCATA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RIMBORSO DELLA SPESA PER LA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA.
Ciò posto, ritiene questo giudice che il gravame di cui trattasi sia infondato e debba, pertanto, essere disatteso.
E, invero, circa il primo motivo di impugnazione, mediante il quale l'appellante si duole della mancata/erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze dell'espletata istruttoria, va osservato, in particolare, che l'odierno istante assume che il Giudice di Pace non avrebbe valutato i quattro rilievi fotografici a colori versati in atti e ritraenti entrambi i mezzi coinvolti nel luogo del sinistro (cfr. doc. 2 prodotto, da quest'ultima, nel corso del giudizio di prima grado,
nonché i parimenti prodotti docc. 16 e 18, contenenti espresso richiamo alle foto in questione), i quali fornirebbero, a detta del , già di per sé la prova della verificazione del denunciato sinistro e Pt_1
non sono stati mai disconosciuti dal convenuto .. CP_4
Aggiunge, l'appellante, che la difesa del convenuto, al di là di mere contestazioni di disconoscimento del sinistro, non ha mai contestato la presenza della Suzuki SW tg. EH214ST, di proprietà del
, in piazza Berlinguer il pomeriggio del giorno 28 febbraio 2021, alle ore 17,30. CP_2 Orbene, la doglianza in esame è infondata, essendo condivisibili le argomentazioni svolte, al riguardo,
dal primo giudice là dove ha evidenziato, in primis, come le fotografie in questione non possano, in ogni caso, assumere alcuna valenza probatoria in quanto non contenenti riferimenti spazio-temporali
(non è, in particolare, riportato l'orario in cui esse sono state scattate) e non essendo rilevabili, nelle stesse, i pretesi danni subiti dalla vettura dell'attore né quelli occorsi all'auto del convenuto.
Il giudicante ha infatti sottolineato come il abbia eseguito fotografie delle due auto Pt_1
parcheggiate, ma nessuna fotografia al momento dello spostamento della propria auto dal parcheggio né, tanto meno, dei danni alle due vetture in tale momento, con particolare riferimento alla Suzuki
SW del , per poterli opporre al proprietario non presente. CP_4
Ha inoltre puntualmente evidenziato come mal si comprenda il motivo per cui le fotografie della
Mercedes (doc. 2 di parte attrice) non siano state allegate sin da subito alla richiesta di risarcimento danni dell'8.3.2021, per essere prodotte poi solo a fronte della contestazione del circa CP_4
l'avvenuta verificazione del sinistro.
Anche le altre doglianze in punto di valutazione dei mezzi istruttori appaiono prive di pregio,
dovendosi condividere il giudizio di non univocità degli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, quale espresso dal Giudice di Pace.
In particolare, quest'ultimo ha correttamente messo in rilievo la contraddittorietà tra il contenuto del modello CAI, peraltro prodotto in giudizio non dall'attore bensì dal convenuto , e quanto CP_4
rappresentato in giudizio dall'attore in merito all'intervento dei Carabinieri di Pontedera.
È infatti pacifico che nel predetto modello CAI l'attore ha barrato la casella inerente all'intervento della Pubblica Autorità sul luogo del sinistro, mentre nell'atto introduttivo ha affermato di avere soltanto contattato i Carabinieri ma che gli stessi non erano intervenuti.
A ciò deve aggiungersi quanto eccepito dalla con allegazione di Controparte_1
documentazione a supporto tale eccezione, circa l'avere già in fase stragiudiziale, tramite il perito fiduciario RC Group, contattato il Comando dei Carabinieri indicato dall'attore, che ha smentito di avere ricevuto alcuna chiamata da parte del nel giorno indicato: il che, a prescindere dal Pt_1 valore probatorio che voglia attribuirsi alla documentazione di cui trattasi, costituisce in ogni caso ulteriore elemento che rende non comprovatamente attendibile ricostruzione degli accadimenti offerta dal . Pt_1
Quest'ultimo, da parte sua, non ha offerto elementi idonei a consentire di addivenire a conclusioni difformi da quelle cui il giudice di prime cure è approdato alla luce delle rilevate lacune probatorie e contraddizioni.
Un'ulteriore incongruenza, che il Giudice di Pace non ha mancato di rilevare, riguarda l'indicazione del luogo del sinistro, avendo il dapprima indicato tale luogo, in modo generico, quale Pt_1
“parcheggio o area di parcheggio” (così come risulta, incontestatamente, dal modello CAI, oltre che dalla dichiarazione testimoniale della moglie dell'attore, e dalle altre Testimone_1
comunicazioni precedenti inerenti il sinistro), per poi specificare, ma solo nella comunicazione inviata al legale del , che il luogo in questione era ubicato in piazza Berlinguer in Pontedera. CP_2
E il giudicante ha giustamente rimarcato, in proposito, che “Non è dato comprendere per quale motivo
non indicare da subito tale dato e ciò a maggior ragione se si considera che non essendo stato
presente al fatto il proprietario della Suzuki swift tg. EH214ST tale dato era fondamentale per
consentirgli di comprendere ciò che gli veniva contestato.”.
Quindi anche le suindicate circostanze sono state prese in considerazione, nel motivare l'impugnata decisione, quali elementi ostanti al consentire di ritenere veritiera e provata la prospettazione dell'accaduto offerta dalla parte attrice.
Parte appellante passa inoltre in rassegna le prove testimoniali assunte, invocandone il valore probatorio dirimente ai fini del decidere.
Tuttavia, come correttamente argomentato dal giudice di primo grado, anche in questo caso sono emerse evidenti contraddizioni, segnatamente tra le dichiarazioni dei testi escussi e la ricostruzione del fatto storico addotta dall'attore a fondamento della propria pretesa risarcitoria, tanto che i testimoni citati dal sono stati ritenuti inattendibili. Pt_1 Il Giudice di Pace ha innanzitutto evidenziato come nel modello CAI nonché in tutte le richieste danni stragiudiziali, e finanche nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore abbia sempre indicato, quale unico testimone presente ai fatti di causa, la propria moglie sig.ra Tes_1
Tuttavia, nella memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. il ha indicato ben due ulteriori testimoni, Pt_1
in particolare una coppia di amici, asseritamente presenti al momento del sinistro.
Ora, non può che condividersi, relativamente a ciò, quanto osservato, dal Giudice di Pace, in ordine al fatto che “La mancata indicazione appare ancora più strana se si tiene conto del fatto che sia la
Sig.ra che il Sig. in sede di testimonianza, hanno riferito che il giorno del fatto si Pt_3 Tes_2
trovavano insieme al Sig. sia al momento in cui avrebbe parcheggiato l'auto sia al momento Pt_1
del ritorno al parcheggio… si trattava dunque non di persone di passaggio ma di persone ben
conosciute, definite amici dalla Signora in sede di testimonianza, che quel giorno erano Tes_1
asseritamente in compagnia dei coniugi . Si può rilevare peraltro che neppure la Signora Pt_1
nella dichiarazione a sua firma depositata in atti (doc. n. 3 fascicolo di parte attrice) ha Tes_1
fatto menzione della presenza di altri soggetti oltre lei.”.
A buon diritto, quindi, le testimonianze in oggetto sono state ritenute inattendibili.
A ciò devono aggiungersi le evidenti contraddizioni in cui sono incorsi i testi citati, Sig.ra e Pt_3
Sig. circa un elemento di estrema rilevanza ai fini dell'accertamento delle effettive Tes_2
conseguenze che il presunto contatto tra i due mezzi in questione avrebbe avuto sull'autovettura di parte attrice.
Mentre, infatti, la ha dichiarato che la macchina del convenuto era solo appoggiata a quella Pt_3
dell'attore, il ha, di contro, affermato che la Suzuki SW era invece proprio “spinta dentro” Tes_2
la Mercedes, tanto che al momento in cui quest'ultima veniva spostata si sarebbe udito un rumore di lamiere stridenti.
Non solo: sempre a detta dei “nuovi” testimoni e sarebbe stato fatto anche un video Pt_3 Tes_2
a testimonianza di tutto quanto dichiarato, video che tuttavia non è mai stato menzionato dall'attore nel corso dell'intero giudizio. Ne discende che, alla luce della rilevata contraddittorietà e incongruenza degli elementi che avrebbero dovuto integrare la prova della fondatezza della domanda attrice, del tutto condivisibilmente il
Giudice di Pace ha concluso nel senso che “in ragione di tutte queste incongruenze e a fronte non
solo del disconoscimento da parte del signor del sinistro e della denuncia querela da esso CP_2
depositata ma anche dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute, non si può ritenere
provata la fondatezza della domanda attorea che conseguentemente deve essere respinta”.
Parte attrice, quindi, non ha assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.p.c., non avendo fornito prove sufficienti e inequivoche dei fatti costitutivi del diritto azionato;
laddove la pretesa, emergente dall'atto di appello, di riversare sul l'onere di CP_2
fornire elementi idonei a consentire un compiuto accertamento dell'accaduto (in particolare, la registrazione del GPS recante la posizione dell'auto del medesimo il giorno 28/02/2021 alle CP_2
ore 17,30) appare, con tutta evidenza, contraria ai principi regolanti detto onere della prova.
Stante il carattere assorbente delle questioni analizzate, risulta superfluo procedere all'esame degli ulteriori motivi di appello dedotti dal (asserita mancata pronuncia sul richiesto noleggio e Pt_1
sulla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali per assistenza legale nonchè per la negoziazione assistita), il rigetto degli stessi essendo la logica conseguenza della ritenuta infondatezza del sopra esaminato primo motivo di doglianza introdotto dal medesimo. Pt_1
La sentenza impugnata deve, quindi, essere integralmente confermata, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere alla Compagnia appellata le spese di lite del presente grado di giudizio,
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività in concreto prestata (nulla deve, di contro, statuirsi, sulle spese medesime, nei rapporti tra l'appellante e l'appellato , attesa CP_2
la contumacia di quest'ultimo).
Stante l'integrale rigetto della proposta impugnazione, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
I) RESPINGE l'appello interposto da avverso la sentenza n. 110/2023 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Pontedera, depositata in Cancelleria in data 19.6.2023 e notificata il 3.7.2023,
nella causa civile RG n. 1077/2021, confermando per l'effetto integralmente l'impugnata decisione;
II) CONDANNA a rifondere alla le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 852,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché
IVA e CPA come per legge;
III) DA'ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13,
comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Pisa, il 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2402 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023,
trattenuta in decisione con ordinanza in data 14.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Pelagotti (C.F. ) ed elettivamente domiciliato nello studio C.F._2
di quest'ultimo sito in Pontedera (PI) corso Matteotti n. 13
APPELLANTE
e
p.i. - rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 P.IVA_1
atti, dall'avv. Luca Mancini (CF ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo sito in Firenze via Squarcialupi n. 2
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti costituite: Come da note scritte depositate rispettivamente il 18.9.2024
(quanto all'appellante) e il 16.9.2024 (quanto alla Compagnia appellata).
*****************************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2021 conveniva e la Parte_1 CP_2
dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera onde sentirli condannare, in solido Controparte_1
tra loro, al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti, dalla vettura Mercedes GLC tg.
FG564WT di sua proprietà, in conseguenza dell'evento verificatosi il 28 febbraio 2021, alle ore 17,30
circa, in Pontedera.
Assumeva, l'attore, che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava facendo ritorno al parcheggio di piazza Berlinguer, ubicato nel suddetto Comune, ove aveva parcheggiato la propria autovettura, si era accorto che il veicolo Suzuki SW targato FG564WT, di proprietà del convenuto
, era appoggiato, con la parte anteriore, alla fiancata sinistra della Mercedes sopra CP_2
indicata, tra il parafango e la portiera, con conseguente danneggiamento di tale veicolo.
A detta del , dietro consiglio dei Carabinieri immediatamente contattati telefonicamente ma Pt_1
non intervenuti in loco, erano stati da lui effettuati i rilievi fotografici dell'accaduto.
Egli aveva quindi avanzato, nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e della Compagnia
di assicurazione dello stesso, richiesta di rimborso delle spese di riparazione della vettura nonché dei costi di noleggio della vettura sostitutiva, oltre che delle spese legali stragiudiziali. L'attore dava atto, nel contempo, di aver inviato, alla Compagnia assicuratrice e all'allora legale del convenuto, proposte conciliative con allegata documentazione fotografica (docc. 11, 12, 13, 15, 16,
18), e di aver tentato invano di raggiungere una composizione amichevole della controversia.
Si costituiva la contestando la fondatezza delle richieste attoree e Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: -accertare e dichiarare l'improcedibilità
della domanda ivi avanzata per violazione delle norme regolatrici l'invito a stipulare convenzione di
negoziazione assistita. Nel merito, in via principale -respingere le domande attoree perché infondate
in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via di mero subordine: -nella
denegata e non creduta ipotesi nella quale si ritenga la tesi attorea fondata, ripartire la
responsabilità del sinistro di cui è causa tra i soggetti coinvolti secondo il disposto di cui all'art.
2054, comma 2, c.c. -accogliere la domanda attorea nei limiti del danno che dovesse risultare
effettivamente provato. In via istruttoria: -rigettare la prova testimoniale domandata da controparte;
-disporsi CTU tecnico-estimativa atta ad accertare la coerenza e la compatibilità tra i danni
lamentati dall'attore e la dinamica affacciata e la quantificazione degli stessi;
Con espressa riserva
di ulteriori deduzioni ed eccezioni nonché di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed
ogni altra richiesta nella memoria di cui ai concedendi termini ex art. 320 c.p.c. Con vittoria di spese
di lite, IVA, CPA, come per legge.”.
La Compagnia convenuta evidenziava, in particolare, che in data 12.03.2021 l' Controparte_3
a ministero dell'avv. Giovanni Pelagotti, le aveva trasmesso, in qualità di cessionaria del
[...]
credito vantato da , richiesta risarcimento danni e di messa in mora, e che essa Parte_1
Compagnia aveva dato immediato avvio alla pratica inerente al sinistro denunciato.
Tuttavia, stante la carenza di elementi probatori a supporto della domanda risarcitoria e in considerazione della denuncia-querela presentata da , che di fatto aveva negato la CP_2
verificazione dell'accaduto, aveva ritenuto di dover disattendere la richiesta inoltratale. Si costituiva, altresì, , il quale chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, negando CP_2
l'esistenza stessa del sinistro: il tutto nei termini meglio puntualizzati in comparsa di costituzione e risposta.
La causa veniva quindi istruita a mezzo delle prove testimoniali richieste da parte attrice e, in esito all'espletamento dell'istruttoria orale, veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 110/2023, depositata in Cancelleria in data 19.6.2023, il Giudice di Pace rigettava integralmente la domanda di parte attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti convenute.
Avverso detta sentenza, notificata il 3.7.2023 interponeva tempestivo appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.07.2023, , chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, giudice designando, alla luce dei
dispiegati motivi di appello, in riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 110/2023, nella
causa iscritta al n. 1077/21 R.G., emessa dal Giudice di Pace di Pontedera d.ssa I. Parte_2
depositata in Cancelleria il giorno 19 giugno 2023, e notificata il giorno 03 luglio 2023, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
sig. , nella sua qualità di proprietario del veicolo Suzuki SW targato EH214ST, nella CP_2
causazione del sinistro stradale di cui è processo e, per l'effetto, condannarlo per le causali di cui in
narrativa, in solido con la compagnia in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, nella sua qualità di garante per la RCA, ciascuno per i rispettivi titoli, al pagamento in
favore del signor , ed a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali, della Parte_1
somma di €. 1.795,00=, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia
all'esito della espletanda istruttoria. -Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro
sino alla notifica del presente atto, e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo nella misura
prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.c. - Con vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado, attribuendoli ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo, e
condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a carico dei convenuti.
Mentre , pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di appello, non si costituiva e ne CP_2
veniva, pertanto, dichiarata la contumacia, si costituiva, di contro, la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di
ragione e/o di legge:-Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 110/2023 del Giudice di Pace di Pontedera in quanto infondato in
[...]
fatto ed in diritto e comunque inammissibile, per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente
confermare totalmente il provvedimento impugnato;
In ogni caso: per tutte le motivazioni meglio
dedotte in narrativa, rigettare le domande tutte di parte appellante, poiché infondate in fatto ed in
diritto e accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: -accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda ivi avanzata per violazione delle norme regolatrici l'invito a
stipulare convenzione di negoziazione assistita. Nel merito, in via principale -respingere le domande
attoree perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via di
mero subordine: -nella denegata e non creduta ipotesi nella quale si ritenga la tesi attorea fondata,
ripartire la responsabilità del sinistro di cui è causa tra i soggetti coinvolti secondo il disposto di cui
all'art. 2054, comma 2, c.c. -accogliere la domanda attorea nei limiti del danno che dovesse risultare
effettivamente provato. In via istruttoria: -rigettare la prova testimoniale domandata da controparte;
-disporsi CTU tecnico-estimativa atta ad accertare la coerenza e la compatibilità tra i danni
lamentati dall'attore e la dinamica affacciata e la quantificazione degli stessi;
Con espressa riserva
di ulteriori deduzioni ed eccezioni nonché di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed
ogni altra richiesta nella memoria di cui ai concedendi termini ex art. 320 c.p.c.
All'udienza del 14.12.2023, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva rinviata,
per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.9.2024, in esito alla quale -tenutasi in forma cartolare- la causa medesima veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MERITO DELLA LITE E MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'appellante, con la proposta impugnazione, lamenta ingiustizia e l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE CON CONSEGUENTE VIZIO
DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2043 E SS. C.C.).;
2) MANCATA PRONUNCIA SULLA SPESA PER NOLEGGIO VETTURA SOSTITUTIVA;
3) MANCATA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RIMBORSO DELLA SPESA DI
ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE;
4) MANCATA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RIMBORSO DELLA SPESA PER LA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA.
Ciò posto, ritiene questo giudice che il gravame di cui trattasi sia infondato e debba, pertanto, essere disatteso.
E, invero, circa il primo motivo di impugnazione, mediante il quale l'appellante si duole della mancata/erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze dell'espletata istruttoria, va osservato, in particolare, che l'odierno istante assume che il Giudice di Pace non avrebbe valutato i quattro rilievi fotografici a colori versati in atti e ritraenti entrambi i mezzi coinvolti nel luogo del sinistro (cfr. doc. 2 prodotto, da quest'ultima, nel corso del giudizio di prima grado,
nonché i parimenti prodotti docc. 16 e 18, contenenti espresso richiamo alle foto in questione), i quali fornirebbero, a detta del , già di per sé la prova della verificazione del denunciato sinistro e Pt_1
non sono stati mai disconosciuti dal convenuto .. CP_4
Aggiunge, l'appellante, che la difesa del convenuto, al di là di mere contestazioni di disconoscimento del sinistro, non ha mai contestato la presenza della Suzuki SW tg. EH214ST, di proprietà del
, in piazza Berlinguer il pomeriggio del giorno 28 febbraio 2021, alle ore 17,30. CP_2 Orbene, la doglianza in esame è infondata, essendo condivisibili le argomentazioni svolte, al riguardo,
dal primo giudice là dove ha evidenziato, in primis, come le fotografie in questione non possano, in ogni caso, assumere alcuna valenza probatoria in quanto non contenenti riferimenti spazio-temporali
(non è, in particolare, riportato l'orario in cui esse sono state scattate) e non essendo rilevabili, nelle stesse, i pretesi danni subiti dalla vettura dell'attore né quelli occorsi all'auto del convenuto.
Il giudicante ha infatti sottolineato come il abbia eseguito fotografie delle due auto Pt_1
parcheggiate, ma nessuna fotografia al momento dello spostamento della propria auto dal parcheggio né, tanto meno, dei danni alle due vetture in tale momento, con particolare riferimento alla Suzuki
SW del , per poterli opporre al proprietario non presente. CP_4
Ha inoltre puntualmente evidenziato come mal si comprenda il motivo per cui le fotografie della
Mercedes (doc. 2 di parte attrice) non siano state allegate sin da subito alla richiesta di risarcimento danni dell'8.3.2021, per essere prodotte poi solo a fronte della contestazione del circa CP_4
l'avvenuta verificazione del sinistro.
Anche le altre doglianze in punto di valutazione dei mezzi istruttori appaiono prive di pregio,
dovendosi condividere il giudizio di non univocità degli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, quale espresso dal Giudice di Pace.
In particolare, quest'ultimo ha correttamente messo in rilievo la contraddittorietà tra il contenuto del modello CAI, peraltro prodotto in giudizio non dall'attore bensì dal convenuto , e quanto CP_4
rappresentato in giudizio dall'attore in merito all'intervento dei Carabinieri di Pontedera.
È infatti pacifico che nel predetto modello CAI l'attore ha barrato la casella inerente all'intervento della Pubblica Autorità sul luogo del sinistro, mentre nell'atto introduttivo ha affermato di avere soltanto contattato i Carabinieri ma che gli stessi non erano intervenuti.
A ciò deve aggiungersi quanto eccepito dalla con allegazione di Controparte_1
documentazione a supporto tale eccezione, circa l'avere già in fase stragiudiziale, tramite il perito fiduciario RC Group, contattato il Comando dei Carabinieri indicato dall'attore, che ha smentito di avere ricevuto alcuna chiamata da parte del nel giorno indicato: il che, a prescindere dal Pt_1 valore probatorio che voglia attribuirsi alla documentazione di cui trattasi, costituisce in ogni caso ulteriore elemento che rende non comprovatamente attendibile ricostruzione degli accadimenti offerta dal . Pt_1
Quest'ultimo, da parte sua, non ha offerto elementi idonei a consentire di addivenire a conclusioni difformi da quelle cui il giudice di prime cure è approdato alla luce delle rilevate lacune probatorie e contraddizioni.
Un'ulteriore incongruenza, che il Giudice di Pace non ha mancato di rilevare, riguarda l'indicazione del luogo del sinistro, avendo il dapprima indicato tale luogo, in modo generico, quale Pt_1
“parcheggio o area di parcheggio” (così come risulta, incontestatamente, dal modello CAI, oltre che dalla dichiarazione testimoniale della moglie dell'attore, e dalle altre Testimone_1
comunicazioni precedenti inerenti il sinistro), per poi specificare, ma solo nella comunicazione inviata al legale del , che il luogo in questione era ubicato in piazza Berlinguer in Pontedera. CP_2
E il giudicante ha giustamente rimarcato, in proposito, che “Non è dato comprendere per quale motivo
non indicare da subito tale dato e ciò a maggior ragione se si considera che non essendo stato
presente al fatto il proprietario della Suzuki swift tg. EH214ST tale dato era fondamentale per
consentirgli di comprendere ciò che gli veniva contestato.”.
Quindi anche le suindicate circostanze sono state prese in considerazione, nel motivare l'impugnata decisione, quali elementi ostanti al consentire di ritenere veritiera e provata la prospettazione dell'accaduto offerta dalla parte attrice.
Parte appellante passa inoltre in rassegna le prove testimoniali assunte, invocandone il valore probatorio dirimente ai fini del decidere.
Tuttavia, come correttamente argomentato dal giudice di primo grado, anche in questo caso sono emerse evidenti contraddizioni, segnatamente tra le dichiarazioni dei testi escussi e la ricostruzione del fatto storico addotta dall'attore a fondamento della propria pretesa risarcitoria, tanto che i testimoni citati dal sono stati ritenuti inattendibili. Pt_1 Il Giudice di Pace ha innanzitutto evidenziato come nel modello CAI nonché in tutte le richieste danni stragiudiziali, e finanche nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore abbia sempre indicato, quale unico testimone presente ai fatti di causa, la propria moglie sig.ra Tes_1
Tuttavia, nella memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. il ha indicato ben due ulteriori testimoni, Pt_1
in particolare una coppia di amici, asseritamente presenti al momento del sinistro.
Ora, non può che condividersi, relativamente a ciò, quanto osservato, dal Giudice di Pace, in ordine al fatto che “La mancata indicazione appare ancora più strana se si tiene conto del fatto che sia la
Sig.ra che il Sig. in sede di testimonianza, hanno riferito che il giorno del fatto si Pt_3 Tes_2
trovavano insieme al Sig. sia al momento in cui avrebbe parcheggiato l'auto sia al momento Pt_1
del ritorno al parcheggio… si trattava dunque non di persone di passaggio ma di persone ben
conosciute, definite amici dalla Signora in sede di testimonianza, che quel giorno erano Tes_1
asseritamente in compagnia dei coniugi . Si può rilevare peraltro che neppure la Signora Pt_1
nella dichiarazione a sua firma depositata in atti (doc. n. 3 fascicolo di parte attrice) ha Tes_1
fatto menzione della presenza di altri soggetti oltre lei.”.
A buon diritto, quindi, le testimonianze in oggetto sono state ritenute inattendibili.
A ciò devono aggiungersi le evidenti contraddizioni in cui sono incorsi i testi citati, Sig.ra e Pt_3
Sig. circa un elemento di estrema rilevanza ai fini dell'accertamento delle effettive Tes_2
conseguenze che il presunto contatto tra i due mezzi in questione avrebbe avuto sull'autovettura di parte attrice.
Mentre, infatti, la ha dichiarato che la macchina del convenuto era solo appoggiata a quella Pt_3
dell'attore, il ha, di contro, affermato che la Suzuki SW era invece proprio “spinta dentro” Tes_2
la Mercedes, tanto che al momento in cui quest'ultima veniva spostata si sarebbe udito un rumore di lamiere stridenti.
Non solo: sempre a detta dei “nuovi” testimoni e sarebbe stato fatto anche un video Pt_3 Tes_2
a testimonianza di tutto quanto dichiarato, video che tuttavia non è mai stato menzionato dall'attore nel corso dell'intero giudizio. Ne discende che, alla luce della rilevata contraddittorietà e incongruenza degli elementi che avrebbero dovuto integrare la prova della fondatezza della domanda attrice, del tutto condivisibilmente il
Giudice di Pace ha concluso nel senso che “in ragione di tutte queste incongruenze e a fronte non
solo del disconoscimento da parte del signor del sinistro e della denuncia querela da esso CP_2
depositata ma anche dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute, non si può ritenere
provata la fondatezza della domanda attorea che conseguentemente deve essere respinta”.
Parte attrice, quindi, non ha assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.p.c., non avendo fornito prove sufficienti e inequivoche dei fatti costitutivi del diritto azionato;
laddove la pretesa, emergente dall'atto di appello, di riversare sul l'onere di CP_2
fornire elementi idonei a consentire un compiuto accertamento dell'accaduto (in particolare, la registrazione del GPS recante la posizione dell'auto del medesimo il giorno 28/02/2021 alle CP_2
ore 17,30) appare, con tutta evidenza, contraria ai principi regolanti detto onere della prova.
Stante il carattere assorbente delle questioni analizzate, risulta superfluo procedere all'esame degli ulteriori motivi di appello dedotti dal (asserita mancata pronuncia sul richiesto noleggio e Pt_1
sulla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali per assistenza legale nonchè per la negoziazione assistita), il rigetto degli stessi essendo la logica conseguenza della ritenuta infondatezza del sopra esaminato primo motivo di doglianza introdotto dal medesimo. Pt_1
La sentenza impugnata deve, quindi, essere integralmente confermata, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere alla Compagnia appellata le spese di lite del presente grado di giudizio,
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività in concreto prestata (nulla deve, di contro, statuirsi, sulle spese medesime, nei rapporti tra l'appellante e l'appellato , attesa CP_2
la contumacia di quest'ultimo).
Stante l'integrale rigetto della proposta impugnazione, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
I) RESPINGE l'appello interposto da avverso la sentenza n. 110/2023 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Pontedera, depositata in Cancelleria in data 19.6.2023 e notificata il 3.7.2023,
nella causa civile RG n. 1077/2021, confermando per l'effetto integralmente l'impugnata decisione;
II) CONDANNA a rifondere alla le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 852,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché
IVA e CPA come per legge;
III) DA'ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13,
comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Pisa, il 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
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