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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6544/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6544/2025
promossa da:
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. DE DONATO FORTUNATO e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in VIA FONDO DATTERO 22/E pagina 1 di 8 SALERNO, presso il difensore avv. DE DONATO
FORTUNATO
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. SALITURO PIERO e dell'avv. MARSANO SILVIA
( Via del Monte 10 40126 BOLOGNA;
C.F._1
( ) Via del Monte 10 CP_2 C.F._2
40126 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL
MONTE 10 BOLOGNA, presso il difensore avv. SALITURO
PIERO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27
NOVEMBRE 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In
tale udienza, le parti richiamavano precedenti conclusioni,
pagina 2 di 8 anche esse da ritenersi qui richiamate. In precedenza, il giudice concedeva termini per memorie finali, cui pure si fa riferimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo è il n. 1107 del 2025 = 3987 del 2025 R.G.
La parte opponente sopra indicata (in breve DESY) si opponeva a tale decreto ingiuntivo, emesso per energia elettrica.
Le ragioni di opposizione erano:
1. Mancanza di contratti
2. Fatture non in copia conforme
3. Contestazione di una richiesta di pagamento di avvocato,
atto cioè di sollecito al pagamento.
4. Errore nella applicazione del regime di salvaguardia.
5. Illegittimità della deliberazione di delibera AUTORITA'
ENERGIA ELETTRICA.
6. Violazione di una deliberazione ARERA.
pagina 3 di 8 7. Mancanza di una previsione contrattuale su consumo stimato e preventivato.
Si costituiva (così nel seguito). CP_1
Chiedeva il rigetto della opposizione.
Alla prima udienza, veniva concessa provvisoria esecuzione.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione non è fondata.
In relazione al primo motivo di opposizione, vi è una obbligazione nascente per legge.
Il motivo relativo alle “copie semplici” delle fatture è
irrilevante, poiché a questo punto si è in presenza di una causa di merito. Inoltre, tale affermazione non è fondata, proprio in fatto, per la presenza della autentica notarile.
Il terzo motivo è irrilevante. Indipendentemente dalla lettera di cui parla la opponente, la somma è dovuta. Come e perché vi pagina 4 di 8 sia stata questa lettera, a questo punto la causa viene trattata in un processo e non in via extra-giudiziale.
In relazione al quarto motivo – contratto con altro soggetto sul mercato libero – non vi è prova, con riferimento beninteso a questi periodi, per cui vi è richiesta di pagamento della opposta.
Il motivo relativo alla illegittimità di una delibera ARERA è
generico.
Il motivo relativo alla violazione di una deliberazione è
infondato. Non è richiesto un contratto per attivazione di questi servizi ex lege;
solo una comunicazione. Motivo infondato ed irrilevante, dunque.
I consumi stimati sono appunto stimati, salvo conguaglio. Se il motivo afferma che i consumi stimati non possono essere addebitati, è infondato. Se intende affermare come i conguagli non furono corretti per errori di calcolo, il motivo è generico,
non indicando alcun conteggio alternativo. Il motivo, di difficile decifrazione, oscilla fra questi due aspetti, uno infondato ed uno generico. pagina 5 di 8 In sintesi, la opposizione è infondata.
Alla corta: la ha ricevuto energia e non ha pagato. Il Pt_1
che, inoltre, renderebbe la opposizione infondata – rectius:
fondata la domanda monitoria – anche sotto il prisma dell'arricchimento senza causa.
La opposizione è dunque manifestamente infondata.
Per quanto vi siano larghi tratti di temerarietà nella opposizione, soprattutto in relazione ad alcuni motivi formalistici, ritiene questo giudice di non applicare l'articolo 96
c.p.c.; manca infatti, pur nella natura manifestamente infondata di questa opposizione, il requisito della mala fede o colpa grave negli atti difensivi.
Segue dunque solo condanna alle “ordinarie” spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6544/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 8 dispone:
1. RESPINGE la opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo 1107 del 2025 in ogni sua parte: capitale;
interessi come ivi previsti;
spese del monitorio come ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. AN parte opponente al pagamento delle spese di lite (fase di opposizione) spese di lite che si aggiungono a quelle del monitorio e che si liquidano in: euro 6.000,00
per compensi;
euro 900,00 per spese generali. Infine AS
professionale ed IVA, come per legge.
5. SI PU.
pagina 7 di 8 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 28 novembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6544/2025
promossa da:
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. DE DONATO FORTUNATO e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in VIA FONDO DATTERO 22/E pagina 1 di 8 SALERNO, presso il difensore avv. DE DONATO
FORTUNATO
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. SALITURO PIERO e dell'avv. MARSANO SILVIA
( Via del Monte 10 40126 BOLOGNA;
C.F._1
( ) Via del Monte 10 CP_2 C.F._2
40126 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL
MONTE 10 BOLOGNA, presso il difensore avv. SALITURO
PIERO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27
NOVEMBRE 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In
tale udienza, le parti richiamavano precedenti conclusioni,
pagina 2 di 8 anche esse da ritenersi qui richiamate. In precedenza, il giudice concedeva termini per memorie finali, cui pure si fa riferimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo è il n. 1107 del 2025 = 3987 del 2025 R.G.
La parte opponente sopra indicata (in breve DESY) si opponeva a tale decreto ingiuntivo, emesso per energia elettrica.
Le ragioni di opposizione erano:
1. Mancanza di contratti
2. Fatture non in copia conforme
3. Contestazione di una richiesta di pagamento di avvocato,
atto cioè di sollecito al pagamento.
4. Errore nella applicazione del regime di salvaguardia.
5. Illegittimità della deliberazione di delibera AUTORITA'
ENERGIA ELETTRICA.
6. Violazione di una deliberazione ARERA.
pagina 3 di 8 7. Mancanza di una previsione contrattuale su consumo stimato e preventivato.
Si costituiva (così nel seguito). CP_1
Chiedeva il rigetto della opposizione.
Alla prima udienza, veniva concessa provvisoria esecuzione.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione non è fondata.
In relazione al primo motivo di opposizione, vi è una obbligazione nascente per legge.
Il motivo relativo alle “copie semplici” delle fatture è
irrilevante, poiché a questo punto si è in presenza di una causa di merito. Inoltre, tale affermazione non è fondata, proprio in fatto, per la presenza della autentica notarile.
Il terzo motivo è irrilevante. Indipendentemente dalla lettera di cui parla la opponente, la somma è dovuta. Come e perché vi pagina 4 di 8 sia stata questa lettera, a questo punto la causa viene trattata in un processo e non in via extra-giudiziale.
In relazione al quarto motivo – contratto con altro soggetto sul mercato libero – non vi è prova, con riferimento beninteso a questi periodi, per cui vi è richiesta di pagamento della opposta.
Il motivo relativo alla illegittimità di una delibera ARERA è
generico.
Il motivo relativo alla violazione di una deliberazione è
infondato. Non è richiesto un contratto per attivazione di questi servizi ex lege;
solo una comunicazione. Motivo infondato ed irrilevante, dunque.
I consumi stimati sono appunto stimati, salvo conguaglio. Se il motivo afferma che i consumi stimati non possono essere addebitati, è infondato. Se intende affermare come i conguagli non furono corretti per errori di calcolo, il motivo è generico,
non indicando alcun conteggio alternativo. Il motivo, di difficile decifrazione, oscilla fra questi due aspetti, uno infondato ed uno generico. pagina 5 di 8 In sintesi, la opposizione è infondata.
Alla corta: la ha ricevuto energia e non ha pagato. Il Pt_1
che, inoltre, renderebbe la opposizione infondata – rectius:
fondata la domanda monitoria – anche sotto il prisma dell'arricchimento senza causa.
La opposizione è dunque manifestamente infondata.
Per quanto vi siano larghi tratti di temerarietà nella opposizione, soprattutto in relazione ad alcuni motivi formalistici, ritiene questo giudice di non applicare l'articolo 96
c.p.c.; manca infatti, pur nella natura manifestamente infondata di questa opposizione, il requisito della mala fede o colpa grave negli atti difensivi.
Segue dunque solo condanna alle “ordinarie” spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6544/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 8 dispone:
1. RESPINGE la opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo 1107 del 2025 in ogni sua parte: capitale;
interessi come ivi previsti;
spese del monitorio come ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. AN parte opponente al pagamento delle spese di lite (fase di opposizione) spese di lite che si aggiungono a quelle del monitorio e che si liquidano in: euro 6.000,00
per compensi;
euro 900,00 per spese generali. Infine AS
professionale ed IVA, come per legge.
5. SI PU.
pagina 7 di 8 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 28 novembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 8 di 8