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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
1
IL TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE LAVORO CAUTELARI composto dai segg. Magistrati:
1) dr.ssa ORRU' Tiziana Assunta Presidente
2) dr. CONTE Dario Giudice rel/est.
3) dr. BUONASSISI Umberto Giudice riunito in Camera di Consiglio ad esito dell'udienza del 5 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 16192 del R.G.M.C. dell'anno 2024, promosso, con ricorso presentato il 24/4/2024 da rappr.to e Parte_1 difeso dagli Avv. Giuseppe Calabi, Cristina Riboni e Riccardo Del Santo, per la riforma, ex art. 669 terdecies c.p.c., dell'ordinanza del 8/4/2024 con la quale questo Tribunale, in composizione monocratica, ha accolto la domanda cautelare d'urgenza ex art.700 c.p.c. proposta dalla
[...] rappr,ta e difesa dall'Avv. Claudio Scognamiglio, Controparte_1 ordinandogli di astenersi dall'attività svolta in violazione del patto di non concorrenza con questa stipulato il 23/5/2018, e rinnovato il 6/11/2020; vista la memoria difensiva presentata da Controparte_1 letti gli atti;
sentite le parti all'udienza camerale del 5 giugno
[...]
2024 OSSERVA
1. Il reclamo appare infondato.
2. Senza merito il reclamante censura l'ordinanza reclamata per aver ritenuto provata la violazione del patto.
3. Premesso che in sede cautelare non occorre affatto la prova rigorosa del diritto, bastando che ne sia offerta una plausibile verosimiglianza (cd.
“fumus”), gli elementi documentali già raccolti nella prima fase offrivano elementi del tutto idonei a rendere più che plausibile che il si Parte_1 fosse impiegato nella vigenza del patto come “private banker” presso la sede di Pescara. Ed il primo e più decisivo di essi era stato offerto Pt_2 dalla stessa difesa del lavoratore, producendo una serie di lettere di suoi ex clienti, asseveranti, in modo del tutto simile tra loro, che, essendo venuti a Organ conoscenza delle sue dimissioni da era stata loro iniziativa e cura
“contattarlo per seguirlo nella sua nuova banca, senza essere stato sollecitato in tal senso da parte dello stesso”. Le lettere in questione, mentre si prestavano ad accreditare l'assunto che il lavoratore non avesse fatto nulla per indurre i suoi “ex clienti” (nel senso dei clienti che aveva in Organ portafoglio in a disinvestire per trasferire i propri asset finanziari in
, offrivano nel contempo già chiara evidenza che il Pt_2 Parte_1 aveva preso a lavorare in una “nuova banca” in una posizione nella quale i suoi ex clienti potevano “seguirlo”, per la naturale fiducia che essi Organ riponevano in lui per averli già “seguìti” in Poiché il patto di non concorrenza impegnava il reclamante, per il periodo successivo alla 2
cessazione del rapporto di lavoro, “a non svolgere attività di gestione di portafogli finanziari della clientela….(ivi compresa attività di consulenza e assistenza alla predetta gestione di portafogli)…indipendentemente dalla natura dei nuovi rapporti instaurati….” il fatto stesso, reso palese dalle Organ stesse missive, che egli, dopo essersi dimesso da il 15/1/2024, si fosse in qualche forma reimpiegato in una attività di consulenza e gestione di portafogli finanziari di clienti conclamava già la violazione del patto per l'oggetto.
4. La aveva peraltro da par suo già documentato che nella sola CP_1 mattinata del 2 febbraio 2024, ben 19 clienti, facendo uso dello stesso Organ ufficio Postale di Pescara, avevano trasmesso a comunicazioni di disinvestimento per svariati milioni di euro, in favore della sede di Pt_2
Pescara; e chiesto di accreditare con l'escussione di un informatore che si trattava di “ex clienti” dell'odierno reclamante. Un dato certo indiziario, ma non di meno suggestivo del fatto che in qualche modo il avesse Parte_1 diramato ai suoi ex clienti la notizia del suo nuovo impiego, di modo che potessero “seguirlo”; molto più di quanto possa apparire plausibile che i medesimi si siano trovato tutti lì accidentalmente a prendere la stessa decisione, o si siano concertati tra loro allo scopo.
5. Qualsiasi ragionevole dubbio sul punto deve ritenersi superato, dopo che, nella presente fase del giudizio, la difesa della Banca ha prodotto il nuovo profilo Linkedin del reclamante, nel quale egli si pubblicizza quale “Private Banker” di a Pescara dal gennaio 2024, ossia da pochi giorni dopo Pt_2 essersi dimesso, e con le stesse mansioni.
6. Non sembra peraltro tuzioristico aggiungere che se il non Parte_1 stesse violando il patto, non avrebbe nemmeno motivo di attaccarne la validità, come invece fa con notevole consistenza di argomenti.
7. Senza merito il reclamante censura l'ordinanza reclamata per aver disatteso la censura basata sull'eccessiva latitudine dell'oggetto del patto. Nel consolidato e qui condiviso insegnamento di legittimità il patto di non concorrenza è nullo sotto tale profilo solo se “sia tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del dipendente in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale” (Cass. 10062/94,
15253/2001, 13282/2003, 9790/2020). Non è invece affatto richiesto che le mansioni precluse non eccedano quelle precedentemente svolte (Cass. cit.);
e quindi, tantomeno, che non le comprendano, né che gli debba essere garantito il diritto di fare lo stesso lavoro. L'attore stesso nella prima fase Organ ha allegato che prima di iniziare a fare il “Private Banker” per nel 2011, aveva fatto per altre banche l'operatore di sportello, quindi l'impiegato all'ufficio titoli, quindi il responsabile dello stesso. Non appare dunque predicabile che la limitazione di oggetto come tale “ne comprometta ogni concreta potenzialità reddituale”. D'altronde, non appare sostenibile che la professionalità concreta di un quadro bancario si esaurisca nella sua capacità di svolgere attività di intermediazione nel 3
mercato dei prodotti finanziari per il mero fatto di non aver fatto altro da più di un decennio.
8. Si deve peraltro aggiungere che in realtà dall'insegnamento di legittimità in materia si evince piuttosto che, ferma la necessità, a pena di nullità del patto, di tutte e tre le limitazioni pattizie (oggetto, luogo e tempo), il rispetto del canone di necessità di preservazione della possibilità di continuare a guadagnarsi da vivere va valutato alla stregua di tutte e tre le limitazioni.
9. La tesi per cui il patto di divieto per oggetto, in sé considerato, non dovrebbe assorbire tutta la professionalità specifica del prestatore, non trova infatti come tale appiglio nell'art. 2125 c.c., né letterale né
“finalistico”, posto che l'esigenza indiscutibile, per note ragioni di ordine costituzionale, che il patto non comprometta ogni adeguata capacità reddituale del prestatore può ben restare soddisfatta, malgrado la limitazione di oggetto ne assorbisca la professionalità specifica, in ragione dell'ambito territoriale particolarmente limitato di operatività del patto. 10. In altri termini, poiché la funzione di non compromettere oltre il ragionevole la capacità reddituale del prestatore è assicurata dall'art. 2125
c.c. nel suo complesso attraverso la quadruplice imposizione di limite per oggetto, tempo e luogo, e congruità del compenso, e non atomisticamente dalla regola della limitazione dell'oggetto, sebbene essa debba concorrere a determinarla, sotto tal profilo la validità del patto, se va vagliata, dal punto di vista formale, alla stregua della sussistenza e della determinatezza/determinabilità di tutte e tre le limitazioni richieste (oggetto, tempo e luogo), va sindacata, dal punto di vista sostanziale, alla luce della limitazione complessiva (in tal senso, pare, sia pure implicitamente, Cass.
7835/2006, 7457/2000). Le invocate Cass. 5540/2021, 24159/2014,
7835/2006, 13282/2003, 15253/2001 non contengono nemmeno l'affermazione che il patto limitativo di oggetto in sè considerato non debba assorbire il bagaglio professionale acquisito del lavoratore nel rapporto di derivazione, ma reiterano il principio che il complesso dei vincoli imposti dal patto non deve comprimere oltre misura le possibilità del prestatore di procurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. Tali arresti hanno infatti piuttosto affermato che il patto può essere più esteso per oggetto rispetto alle mansioni svolte dal prestatore nel rapporto di derivazione, e Cass. 13282/2003 ha specificamente convalidato, in modo condiviso dal giudicante, la necessità di rapportare la limitazione di oggetto a quella territoriale. 11. Nella specie è documentato ed incontroverso che il patto valeva solo nelle Organ Regioni Abruzzo (quella nella quale il lavorava in , Parte_1
Marche e Molise, e quindi in un ambito territoriale oltre modo ristretto. Sicchè l'attore poteva riprendere a fare il “private banker” per terzi in qualunque altra Regione, compresi ad es il Lazio o l'Umbria, neanche particolarmente distanti;
e neanche necessariamente a Roma, chè banche in 4
Italia ce ne sono dovunque. Gli argomenti che la difesa attorea porta a sostegno dell'idea che tale ambito territoriale sarebbe eccessivo contrastano apertamente con un diritto vivente che ha validato anche patti recanti estensione nazionale ed anche europeo (Cass. 13282/2003). L'argomento che ciò gli avrebbe comportato dei costi, se ovviamente rientra nella valutazione di congruità del corrispettivo, non può essere preso in considerazione in quanto tale, attenendo al nucleo logico-giuridico dell'art. 2125 c.c. che sia lecito pattuire che il lavoratore, entro determinati limiti di tempo e di oggetto, non faccia concorrenza al suo ex datore di lavoro proprio nel luogo dove operava alle dipendenze dello stesso. 12. La possibilità di remunerare il patto di non concorrenza mediante il pagamento, in corso di rapporto, di una somma periodica di denaro è comunemente ammessa nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 1027/66,
1846/75, 1686/78, 3507/91), per ragioni già individuate nel primo di detti arresti, e che appaiono idonei a superare gli argomenti che parte della giurisprudenza di merito continua ad addurre in senso contrario, e che si compendiano nella tesi per cui il corrispettivo dell'impegno assunto dal lavoratore, che un insegnamento corrente vuole congruo, resterebbe, in quanto legato alla durata del rapporto, indeterminato “ex ante”, ed aleatorio, alterando la sinallagmaticità del patto.
13. Ed invero la Corte ha osservato già dal 1966 che le cause di nullità sono tassative;
che ai sensi dell'art. 1346 c.c. basta che il compenso sia determinabile (ossia sia possibile stabilirlo in base a criteri oggettivi senza ulteriori negoziazioni), e non che esso sia predeterminato;
e che nulla osta, secondo i princìpi generali, che la congruità del compenso sia valutata “a posteriori”, agli eventuali effetti risolutori, per eccessiva onerosità sopravvenuta o rescissione per lesione.
14. D'altro canto, la commisurazione del compenso al tempo del rapporto ha intrinseca attitudine ad esprimere il grado di consolidamento dei rapporti commerciali che il datore ha interesse a proteggere per l'epoca successiva alla cessazione del rapporto, e quindi il loro valore;
ciò che vale di per sé ad escludere che il mero fatto che l'erogazione del corrispettivo sia prevista in corso di rapporto, basti a dare evidenza del carattere simulatorio della causa del corrispettivo. Tanto più che, come si mostrerà “infra” nella discussione della questione, divenuta controversa, della capacità invalidante del patto di recesso anticipato, tale forma di pagamento riflette il fatto che il patto di non concorrenza in realtà comprime la “libertà di lavoro” del prestatore anche in corso di rapporto.
15. Nella specie peraltro è documentato, che il patto prevedeva pure che se il rapporto fosse cessato per qualsiasi causa dopo meno di due anni, la differenza rispetto a quanto sarebbe maturato in due anni sarebbe stata comunque pagata, ciò che comporta che il compenso era comunque garantito per una durata peraltro superiore a quella di durata dell'obbligo 5
post-cessazione (20 mesi), il che appare comunque idoneo a sgombrare il campo da ogni possibile obiezione di rilevante aleatorietà. 16. Quanto all'entità del corrispettivo, è diritto vivente qui condiviso che esso, oltre a non poter essere meramente simbolico, non deve essere
“manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione della sua capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro o dal suo ipotetico valore di mercato” (in tali termini, tra le più recenti e per tutte, Cass. 5540/2021). Conviene il
Collegio col primo giudice nel giudizio che il patto in questione, che prevedeva un compenso lordo annuo di €. 12.500,00 da erogarsi in corso di rapporto per tre anni, con un minimo garantito di due nel caso il rapporto fosse cessato prima di tale durata, non meriti, anche se (come necessario) valutato “ex ante” (di fatto il compenso è stato erogato per circa 5 anni e mezzo), tale giudizio, malgrado l'obiettivamente consistente limitazione di oggetto, in considerazione congiunta della sua consistenza economica, in sé ed in rapporto alla RAL (circa 17%), del suo contenuto economico garantito, del notevole contenimento dell'area territoriale interdetta (in sé, ed in rapporto ad un tipo di attività che nemmeno presenta un nesso inscindibile tra luogo di esecuzione dalla prestazione ed area di operatività di mercato, non essendoci praticamente nulla di più ubiquitario e gestibile a distanza dell'attività di intermediazione nella gestione degli strumenti finanziari), e della durata particolarmente contenuta (20 mesi). L'attribuzione a Cass. 13357/2022 del giudizio secondo il quale un compenso annuo di €. 10.000,00 sarebbe incongruo è infondata in fatto: la
Corte ha convalidato la validità di quel patto e peraltro lo ha fatto in base ad un controllo estrinseco sulla motivazione trattandosi di questione di merito come tale estranea all'ingerenza diretta nomofilattica. 17. Più delicata è divenuta, a seguito di Cass nn. 4032/2022 e 10679/2014, non tanto la questione della validità, quanto quella delle conseguenze dell'invalidità, della clausola del patto legittimante il datore al recesso unilaterale in corso di rapporto, quale quella che viene qui in esame, secondo la quale “E' in facoltà della Banca recedere unilateralmente dal presente patto…in qualsiasi momento…in costanza del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi. Il venir meno del presente patto mentre farà decadere l'obbligo di non concorrenza del/la dipendente per il periodo successivo alla cessazione del servizio non determinerà il recupero di alcun importo da parte della . I due arresti che precedono hanno indotto CP_1 parte della giurisprudenza di merito, anche in questo Ufficio, a ritenere che essi abbiano chiarito – secondo alcuni di essi – o stabilito per “revirement”
– secondo altri, che le clausole di recesso unilaterale datoriale invalidino l'intero patto. 18. Il Collegio ritiene, alla luce della ricostruzione della questione nella giurisprudenza di legittimità in materia di clausola di recesso, del 6
fondamento della soluzione data a questa questione nell'univoco orientamento precedente, e della portata oggettiva dei due arresti, che tale orientamento non meriti adesione. 19. La questione della validità della clausola di recesso datoriale in corso di rapporto venne esaminata – a quanto consta, per la prima volta – da Cass.
9491/2003 in una controversia avente ad oggetto la pretesa del lavoratore al pagamento del corrispettivo pattuito come da erogare dopo la cessazione del rapporto, alla quale il datore opponeva una clausola del patto che gli attribuiva la facoltà, da esso tempestivamente esercitata, di recedere unilateralmente da esso prima della cessazione. La Corte osservò che la clausola in questione (non l'intero patto) era nulla perché (in sintesi): sebbene la clausola di recesso da un rapporto di durata fosse in generale consentita dall'art.1373, co.2, c.c., e non rientrasse affatto tra le condizioni meramente potestative di cui all'art. 1355 c.c., nel caso del patto di non concorrenza tale genere di clausola non poteva operare, perché, da un lato, la necessità inderogabilmente posta dall'art. 2125 c.c. di determinare pattiziamente il tempo (la durata) del vincolo non consentiva che esso fosse rimesso all'unilaterale arbitrio del datore;
dall'altro, la necessaria corrispettività (onerosità) del patto non poteva consentire al datore di caducare unilateralmente l'attribuzione patrimoniale pattuita, non essendo a tal scopo sufficiente che ciò avvenga alla cessazione del rapporto
(o prima), e quindi prima che il vincolo imposto al lavoratore divenga operativo, perché il patto, contenente una grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego (cosa che impone un giudizio costituzionalmente orientato), “si presume accettato dal lavoratore all'esito di una valutazione sulla sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto”. 20. La nullità della clausola di recesso unilaterale venne confermata, in un caso analogo, da Cass. 15952/2004, che, un po' meglio ne chiarì la ragione (a fronte della specifica obiezione della difesa datoriale secondo la quale il lavoratore non poteva dolersi di tal genere di clausola, visto che lo liberava dall'obbligo di non concorrere prima ancora che esso sorgesse), osservando la necessità che fosse preservata “l'esigenza che il lavoratore abbia sicura contezza, fin dall'assunzione dell'impegno, della durata del vincolo, per assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative, le quali verrebbero seriamente ostacolate ove il medesimo fosse soggetto alle determinazioni della controparte….”; ed ancora e decisivamente meglio da
Cass. 212/2013, che, ancora in un caso analogo, osservò compiutamente che “l'obbligo di non concorrenza, ancorchè operante per il periodo successivo alla fine del rapporto, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che 7
nella specie finirebbe con l'essere escluso ove al datore stesso fosse concesso di liberarsi ex post dal vincolo”. 21. Gli stessi princìpi risultano poi essere stati ribaditi, sulla base dello stesso percorso argomentativo, da Cass 8715/2017, 3/2018, 10535/2020,
23723/2021; ed appaiono meritevoli di condivisione, per la ragione specifica, che sola li spiega compiutamente, che poiché il patto limita in realtà le possibilità del lavoratore di cogliere opportunità lavorative alternative da terzi anche in corso di rapporto e sin dalla pattuizione, il potere di recesso, ancorchè esercitato prima della cessazione del rapporto, non può essere ammesso, sia perchè incide unilateralmente sulla durata del patto che invece va pattuita secondo l'art. 2125 c.c.; sia perché finisce col sopprimere unilateralmente il diritto al corrispettivo pattuito.
22. Le ragioni per le quali la clausola di recesso è giudicata nulla nel diritto vivente si sottraggono probabilmente alle obiezioni svolte dal giudice di prime cure, quanto al fatto che nella specie il recesso era consentito in corso di rapporto (e non al suo termine) e con salvezza del diritto al compenso fin lì maturato. La rilevanza del primo rilievo è stata invero già condivisibilmente esclusa da Cass. 10535/2020, in un caso in cui il recesso era stato esercitato con molto anticipo rispetto alla cessazione del rapporto, osservando che tale circostanza non toccava affatto le ragioni poste a fondamento del principio;
l'altra non appare decisiva per poterlo contraddire, perché l'assunto secondo il quale il lavoratore ci guadagnerebbe comunque ad essere liberato da ogni vincolo dalla cessazione del rapporto in cambio di un compenso comunque parzialmente erogato, non tiene conto del fatto che il vincolo, con le limitazione di libertà che esso comporta, preesiste, ed il recesso datoriale altera unilateralmente la convenienza del patto che il lavoratore deve poter valutare “ex ante”, senza possibilità di ingerenze alternative unilaterali.
23. Il punto sul quale questo Collegio non può consentire riguarda l'affermazione compiuta da parte della giurisprudenza di merito secondo la quale tal genere di clausola, per il mero fatto di essere posta nel patto, lo renderebbe nullo;
cosa che la S.C. non risulta aver mai affermato almeno prima di Cass. 4032/2022. Cass. 9491/2003 cassò la sentenza che aveva ritenuto il recesso valido con un anodino rinvio per nuova statuizione sulla domanda di pagamento del corrispettivo. Cass. 15952/2004 confermò la sentenza che, giudicato il recesso datoriale nullo, aveva condannato il datore al pagamento del corrispettivo, così già manifestando l'idea che la clausola “viziatur, sed non viziat”. Cass.212/2013, nel cassare la sentenza che aveva giudicato il recesso datoriale valido, rinviò per la determinazione sul “quantum”, mostrando la stessa idea. Cass. 8715/2017 nel rigettare il ricorso datoriale, confermò una statuizione di condanna al pagamento del corrispettivo. Cass. 3/2018 affrontò specificamente la questione della nullità parziale ex art. 1419 c.c. giudicando corretta l'affermazione che la clausola di recesso è “tamquam non esset”, e non invalida l'intero patto;
ed 8
ugualmente si era affermato specificamente in Cass. 10535/2020 e Cass.
23723/2021. 24. Tale conclusione è coerente col fatto che la nullità della clausola di recesso non è mai stata affermata dalla S.C. sulla base del fatto che di per sé, solo in quanto posta, renderebbe il corrispettivo non determinato o indeterminabile, ma solo sul rilievo che la “ratio” dell'art. 2125 c.c. non ammette che il datore possa, anche in base ad un patto, unilateralmente alterare, nel corso della sua esecuzione, con una determinazione unilaterale successiva alla pattuizione, la consistenza del patto sul corrispettivo o sulla sua durata, altrimenti determinati dalle altre clausole. Se la Corte avesse ravvisato tale tipo di vizio, è evidente che non avrebbe potuto adottare il principio di conservazione, perché, come poi andrà ad osservare Cass. 10679/2024, posto che l'art. 2125 c.c. esige che siano determinati per patto compenso, oggetto, tempo e luogo, è indiscutibile che se manca, o è indeterminato o indeterminabile uno solo di detti requisiti, tutto il patto è nullo. 25. D'altronde pare al Collegio che, almeno ragionando in termini civilistici, la questione del se, in base a quali presupposti e in quali limiti, il potere di recedere da un contratto sia consentito in genere e nel patto di non concorrenza, non abbia alcuna inferenza logico-giuridica con l'applicazione del principio generale, ricavabile dall'art. 1346 c.c., secondo il quale il contratto è nullo se un suo elemento essenziale (tutti e quattro quelli contemplati dall'art. 2125 c.c. lo sono) è indeterminato o indeterminabile.
La prima materia riguarda la possibilità di sottrarsi a un vincolo contrattuale valido ed efficace (se non lo è il problema non si pone neppure); il secondo principio riflette l'elementare principio generale civilistico secondo il quale non può avere alcun effetto un contratto che non consenta in alcun modo, neanche ”per relationem” (Cass. 28824/2023,
12743/99 richiamata in Cass. 5540/2021) di individuare esattamente l'oggetto dell'”in idem placitum consensus”. Non pare quindi esistere, al di fuori del campo di estensione della nullità parziale contemplato dall'art. 1419, co.1, c.c., una ragione logico-giuridica per la quale la nullità della clausola di recesso da un contratto dovrebbe come tale incidere sulla validità genetica del contratto medesimo quale risultante dalle sue altre pattuizioni. 26. Tale assetto logico giuridico non appare sovvertibile sulla base di Cass.
4032/2022, che ha affrontato, pare, per la prima volta, il problema della clausola di recesso nel contesto di una pretesa del lavoratore alla invalidazione del patto. In tale arresto veniva in considerazione un patto attributivo della libertà di recesso in corso di rapporto apparentemente analogo a quello in esame, che la Corte di merito aveva giudicato non solo nullo, ma invalidante, perché tale da rendere il lavoratore “ignaro del prezzo minimo della rinuncia al libero sfruttamento delle possibilità occupazionali”. La Corte, dopo aver confermato la nullità della clausola 9
richiamandosi ai noti precedenti, ha disatteso la censura datoriale fondata sul rilievo di mancato esame di essenzialità della clausola in rapporto anche all'art. 1419 c.c., affermando che tale valutazione era stata invece compiuta dalla Corte di merito in modo insindacabile nel merito (“per incidens”, la consistenza effettiva della clausola non risulta dall'arresto). L'arresto evidentemente non sposta punto i princìpi di diritto ritenuti applicabili da questo Collegio, che non dubita della nullità di tale tipo di clausola, ma che essa sia invalidante a prescindere dal governo dell'art. 1419 c.c.; cosa che l'arresto non ha negato in linea di principio, non affermando affatto che tale genere di vizio non possa comportare nullità parziale, e limitandosi a non censurare un giudizio di merito di capacità estensiva ex art. 1419 co.
1. c.c. in un ambito nel quale il controllo nomofilattico della Corte è ormai come noto largamente ridotto.
27. In Cass. 10679/2024 veniva invece in considerazione una clausola che, nel contesto di un patto di non concorrenza prevedente un compenso di 5000 euro annui da erogare in corso di rapporto per tre anni, prevedeva che, in caso di mutamento di mansioni, la avrebbe cessato di corrispondere CP_1 il compenso mentre l'obbligo di non concorrere sarebbe durato altri dodici mesi, con tanto di penale. Tale clausola era stata ritenuta dalla Corte di merito nulla ed invalidante perché atta ad incidere sulla determinatezza/indeterminabilità del compenso. La Corte ha ritenuto che la tesi dei giudici di merito fosse adeguatamente motivata;
ed ha disatteso l'eccezione di nullità parziale sul presupposto che l'art. 1419 c.c. non può operare se non è determinabile il corrispettivo. Anche tale arresto non sposta punto la questione, per due motivi. Il primo è che la clausola lì all'esame della Corte non era una clausola di recesso, ma una clausola che attribuiva al datore il potere di alterare unilateralmente il contenuto del sinallagma pattuito in mera ragione di una sopravvenienza in fatto di per sé inidonea a vanificarne l'utilità bilaterale, riducendo il compenso e mantenendo in vita provvisoriamente il vincolo: il che è tutt'altra cosa, risolvendosi nell'attribuzione al datore di mutare unilateralmente il contenuto del patto in corso di rapporto nei suoi elementi essenziali. Il secondo e comunque decisivo è che in detto arresto l'inapplicabilità dei princìpi che regolano la nullità parziale non è predicata in astratto, ma quale conseguenza della validazione per mera “adeguatezza motivazionale”, in un ambito sottratto al controllo nomofilattico di merito (e non per giudizio diretto della S.C., precluso sul punto) del giudizio secondo il quale quella clausola rendeva il corrispettivo (a monte) indeterminato ed indeterminabile.
28. Non compare quindi, in nessuno dei due arresti, alcun “revirement” di principio riguardo ad un diritto vivente secondo il quale le clausole di recesso sono nulle ma non invalidano l'intero patto;
ed infatti nessuno dei due arresti si confronta col diritto vivente già formatosi in materia, limitandosi il primo a “salvare” la sentenza censurata in ragione della mera 10
adeguatezza del modo col quale il giudice di merito aveva giudicato che senza quella clausola non ci sarebbe stata stipula;
ed il secondo a trarre le naturali conseguenze del giudizio di merito, del pari giudicato insindacabile nel merito, secondo il quale quella clausola (comunque molto diversa da quella qui in esame) incideva a monte sulla determinabilità del corrispettivo. 29. E' invece il caso di rilevare come tra i detti due arresti, in due sentenze gemelle (Cass. nn. 13357/2022 e 13358/2022), la stessa S.C., a fronte dell'impugnazione di una sentenza di merito che aveva respinto la domanda del lavoratore volta all'invalidazione del patto, in ragione della posizione in esso di una clausola apparentemente identica a quella poi esaminata da
Cass. 10679/2024, abbia addirittura giudicato inammissibile la censura per difetto di interesse, visto che il lavoratore non aveva mai subito il mutamento di mansione, e quindi sofferto l'esercizio dello “ius variandi unilaterale sul patto” del quale deduceva la nullità. Una affermazione null'affatto sorprendente, se si parte dal presupposto che fosse applicabile anche alla clausola in esame il principio di diritto vivente secondo il quale le clausole che attribuiscono al datore di mutare unilateralmente nel corso del rapporto l'equilibrio contrattuale “viziantur sed non viziant”; affermazione che il Collegio condivide, proprio perché se il contenuto essenziale del patto è determinato e determinabile in base alle altre clausole, la clausola accessoria nulla, proprio in quanto nulla, e come tale inapplicabile, non può alterare né giuridicamente né nella corretta percezione del lavoratore, “a monte”, l'equilibrio contrattuale, sicchè, se il potere non è esercitato, e l'attribuzione di quel potere non è stata stata decisiva sul consenso, non v'è ragione di non applicare il principio di conservazione.
30. Stima peraltro sommessamente il Collegio che se in casi quali quelli di specie il lavoratore agisse per il pagamento del corrispettivo, a nessuno verrebbe in mente di negarglielo perché il suo consenso sarebbe stato viziato dalla mera prevista possibilità datoriale di alterare in corso di rapporto il contenuto del sinallagma;
e che anche nella prospettiva delle nullità di protezione l'idea che in presenza di clausola di tal fatta il lavoratore sarebbe libero di scegliere se esigere l'adempimento del patto o farlo dichiarare nullo, sarebbe comunemente ritenuto teoreticamente inaccettabile.
31. V'è peraltro da aggiungere come, mentre risulta del tutto comprensibile, e condivisibile, alla luce di Cost. 4 e 35, il giudizio secondo il quale il datore non può riservarsi per contratto il diritto di recedere gratuitamente da un patto di non concorrenza con conseguente esonero dall'obbligo di corrispondere il corrispettivo “postergato”, dopo aver già limitato in corso di rapporto le possibilità di occupazione alternativa del lavoratore, quantomeno molto meno comprensibile risulta il giudizio per cui vi sarebbe una necessità costituzionale di impedire totalmente l'operatività di un patto 11
di non concorrenza sol perché il datore si è riservato nel contratto il potere, comunque poi non esercitato, di recedere da esso con contestuale liberazione del lavoratore da ogni vincolo e salvaguardia del compenso già mensilmente erogato a immediata e contestuale contropartita (in ipotesi adeguata) della limitazione nelle more sofferta. 32. Il governo dell'art. 1419 c.c. richiede che si valuti, perché la nullità della clausola si estenda all'intero contratto (evento eccezionale), e con onere probatorio a carico di chi lo sostiene, se, in rapporto all'interesse perseguito dalle parti, se non ci fosse stata quella clausola, il contratto non sarebbe stato stipulato (Cass. 11188/2024, 2314/2016, 23950/2014). Ciò avviene ad es. se due clausole sono inscindibilmente interdipendenti (Cass. 6685/2024,
18794/2023, 2314/2016). La clausola che prevedeva che la avrebbe CP_1 potuto recedere con preavviso in corso di rapporto dal patto liberando sin da allora il lavoratore da ogni vincolo con conservazione dell'erogato non può apparire essenziale nella regolazione degli interessi già per il suo carattere meramente eventuale. Se forse la poteva avere qualche CP_1 interesse a condizionare alla sua operatività il proprio consenso (ipotesi che si formula in termini fortemente dubitativi, essendo il suo interesse sul punto presuntivamente legato all'astratta e del tutto improbabile eventualità che nel corso del rapporto il suo interesse ad evitare che il lavoratore gli si mettesse in concorrenza venisse meno per qualche ragione), il lavoratore non ne aveva proprio nessuno, non afferendo in alcun modo alla sfera dei suoi plausibili interessi attribuire alla controparte di alterare unilateralmente in corso di rapporto l'assetto pattuito. In realtà chi ragiona diversamente lo fa sempre perchè confonde il potere di recesso con il principio di determinazione/determinabilità pattizia del tempo e del consenso, che, come si ritiene di aver mostrato, sono in realtà due cose diverse, ancorchè la
“ratio” dell'art. 2125 c.c. condizioni la validità del patto attributivo al datore del potere di recesso. 33. Analoghe considerazioni si impongono: a) quanto alla clausola che prevedeva che, nel caso nel corso del rapporto la sede di lavoro del fosse mutata verso una non contemplata nel patto, Parte_1 Org_2
l'ambito di questo si sarebbe esteso a tale con conservazione della Org_2 precedente, ove l'ultima assegnazione fosse avvenuta da meno di un anno;
b) quanto alla clausola che faceva “salva la possibilità della in CP_1 occasione del trasferimento in Regioni diverse da quelle previste dal presente patto, di aggiornare tali limiti territoriali onde garantire il proprio effettivo interesse allo stesso ovvero di rinunziarvi”.
34. La clausola riassunta sub a) risponde invero alla regola di determinatezza o determinabilità posta dall'art. 1346 c.c., posto che in caso di trasferimento l'area di applicazione del patto sarebbe rimasta in ogni momento determinata.
35. Premesso che il luogo resta comunque determinato ancorchè “per relationem” ad eventi ipotetici (e mai intervenuti), ed anche comunque 12
limitati (per mera teoria, ove negli ultimi dodici mesi il convenuto fosse stato trasferito in successione in tutte le Regioni d'Italia, nella sola Italia), la clausola appare del tutto ragionevole nel prevedere l'adeguamento dell'ambito territoriale del patto ad eventuali vicende modificative del
“locus destinatae solutionis” non avendo evidentemente senso, per un patto di non concorrenza (e stavolta, davvero, a pena di nullità del patto sotto il suo fondamento causale) che al D'Agostino restasse vietato operare in
Abruzzo dopo che da più di un anno fosse stato trasferito altrove, invece che in tale altrove. D'altronde, la possibilità di trasferire il lavoratore era limitata dall'art. 2103 c.c., e nient'affatto rimessa all'arbitrio datoriale;
ed un eventuale trasferimento del lavoratore, protrattosi per oltre un anno, avrebbe liberato l'area precedente dal patto.
36. La clausola riportata sub b), ove interpretata nel senso di rimettere alla decisione unilaterale della Banca in corso di rapporto una indeterminata potestà di rideterminazione del luogo di efficacia del patto, è invece manifestamente nulla, perché secondo l'art. 2125 c.c. il limite di luogo è inderogabilmente pattizio. Tuttavia, ed a prescindere dal fatto che la clausola si presta forse ad una esegesi conservativa ex art. 1367 c.c. nel senso di prevedere una rinegoziazione, anche in questo caso, considerato che, in mancanza di quella clausola, il limite di luogo era determinato e determinabile, ed il lavoratore non aveva su di essa alcun interesse (ed aveva anzi manifestamente un interesse contrario), non si vede perché dalla nullità della clausola dovrebbe discendere la nullità dell'intero patto. Il fondamento della nullità ex art. 1346 c.c. è l'impossibilità di far emergere il convergente interesse delle parti su un oggetto essenziale individuato o individuabile, ed ove tale condizione sia soddisfatta nella regolazione degli interessi allo stato della pattuizione il principio di conservazione (ed in definitiva, di buona fede) deve escludere che l'intero patto resti inficiato dalla nullità della clausola accessoria aggiuntiva che regoli una fattispecie eventuale mai verificatasi.
37. Conforta tale opinione il fatto che nelle già citate Cass. 13357/2022 e 13358/2022 la S.C. abbia negato persino l'interesse del lavoratore mirante all'invalidazione totale del patto ad eccepire anche la nullità di tali clausole;
per il buon motivo che esse possono viziare il sinallagma nel suo complesso solo se ed in quanto si pretenda di dare ad esse applicazione. 38. Nessun rilievo pare poter assumere nel presente giudizio la contestata validità del patto col quale il si impegnava a comunicare Parte_1 eventuali attività lavorative intraprese dopo la cessazione del rapporto, trattandosi di una regola del tutto estranea all'ambito dei diritti del prestatore tutelati dall'art. 2125 c.c., in quanto estranea al sinallagma tra corrispettivo e clausola di limitazione dell'attività concorrenziale, che tale disposizione regola imperativamente;
cosa che esclude che un tale patto richieda alcun compenso “a parte” rispetto a quello pattuito in termini omnicomprensivi degli obblighi assunti;
né contraria ad alcun diritto 13
tutelato in capo al lavoratore, e quindi impassibile di essere giudicata nulla, prima di poter provocare la nullità dell'intero patto;
ed insieme accessoria e strumentale all'interesse della a essere informata su fatti che CP_1 potevano integrare violazione del patto, e come tale pienamente rispondente anche al canone generale di buona fede. E' dunque del tutto tuzioristicamente che si osserva che quando una clausola contrattuale obbliga una parte a dare una informazione, è il trattamento dei dati acquisiti tramite tale informazione a richiedere il consenso informato di cui all'art. 7, co.1, del GDPR, e non la clausola che obbliga a dare l'informazione, che, come tale, non tratta alcun dato personale.
39. La valutazione della congruità della penale appare palesemente estranea all'oggetto del presente giudizio.
40. Infondata appare infine la censura sul “periculum”.
41. La perdita di clientela cui il reclamante concorre a dar causa col suo comportamento in atto, è atta a cagionar danni di ammontare anche eccedente la prevista penale, la cui prova analitica di ammontare è pressoché impossibile, non risolvendosi essi nella mera perdita della redditività dei fondi trasferiti e trasferendi, peraltro imprevedibili, ma nella perdita delle indeterminate ed indeterminabili potenzialità di guadagno passibili di continuare ad essere generate dal mantenimento del rapporto fiduciario coi clienti, il cui disperdimento è invece di per sé tendenzialmente irreversibile. L'impossibilità di una futura determinazione del danno per equivalente risulta vieppiù evidente, se si considera che, proprio in ragione del fatto che le decisioni di disinvestimento dipendono anche e soprattutto da valutazioni di ordine economico e fiduciario, sarebbe Organ pressochè impossibile, e comunque sommamente difficile, per dimostrare l'efficienza casuale dei comportamenti del nella Parte_1 determinazione dei suoi ex clienti di trasferire fondi in . Pt_2
42. In considerazione della grave incertezza insorta nella materia, appare tuttavia legittimo ed equo compensare interamente le spese di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
a) respinge il reclamo;
b) compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, ad esito della Camera di Consiglio dell'udienza del 5 giugno 2024
IL PRESIDENTE
(dr.ssa Tiziana Assunta Orrù)
IL TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE LAVORO CAUTELARI composto dai segg. Magistrati:
1) dr.ssa ORRU' Tiziana Assunta Presidente
2) dr. CONTE Dario Giudice rel/est.
3) dr. BUONASSISI Umberto Giudice riunito in Camera di Consiglio ad esito dell'udienza del 5 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 16192 del R.G.M.C. dell'anno 2024, promosso, con ricorso presentato il 24/4/2024 da rappr.to e Parte_1 difeso dagli Avv. Giuseppe Calabi, Cristina Riboni e Riccardo Del Santo, per la riforma, ex art. 669 terdecies c.p.c., dell'ordinanza del 8/4/2024 con la quale questo Tribunale, in composizione monocratica, ha accolto la domanda cautelare d'urgenza ex art.700 c.p.c. proposta dalla
[...] rappr,ta e difesa dall'Avv. Claudio Scognamiglio, Controparte_1 ordinandogli di astenersi dall'attività svolta in violazione del patto di non concorrenza con questa stipulato il 23/5/2018, e rinnovato il 6/11/2020; vista la memoria difensiva presentata da Controparte_1 letti gli atti;
sentite le parti all'udienza camerale del 5 giugno
[...]
2024 OSSERVA
1. Il reclamo appare infondato.
2. Senza merito il reclamante censura l'ordinanza reclamata per aver ritenuto provata la violazione del patto.
3. Premesso che in sede cautelare non occorre affatto la prova rigorosa del diritto, bastando che ne sia offerta una plausibile verosimiglianza (cd.
“fumus”), gli elementi documentali già raccolti nella prima fase offrivano elementi del tutto idonei a rendere più che plausibile che il si Parte_1 fosse impiegato nella vigenza del patto come “private banker” presso la sede di Pescara. Ed il primo e più decisivo di essi era stato offerto Pt_2 dalla stessa difesa del lavoratore, producendo una serie di lettere di suoi ex clienti, asseveranti, in modo del tutto simile tra loro, che, essendo venuti a Organ conoscenza delle sue dimissioni da era stata loro iniziativa e cura
“contattarlo per seguirlo nella sua nuova banca, senza essere stato sollecitato in tal senso da parte dello stesso”. Le lettere in questione, mentre si prestavano ad accreditare l'assunto che il lavoratore non avesse fatto nulla per indurre i suoi “ex clienti” (nel senso dei clienti che aveva in Organ portafoglio in a disinvestire per trasferire i propri asset finanziari in
, offrivano nel contempo già chiara evidenza che il Pt_2 Parte_1 aveva preso a lavorare in una “nuova banca” in una posizione nella quale i suoi ex clienti potevano “seguirlo”, per la naturale fiducia che essi Organ riponevano in lui per averli già “seguìti” in Poiché il patto di non concorrenza impegnava il reclamante, per il periodo successivo alla 2
cessazione del rapporto di lavoro, “a non svolgere attività di gestione di portafogli finanziari della clientela….(ivi compresa attività di consulenza e assistenza alla predetta gestione di portafogli)…indipendentemente dalla natura dei nuovi rapporti instaurati….” il fatto stesso, reso palese dalle Organ stesse missive, che egli, dopo essersi dimesso da il 15/1/2024, si fosse in qualche forma reimpiegato in una attività di consulenza e gestione di portafogli finanziari di clienti conclamava già la violazione del patto per l'oggetto.
4. La aveva peraltro da par suo già documentato che nella sola CP_1 mattinata del 2 febbraio 2024, ben 19 clienti, facendo uso dello stesso Organ ufficio Postale di Pescara, avevano trasmesso a comunicazioni di disinvestimento per svariati milioni di euro, in favore della sede di Pt_2
Pescara; e chiesto di accreditare con l'escussione di un informatore che si trattava di “ex clienti” dell'odierno reclamante. Un dato certo indiziario, ma non di meno suggestivo del fatto che in qualche modo il avesse Parte_1 diramato ai suoi ex clienti la notizia del suo nuovo impiego, di modo che potessero “seguirlo”; molto più di quanto possa apparire plausibile che i medesimi si siano trovato tutti lì accidentalmente a prendere la stessa decisione, o si siano concertati tra loro allo scopo.
5. Qualsiasi ragionevole dubbio sul punto deve ritenersi superato, dopo che, nella presente fase del giudizio, la difesa della Banca ha prodotto il nuovo profilo Linkedin del reclamante, nel quale egli si pubblicizza quale “Private Banker” di a Pescara dal gennaio 2024, ossia da pochi giorni dopo Pt_2 essersi dimesso, e con le stesse mansioni.
6. Non sembra peraltro tuzioristico aggiungere che se il non Parte_1 stesse violando il patto, non avrebbe nemmeno motivo di attaccarne la validità, come invece fa con notevole consistenza di argomenti.
7. Senza merito il reclamante censura l'ordinanza reclamata per aver disatteso la censura basata sull'eccessiva latitudine dell'oggetto del patto. Nel consolidato e qui condiviso insegnamento di legittimità il patto di non concorrenza è nullo sotto tale profilo solo se “sia tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del dipendente in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale” (Cass. 10062/94,
15253/2001, 13282/2003, 9790/2020). Non è invece affatto richiesto che le mansioni precluse non eccedano quelle precedentemente svolte (Cass. cit.);
e quindi, tantomeno, che non le comprendano, né che gli debba essere garantito il diritto di fare lo stesso lavoro. L'attore stesso nella prima fase Organ ha allegato che prima di iniziare a fare il “Private Banker” per nel 2011, aveva fatto per altre banche l'operatore di sportello, quindi l'impiegato all'ufficio titoli, quindi il responsabile dello stesso. Non appare dunque predicabile che la limitazione di oggetto come tale “ne comprometta ogni concreta potenzialità reddituale”. D'altronde, non appare sostenibile che la professionalità concreta di un quadro bancario si esaurisca nella sua capacità di svolgere attività di intermediazione nel 3
mercato dei prodotti finanziari per il mero fatto di non aver fatto altro da più di un decennio.
8. Si deve peraltro aggiungere che in realtà dall'insegnamento di legittimità in materia si evince piuttosto che, ferma la necessità, a pena di nullità del patto, di tutte e tre le limitazioni pattizie (oggetto, luogo e tempo), il rispetto del canone di necessità di preservazione della possibilità di continuare a guadagnarsi da vivere va valutato alla stregua di tutte e tre le limitazioni.
9. La tesi per cui il patto di divieto per oggetto, in sé considerato, non dovrebbe assorbire tutta la professionalità specifica del prestatore, non trova infatti come tale appiglio nell'art. 2125 c.c., né letterale né
“finalistico”, posto che l'esigenza indiscutibile, per note ragioni di ordine costituzionale, che il patto non comprometta ogni adeguata capacità reddituale del prestatore può ben restare soddisfatta, malgrado la limitazione di oggetto ne assorbisca la professionalità specifica, in ragione dell'ambito territoriale particolarmente limitato di operatività del patto. 10. In altri termini, poiché la funzione di non compromettere oltre il ragionevole la capacità reddituale del prestatore è assicurata dall'art. 2125
c.c. nel suo complesso attraverso la quadruplice imposizione di limite per oggetto, tempo e luogo, e congruità del compenso, e non atomisticamente dalla regola della limitazione dell'oggetto, sebbene essa debba concorrere a determinarla, sotto tal profilo la validità del patto, se va vagliata, dal punto di vista formale, alla stregua della sussistenza e della determinatezza/determinabilità di tutte e tre le limitazioni richieste (oggetto, tempo e luogo), va sindacata, dal punto di vista sostanziale, alla luce della limitazione complessiva (in tal senso, pare, sia pure implicitamente, Cass.
7835/2006, 7457/2000). Le invocate Cass. 5540/2021, 24159/2014,
7835/2006, 13282/2003, 15253/2001 non contengono nemmeno l'affermazione che il patto limitativo di oggetto in sè considerato non debba assorbire il bagaglio professionale acquisito del lavoratore nel rapporto di derivazione, ma reiterano il principio che il complesso dei vincoli imposti dal patto non deve comprimere oltre misura le possibilità del prestatore di procurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. Tali arresti hanno infatti piuttosto affermato che il patto può essere più esteso per oggetto rispetto alle mansioni svolte dal prestatore nel rapporto di derivazione, e Cass. 13282/2003 ha specificamente convalidato, in modo condiviso dal giudicante, la necessità di rapportare la limitazione di oggetto a quella territoriale. 11. Nella specie è documentato ed incontroverso che il patto valeva solo nelle Organ Regioni Abruzzo (quella nella quale il lavorava in , Parte_1
Marche e Molise, e quindi in un ambito territoriale oltre modo ristretto. Sicchè l'attore poteva riprendere a fare il “private banker” per terzi in qualunque altra Regione, compresi ad es il Lazio o l'Umbria, neanche particolarmente distanti;
e neanche necessariamente a Roma, chè banche in 4
Italia ce ne sono dovunque. Gli argomenti che la difesa attorea porta a sostegno dell'idea che tale ambito territoriale sarebbe eccessivo contrastano apertamente con un diritto vivente che ha validato anche patti recanti estensione nazionale ed anche europeo (Cass. 13282/2003). L'argomento che ciò gli avrebbe comportato dei costi, se ovviamente rientra nella valutazione di congruità del corrispettivo, non può essere preso in considerazione in quanto tale, attenendo al nucleo logico-giuridico dell'art. 2125 c.c. che sia lecito pattuire che il lavoratore, entro determinati limiti di tempo e di oggetto, non faccia concorrenza al suo ex datore di lavoro proprio nel luogo dove operava alle dipendenze dello stesso. 12. La possibilità di remunerare il patto di non concorrenza mediante il pagamento, in corso di rapporto, di una somma periodica di denaro è comunemente ammessa nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 1027/66,
1846/75, 1686/78, 3507/91), per ragioni già individuate nel primo di detti arresti, e che appaiono idonei a superare gli argomenti che parte della giurisprudenza di merito continua ad addurre in senso contrario, e che si compendiano nella tesi per cui il corrispettivo dell'impegno assunto dal lavoratore, che un insegnamento corrente vuole congruo, resterebbe, in quanto legato alla durata del rapporto, indeterminato “ex ante”, ed aleatorio, alterando la sinallagmaticità del patto.
13. Ed invero la Corte ha osservato già dal 1966 che le cause di nullità sono tassative;
che ai sensi dell'art. 1346 c.c. basta che il compenso sia determinabile (ossia sia possibile stabilirlo in base a criteri oggettivi senza ulteriori negoziazioni), e non che esso sia predeterminato;
e che nulla osta, secondo i princìpi generali, che la congruità del compenso sia valutata “a posteriori”, agli eventuali effetti risolutori, per eccessiva onerosità sopravvenuta o rescissione per lesione.
14. D'altro canto, la commisurazione del compenso al tempo del rapporto ha intrinseca attitudine ad esprimere il grado di consolidamento dei rapporti commerciali che il datore ha interesse a proteggere per l'epoca successiva alla cessazione del rapporto, e quindi il loro valore;
ciò che vale di per sé ad escludere che il mero fatto che l'erogazione del corrispettivo sia prevista in corso di rapporto, basti a dare evidenza del carattere simulatorio della causa del corrispettivo. Tanto più che, come si mostrerà “infra” nella discussione della questione, divenuta controversa, della capacità invalidante del patto di recesso anticipato, tale forma di pagamento riflette il fatto che il patto di non concorrenza in realtà comprime la “libertà di lavoro” del prestatore anche in corso di rapporto.
15. Nella specie peraltro è documentato, che il patto prevedeva pure che se il rapporto fosse cessato per qualsiasi causa dopo meno di due anni, la differenza rispetto a quanto sarebbe maturato in due anni sarebbe stata comunque pagata, ciò che comporta che il compenso era comunque garantito per una durata peraltro superiore a quella di durata dell'obbligo 5
post-cessazione (20 mesi), il che appare comunque idoneo a sgombrare il campo da ogni possibile obiezione di rilevante aleatorietà. 16. Quanto all'entità del corrispettivo, è diritto vivente qui condiviso che esso, oltre a non poter essere meramente simbolico, non deve essere
“manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione della sua capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro o dal suo ipotetico valore di mercato” (in tali termini, tra le più recenti e per tutte, Cass. 5540/2021). Conviene il
Collegio col primo giudice nel giudizio che il patto in questione, che prevedeva un compenso lordo annuo di €. 12.500,00 da erogarsi in corso di rapporto per tre anni, con un minimo garantito di due nel caso il rapporto fosse cessato prima di tale durata, non meriti, anche se (come necessario) valutato “ex ante” (di fatto il compenso è stato erogato per circa 5 anni e mezzo), tale giudizio, malgrado l'obiettivamente consistente limitazione di oggetto, in considerazione congiunta della sua consistenza economica, in sé ed in rapporto alla RAL (circa 17%), del suo contenuto economico garantito, del notevole contenimento dell'area territoriale interdetta (in sé, ed in rapporto ad un tipo di attività che nemmeno presenta un nesso inscindibile tra luogo di esecuzione dalla prestazione ed area di operatività di mercato, non essendoci praticamente nulla di più ubiquitario e gestibile a distanza dell'attività di intermediazione nella gestione degli strumenti finanziari), e della durata particolarmente contenuta (20 mesi). L'attribuzione a Cass. 13357/2022 del giudizio secondo il quale un compenso annuo di €. 10.000,00 sarebbe incongruo è infondata in fatto: la
Corte ha convalidato la validità di quel patto e peraltro lo ha fatto in base ad un controllo estrinseco sulla motivazione trattandosi di questione di merito come tale estranea all'ingerenza diretta nomofilattica. 17. Più delicata è divenuta, a seguito di Cass nn. 4032/2022 e 10679/2014, non tanto la questione della validità, quanto quella delle conseguenze dell'invalidità, della clausola del patto legittimante il datore al recesso unilaterale in corso di rapporto, quale quella che viene qui in esame, secondo la quale “E' in facoltà della Banca recedere unilateralmente dal presente patto…in qualsiasi momento…in costanza del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi. Il venir meno del presente patto mentre farà decadere l'obbligo di non concorrenza del/la dipendente per il periodo successivo alla cessazione del servizio non determinerà il recupero di alcun importo da parte della . I due arresti che precedono hanno indotto CP_1 parte della giurisprudenza di merito, anche in questo Ufficio, a ritenere che essi abbiano chiarito – secondo alcuni di essi – o stabilito per “revirement”
– secondo altri, che le clausole di recesso unilaterale datoriale invalidino l'intero patto. 18. Il Collegio ritiene, alla luce della ricostruzione della questione nella giurisprudenza di legittimità in materia di clausola di recesso, del 6
fondamento della soluzione data a questa questione nell'univoco orientamento precedente, e della portata oggettiva dei due arresti, che tale orientamento non meriti adesione. 19. La questione della validità della clausola di recesso datoriale in corso di rapporto venne esaminata – a quanto consta, per la prima volta – da Cass.
9491/2003 in una controversia avente ad oggetto la pretesa del lavoratore al pagamento del corrispettivo pattuito come da erogare dopo la cessazione del rapporto, alla quale il datore opponeva una clausola del patto che gli attribuiva la facoltà, da esso tempestivamente esercitata, di recedere unilateralmente da esso prima della cessazione. La Corte osservò che la clausola in questione (non l'intero patto) era nulla perché (in sintesi): sebbene la clausola di recesso da un rapporto di durata fosse in generale consentita dall'art.1373, co.2, c.c., e non rientrasse affatto tra le condizioni meramente potestative di cui all'art. 1355 c.c., nel caso del patto di non concorrenza tale genere di clausola non poteva operare, perché, da un lato, la necessità inderogabilmente posta dall'art. 2125 c.c. di determinare pattiziamente il tempo (la durata) del vincolo non consentiva che esso fosse rimesso all'unilaterale arbitrio del datore;
dall'altro, la necessaria corrispettività (onerosità) del patto non poteva consentire al datore di caducare unilateralmente l'attribuzione patrimoniale pattuita, non essendo a tal scopo sufficiente che ciò avvenga alla cessazione del rapporto
(o prima), e quindi prima che il vincolo imposto al lavoratore divenga operativo, perché il patto, contenente una grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego (cosa che impone un giudizio costituzionalmente orientato), “si presume accettato dal lavoratore all'esito di una valutazione sulla sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto”. 20. La nullità della clausola di recesso unilaterale venne confermata, in un caso analogo, da Cass. 15952/2004, che, un po' meglio ne chiarì la ragione (a fronte della specifica obiezione della difesa datoriale secondo la quale il lavoratore non poteva dolersi di tal genere di clausola, visto che lo liberava dall'obbligo di non concorrere prima ancora che esso sorgesse), osservando la necessità che fosse preservata “l'esigenza che il lavoratore abbia sicura contezza, fin dall'assunzione dell'impegno, della durata del vincolo, per assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative, le quali verrebbero seriamente ostacolate ove il medesimo fosse soggetto alle determinazioni della controparte….”; ed ancora e decisivamente meglio da
Cass. 212/2013, che, ancora in un caso analogo, osservò compiutamente che “l'obbligo di non concorrenza, ancorchè operante per il periodo successivo alla fine del rapporto, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che 7
nella specie finirebbe con l'essere escluso ove al datore stesso fosse concesso di liberarsi ex post dal vincolo”. 21. Gli stessi princìpi risultano poi essere stati ribaditi, sulla base dello stesso percorso argomentativo, da Cass 8715/2017, 3/2018, 10535/2020,
23723/2021; ed appaiono meritevoli di condivisione, per la ragione specifica, che sola li spiega compiutamente, che poiché il patto limita in realtà le possibilità del lavoratore di cogliere opportunità lavorative alternative da terzi anche in corso di rapporto e sin dalla pattuizione, il potere di recesso, ancorchè esercitato prima della cessazione del rapporto, non può essere ammesso, sia perchè incide unilateralmente sulla durata del patto che invece va pattuita secondo l'art. 2125 c.c.; sia perché finisce col sopprimere unilateralmente il diritto al corrispettivo pattuito.
22. Le ragioni per le quali la clausola di recesso è giudicata nulla nel diritto vivente si sottraggono probabilmente alle obiezioni svolte dal giudice di prime cure, quanto al fatto che nella specie il recesso era consentito in corso di rapporto (e non al suo termine) e con salvezza del diritto al compenso fin lì maturato. La rilevanza del primo rilievo è stata invero già condivisibilmente esclusa da Cass. 10535/2020, in un caso in cui il recesso era stato esercitato con molto anticipo rispetto alla cessazione del rapporto, osservando che tale circostanza non toccava affatto le ragioni poste a fondamento del principio;
l'altra non appare decisiva per poterlo contraddire, perché l'assunto secondo il quale il lavoratore ci guadagnerebbe comunque ad essere liberato da ogni vincolo dalla cessazione del rapporto in cambio di un compenso comunque parzialmente erogato, non tiene conto del fatto che il vincolo, con le limitazione di libertà che esso comporta, preesiste, ed il recesso datoriale altera unilateralmente la convenienza del patto che il lavoratore deve poter valutare “ex ante”, senza possibilità di ingerenze alternative unilaterali.
23. Il punto sul quale questo Collegio non può consentire riguarda l'affermazione compiuta da parte della giurisprudenza di merito secondo la quale tal genere di clausola, per il mero fatto di essere posta nel patto, lo renderebbe nullo;
cosa che la S.C. non risulta aver mai affermato almeno prima di Cass. 4032/2022. Cass. 9491/2003 cassò la sentenza che aveva ritenuto il recesso valido con un anodino rinvio per nuova statuizione sulla domanda di pagamento del corrispettivo. Cass. 15952/2004 confermò la sentenza che, giudicato il recesso datoriale nullo, aveva condannato il datore al pagamento del corrispettivo, così già manifestando l'idea che la clausola “viziatur, sed non viziat”. Cass.212/2013, nel cassare la sentenza che aveva giudicato il recesso datoriale valido, rinviò per la determinazione sul “quantum”, mostrando la stessa idea. Cass. 8715/2017 nel rigettare il ricorso datoriale, confermò una statuizione di condanna al pagamento del corrispettivo. Cass. 3/2018 affrontò specificamente la questione della nullità parziale ex art. 1419 c.c. giudicando corretta l'affermazione che la clausola di recesso è “tamquam non esset”, e non invalida l'intero patto;
ed 8
ugualmente si era affermato specificamente in Cass. 10535/2020 e Cass.
23723/2021. 24. Tale conclusione è coerente col fatto che la nullità della clausola di recesso non è mai stata affermata dalla S.C. sulla base del fatto che di per sé, solo in quanto posta, renderebbe il corrispettivo non determinato o indeterminabile, ma solo sul rilievo che la “ratio” dell'art. 2125 c.c. non ammette che il datore possa, anche in base ad un patto, unilateralmente alterare, nel corso della sua esecuzione, con una determinazione unilaterale successiva alla pattuizione, la consistenza del patto sul corrispettivo o sulla sua durata, altrimenti determinati dalle altre clausole. Se la Corte avesse ravvisato tale tipo di vizio, è evidente che non avrebbe potuto adottare il principio di conservazione, perché, come poi andrà ad osservare Cass. 10679/2024, posto che l'art. 2125 c.c. esige che siano determinati per patto compenso, oggetto, tempo e luogo, è indiscutibile che se manca, o è indeterminato o indeterminabile uno solo di detti requisiti, tutto il patto è nullo. 25. D'altronde pare al Collegio che, almeno ragionando in termini civilistici, la questione del se, in base a quali presupposti e in quali limiti, il potere di recedere da un contratto sia consentito in genere e nel patto di non concorrenza, non abbia alcuna inferenza logico-giuridica con l'applicazione del principio generale, ricavabile dall'art. 1346 c.c., secondo il quale il contratto è nullo se un suo elemento essenziale (tutti e quattro quelli contemplati dall'art. 2125 c.c. lo sono) è indeterminato o indeterminabile.
La prima materia riguarda la possibilità di sottrarsi a un vincolo contrattuale valido ed efficace (se non lo è il problema non si pone neppure); il secondo principio riflette l'elementare principio generale civilistico secondo il quale non può avere alcun effetto un contratto che non consenta in alcun modo, neanche ”per relationem” (Cass. 28824/2023,
12743/99 richiamata in Cass. 5540/2021) di individuare esattamente l'oggetto dell'”in idem placitum consensus”. Non pare quindi esistere, al di fuori del campo di estensione della nullità parziale contemplato dall'art. 1419, co.1, c.c., una ragione logico-giuridica per la quale la nullità della clausola di recesso da un contratto dovrebbe come tale incidere sulla validità genetica del contratto medesimo quale risultante dalle sue altre pattuizioni. 26. Tale assetto logico giuridico non appare sovvertibile sulla base di Cass.
4032/2022, che ha affrontato, pare, per la prima volta, il problema della clausola di recesso nel contesto di una pretesa del lavoratore alla invalidazione del patto. In tale arresto veniva in considerazione un patto attributivo della libertà di recesso in corso di rapporto apparentemente analogo a quello in esame, che la Corte di merito aveva giudicato non solo nullo, ma invalidante, perché tale da rendere il lavoratore “ignaro del prezzo minimo della rinuncia al libero sfruttamento delle possibilità occupazionali”. La Corte, dopo aver confermato la nullità della clausola 9
richiamandosi ai noti precedenti, ha disatteso la censura datoriale fondata sul rilievo di mancato esame di essenzialità della clausola in rapporto anche all'art. 1419 c.c., affermando che tale valutazione era stata invece compiuta dalla Corte di merito in modo insindacabile nel merito (“per incidens”, la consistenza effettiva della clausola non risulta dall'arresto). L'arresto evidentemente non sposta punto i princìpi di diritto ritenuti applicabili da questo Collegio, che non dubita della nullità di tale tipo di clausola, ma che essa sia invalidante a prescindere dal governo dell'art. 1419 c.c.; cosa che l'arresto non ha negato in linea di principio, non affermando affatto che tale genere di vizio non possa comportare nullità parziale, e limitandosi a non censurare un giudizio di merito di capacità estensiva ex art. 1419 co.
1. c.c. in un ambito nel quale il controllo nomofilattico della Corte è ormai come noto largamente ridotto.
27. In Cass. 10679/2024 veniva invece in considerazione una clausola che, nel contesto di un patto di non concorrenza prevedente un compenso di 5000 euro annui da erogare in corso di rapporto per tre anni, prevedeva che, in caso di mutamento di mansioni, la avrebbe cessato di corrispondere CP_1 il compenso mentre l'obbligo di non concorrere sarebbe durato altri dodici mesi, con tanto di penale. Tale clausola era stata ritenuta dalla Corte di merito nulla ed invalidante perché atta ad incidere sulla determinatezza/indeterminabilità del compenso. La Corte ha ritenuto che la tesi dei giudici di merito fosse adeguatamente motivata;
ed ha disatteso l'eccezione di nullità parziale sul presupposto che l'art. 1419 c.c. non può operare se non è determinabile il corrispettivo. Anche tale arresto non sposta punto la questione, per due motivi. Il primo è che la clausola lì all'esame della Corte non era una clausola di recesso, ma una clausola che attribuiva al datore il potere di alterare unilateralmente il contenuto del sinallagma pattuito in mera ragione di una sopravvenienza in fatto di per sé inidonea a vanificarne l'utilità bilaterale, riducendo il compenso e mantenendo in vita provvisoriamente il vincolo: il che è tutt'altra cosa, risolvendosi nell'attribuzione al datore di mutare unilateralmente il contenuto del patto in corso di rapporto nei suoi elementi essenziali. Il secondo e comunque decisivo è che in detto arresto l'inapplicabilità dei princìpi che regolano la nullità parziale non è predicata in astratto, ma quale conseguenza della validazione per mera “adeguatezza motivazionale”, in un ambito sottratto al controllo nomofilattico di merito (e non per giudizio diretto della S.C., precluso sul punto) del giudizio secondo il quale quella clausola rendeva il corrispettivo (a monte) indeterminato ed indeterminabile.
28. Non compare quindi, in nessuno dei due arresti, alcun “revirement” di principio riguardo ad un diritto vivente secondo il quale le clausole di recesso sono nulle ma non invalidano l'intero patto;
ed infatti nessuno dei due arresti si confronta col diritto vivente già formatosi in materia, limitandosi il primo a “salvare” la sentenza censurata in ragione della mera 10
adeguatezza del modo col quale il giudice di merito aveva giudicato che senza quella clausola non ci sarebbe stata stipula;
ed il secondo a trarre le naturali conseguenze del giudizio di merito, del pari giudicato insindacabile nel merito, secondo il quale quella clausola (comunque molto diversa da quella qui in esame) incideva a monte sulla determinabilità del corrispettivo. 29. E' invece il caso di rilevare come tra i detti due arresti, in due sentenze gemelle (Cass. nn. 13357/2022 e 13358/2022), la stessa S.C., a fronte dell'impugnazione di una sentenza di merito che aveva respinto la domanda del lavoratore volta all'invalidazione del patto, in ragione della posizione in esso di una clausola apparentemente identica a quella poi esaminata da
Cass. 10679/2024, abbia addirittura giudicato inammissibile la censura per difetto di interesse, visto che il lavoratore non aveva mai subito il mutamento di mansione, e quindi sofferto l'esercizio dello “ius variandi unilaterale sul patto” del quale deduceva la nullità. Una affermazione null'affatto sorprendente, se si parte dal presupposto che fosse applicabile anche alla clausola in esame il principio di diritto vivente secondo il quale le clausole che attribuiscono al datore di mutare unilateralmente nel corso del rapporto l'equilibrio contrattuale “viziantur sed non viziant”; affermazione che il Collegio condivide, proprio perché se il contenuto essenziale del patto è determinato e determinabile in base alle altre clausole, la clausola accessoria nulla, proprio in quanto nulla, e come tale inapplicabile, non può alterare né giuridicamente né nella corretta percezione del lavoratore, “a monte”, l'equilibrio contrattuale, sicchè, se il potere non è esercitato, e l'attribuzione di quel potere non è stata stata decisiva sul consenso, non v'è ragione di non applicare il principio di conservazione.
30. Stima peraltro sommessamente il Collegio che se in casi quali quelli di specie il lavoratore agisse per il pagamento del corrispettivo, a nessuno verrebbe in mente di negarglielo perché il suo consenso sarebbe stato viziato dalla mera prevista possibilità datoriale di alterare in corso di rapporto il contenuto del sinallagma;
e che anche nella prospettiva delle nullità di protezione l'idea che in presenza di clausola di tal fatta il lavoratore sarebbe libero di scegliere se esigere l'adempimento del patto o farlo dichiarare nullo, sarebbe comunemente ritenuto teoreticamente inaccettabile.
31. V'è peraltro da aggiungere come, mentre risulta del tutto comprensibile, e condivisibile, alla luce di Cost. 4 e 35, il giudizio secondo il quale il datore non può riservarsi per contratto il diritto di recedere gratuitamente da un patto di non concorrenza con conseguente esonero dall'obbligo di corrispondere il corrispettivo “postergato”, dopo aver già limitato in corso di rapporto le possibilità di occupazione alternativa del lavoratore, quantomeno molto meno comprensibile risulta il giudizio per cui vi sarebbe una necessità costituzionale di impedire totalmente l'operatività di un patto 11
di non concorrenza sol perché il datore si è riservato nel contratto il potere, comunque poi non esercitato, di recedere da esso con contestuale liberazione del lavoratore da ogni vincolo e salvaguardia del compenso già mensilmente erogato a immediata e contestuale contropartita (in ipotesi adeguata) della limitazione nelle more sofferta. 32. Il governo dell'art. 1419 c.c. richiede che si valuti, perché la nullità della clausola si estenda all'intero contratto (evento eccezionale), e con onere probatorio a carico di chi lo sostiene, se, in rapporto all'interesse perseguito dalle parti, se non ci fosse stata quella clausola, il contratto non sarebbe stato stipulato (Cass. 11188/2024, 2314/2016, 23950/2014). Ciò avviene ad es. se due clausole sono inscindibilmente interdipendenti (Cass. 6685/2024,
18794/2023, 2314/2016). La clausola che prevedeva che la avrebbe CP_1 potuto recedere con preavviso in corso di rapporto dal patto liberando sin da allora il lavoratore da ogni vincolo con conservazione dell'erogato non può apparire essenziale nella regolazione degli interessi già per il suo carattere meramente eventuale. Se forse la poteva avere qualche CP_1 interesse a condizionare alla sua operatività il proprio consenso (ipotesi che si formula in termini fortemente dubitativi, essendo il suo interesse sul punto presuntivamente legato all'astratta e del tutto improbabile eventualità che nel corso del rapporto il suo interesse ad evitare che il lavoratore gli si mettesse in concorrenza venisse meno per qualche ragione), il lavoratore non ne aveva proprio nessuno, non afferendo in alcun modo alla sfera dei suoi plausibili interessi attribuire alla controparte di alterare unilateralmente in corso di rapporto l'assetto pattuito. In realtà chi ragiona diversamente lo fa sempre perchè confonde il potere di recesso con il principio di determinazione/determinabilità pattizia del tempo e del consenso, che, come si ritiene di aver mostrato, sono in realtà due cose diverse, ancorchè la
“ratio” dell'art. 2125 c.c. condizioni la validità del patto attributivo al datore del potere di recesso. 33. Analoghe considerazioni si impongono: a) quanto alla clausola che prevedeva che, nel caso nel corso del rapporto la sede di lavoro del fosse mutata verso una non contemplata nel patto, Parte_1 Org_2
l'ambito di questo si sarebbe esteso a tale con conservazione della Org_2 precedente, ove l'ultima assegnazione fosse avvenuta da meno di un anno;
b) quanto alla clausola che faceva “salva la possibilità della in CP_1 occasione del trasferimento in Regioni diverse da quelle previste dal presente patto, di aggiornare tali limiti territoriali onde garantire il proprio effettivo interesse allo stesso ovvero di rinunziarvi”.
34. La clausola riassunta sub a) risponde invero alla regola di determinatezza o determinabilità posta dall'art. 1346 c.c., posto che in caso di trasferimento l'area di applicazione del patto sarebbe rimasta in ogni momento determinata.
35. Premesso che il luogo resta comunque determinato ancorchè “per relationem” ad eventi ipotetici (e mai intervenuti), ed anche comunque 12
limitati (per mera teoria, ove negli ultimi dodici mesi il convenuto fosse stato trasferito in successione in tutte le Regioni d'Italia, nella sola Italia), la clausola appare del tutto ragionevole nel prevedere l'adeguamento dell'ambito territoriale del patto ad eventuali vicende modificative del
“locus destinatae solutionis” non avendo evidentemente senso, per un patto di non concorrenza (e stavolta, davvero, a pena di nullità del patto sotto il suo fondamento causale) che al D'Agostino restasse vietato operare in
Abruzzo dopo che da più di un anno fosse stato trasferito altrove, invece che in tale altrove. D'altronde, la possibilità di trasferire il lavoratore era limitata dall'art. 2103 c.c., e nient'affatto rimessa all'arbitrio datoriale;
ed un eventuale trasferimento del lavoratore, protrattosi per oltre un anno, avrebbe liberato l'area precedente dal patto.
36. La clausola riportata sub b), ove interpretata nel senso di rimettere alla decisione unilaterale della Banca in corso di rapporto una indeterminata potestà di rideterminazione del luogo di efficacia del patto, è invece manifestamente nulla, perché secondo l'art. 2125 c.c. il limite di luogo è inderogabilmente pattizio. Tuttavia, ed a prescindere dal fatto che la clausola si presta forse ad una esegesi conservativa ex art. 1367 c.c. nel senso di prevedere una rinegoziazione, anche in questo caso, considerato che, in mancanza di quella clausola, il limite di luogo era determinato e determinabile, ed il lavoratore non aveva su di essa alcun interesse (ed aveva anzi manifestamente un interesse contrario), non si vede perché dalla nullità della clausola dovrebbe discendere la nullità dell'intero patto. Il fondamento della nullità ex art. 1346 c.c. è l'impossibilità di far emergere il convergente interesse delle parti su un oggetto essenziale individuato o individuabile, ed ove tale condizione sia soddisfatta nella regolazione degli interessi allo stato della pattuizione il principio di conservazione (ed in definitiva, di buona fede) deve escludere che l'intero patto resti inficiato dalla nullità della clausola accessoria aggiuntiva che regoli una fattispecie eventuale mai verificatasi.
37. Conforta tale opinione il fatto che nelle già citate Cass. 13357/2022 e 13358/2022 la S.C. abbia negato persino l'interesse del lavoratore mirante all'invalidazione totale del patto ad eccepire anche la nullità di tali clausole;
per il buon motivo che esse possono viziare il sinallagma nel suo complesso solo se ed in quanto si pretenda di dare ad esse applicazione. 38. Nessun rilievo pare poter assumere nel presente giudizio la contestata validità del patto col quale il si impegnava a comunicare Parte_1 eventuali attività lavorative intraprese dopo la cessazione del rapporto, trattandosi di una regola del tutto estranea all'ambito dei diritti del prestatore tutelati dall'art. 2125 c.c., in quanto estranea al sinallagma tra corrispettivo e clausola di limitazione dell'attività concorrenziale, che tale disposizione regola imperativamente;
cosa che esclude che un tale patto richieda alcun compenso “a parte” rispetto a quello pattuito in termini omnicomprensivi degli obblighi assunti;
né contraria ad alcun diritto 13
tutelato in capo al lavoratore, e quindi impassibile di essere giudicata nulla, prima di poter provocare la nullità dell'intero patto;
ed insieme accessoria e strumentale all'interesse della a essere informata su fatti che CP_1 potevano integrare violazione del patto, e come tale pienamente rispondente anche al canone generale di buona fede. E' dunque del tutto tuzioristicamente che si osserva che quando una clausola contrattuale obbliga una parte a dare una informazione, è il trattamento dei dati acquisiti tramite tale informazione a richiedere il consenso informato di cui all'art. 7, co.1, del GDPR, e non la clausola che obbliga a dare l'informazione, che, come tale, non tratta alcun dato personale.
39. La valutazione della congruità della penale appare palesemente estranea all'oggetto del presente giudizio.
40. Infondata appare infine la censura sul “periculum”.
41. La perdita di clientela cui il reclamante concorre a dar causa col suo comportamento in atto, è atta a cagionar danni di ammontare anche eccedente la prevista penale, la cui prova analitica di ammontare è pressoché impossibile, non risolvendosi essi nella mera perdita della redditività dei fondi trasferiti e trasferendi, peraltro imprevedibili, ma nella perdita delle indeterminate ed indeterminabili potenzialità di guadagno passibili di continuare ad essere generate dal mantenimento del rapporto fiduciario coi clienti, il cui disperdimento è invece di per sé tendenzialmente irreversibile. L'impossibilità di una futura determinazione del danno per equivalente risulta vieppiù evidente, se si considera che, proprio in ragione del fatto che le decisioni di disinvestimento dipendono anche e soprattutto da valutazioni di ordine economico e fiduciario, sarebbe Organ pressochè impossibile, e comunque sommamente difficile, per dimostrare l'efficienza casuale dei comportamenti del nella Parte_1 determinazione dei suoi ex clienti di trasferire fondi in . Pt_2
42. In considerazione della grave incertezza insorta nella materia, appare tuttavia legittimo ed equo compensare interamente le spese di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
a) respinge il reclamo;
b) compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, ad esito della Camera di Consiglio dell'udienza del 5 giugno 2024
IL PRESIDENTE
(dr.ssa Tiziana Assunta Orrù)