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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 290 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. BONGIORNO GIOVANNI e C.F._1
FE OR;
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) coi propri funzionari dott.ssa e P.IVA_1 Controparte_2
dott. Controparte_3
resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 5 è inserito nella graduatoria permanente ATA, nelle Parte_1
graduatorie di III fascia ATA per il triennio 24/27 e nelle GPS per il personale docente.
Per il servizio civile sostitutivo reso dal 3.6.2003 al 2.4.2004 non in costanza di servizio, il ha attribuito complessivamente 0,5 CP_1
punti, e ciò in applicazione dei d.m. 88 e 89/2024 che equiparano il servizio militare (e dunque il servizio civile ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (valutandolo quindi 6 punti/anno e 0,5 punti/mese); e quello prestato non in costanza di rapporto di impiego al servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato (valutandolo quindi
0,6 punti/anno e 0,05 punti/mese).
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della normativa secondaria nella parte in cui prevede una differente valutazione del servizio civile prestato in costanza o meno di rapporto di impiego, in quanto in contrasto con la normativa primaria e con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della posizione lavorativa del cittadino (artt. 3 e
52, co. 2, Cost.). Ha chiesto pertanto la disapplicazione dei suddetti decreti nella parte in cui attribuiscono un punteggio inferiore al servizio civile non prestato in costanza di nomina, con conseguente rideterminazione del punteggio nelle graduatorie di riferimento.
Il ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
I controinteressati, cui il ricorso è stato notificato mediante pubblicazione sul sito del , sono rimasti contumaci. CP_1
***
Il ricorso è infondato. La questione, con riferimento alle identiche disposizioni regolamentari del d.m. 50/2021, è già stata affrontata da questo Tribunale con le sentenze richiamate dal . CP_1
Pagina 2 di 5 L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Il primo comma stabilisce dunque che, di regola, il servizio militare è valutato allo stesso modo del servizio svolto nell'ambito di un impiego civile presso enti pubblici.
Il secondo comma fa riferimento al “militare di leva o richiamato”. Il primo è colui che svolge il servizio obbligatorio ai sensi dell'art. 1929
d.lgs. cit.; il secondo è il militare in congedo che venga richiamato ai sensi degli artt. 986 e ss. d.lgs. cit. Dato che la leva ed il richiamo, in quanto obbligatori, possono avvenire mentre il militare svolge altro impiego, la disposizione va intesa nel senso che quando l'aver svolto una determinata attività lavorativa rilevi quale titolo di ammissione o al fine dell'attribuzione del punteggio in un concorso pubblico, la sua durata va calcolata al lordo dei periodi di leva o di richiamo svolti in pendenza del rapporto di lavoro, il che equivale a dire che il periodo di leva o richiamo svolto in pendenza di rapporto di lavoro ha lo stesso valore del periodo in cui tale rapporto di lavoro si è svolto (in attuazione dell'art. 52 co. 2
Cost.).
I due commi si pongono quindi in rapporto di genere a specie, nel senso che il servizio militare vale generalmente come il servizio prestato quale impiegato civile presso gli enti pubblici;
mentre quando esso si svolge in pendenza di un impiego specificamente rilevante ai fini concorsuali (il
Pagina 3 di 5 che può avvenire solo quando si tratti di servizio obbligatorio), esso ha lo stesso valore di tale impiego (ovviamente solo se, come di regola avviene, questo valga di più del servizio generico nell'impiego presso enti pubblici). Il che è coerente tanto con l'art. 3 che con l'art. 52 della
Costituzione: infatti si è già detto che solo il secondo comma dell'art. 2050 è attuazione dell'art. 52 co. 2 Cost.; e la maggiore valutazione del servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro si giustifica proprio nella sua obbligatorietà, da cui non può derivare la perdita del punteggio che il candidato avrebbe maturato continuando a lavorare nel periodo in cui invece ha prestato il servizio militare. Le questioni di costituzionalità prospettate dal ricorrente sono quindi manifestamente infondate.
Correttamente quindi, ai sensi dell'art. 2050 d.lgs. cit., il servizio militare prestato dal ricorrente non in pendenza di rapporto di lavoro è stato valutato allo stesso modo del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, ossia in ragione di 0,6 punti/anno e 0,05 punti/mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni).
Le disposizioni dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 richiamate dal ricorrente non rilevano ai fini del presente giudizio, in quanto relative all'avanzamento di carriera e non alle procedure di assunzione.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente riguardano il diverso caso dei precedenti d.m. che ai fini delle graduatorie non consideravano in alcun modo il servizio militare se non svolto in costanza di impiego.
Ed anzi la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22429/2024, ha confermato la legittimità della regolamentazione di cui al d.m. 50/2021
(identico, nella parte che qui rileva, ai d.m. 88 e 89/2024).
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pagina 4 di 5 Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere al Parte_1
le spese di lite liquidate, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. CP_1
c.p.c., in € 3000.
05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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